Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/1966, n. 1549
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Sentenza 17 giugno 1966

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Le fattispecie legali indicate dall'art. 151 cod.civ.come cause di separazione personale presuppongono coscienza e volonta nella commissione dei fatti dedotti, poiche la separazione giudiziale ha sempre per base la colpa.Consegue che l'infermita di mente di uno dei coniugi importa che gli Atti commessi per effetto di quella infermita, ancorche aventi i caratteri obiettivi delle ingiurie, delle minacce e degli eccessi,non possono considerarsi colpevoli e quindi giustificanti la separazione. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/1966, n. 1549
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1549
    Data del deposito : 17 giugno 1966

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