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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico VA AR ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1256/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 ottobre 2021 , lamentando l'ingiusto Parte_1 rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 4717/2021 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente CP_2 contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 7 marzo 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto requisito e nella condanna dell' al pagamento dell'indennità. CP_2
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 13 novembre 2025 dal deposito CP_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “
Cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con sostituzione valvolare + pacemaker in III/IVa classe NYHA x analogia codice 6447/8 : 90% Sindrome algico-disfunzionale con alterazione statico dinamica e posturale del rachide da poliartrosi ed iniziale vasculopatia cerebrale con scale
ADL/IADL/MMSE correlabili a compromessa autonomia personale ed a discreta incidenza organo disfunzionale x analogia codice 1006/7: 80% Diabete mellito x analogia codice 9309 :
45% Ipertrofia prostatica x analogia codice 6204 : 15% Deficit visus per analogia codice
5005 e valutazione del 30% Deficit uditivo Per analogia codice 8013 e valutazione del 11%” ma sulla scorta di una motivazione che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo, dr. esaminata la più recente Per_1 certificazione sanitaria prodotta, ha diagnosticato “Ca polmonare localmente avanzato già sottoposto a trattamento di chemioterapia non suscettibile in atto di intervento chirurgico, vasculopatia cerebrale e turbe della memoria, cardiopatia ischemica operata di sostituzione valvolare aortica e reimpianto degli osti coronarici, portatore di pace-maker, artrosi polidistrettuale, diabete mellito nid, deficit del visus in OO” precisando che “Il complesso morboso in diagnosi determina una invalidità civile permanente in misura del 100% (CENTO PER
CENTO) con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal Marzo 2025 per
l'aggravarsi delle condizioni psico-fisiche visto l'inizio del trattamento di chemioterapia a seguito dell'esito istologico relativo al riscontro diagnostico della patologia neoplastica in diagnosi.”, come già riconosciuto con verbale di visita di revisione su nuova domanda del 18 marzo 2025.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
2 Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti sanitari in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva anche al deposito del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese delle due fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate CP_1 separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Parte_1 accompagnamento dal marzo 2025;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e compensa le altre spese processuali. CP_1
Messina, 14.11.2025
Il Giudice del lavoro
VA AR
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