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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4513 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18703 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO FOSSATI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. MADDALENA SACCAGGI, elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 31,
MILANO, presso il difensore avv. CARLO FOSSATI;
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARILITA PIROMALLI, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA WASHINGTON, 70, MILANO, presso il difensore avv.
MARILITA PIROMALLI;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.4.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ad in data 11 maggio 2023, CP_1 Parte_1
(già in ragione dell'intervenuta fusione per Controparte_2 incorporazione) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5554/2023, emesso in data 27 marzo 2023, notificato via pec il 4 aprile 2023, con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente di pagare ad la somma di € 38.589,40, oltre agli interessi legali a moratori CP_1 come da domanda, oltre ai compensi del procedimento monitorio.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 5554/2023 del Tribunale di
Milano, in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria e la mancata dimostrazione della stessa, con conseguente declaratoria che l'opponente non è tenuta a pagare ad le CP_1 somme di denaro ingiunte.
Emesso il decreto ex art. 171 bis terzo comma c.p.c. e depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2024, con ordinanza del 2 febbraio 2024, il GOP dott.ssa Maria Josè Meola, all'uopo delegata dalla giudice titolare del giudizio, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e viene decisa, all'esito della discussione, ai sensi del comma terzo della citata norma.
***
Parte opposta assume di essere creditrice nei confronti di CCI in virtù della fattura n. 38-A emessa da per un credito residuo pari a € 38.589,40 quale corrispettivo delle prestazioni dedotte CP_1 nel contratto di appalto.
A ben vedere, al di là della generica contestazione della pretesa creditoria di e della, pure CP_1 generica difesa per cui incombe su parte opposta l'onere di provare il titolo del diritto di credito azionato e, altresì, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la stessa agisce, deve osservarsi che:
- dal tenore complessivo delle allegazioni delle parti, oltre che dalla documentazione versata in atti, deve ritenersi incontestata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, originato dalla stipula della scrittura privata del 1° gennaio 2020 (che ha fatto seguito alla precedente scrittura del 2017), mediante la quale le stesse hanno concluso il contratto di appalto di servizi aventi ad oggetto prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale da effettuarsi ad opera dell'opposta presso i locali di piazza Vesuvio n. 23 a Milano;
- la stessa parte opponente afferma, nelle proprie note conclusive del 9.4.2025 che “In conclusione, per giustificare le proprie pretese, dovrebbe oggi fornire la prova non solo CP_1 dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni riabilitative oggetto del contratto (circostanza, questa, in sé mai contestata), quanto soprattutto quella dell'avvenuto incasso delle relative fatture tempo per tempo emesse nei confronti dei pazienti, prova, quest'ultima, che si è ben guardata dal fornire CP_1
e che, evidentemente, non fornirà poiché, in relazione all'importo ingiunto, la verità è che tale incasso non si è mai verificato”.
Da quanto sopra si evince che, in sostanza, la ragione (unica) fondante l'odierna opposizione risiede nella ritenuta inesigibilità del credito di per le prestazioni riabilitative rese, in CP_1 ragione della previsione contrattuale di cui all'art. 6 del contratto di appalto di servizi concluso da
2 ultimo tra le parti (ovverosia quello dell'1.1.2020), in forza del quale “ Controparte_2
quale corrispettivo, si obbliga a corrispondere a un importo pari al 75% del
[...] CP_1 fatturato annuo delle prestazioni ambulatoriali. Detti importi saranno corrisposti con valuta del giorno
20 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso da parte di Controparte_2
i crediti in essere alla fine di ogni mese saranno conguagliati entro novanta giorni dalla data di
[...] loro fatturazione” (cfr. doc. 4 opponente).
Secondo quanto ritenuto da le parti avrebbero, con tale clausola, in Parte_1 sostanza contrattualmente convenuto che il diritto a percepire il pagamento dei corrispettivi previsti a fronte della corretta esecuzione dell'appalto sorgesse, in capo ad solo dopo CP_1
l'avvenuto incasso, da parte della , degli importi fatturati ai pazienti beneficiari dei CP_2 trattamenti riabilitativi.
L'opponente precisa che se, in costanza di rapporto, la stessa ha effettivamente anticipato dei pagamenti prima del saldo delle relative fatture da parte dei pazienti, come dedotto dalla controparte, ciò è accaduto esclusivamente in ragione del particolare, pluridecennale rapporto fiduciario esistente tra le parti, senza implicare alcuna volontà negoziale abdicativa dei propri diritti come nascenti dal contratto sottoscritto tra le parti – in continuità rispetto al precedente – in data 1° gennaio 2020 e che, pertanto, se vi fosse stata una qualche volontà di cambiare quella pattuizione, subordinando il perfezionarsi del diritto al corrispettivo di alla sola emissione CP_1 della fattura – con conseguente spostamento del rischio degli insoluti in capo a CCPP – lo si sarebbe certamente fatto modificando la formulazione del testo della clausola. L'opponente ha poi invocato, a supporto della propria tesi, il principio giuridico espresso dall'art. 1367 c.c. (principio di conservazione del contratto), secondo il quale le clausole devono essere interpretate nel senso in cui producano degli effetti, deducendo che, se si seguisse l'interpretazione proposta dall'opposta,
l'inciso contenuto nella clausola 6, secondo paragrafo, nel quale le parti fanno espressamente riferimento all'avvenuto incasso, resterebbe privo di effetto.
L'opposta ha invece allegato che la clausola n. 6 del Contratto d'Appalto stabilisce al primo paragrafo l'obbligo di CCI di pagare ad quale corrispettivo dell'appalto “…un importo pari CP_1 al 75% del fatturato annuo delle prestazioni ambulatoriali.”, così attestando inequivocabilmente la volontà delle parti di quantificare il corrispettivo di per i servizi forniti in funzione del CP_1 fatturato di CCI relativo a tali servizi.
Con riguardo al secondo paragrafo della clausola 6, che recita che “Detti importi saranno corrisposti con valuta del giorno 20 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso da parte di
[...]
; i crediti in essere alla fine di ogni mese saranno conguagliati entro novanta giorni Controparte_2
3 dalla data di loro fatturazione”, allega, invece, che il dato testuale della disposizione CP_1 contrattuale fissa all'evidenza un doppio termine di pagamento, sancendo l'obbligo, in capo a
CCI, in primo luogo, di versare ad detti importi entro il venti del mese successivo CP_1 all'avvenuto pagamento (primo termine); e, poi e comunque, di “conguagliare”, a favore di la differenza tra quanto già corrisposto in base a criterio di cui al primo termine e quanto CP_1 ancora ad essa spettante (75% del fatturato), “entro novanta giorni dalla data di loro fatturazione”
(termine finale).
Finalità della clausola sarebbe quella di agevolare, per quanto possibile, i flussi di cassa di CCI prevendo un termine dilatorio di 90 giorni per il pagamento definitivo di quanto spettante ad termine in linea con le normali tempistiche di pagamento (90 giorni) da parte dei pazienti CP_1 assistiti da assicurazioni/fondi sanitari.
L'opposta ha poi dedotto che “nell'ottica di semplificare il processo di pagamento sopra illustrato, la committente e l'appaltatrice, dopo qualche tempo dall'avvio della collaborazione, avevano convenuto sull'opportunità che CCI effettuasse ad mese per mese, un unico pagamento dei corrispettivi con CP_1 scadenza a 70 giorni dalla data di fatturazione, come attestato dal documento allegato con riferimento alle annualità rispetto alle quali controparte asserisce la sussistenza degli insoluti (doc. 24)” (cfr. comparsa costituzione dell'opposta pag. 10).
Ciò posto, ritiene chi giudica fondamentale e dirimente interpretare la clausola n. 6 del contratto inter partes e qualificare la previsione ivi contenuta, onde verificare se i crediti azionati da CP_1 possano o no ritenersi esigibili.
Si osserva che la clausola di cui all'art. 6 del contratto appare inquadrabile tra quelle – non di rado contenute nei contratti in particolare di subappalto – a mezzo delle quali l'appaltatore/subcommittente subordina il pagamento del compenso contrattualmente pattuito in favore del subappaltatore ad un evento futuro, ovvero all'adempimento da parte del committente principale.
In tale ambito contrattuale, le suddette clausole si presentano con varietà di formule, riconducibili
(e ricondotte sovente dagli interpreti) a due modelli principali: un primo modello in cui la clausola attribuisce al subappaltatore il diritto a ricevere il corrispettivo solo se e quando il subcommittente avrà ricevuto il corrispettivo pattuito nel contratto principale di appalto;
un secondo modello, nel quale la clausola si limita a stabilire che il pagamento del compenso del subappaltatore avverrà quando (nel momento in cui) il subcommittente avrà ricevuto il corrispettivo da parte del committente principale.
4 Dinanzi a tali previsioni contrattuali gli interpreti si sono posti il problema, di grande rilevanza pratica, della qualificazione giuridica della stessa, interrogandosi se tale clausola debba essere interpretata alla stregua di una condizione sospensiva, dal cui avveramento far dipendere l'efficacia della scrittura privata, ovvero di mera pattuizione di un termine di adempimento, ai sensi dell'art. 1183 c.c.
Nella fattispecie in esame la clausola di cui all'art. 6 del contratto concluso tra le parti, recita testualmente “ quale corrispettivo, si obbliga a corrispondere a Controparte_2 un importo pari al 75% del fatturato annuo delle prestazioni ambulatoriali. Detti importi CP_1 saranno corrisposti con valuta del giorno 20 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso da parte di i crediti in essere alla fine di ogni mese saranno Controparte_2 conguagliati entro novanta giorni dalla data di loro fatturazione”, e deve senz'altro essere ricompresa nell'ambito delle clausole che prevendono la mera pattuizione di un termine di adempimento, avendo le parti con la stessa semplicemente inteso regolare il "quando" ovverosia il tempo dell'adempimento, senza rendere incerto l'an della prestazione (tra le tante, cfr. Cass. n.
28666/2011), comportando, sul piano effettuale, una divaricazione tra l'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito, che sorge al perfezionarsi del contratto, e l'esigibilità dello stesso, che viene rinviata ad un momento successivo.
Del resto, deve evidenziarsi che una diversa qualificazione della clausola in questione, alla stregua di condizione di adempimento, implicherebbe in sostanza l'aleatorietà dell'obbligo di pagamento del prezzo, che è invece elemento essenziale del contratto di appalto (ovverosia del negozio concluso tra le parti). Detta qualificazione confliggerebbe, dunque, con la causa tipica del contratto di appalto, essenzialmente onerosa e sinallagmatica, trasformandolo da negozio commutativo in negozio aleatorio.
Ritiene chi giudica che, dal tenore letterale della clausola di cui all'art. 6 del contratto concluso tra le parti, complessivamente intesa, e da quello dell'intero contratto, più in generale, non sia possibile ravvisare alcuna volontà di stipulare un contratto di appalto con esecuzione di prestazioni onerose contro un corrispettivo solo eventuale, e quindi un contratto di appalto con sinallagma sostanzialmente aleatorio.
Qualificata dunque la clausola pattuita tra le parti all'art. 6 alla stregua di termine di adempimento, deve osservarsi che, nell'ipotesi in esame, le parti, dopo aver convenuto come quantificare il corrispettivo per le prestazioni ambulatoriali rese da “quale corrispettivo, si CP_1 obbliga a corrispondere a un importo pari al 75% del fatturato annuo delle prestazioni CP_1 ambulatoriali”, hanno effettivamente indicato, in relazione al termine per l'adempimento, un
5 duplice termine: e più precisamente un primo termine collegato all'avvenuto incasso da parte di
CCI del corrispettivo da parte dei pazienti e un secondo termine che prevede il conguaglio dei crediti in essere alla fine di ogni mese entro novanta giorni dalla data della loro fatturazione
(“Detti importi saranno corrisposti con valuta del giorno 20 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso da parte di i crediti in essere alla fine di ogni mese Controparte_2 saranno conguagliati entro novanta giorni dalla data di loro fatturazione”).
Ed infatti, una diversa interpretazione dell'ultima parte della succitata clausola finirebbe, questa sì, col rendere priva di senso alcuno tale previsione (di un termine entro cui – in ogni caso – conguagliare gli importi fatturati in relazione alle prestazioni rese da nei confronti di CCI CP_1
s.p.a.), così confliggendo con il principio previsto dall'art. 1367 c.c., secondo cui “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.”.
Non può tacersi che, in ogni caso, qualora si dovesse ritenere che le parti, con la clausola in questione, abbiano inteso prevedere un termine per relationem, ancorandolo ad un evento futuro (il pagamento del corrispettivo delle prestazioni riabilitative da parte dei pazienti nei confronti di
, senza però contrattualizzare il termine superato il quale la CCI s.p.a. Parte_1 sarebbe stata tenuta a pagare in proprio il corrispettivo delle prestazioni riabilitative rese, nonostante il mancato verificarsi dell'evento.
Detta pattuizione, così come formulata, ossia considerando come "certo" un evento obiettivamente incerto (l'effettivo pagamento del corrispettivo da parte del committente principale), di fatto subordina il diritto al corrispettivo di ad un termine potenzialmente indeterminato e CP_1 indefinito, finendo in sostanza per produrre gli stessi effetti di una condizione sospensiva, con la corrispondente iniqua incertezza sull'an debeatur.
In casi siffatti è senz'altro applicabile la disposizione dell'art.1183 co.2 c.c., secondo cui “qualora
[…], in virtù degli usi o per la natura della prestazione, ovvero per il modo e il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.
Nel caso di specie, la determinazione di un termine finale ad opera del giudice si àncora all'incertezza del termine pattuito dalle parti, afferente al “modo” dell'esecuzione.
Sul punto si è pure espressa la Corte di legittimità, chiarendo (seppur in fattispecie parzialmente diversa) che “spetta al giudice del merito accertare se la natura della prestazione, avuto riguardo alla qualità delle parti, richiede la fissazione di un termine certo nel caso quello pattuito sia sine die nella specie pagamento del corrispettivo dell'appalto, dipendente dall'erogazione di un contributo da parte di un terzo” (v. Cass.
n.6909/2001).
6 La fissazione giudiziale del termine ai sensi dell'art.1183 c.c. legittima dunque una volta CP_1 scaduto il termine e divenuto esigibile il credito, a richiedere il corrispettivo per le prestazioni eseguite, pure nell'eventualità che i committenti principali delle prestazioni erogate (in sostanza in subappalto) da siano insolventi e che CCI s.p.a. non abbia dunque ricevuto alcun CP_1 compenso.
La conclusione consente di tutelare l'interesse della società subappaltatrice indipendentemente dalle vicende relative al contratto principale di appalto, realizzando un giusto contemperamento degli interessi in gioco, sulla scorta dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni, e, primo fra tutti, quello della buona fede.
Alla luce delle considerazioni suesposte, è dunque necessario procedere, come richiesto dalla stessa creditrice opposta, alla fissazione di un termine per l'adempimento, ai sensi di cui al citato art. 1183 c.c.
Come noto, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola dell'immediata esigibilità della prestazione opera con esclusivo riguardo al caso della mancata determinazione del tempo della medesima, mentre quando il termine non sia stato fissato, essendosene ancorata l'individuazione ad altre circostanze o all'accordo delle parti – situazione analoga a quella in esame – spetta al giudice, con apprezzamento di fatto che si sottrae a controllo di legittimità se correttamente e congruamente motivato, di stabilirlo secondo le circostanze, se trattasi del debitore, ovvero su istanza del debitore che intende liberarsi, se trattasi di creditore, senza che, nella prima di tali eventualità, sia necessaria una proposizione di autonoma e specifica istanza da parte del creditore di fissazione del termine, la quale può ritenersi implicita nella domanda di condanna del debitore all'adempimento, con la conseguenza che il giudice stesso può ritenere sussistente l'inadempimento dell'obbligato, una volta che reputi il ritardo di questi incompatibile con la natura della prestazione e, perciò, rivelatore della volontà di non adempiere (Cass. Sez. L., 28/11/1992,
n. 12744).
Nell'ipotesi in esame, può ritenersi che – avuto riguardo alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, nonché tenuto conto dello stesso comportamento tenuto dalle stesse nel lungo periodo in cui è durato il rapporto contrattuale, e, più precisamente, alle modalità e alle tempistiche di pagamento delle prestazioni riabilitative erogate da nei confronti dei CP_1 pazienti di CCI s.p.a. – il ritardo maturato nel pagamento di tali prestazioni sia, in ogni caso, effettivamente incompatibile con la natura della prestazione e tale da superare in concreto ogni limite di normale tolleranza.
7 Ciò anche considerato che l'opponente non ha nemmeno documentato di essersi attivata per il recupero dei crediti per le prestazioni riabilitative nei confronti dei propri pazienti o dei soggetti comunque tenuti a corrisponderne il pagamento.
Dalle superiori considerazioni discende il rigetto dell'opposizione proposta da Controparte_3
risultata infondata, e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, emesso in
[...] accoglimento della domanda monitoria di condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di euro 38.589,40, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5554/2023, pubblicato in data 27 marzo 2023, notificato via pec il 4 aprile 2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 30.5.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO FOSSATI Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. MADDALENA SACCAGGI, elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 31,
MILANO, presso il difensore avv. CARLO FOSSATI;
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARILITA PIROMALLI, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA WASHINGTON, 70, MILANO, presso il difensore avv.
MARILITA PIROMALLI;
-convenuta opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.4.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ad in data 11 maggio 2023, CP_1 Parte_1
(già in ragione dell'intervenuta fusione per Controparte_2 incorporazione) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5554/2023, emesso in data 27 marzo 2023, notificato via pec il 4 aprile 2023, con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente di pagare ad la somma di € 38.589,40, oltre agli interessi legali a moratori CP_1 come da domanda, oltre ai compensi del procedimento monitorio.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 5554/2023 del Tribunale di
Milano, in ragione dell'infondatezza della pretesa creditoria e la mancata dimostrazione della stessa, con conseguente declaratoria che l'opponente non è tenuta a pagare ad le CP_1 somme di denaro ingiunte.
Emesso il decreto ex art. 171 bis terzo comma c.p.c. e depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2024, con ordinanza del 2 febbraio 2024, il GOP dott.ssa Maria Josè Meola, all'uopo delegata dalla giudice titolare del giudizio, ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e viene decisa, all'esito della discussione, ai sensi del comma terzo della citata norma.
***
Parte opposta assume di essere creditrice nei confronti di CCI in virtù della fattura n. 38-A emessa da per un credito residuo pari a € 38.589,40 quale corrispettivo delle prestazioni dedotte CP_1 nel contratto di appalto.
A ben vedere, al di là della generica contestazione della pretesa creditoria di e della, pure CP_1 generica difesa per cui incombe su parte opposta l'onere di provare il titolo del diritto di credito azionato e, altresì, l'avvenuta esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la stessa agisce, deve osservarsi che:
- dal tenore complessivo delle allegazioni delle parti, oltre che dalla documentazione versata in atti, deve ritenersi incontestata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, originato dalla stipula della scrittura privata del 1° gennaio 2020 (che ha fatto seguito alla precedente scrittura del 2017), mediante la quale le stesse hanno concluso il contratto di appalto di servizi aventi ad oggetto prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale da effettuarsi ad opera dell'opposta presso i locali di piazza Vesuvio n. 23 a Milano;
- la stessa parte opponente afferma, nelle proprie note conclusive del 9.4.2025 che “In conclusione, per giustificare le proprie pretese, dovrebbe oggi fornire la prova non solo CP_1 dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni riabilitative oggetto del contratto (circostanza, questa, in sé mai contestata), quanto soprattutto quella dell'avvenuto incasso delle relative fatture tempo per tempo emesse nei confronti dei pazienti, prova, quest'ultima, che si è ben guardata dal fornire CP_1
e che, evidentemente, non fornirà poiché, in relazione all'importo ingiunto, la verità è che tale incasso non si è mai verificato”.
Da quanto sopra si evince che, in sostanza, la ragione (unica) fondante l'odierna opposizione risiede nella ritenuta inesigibilità del credito di per le prestazioni riabilitative rese, in CP_1 ragione della previsione contrattuale di cui all'art. 6 del contratto di appalto di servizi concluso da
2 ultimo tra le parti (ovverosia quello dell'1.1.2020), in forza del quale “ Controparte_2
quale corrispettivo, si obbliga a corrispondere a un importo pari al 75% del
[...] CP_1 fatturato annuo delle prestazioni ambulatoriali. Detti importi saranno corrisposti con valuta del giorno
20 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso da parte di Controparte_2
i crediti in essere alla fine di ogni mese saranno conguagliati entro novanta giorni dalla data di
[...] loro fatturazione” (cfr. doc. 4 opponente).
Secondo quanto ritenuto da le parti avrebbero, con tale clausola, in Parte_1 sostanza contrattualmente convenuto che il diritto a percepire il pagamento dei corrispettivi previsti a fronte della corretta esecuzione dell'appalto sorgesse, in capo ad solo dopo CP_1
l'avvenuto incasso, da parte della , degli importi fatturati ai pazienti beneficiari dei CP_2 trattamenti riabilitativi.
L'opponente precisa che se, in costanza di rapporto, la stessa ha effettivamente anticipato dei pagamenti prima del saldo delle relative fatture da parte dei pazienti, come dedotto dalla controparte, ciò è accaduto esclusivamente in ragione del particolare, pluridecennale rapporto fiduciario esistente tra le parti, senza implicare alcuna volontà negoziale abdicativa dei propri diritti come nascenti dal contratto sottoscritto tra le parti – in continuità rispetto al precedente – in data 1° gennaio 2020 e che, pertanto, se vi fosse stata una qualche volontà di cambiare quella pattuizione, subordinando il perfezionarsi del diritto al corrispettivo di alla sola emissione CP_1 della fattura – con conseguente spostamento del rischio degli insoluti in capo a CCPP – lo si sarebbe certamente fatto modificando la formulazione del testo della clausola. L'opponente ha poi invocato, a supporto della propria tesi, il principio giuridico espresso dall'art. 1367 c.c. (principio di conservazione del contratto), secondo il quale le clausole devono essere interpretate nel senso in cui producano degli effetti, deducendo che, se si seguisse l'interpretazione proposta dall'opposta,
l'inciso contenuto nella clausola 6, secondo paragrafo, nel quale le parti fanno espressamente riferimento all'avvenuto incasso, resterebbe privo di effetto.
L'opposta ha invece allegato che la clausola n. 6 del Contratto d'Appalto stabilisce al primo paragrafo l'obbligo di CCI di pagare ad quale corrispettivo dell'appalto “…un importo pari CP_1 al 75% del fatturato annuo delle prestazioni ambulatoriali.”, così attestando inequivocabilmente la volontà delle parti di quantificare il corrispettivo di per i servizi forniti in funzione del CP_1 fatturato di CCI relativo a tali servizi.
Con riguardo al secondo paragrafo della clausola 6, che recita che “Detti importi saranno corrisposti con valuta del giorno 20 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso da parte di
[...]
; i crediti in essere alla fine di ogni mese saranno conguagliati entro novanta giorni Controparte_2
3 dalla data di loro fatturazione”, allega, invece, che il dato testuale della disposizione CP_1 contrattuale fissa all'evidenza un doppio termine di pagamento, sancendo l'obbligo, in capo a
CCI, in primo luogo, di versare ad detti importi entro il venti del mese successivo CP_1 all'avvenuto pagamento (primo termine); e, poi e comunque, di “conguagliare”, a favore di la differenza tra quanto già corrisposto in base a criterio di cui al primo termine e quanto CP_1 ancora ad essa spettante (75% del fatturato), “entro novanta giorni dalla data di loro fatturazione”
(termine finale).
Finalità della clausola sarebbe quella di agevolare, per quanto possibile, i flussi di cassa di CCI prevendo un termine dilatorio di 90 giorni per il pagamento definitivo di quanto spettante ad termine in linea con le normali tempistiche di pagamento (90 giorni) da parte dei pazienti CP_1 assistiti da assicurazioni/fondi sanitari.
L'opposta ha poi dedotto che “nell'ottica di semplificare il processo di pagamento sopra illustrato, la committente e l'appaltatrice, dopo qualche tempo dall'avvio della collaborazione, avevano convenuto sull'opportunità che CCI effettuasse ad mese per mese, un unico pagamento dei corrispettivi con CP_1 scadenza a 70 giorni dalla data di fatturazione, come attestato dal documento allegato con riferimento alle annualità rispetto alle quali controparte asserisce la sussistenza degli insoluti (doc. 24)” (cfr. comparsa costituzione dell'opposta pag. 10).
Ciò posto, ritiene chi giudica fondamentale e dirimente interpretare la clausola n. 6 del contratto inter partes e qualificare la previsione ivi contenuta, onde verificare se i crediti azionati da CP_1 possano o no ritenersi esigibili.
Si osserva che la clausola di cui all'art. 6 del contratto appare inquadrabile tra quelle – non di rado contenute nei contratti in particolare di subappalto – a mezzo delle quali l'appaltatore/subcommittente subordina il pagamento del compenso contrattualmente pattuito in favore del subappaltatore ad un evento futuro, ovvero all'adempimento da parte del committente principale.
In tale ambito contrattuale, le suddette clausole si presentano con varietà di formule, riconducibili
(e ricondotte sovente dagli interpreti) a due modelli principali: un primo modello in cui la clausola attribuisce al subappaltatore il diritto a ricevere il corrispettivo solo se e quando il subcommittente avrà ricevuto il corrispettivo pattuito nel contratto principale di appalto;
un secondo modello, nel quale la clausola si limita a stabilire che il pagamento del compenso del subappaltatore avverrà quando (nel momento in cui) il subcommittente avrà ricevuto il corrispettivo da parte del committente principale.
4 Dinanzi a tali previsioni contrattuali gli interpreti si sono posti il problema, di grande rilevanza pratica, della qualificazione giuridica della stessa, interrogandosi se tale clausola debba essere interpretata alla stregua di una condizione sospensiva, dal cui avveramento far dipendere l'efficacia della scrittura privata, ovvero di mera pattuizione di un termine di adempimento, ai sensi dell'art. 1183 c.c.
Nella fattispecie in esame la clausola di cui all'art. 6 del contratto concluso tra le parti, recita testualmente “ quale corrispettivo, si obbliga a corrispondere a Controparte_2 un importo pari al 75% del fatturato annuo delle prestazioni ambulatoriali. Detti importi CP_1 saranno corrisposti con valuta del giorno 20 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso da parte di i crediti in essere alla fine di ogni mese saranno Controparte_2 conguagliati entro novanta giorni dalla data di loro fatturazione”, e deve senz'altro essere ricompresa nell'ambito delle clausole che prevendono la mera pattuizione di un termine di adempimento, avendo le parti con la stessa semplicemente inteso regolare il "quando" ovverosia il tempo dell'adempimento, senza rendere incerto l'an della prestazione (tra le tante, cfr. Cass. n.
28666/2011), comportando, sul piano effettuale, una divaricazione tra l'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito, che sorge al perfezionarsi del contratto, e l'esigibilità dello stesso, che viene rinviata ad un momento successivo.
Del resto, deve evidenziarsi che una diversa qualificazione della clausola in questione, alla stregua di condizione di adempimento, implicherebbe in sostanza l'aleatorietà dell'obbligo di pagamento del prezzo, che è invece elemento essenziale del contratto di appalto (ovverosia del negozio concluso tra le parti). Detta qualificazione confliggerebbe, dunque, con la causa tipica del contratto di appalto, essenzialmente onerosa e sinallagmatica, trasformandolo da negozio commutativo in negozio aleatorio.
Ritiene chi giudica che, dal tenore letterale della clausola di cui all'art. 6 del contratto concluso tra le parti, complessivamente intesa, e da quello dell'intero contratto, più in generale, non sia possibile ravvisare alcuna volontà di stipulare un contratto di appalto con esecuzione di prestazioni onerose contro un corrispettivo solo eventuale, e quindi un contratto di appalto con sinallagma sostanzialmente aleatorio.
Qualificata dunque la clausola pattuita tra le parti all'art. 6 alla stregua di termine di adempimento, deve osservarsi che, nell'ipotesi in esame, le parti, dopo aver convenuto come quantificare il corrispettivo per le prestazioni ambulatoriali rese da “quale corrispettivo, si CP_1 obbliga a corrispondere a un importo pari al 75% del fatturato annuo delle prestazioni CP_1 ambulatoriali”, hanno effettivamente indicato, in relazione al termine per l'adempimento, un
5 duplice termine: e più precisamente un primo termine collegato all'avvenuto incasso da parte di
CCI del corrispettivo da parte dei pazienti e un secondo termine che prevede il conguaglio dei crediti in essere alla fine di ogni mese entro novanta giorni dalla data della loro fatturazione
(“Detti importi saranno corrisposti con valuta del giorno 20 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso da parte di i crediti in essere alla fine di ogni mese Controparte_2 saranno conguagliati entro novanta giorni dalla data di loro fatturazione”).
Ed infatti, una diversa interpretazione dell'ultima parte della succitata clausola finirebbe, questa sì, col rendere priva di senso alcuno tale previsione (di un termine entro cui – in ogni caso – conguagliare gli importi fatturati in relazione alle prestazioni rese da nei confronti di CCI CP_1
s.p.a.), così confliggendo con il principio previsto dall'art. 1367 c.c., secondo cui “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.”.
Non può tacersi che, in ogni caso, qualora si dovesse ritenere che le parti, con la clausola in questione, abbiano inteso prevedere un termine per relationem, ancorandolo ad un evento futuro (il pagamento del corrispettivo delle prestazioni riabilitative da parte dei pazienti nei confronti di
, senza però contrattualizzare il termine superato il quale la CCI s.p.a. Parte_1 sarebbe stata tenuta a pagare in proprio il corrispettivo delle prestazioni riabilitative rese, nonostante il mancato verificarsi dell'evento.
Detta pattuizione, così come formulata, ossia considerando come "certo" un evento obiettivamente incerto (l'effettivo pagamento del corrispettivo da parte del committente principale), di fatto subordina il diritto al corrispettivo di ad un termine potenzialmente indeterminato e CP_1 indefinito, finendo in sostanza per produrre gli stessi effetti di una condizione sospensiva, con la corrispondente iniqua incertezza sull'an debeatur.
In casi siffatti è senz'altro applicabile la disposizione dell'art.1183 co.2 c.c., secondo cui “qualora
[…], in virtù degli usi o per la natura della prestazione, ovvero per il modo e il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”.
Nel caso di specie, la determinazione di un termine finale ad opera del giudice si àncora all'incertezza del termine pattuito dalle parti, afferente al “modo” dell'esecuzione.
Sul punto si è pure espressa la Corte di legittimità, chiarendo (seppur in fattispecie parzialmente diversa) che “spetta al giudice del merito accertare se la natura della prestazione, avuto riguardo alla qualità delle parti, richiede la fissazione di un termine certo nel caso quello pattuito sia sine die nella specie pagamento del corrispettivo dell'appalto, dipendente dall'erogazione di un contributo da parte di un terzo” (v. Cass.
n.6909/2001).
6 La fissazione giudiziale del termine ai sensi dell'art.1183 c.c. legittima dunque una volta CP_1 scaduto il termine e divenuto esigibile il credito, a richiedere il corrispettivo per le prestazioni eseguite, pure nell'eventualità che i committenti principali delle prestazioni erogate (in sostanza in subappalto) da siano insolventi e che CCI s.p.a. non abbia dunque ricevuto alcun CP_1 compenso.
La conclusione consente di tutelare l'interesse della società subappaltatrice indipendentemente dalle vicende relative al contratto principale di appalto, realizzando un giusto contemperamento degli interessi in gioco, sulla scorta dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni, e, primo fra tutti, quello della buona fede.
Alla luce delle considerazioni suesposte, è dunque necessario procedere, come richiesto dalla stessa creditrice opposta, alla fissazione di un termine per l'adempimento, ai sensi di cui al citato art. 1183 c.c.
Come noto, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola dell'immediata esigibilità della prestazione opera con esclusivo riguardo al caso della mancata determinazione del tempo della medesima, mentre quando il termine non sia stato fissato, essendosene ancorata l'individuazione ad altre circostanze o all'accordo delle parti – situazione analoga a quella in esame – spetta al giudice, con apprezzamento di fatto che si sottrae a controllo di legittimità se correttamente e congruamente motivato, di stabilirlo secondo le circostanze, se trattasi del debitore, ovvero su istanza del debitore che intende liberarsi, se trattasi di creditore, senza che, nella prima di tali eventualità, sia necessaria una proposizione di autonoma e specifica istanza da parte del creditore di fissazione del termine, la quale può ritenersi implicita nella domanda di condanna del debitore all'adempimento, con la conseguenza che il giudice stesso può ritenere sussistente l'inadempimento dell'obbligato, una volta che reputi il ritardo di questi incompatibile con la natura della prestazione e, perciò, rivelatore della volontà di non adempiere (Cass. Sez. L., 28/11/1992,
n. 12744).
Nell'ipotesi in esame, può ritenersi che – avuto riguardo alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, nonché tenuto conto dello stesso comportamento tenuto dalle stesse nel lungo periodo in cui è durato il rapporto contrattuale, e, più precisamente, alle modalità e alle tempistiche di pagamento delle prestazioni riabilitative erogate da nei confronti dei CP_1 pazienti di CCI s.p.a. – il ritardo maturato nel pagamento di tali prestazioni sia, in ogni caso, effettivamente incompatibile con la natura della prestazione e tale da superare in concreto ogni limite di normale tolleranza.
7 Ciò anche considerato che l'opponente non ha nemmeno documentato di essersi attivata per il recupero dei crediti per le prestazioni riabilitative nei confronti dei propri pazienti o dei soggetti comunque tenuti a corrisponderne il pagamento.
Dalle superiori considerazioni discende il rigetto dell'opposizione proposta da Controparte_3
risultata infondata, e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, emesso in
[...] accoglimento della domanda monitoria di condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di euro 38.589,40, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria si è limitata alla sola redazione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5554/2023, pubblicato in data 27 marzo 2023, notificato via pec il 4 aprile 2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 30.5.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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