Art. 1. Articolo unico.
Ai fini della prosecuzione degli studi presso le Facolta' di economia e commercio statali e libere e limitatamente alle materie previste per i primi tre anni del corso di laurea, sono considerati validi gli insegnamenti svolti e gli esami sostenuti dagli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in economia e commercio, funzionante in via di fatto, nella citta' dell'Aquila dall'anno accademico 1961-62 all'anno 1964-65 incluso.
Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra riferite, potranno avanzare domanda, corredata dalla necessaria documentazione, all'Universita' da loro prescelta, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della prosecuzione degli studi presso le Facolta' di economia e commercio statali e libere e limitatamente alle materie previste per i primi tre anni del corso di laurea, sono considerati validi gli insegnamenti svolti e gli esami sostenuti dagli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in economia e commercio, funzionante in via di fatto, nella citta' dell'Aquila dall'anno accademico 1961-62 all'anno 1964-65 incluso.
Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra riferite, potranno avanzare domanda, corredata dalla necessaria documentazione, all'Universita' da loro prescelta, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.