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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10053 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, con giusto mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto introduttivo, dall'avv. Pietro Amitrano, presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa
(CE) alla via Cirigliano n. 4;
OPPONENETE
E
con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio 18, Capitale Controparte_1
Sociale Euro 10.000,00, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale
rappresentata, in virtù di procura (all. 1) rilasciata dalla Sig.ra nella P.IVA_1 CP_2 sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, autenticata in data 3 dicembre 2018 per atto del notaio , notaio in Milano, Rep. 61592 racc. 11920 registrata a Milano Persona_1 in data 04.12.2018 al n. 54385 serie 1T, da (denominazione assunta da CP_3 CP_4
(all. 2) come da deliberato dell'assemblea straordinaria con verbale del dott.
[...] Per_2
, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di raccolta
[...] registrato ad AN AL il giorno 15 marzo 2019 al n. 4014 serie 1 T – iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 25 giugno 2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 in attuazione del provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea) con sede legale in
Verona al Viale dell'Agricoltura n. 7 (CAP 37135), capitale sociale euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro Imprese di Verona e Codice Fiscale n. , R.E.A. n. P.IVA_2
19260, partita IVA , in persona della Dott.ssa nata a [...] il P.IVA_3 Controparte_5
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02.04.1981 a tanto abilitata giusta poteri conferiti per procura - all.
3 - per notar Persona_3
notaio in Roma, del 19.10.2022 rep n. 77770, racc. n. 29100 rappresentata e difesa)
[...] dall'Avv. Francesca Strazzera ( ) in virtù di procura speciale alle liti allegata C.F._2 alla presente comparsa tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli alla Piazza
Nicola Amore n. 6;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07.11.2023, ha proposto Parte_1 opposizione al precetto notificatogli il 18.10.2023 da , deducendo: 1) Controparte_1
l'irregolarità formale del precetto per mancata indicazione del titolo esecutivo;
2) la carenza di legittimazione attiva della . Controparte_1
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, fissare udienza cautelare al fine di sospendere l'efficacia dell'atto di precetto;
2) annullare l'atto di precetto opposto notificato al sig. in data 18/10/2023; 3) condannare Parte_1 Controparte_1 rappresentata da alla refusione delle spese del presente procedimento, compensi, CP_6 oltre spese forfettarie Iva e Cpa”.
Con comparsa depositata in data 9.2.2024 (per l'udienza in citazione del 25.4.2024) si costituiva in giudizio l'opposta al fine di ottenere il rigetto dell'avversa Controparte_1 opposizione con vittoria di spese e competenze di lite;
nello specifico rassegnava le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, siccome inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile, ed in ogni caso infondata e pretestuosa per i motivi innanzi indicati;
B) Nel merito rigettare in ogni caso, siccome totalmente infondata, la domanda proposta da esso opponente, con la conferma del giusto e corretto atto di precetto di pagamento, e con ogni conseguente statuizione anche in ordine al buon diritto della società convenuta di procedere esecutivamente per l'intero importo intimato;
C) Il tutto con la condanna dell' attore opponente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio ed anche della fase cautelare”.
Dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per mancata comparizione dell'opponente all'udienza fissata (cfr. ordinanza dell'8.3.2024) e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 5.11.2024
(differita all'11.3.2025) con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
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2. Nel merito.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto alla prima doglianza si rileva che nel precetto notificato vi è espressa ed inequivoca indicazione del titolo esecutivo, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 19.03.2008 a rogito del notaio rep. 154472 e racc. 19921 titolo esecutivo come per legge, esentato Persona_4 dalla preventiva notifica ex art. 41 IV comma Tub, nonché la somma da pagare, l'avvertimento di pagare entro 10 gg, la possibilità di avvalersi della procedura del sovra indebitamento.
Peraltro, come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. sent. n. 12230/2007), solo la mancata indicazione degli elementi che permettano l'identificazione del titolo è causa di nullità dell'atto.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata prova della legittimazione dell'opposta si rileva quanto segue.
Se è pur vero che, in caso di contestazione, la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non è integrata dal solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (da ultimo Cass. 3405 del 6.2.2024), va altresì preso atto, sempre sulla base dell'indirizzo di legittimità
(e segnatamente dell'ultimo arresto citato), che “il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito della quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario”. In altri termini, se è pur vero che in caso di specifica contestazione,
l'avviso pubblicato sulla G.U. può ex se non essere sufficiente a provare l'attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche per via critica o indiziaria, in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti. Orbene, è proprio da questo quadro indiziario complessivo che emerge in modo evidente la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Ciò, in primo luogo in ragione della ampiezza cronologica ed oggettiva della cessione e della pacifica inerenza temporale dei mutui in questione al complesso dei rapporti cartolarizzati.
L'avviso pubblicato su G.U. 143 dell'11.12.2018 contempla infatti, quali rapporti ceduti, con efficacia giuridica dal 29 novembre 2018, i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione sorti a partire dal 1° gennaio 1972 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati.
Peraltro, sul sito di (indicato anche a pag. 2 della costituzione) è scaricabile la lista dei CP_3 crediti (all.20) ed è sufficiente conoscere il numero identificativo della propria posizione per avere la conferma della cessione;
ebbene il sin dal 2016 conosceva esattamente tale numero Pt_1
0000000074578929 come dimostra la lettera a firma dello stesso dell'8.9.2016 (cfr. allegato 21).
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Va infine dichiarata l'inammissibilità della doglianza relativa all'applicazione di interessi ultralegali siccome tardivamente formulata solo con il deposito della memoria 171 ter c.p.c. n. 1; invero, la somma precettata altro non è che il risultato di un'operazione contabile avuto riguardo a quanto già il procedente abbia ottenuto a conclusione della procedura espropriativa RGE 58/2018 promossa da (proseguita dall'opposta quale cessionaria del credito dal 18.3.2019 con incasso di CP_7 somme in qualità di titolare cessionaria del credito) senza che il debitore esecutato avesse sollevato alcuna contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.10053/
2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1 che si liquidano in €. 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, l'1.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo
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