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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3414/2021 R. G. promossa da
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Valentina Di Parte_1 C.F._1
Maro, nel cui studio in Rende, Via Repaci 39, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. in p.l.r.p.t., in qualità di Impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con il patrocinio dell'Avv. Mariolino
Conte, nel cui studio in Cosenza, Via Caloprese 56, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: azione ex artt. 283 e ss. del d.lgs n. 209/2005.
CONCLUSIONI rese in data 17 dicembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.09.2021 ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la , in qualità di Impresa designata Controparte_1
per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti in occasione del sinistro asseritamente verificatosi in data 01.10.2019, intorno alle ore 17, in
Montalto Uffugo, sulla via Benedetto Croce. A sostegno della domanda ha dedotto: che lo stesso si trovava alla guida della sua bicicletta quando, giunto all'altezza dell'incrocio tra
Rose e Montalto e, nel mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata, veniva travolto da un'autovettura rimasta non identificata che sopraggiungeva alle sue spalle per imboccare la svolta a destra, girando improvvisamente nella sua direzione;
che, a causa del violento urto, veniva dapprima trascinato e poi sbalzato dalla bici cadendo rovinosamente a terra;
che l'autore del sinistro non si fermava a prestare il dovuto soccorso, né tantomeno era stata possibile l'identificazione da parte dei passanti dell'investitore, che era rimasto quindi sconosciuto, anche a seguito dell'apertura di un procedimento penale sollecitata dalla denuncia sporta dall'attore; che, a seguito dell'accaduto e delle conseguenti lesioni subite, aveva riportato postumi invalidanti nella misura del 15%, una ITT di giorni 20 ed una ITP di giorni 25.
Ha chiesto quindi al Tribunale di “accertare e dichiarare che il Sig. ha subito i Parte_1
danni di cui si è detto in narrativa, pari ad euro 87.057,75 a causa del sinistro avvenuto in data
1.10.2019 causato da un veicolo non identificato. Conseguentemente condannare la Società
[...]
quale soggetto referente del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a Controparte_1 corrispondere al Sig. la somma di € 87.057,75 o di quella maggiore o minore che sarà Pt_1 accertata nel corso di giudizio, a titolo di risarcimento del danno subito, in favore dell'attore”.
Ha resistito la compagnia assicurativa per contestare sia in punto di an che quantum la domanda avversaria, evidenziando in particolare che la bici (modello TFS1D TRAX SERIES 6061) condotta dall'attore, visionata e periziata in data 23.11.2019 dal perito della compagnia Persona_1
(documento n.1 – perizia con n.10 foto), non presentava alcun danno al telaio tale da corroborare la dinamica del sinistro prospettata ex adverso.
Ha concluso quindi in via principale per il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata ha chiesto al Tribunale di contenere il risarcimento dei danni nella misura che risulterà effettivamente accertata nel corso del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e mediante la prova per testi richiesta da entrambe le parti in contesa, previo rigetto della istanza di ctu invocata da parte attrice, è stata trattenuta in decisione all'udienza una prima volta il 19 ottobre 2023.
Ritenuta la necessità, re melius perpensa, di disporre ctu modale tesa ad asseverare la compatibilità dei danni riportati dal mezzo di proprietà dell' con la dinamica del sinistro prospettata in Pt_1
citazione e confermata in sede testimoniale, anche avuto riguardo alla tipologia di lesioni riferite dall'attore, è stata quindi rimessa sul ruolo istruttorio. Espletato l'incombente tecnico, mediante l'ausiliario Ing. , la causa è stata Persona_2 quindi trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 18 dicembre u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno
(che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. 10540/2023).
La speciale procedura risarcitoria prevista dagli artt. 283 e ss. del D.Lgs. n. 209 del 2005 - nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nei menzionati articoli, fra cui quelle da sinistro causato da veicolo, soggetto all'obbligo assicurativo e non identificato - non importa, infatti, alcuna deroga all'ordinario regime probatorio che onera colui che agisce della prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle sue modalità, della sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente del veicolo non identificato e delle conseguenze lesive subite.
La disciplina in esame si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità, sicché l'obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054
c.c. (cfr. Cass. civ. 3237/1995).
Essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante.
Dunque il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss.L. n. 990 del 1969 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, fermo restando che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, c.c, a maggior ragione a fronte delle contestazioni da parte del Fondo di Garanzia in punto an e quantum debeatur.
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene la scrivente in via preliminare che, dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, sia stata adeguatamente dimostrata l'impossibilità di identificare il veicolo nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza: l'attore ha infatti provato che, dopo la formale denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, hanno avuto esito negativo, non potendo addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, (cfr. Cass. n. 15367/2011; n. 12304/2005).
Ciò nondimeno la domanda attorea si profila infondata, atteso che la dinamica del sinistro prospettata dall' non ha trovato adeguate conferme nelle emergenze istruttorie ritualmente Pt_1
acquisite in corso di causa.
Con impegno esplicativo, dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di Montalto Uffugo, intervenuta dopo l'incidente è risultato che, all'arrivo degli agenti, l'attore si trovava seduto su una sedia, circondato da alcune persone che prestavano soccorso, nessuna delle quali, però, si dichiarava
“presente e in grado di poter riferire circa il momento preciso della caduta”.
Nelle suddette circostanze gli agenti provvedevano altresì a “fotografare una bicicletta ivi presente, precisamente posta sul marciapiede lato sx (direzione da Taverna verso Settimo di Montalto) della
Via B. Croce, che appariva - per come emerge dai rilievi fotografici allegati – integra”.
Lo stato della bicicletta è stato confermato nel corso dell'istruttoria orale sia dall'agente Tes_1 che dal teste , perito dell'assicurazione.
[...] Persona_1
Dunque l'assenza di testimoni occorsi a prestare soccorso, unitamente alla accertata integrità (salvo lievi segni di usura e graffi) della bicicletta dell'attore rappresentano indizi gravi e precisi che inducono a ritenere quanto meno dubbia la ricostruzione prospettata in citazione, secondo cui “nel mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata, veniva travolto da un'autovettura che sopraggiungeva alle sue spalle per imboccare la svolta a destra, girando improvvisamente nella sua direzione. A causa del violento urto il sig. veniva dapprima trascinato e poi sbalzato Pt_1 dalla bici e cadeva rovinosamente a terra”.
La prospettazione di un violento impatto con trascinamento di un'auto, che peraltro procedeva ad alta velocità, invero mal si concilia con le condizioni del mezzo che appare integro e privo di danni consistenti. Né tale dinamica può dirsi compiutamente corroborata dalla prova testimoniale espletata all'udienza del 10 novembre 2022.
Con impegno esplicativo: il teste di parte attrice ha risposto in maniera generica e lacunosa alle Parte_2
circostanze capitolate e, per quanto interessa in questa sede, ha dichiarato di non aver assistito al momento dell'urto, essendo in quel momento di spalle, ma di aver sentito solo un “tonfo”; lo stesso non ha neppure saputo riferire elementi utili in relazione alla presunta fuga del veicolo rimasto sconosciuto;
il teste di parte attrice ha invece effettivamente confermato di aver assistito al Testimone_2 sinistro, trovandosi dall'altra parte della carreggiata alla fermata dell'autobus, dichiarando che il ciclista era stato investito “da dietro”; lo stesso tuttavia non ha chiarito meglio la dinamica dell'urto limitandosi a “presumere” che la macchina che procedeva a velocità molto sostenuta avesse urtato la ruota posteriore del ciclista;
nessuno dei due testi ha confermato alcun trascinamento precedente alla caduta.
Ancora la ctu modale disposta in corso di causa a seguito della rimessione della causa sul ruolo ha escluso la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice. Più precisamente il ctu ha asseverato:
“Sulla base delle dimostrazioni fornite nel corso della disamina tecnica che precede, basata sulle informazioni assunte dagli atti di causa e su quelle assunte dal sottoscritto in fase d'istruttoria tecnica, si traggono le conclusioni qui di seguito riportate.
I. Sulla scorta degli accertamenti tecnici, sopra riportati, non si sono rilevate circostanze tecniche correlabili ad un contatto/urto subito dal velocipede, condotto dal sig. da Parte_1
parte di un autoveicolo.
II. Tenendo conto della querela sporta dal sig. delle dichiarazioni testimoniali, Parte_1
acquisite agli atti, nonché del quadro traumatico e lesivo osservato sullo stesso sig. Parte_1
per come evincibile dalla documentazione in atti e per quanto di competenza dello
[...]
scrivente, la dinamica del sinistro oggetto di causa risulta, verosimilmente, compatibile con le fasi salienti sopra descritte e rappresentate, nell'ambito delle quali il ciclista, nella fase iniziale del sinistro, potrebbe essere stato urtato dallo specchietto laterale destro di un autoveicolo in manovra di sorpasso, dello stesso ciclista, e nell'ambito di una contemporanea fase iniziale di svolta a destra, senza contatto/urto tra autoveicolo e velocipede, ma con consequenziale urto del corpo del ciclista, atteso lo sbilanciamento subito, contro la fiancata anteriore destra dello stesso autoveicolo
e con successiva caduta al suolo”. Sicchè il CTU, dopo aver affermato che la bicicletta non presentava danni da urto diretto con una autovettura (ma solo danneggiamenti 'correlabili al contatto dello stesso veicolo in conseguenza di cadute al suolo e/o di contatto strisciante contro ostacoli del tipo: arbusti, terreno, rocce/manufatti cementizi e similari, nella normale marcia del veicolo ( tipo mountain bike ))', ha affermato in termini meramente probabilistici di eventuale 'compatibilità' del danno riportato dall'attore unicamente con l'ipotesi di un urto dello specchietto retrovisore destro con il suo braccio sinistro, senza – comunque - però alcun elemento di certezza in tal senso, e tanto sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle lesioni riportate dal danneggiato.
Tuttavia, tale ricostruzione della dinamica è del tutto divergente da quella prospettata in citazione, per cui a causa del violento urto da parte dell'autovettura, il ciclista sarebbe stato dapprima trascinato – e poi sbalzato dalla bici cadendo infine a terra, anche perchè i segni del trascinamento avrebbero dovuto rinvenirsi sulla bicicletta, ma così non è stato;
ma è del tutto divergente anche da quella fornita dal teste che afferma chiaramente di aver assistito ad un urto dell'autovettura Tes_2
sulla parte posteriore della bici, in particolare della ruota, mentre non fa cenno a trascinamento o ad urto dello specchietto retrovisore.
L'unica ricostruzione – pertanto – solo astrattamente ammissibile in termini di compatibilità, non ha alcun elemento di correlazione con le due diverse dinamiche prospettate una dall'attore e una dal teste.
Sicchè l'istruttoria processuale non ha evidenziato in maniera sufficientemente attendibile la dinamica del sinistro illustrata nell'atto di citazione (rendendo quindi superfluo l'ulteriore accertamento peritale medico legale richiesto da parte attrice). E a tale conclusione deve pervenirsi anche ove si consideri che i due testimoni indicati dalla parte attrice, citati ed escussi in giudizio, non risultano quali testi nella relazione di servizio della Polizia Municipale, ove al contrario è stato identificato come unica persona in grado di riferire sulla “caduta”, tale mai Testimone_3
indicato né citato come teste nel presente giudizio dalla parte attrice.
Deve quindi escludersi la verosimiglianza della ricostruzione dell'incidente come prospettata da parte attrice, atteso che gli elementi probatori allegati a fondamento della propria domanda non sono in grado di chiarire le concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo, rimasto non indentificato.
Si impone pertanto il rigetto della domanda attorea, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Le spese di lite, alla luce della controvertibilità delle questioni dedotte, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 19 marzo 2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3414/2021 R. G. promossa da
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Valentina Di Parte_1 C.F._1
Maro, nel cui studio in Rende, Via Repaci 39, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. in p.l.r.p.t., in qualità di Impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con il patrocinio dell'Avv. Mariolino
Conte, nel cui studio in Cosenza, Via Caloprese 56, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: azione ex artt. 283 e ss. del d.lgs n. 209/2005.
CONCLUSIONI rese in data 17 dicembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.09.2021 ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la , in qualità di Impresa designata Controparte_1
per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti in occasione del sinistro asseritamente verificatosi in data 01.10.2019, intorno alle ore 17, in
Montalto Uffugo, sulla via Benedetto Croce. A sostegno della domanda ha dedotto: che lo stesso si trovava alla guida della sua bicicletta quando, giunto all'altezza dell'incrocio tra
Rose e Montalto e, nel mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata, veniva travolto da un'autovettura rimasta non identificata che sopraggiungeva alle sue spalle per imboccare la svolta a destra, girando improvvisamente nella sua direzione;
che, a causa del violento urto, veniva dapprima trascinato e poi sbalzato dalla bici cadendo rovinosamente a terra;
che l'autore del sinistro non si fermava a prestare il dovuto soccorso, né tantomeno era stata possibile l'identificazione da parte dei passanti dell'investitore, che era rimasto quindi sconosciuto, anche a seguito dell'apertura di un procedimento penale sollecitata dalla denuncia sporta dall'attore; che, a seguito dell'accaduto e delle conseguenti lesioni subite, aveva riportato postumi invalidanti nella misura del 15%, una ITT di giorni 20 ed una ITP di giorni 25.
Ha chiesto quindi al Tribunale di “accertare e dichiarare che il Sig. ha subito i Parte_1
danni di cui si è detto in narrativa, pari ad euro 87.057,75 a causa del sinistro avvenuto in data
1.10.2019 causato da un veicolo non identificato. Conseguentemente condannare la Società
[...]
quale soggetto referente del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a Controparte_1 corrispondere al Sig. la somma di € 87.057,75 o di quella maggiore o minore che sarà Pt_1 accertata nel corso di giudizio, a titolo di risarcimento del danno subito, in favore dell'attore”.
Ha resistito la compagnia assicurativa per contestare sia in punto di an che quantum la domanda avversaria, evidenziando in particolare che la bici (modello TFS1D TRAX SERIES 6061) condotta dall'attore, visionata e periziata in data 23.11.2019 dal perito della compagnia Persona_1
(documento n.1 – perizia con n.10 foto), non presentava alcun danno al telaio tale da corroborare la dinamica del sinistro prospettata ex adverso.
Ha concluso quindi in via principale per il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata ha chiesto al Tribunale di contenere il risarcimento dei danni nella misura che risulterà effettivamente accertata nel corso del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
La causa, istruita in via documentale e mediante la prova per testi richiesta da entrambe le parti in contesa, previo rigetto della istanza di ctu invocata da parte attrice, è stata trattenuta in decisione all'udienza una prima volta il 19 ottobre 2023.
Ritenuta la necessità, re melius perpensa, di disporre ctu modale tesa ad asseverare la compatibilità dei danni riportati dal mezzo di proprietà dell' con la dinamica del sinistro prospettata in Pt_1
citazione e confermata in sede testimoniale, anche avuto riguardo alla tipologia di lesioni riferite dall'attore, è stata quindi rimessa sul ruolo istruttorio. Espletato l'incombente tecnico, mediante l'ausiliario Ing. , la causa è stata Persona_2 quindi trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 18 dicembre u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si impone una previa considerazione di sistema.
In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno
(che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. 10540/2023).
La speciale procedura risarcitoria prevista dagli artt. 283 e ss. del D.Lgs. n. 209 del 2005 - nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nei menzionati articoli, fra cui quelle da sinistro causato da veicolo, soggetto all'obbligo assicurativo e non identificato - non importa, infatti, alcuna deroga all'ordinario regime probatorio che onera colui che agisce della prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle sue modalità, della sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente del veicolo non identificato e delle conseguenze lesive subite.
La disciplina in esame si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità, sicché l'obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054
c.c. (cfr. Cass. civ. 3237/1995).
Essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante.
Dunque il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss.L. n. 990 del 1969 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private), il Fondo di Garanzia per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, fermo restando che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, c.c, a maggior ragione a fronte delle contestazioni da parte del Fondo di Garanzia in punto an e quantum debeatur.
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene la scrivente in via preliminare che, dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, sia stata adeguatamente dimostrata l'impossibilità di identificare il veicolo nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza: l'attore ha infatti provato che, dopo la formale denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, hanno avuto esito negativo, non potendo addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, (cfr. Cass. n. 15367/2011; n. 12304/2005).
Ciò nondimeno la domanda attorea si profila infondata, atteso che la dinamica del sinistro prospettata dall' non ha trovato adeguate conferme nelle emergenze istruttorie ritualmente Pt_1
acquisite in corso di causa.
Con impegno esplicativo, dalla relazione di servizio della Polizia Municipale di Montalto Uffugo, intervenuta dopo l'incidente è risultato che, all'arrivo degli agenti, l'attore si trovava seduto su una sedia, circondato da alcune persone che prestavano soccorso, nessuna delle quali, però, si dichiarava
“presente e in grado di poter riferire circa il momento preciso della caduta”.
Nelle suddette circostanze gli agenti provvedevano altresì a “fotografare una bicicletta ivi presente, precisamente posta sul marciapiede lato sx (direzione da Taverna verso Settimo di Montalto) della
Via B. Croce, che appariva - per come emerge dai rilievi fotografici allegati – integra”.
Lo stato della bicicletta è stato confermato nel corso dell'istruttoria orale sia dall'agente Tes_1 che dal teste , perito dell'assicurazione.
[...] Persona_1
Dunque l'assenza di testimoni occorsi a prestare soccorso, unitamente alla accertata integrità (salvo lievi segni di usura e graffi) della bicicletta dell'attore rappresentano indizi gravi e precisi che inducono a ritenere quanto meno dubbia la ricostruzione prospettata in citazione, secondo cui “nel mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata, veniva travolto da un'autovettura che sopraggiungeva alle sue spalle per imboccare la svolta a destra, girando improvvisamente nella sua direzione. A causa del violento urto il sig. veniva dapprima trascinato e poi sbalzato Pt_1 dalla bici e cadeva rovinosamente a terra”.
La prospettazione di un violento impatto con trascinamento di un'auto, che peraltro procedeva ad alta velocità, invero mal si concilia con le condizioni del mezzo che appare integro e privo di danni consistenti. Né tale dinamica può dirsi compiutamente corroborata dalla prova testimoniale espletata all'udienza del 10 novembre 2022.
Con impegno esplicativo: il teste di parte attrice ha risposto in maniera generica e lacunosa alle Parte_2
circostanze capitolate e, per quanto interessa in questa sede, ha dichiarato di non aver assistito al momento dell'urto, essendo in quel momento di spalle, ma di aver sentito solo un “tonfo”; lo stesso non ha neppure saputo riferire elementi utili in relazione alla presunta fuga del veicolo rimasto sconosciuto;
il teste di parte attrice ha invece effettivamente confermato di aver assistito al Testimone_2 sinistro, trovandosi dall'altra parte della carreggiata alla fermata dell'autobus, dichiarando che il ciclista era stato investito “da dietro”; lo stesso tuttavia non ha chiarito meglio la dinamica dell'urto limitandosi a “presumere” che la macchina che procedeva a velocità molto sostenuta avesse urtato la ruota posteriore del ciclista;
nessuno dei due testi ha confermato alcun trascinamento precedente alla caduta.
Ancora la ctu modale disposta in corso di causa a seguito della rimessione della causa sul ruolo ha escluso la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice. Più precisamente il ctu ha asseverato:
“Sulla base delle dimostrazioni fornite nel corso della disamina tecnica che precede, basata sulle informazioni assunte dagli atti di causa e su quelle assunte dal sottoscritto in fase d'istruttoria tecnica, si traggono le conclusioni qui di seguito riportate.
I. Sulla scorta degli accertamenti tecnici, sopra riportati, non si sono rilevate circostanze tecniche correlabili ad un contatto/urto subito dal velocipede, condotto dal sig. da Parte_1
parte di un autoveicolo.
II. Tenendo conto della querela sporta dal sig. delle dichiarazioni testimoniali, Parte_1
acquisite agli atti, nonché del quadro traumatico e lesivo osservato sullo stesso sig. Parte_1
per come evincibile dalla documentazione in atti e per quanto di competenza dello
[...]
scrivente, la dinamica del sinistro oggetto di causa risulta, verosimilmente, compatibile con le fasi salienti sopra descritte e rappresentate, nell'ambito delle quali il ciclista, nella fase iniziale del sinistro, potrebbe essere stato urtato dallo specchietto laterale destro di un autoveicolo in manovra di sorpasso, dello stesso ciclista, e nell'ambito di una contemporanea fase iniziale di svolta a destra, senza contatto/urto tra autoveicolo e velocipede, ma con consequenziale urto del corpo del ciclista, atteso lo sbilanciamento subito, contro la fiancata anteriore destra dello stesso autoveicolo
e con successiva caduta al suolo”. Sicchè il CTU, dopo aver affermato che la bicicletta non presentava danni da urto diretto con una autovettura (ma solo danneggiamenti 'correlabili al contatto dello stesso veicolo in conseguenza di cadute al suolo e/o di contatto strisciante contro ostacoli del tipo: arbusti, terreno, rocce/manufatti cementizi e similari, nella normale marcia del veicolo ( tipo mountain bike ))', ha affermato in termini meramente probabilistici di eventuale 'compatibilità' del danno riportato dall'attore unicamente con l'ipotesi di un urto dello specchietto retrovisore destro con il suo braccio sinistro, senza – comunque - però alcun elemento di certezza in tal senso, e tanto sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle lesioni riportate dal danneggiato.
Tuttavia, tale ricostruzione della dinamica è del tutto divergente da quella prospettata in citazione, per cui a causa del violento urto da parte dell'autovettura, il ciclista sarebbe stato dapprima trascinato – e poi sbalzato dalla bici cadendo infine a terra, anche perchè i segni del trascinamento avrebbero dovuto rinvenirsi sulla bicicletta, ma così non è stato;
ma è del tutto divergente anche da quella fornita dal teste che afferma chiaramente di aver assistito ad un urto dell'autovettura Tes_2
sulla parte posteriore della bici, in particolare della ruota, mentre non fa cenno a trascinamento o ad urto dello specchietto retrovisore.
L'unica ricostruzione – pertanto – solo astrattamente ammissibile in termini di compatibilità, non ha alcun elemento di correlazione con le due diverse dinamiche prospettate una dall'attore e una dal teste.
Sicchè l'istruttoria processuale non ha evidenziato in maniera sufficientemente attendibile la dinamica del sinistro illustrata nell'atto di citazione (rendendo quindi superfluo l'ulteriore accertamento peritale medico legale richiesto da parte attrice). E a tale conclusione deve pervenirsi anche ove si consideri che i due testimoni indicati dalla parte attrice, citati ed escussi in giudizio, non risultano quali testi nella relazione di servizio della Polizia Municipale, ove al contrario è stato identificato come unica persona in grado di riferire sulla “caduta”, tale mai Testimone_3
indicato né citato come teste nel presente giudizio dalla parte attrice.
Deve quindi escludersi la verosimiglianza della ricostruzione dell'incidente come prospettata da parte attrice, atteso che gli elementi probatori allegati a fondamento della propria domanda non sono in grado di chiarire le concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo, rimasto non indentificato.
Si impone pertanto il rigetto della domanda attorea, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Le spese di lite, alla luce della controvertibilità delle questioni dedotte, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il 19 marzo 2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)