Art. 6.
Il terzultimo comma dell' articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro del tesoro stabilira', con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalita' relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.
Stabilira' altresi', con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalita' di ammortamento.
Il tasso di interesse non potra' essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto".
Il terzultimo comma dell' articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 , e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro del tesoro stabilira', con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalita' relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.
Stabilira' altresi', con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalita' di ammortamento.
Il tasso di interesse non potra' essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto".