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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1730/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1730/2023 R.G. pendente tra:
(c.f. quale titolare della Tabaccheria omonima già sita in Parte_1 C.F._1
Massarosa, via di RA n. 24 e, con (c.f. , quali titolari della AR Parte_2 C.F._2
RA s.n.c., entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ilaria Bertuccelli ed Andrea Salvia ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(c.f. , in qualità di erede di rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 Persona_1 dall'avv. Fabrizio ARtolini ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio come da procura in atti;
e
(c.f. ), in qualità di erede di rappresentato e difeso Parte_3 C.F._4 Persona_1 dall'avv. Martina Tarzia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio come da procura in atti;
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iascone ed Parte_4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il suo Studio come da procura in atti;
e (c.f. ), (c.f. e (c.f. Parte_5 C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesca Moreschi ed elettivamente domiciliate C.F._8 presso il suo Studio come da procura in atti;
APPELLATI
nonchè
(c.f. ) Controparte_2 C.F._9
APPELLATO CONTUMACE
causa trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data
20.10.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, - in via istruttoria, ammettersi CTU tecnico-contabile, sulla base di tutta la documentazione depositata in I° grado per le motivazioni di cui in atti - nel merito, accogliere la proposta impugnazione per tutti i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto, condannare tutte le parti appellate in solido fra loro a risarcire agli appellanti i danni tutti, nessuno escluso, per le causali di cui in atti e secondo quanto richiesto nel giudizio di I° grado o secondo quanto emergerà nel presente giudizio di appello: il tutto, tenuto conto anche di quanto detto al punto 4c) della narrativa del ricorso. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. E con vittoria di spese vive, competenze professionali e rimborso forfettario, anche relativamente al giudizio di I grado, oltre Cap e Iva come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari”;
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione, 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig.ri cf in qualità di titolare esercizio di Tabaccheria già condotto Parte_1 C.F._1 in via di RA n. 25 a Massarosa (Lu) ed ora nella sede di Via Sarzanese Nord n. 4176 a Massarosa (LU) nonché legale rappresentante e socio unitamente all'altra appellante (cf Parte_2
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, C.F._2 inammissibile il mezzo di prova, CTU contabile, dedotto per le ragioni precedentemente esplicate;
2) nel merito, respingere il citato atto di appello perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente l'Ordinanza gravata. 3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi, ex art. 93 cpc, direttamente a favore del procuratore antistatario.”;
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria Parte_3 domanda, eccezione e deduzione, 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig.ri cf in qualità di titolare esercizio di Tabaccheria già condotto Parte_1 C.F._1 in via di RA n. 25 a Massarosa (Lu) ed ora nella sede di Via Sarzanese Nord n. 4176 a Massarosa (LU) nonché legale rappresentante e socio unitamente all'altra appellante (cf Parte_2
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, C.F._2 inammissibile il mezzo di prova, CTU contabile, dedotto per le ragioni precedentemente esplicate;
2) nel merito, respingere il citato atto di appello perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente l'Ordinanza gravata. 3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi, ex art. 93 cpc, direttamente a favore del procuratore antistatario”;
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via Parte_4 preliminare ed in rito: dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto da e Parte_1
, rispettivamente legale rappresentante e socia del AR RA SN (p. Iva Parte_2 P.IVA_1 con sede in Massarosa LU) loc. Piano di MM (LU) Via Sarzanese 8247, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis pronunciata il 14.7.2023 nel procedimento civile nr. 3288/2022 R.G. dal Tribunale di UC in persona del
Giudice Dott. Enrico Fontanini. In via istruttoria: non ammettere la richiesta CTU tecnico contabile. Nel merito:
Rigettare la proposta impugnazione nei confronti del Sig. in proprio perché infondata in Controparte_3 fatto ed in diritto con conferma integrale o parziale dell'ordinanza impugnata;
Rigettare la proposta impugnazione nei confronti del Sig. quale erede di perché infondata in Controparte_3 Persona_1 fatto ed in diritto con conferma integrale o parziale dell'ordinanza impugnata;
Valutare a carico degli appellanti la sussistenza di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. e, in caso positivo, condannarli al pagamento della somma che sarà ritenuta congrua e di legge. Con pagamento diretto delle spese e competenze di causa al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”;
Per parte appellata , e : “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia accogliere Parte_5 Pt_6 Parte_7 le seguenti conclusioni contrariis reiectis, in via preliminare, in rito dichiarare inammissibile l'appello proposto da in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale e dalla società AR RA Parte_1
S.n.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di UC, in persona del dott. Enrico Fontanini in data
14.7.2023, rep. 1560/23, R.G. 3288/2022, per carenza della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; in via istruttoria Non ammettere la prova istruttoria richiesta (CTU tecnico contabile) per le ragioni di cui meglio in narrativa sub 2); nel merito rigettare il citato appello, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, con conferma integrale dell'ordinanza impugnata;
Condannare gli Appellanti al pagamento di un importo da determinarsi in via equitativa a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per le ragioni di cui meglio in narrativa sub 3); Condannare gli Appellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre iva e cap da liquidarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, e , (entrambi, quali Parte_1 Parte_2 soci del e ed il primo, anche in qualità di titolare Parte_8 Parte_2 dell'omonima tabaccheria sita all'interno del bar), avevano convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di
UC, , , , , e gli eredi della Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_6 defunta per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali da loro sofferti a seguito Persona_1 dell'ordinanza di sgombero del Comune di Massarosa, emessa in data 27.11.2020, che li aveva costretti a chiudere le loro attività commerciali di Tabacchi e di AR ristorante ed uscire dai locali condotti in locazione per l'avvenuto accertamento dei vizi strutturali dell'edificio sito in via RA n. 24, di cui facevano parte.
A sostegno della domanda, i ricorrenti - dopo aver premesso che l'ordinanza comunale sopra indicata aveva ordinato a tutti i proprietari degli immobili compresi nell'edificio, ciascuno per la rispettiva unità immobiliare, di interdire l'utilizzo e l'accesso a terzi ai locali del fabbricato e, conseguentemente, di sgomberarli fino all'espletamento di più accurate verifiche di stabilità della struttura e lavori di ripristino – avevano esposto che: 1) la loro madre, in data 30.5.2008, aveva preso in locazione da , Controparte_4 Controparte_5
l'immobile divenuto sede del AR Tabacchi, con un contratto di locazione della durata di sei anni, in cui era poi subentrato, in data 19.11.2010, ; 2) il contratto di locazione, in mancanza di disdetta e Parte_1 per espresso accordo tra le parti, si era poi rinnovato per ulteriori sei anni;
3) l'immobile locato, di proprietà di , era posto al piano terreno di un fabbricato comprensivo di altre due unità Controparte_2 immobiliari, site al piano primo, l'una di proprietà di l'altra di proprietà di , Persona_1 Parte_5 [...]
e ; 4) a partire dal 2019, l'immobile aveva manifestato diverse problematiche, Parte_7 Parte_6 descritte dai ricorrenti come “una serie di lesioni e cedimenti che interessano sia le strutture perimetrali sia la veranda esterna, e che stanno provocando la formazione di evidenti fessurazioni su tutto lo stabile: più di recente si è poi avuta la rottura della guaina impermeabilizzante della terrazza sovrastante il punto ristoro, con conseguenti gravi infiltrazioni di acqua meteorica. Inoltre, i gradini di accesso ai locali e la pavimentazione circostante si sono notevolmente danneggiati a causa dei cedimenti, così come tutto l'interno, peraltro a suo tempo rimesso a nuovo da parte conduttrice”. I suddetti danni erano stati riscontrati in una prima relazione peritale a firma del geom. poi ammessi dallo stesso proprietario il quale aveva Controparte_6 Parte_4 garantito che sarebbe intervenuto con gli opportuni lavori di messa in sicurezza, anche se condizionati al previo ottenimento del finanziamento derivante dal c.d. “sisma bonus” (“In caso contrario potremo affrontare solo i lavori limitati al contenimento delle infiltrazioni”); 5) nonostante le promesse, il Parte_4
e le proprietarie delle unità immobiliari sovrastanti erano rimasti inerti, cosicché loro si erano determinati a proporre ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., finalizzato alla riparazione urgente dei danni ad opera e spese del proprio locatore e di tutti i condomini;
6) la CTU esperita nel giudizio ante causam, a firma dell'Ing.
[...]
aveva, tuttavia, fatto emergere l'impossibilità di intervenire con la ristrutturazione ed il ripristino Per_2 dello stato dei luoghi e della salubrità, stanti le condizioni di degrado strutturale dell'immobile, il quale risultava privo del requisito della idoneità statica e, dunque, inagibile ed inabitabile, per cui, avendo il CTU evidenziato l'opportunità di provvedere alla demolizione dell'edificio ammalorato, il giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo all'azione cautelare, ponendo le spese di lite e di
CTU a carico dei resistenti in solido, dal momento che i danni erano stati comunque accertati e, dunque, la pretesa dei ricorrenti era risultata in parte fondata (ordinanza del 10.08.2021) e 7) a fronte dell'avvenuto accertamento ante causam dei danni all'immobile, avevano chiesto ai predetti proprietari degli immobili il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della forzosa chiusura dell'attività di AR ristorante e del conseguente trasferimento della Tabaccheria in un immobile posto nelle vicinanze, ma la richiesta risarcitoria, pur inizialmente considerata dalle controparti, era rimasta senza esito.
Si erano costituiti in giudizio e le sorelle , e , che Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 avevano chiesto il rigetto della domanda, mentre , proprietario dell'immobile Controparte_2 danneggiato e gli eredi di non si erano costituiti ed erano stati dichiarati contumaci. Persona_1
La causa, istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, era stata definita dal Tribunale di UC con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa e pubblicata in data 14.7.2023, con la quale il predetto tribunale, in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, aveva: 1) condannato al Controparte_5 pagamento in favore di e del AR RA snc della somma di € 25.000, oltre interessi Parte_1 legali da oggi al saldo;
2) condannato il alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti;
CP_3
3) rigettato le domande proposte dai ricorrenti nei confronti degli altri convenuti;
4) condannato i ricorrenti alla rifusione in favore dei convenuti costituiti di metà delle spese di lite, compensando tra le parti la residua metà.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda è fondata, nei confronti di nei limiti di cui presso. Controparte_7
La domanda non è fondata nei confronti degli altri convenuti.
Va premesso che, secondo la parte ricorrente, "i vizi inizialmente lamentati riguardavano il solo fondo commerciale locato al alcune limitate lesioni alle strutture interne ed accessorie (pavimentazione Pt_1 del marciapiede) e si presentavano tranquillamente emendabili dal locatore" (cfr. memoria conclusiva ricorrenti); e solo nel corso della Ctu di cui procedimento ex art. 700 cpc (autunno 2020) introdotto dagli attuali ricorrenti la situazione si presentò in tutta la sua gravità. In tal caso, di tali vizi non se ne sarebbero potuto rendere conto nemmeno i proprietari delle altre unità immobiliari, riguardando appunto i soli locali oggetto di locazione.
Senonchè, il bene locato presentava vizi già al momento del contratto di locazione del 2008 (cfr. clausola 5 che dava atto, ai fini della modulazione del canone, di diversi interventi da eseguirsi dal locatore); inoltre, nelle comunicazioni via e-mail inviate, già in data 8.10.2019. 10.12.2019 e 16.12.2019 (doc. 3 ricorrenti), al locatore e ai proprietari di una sola altra unità immobiliare, il appresentava una condizione di Pt_1 imminente inagibilità dei locali e l'assoluta urgenza dei necessari interventi.
La stessa perizia Consorti su incarico delle (docc. 6 ricorrenti e 8 , di un anno prima (9.10.2018), Pt_5 Pt_5 dava conto di fenomeni diffusi di crepe fessurazioni e di verosimile cedimento delle fondazioni, fenomeni tanto vistosi da non dover ragionevolmente risultare ignoti al Pt_1
Lo stesso locatore , con comunicazione senza data ma collocabile alla fine di novembre Controparte_5
2019 informava il conduttore da un lato che di lì a non molto sarebbero stati eseguiti i lavori necessari, definiti urgenti, dall'altro della sua intenzione di rinnovare tacitamente la locazione, in scadenza a maggio 2020 (doc.
2 ricorrenti).
In tale contesto di gravità dei vizi, il avrebbe potuto dovuto ragionevolmente non aderire alle Pt_1 intenzioni di tacito rinnovo e procedere senza indugio a chiedere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore o formulare recesso come consentitogli dalla clausola 4 o dare disdetta entro la scadenza del maggio 2020 (tutte iniziative che il conduttore, a conoscenza dei gravi vizi, era senz'altro nelle condizioni di compiere); e, nel frattempo, mettersi alla ricerca di soluzione commerciale alternativa.
Così facendo avrebbe evitato la chiusura forzosa e "traumatica" del novembre 2020 e probabilmente trovato la soluzione di altri locali prima di quanto poi sia effettivamente avvenuto (ossia nel luglio 2021 - cosa che peraltro i ricorrenti non hanno specificato, giacché l'epoca della nuova attività risulta da produzione delle
-). Pt_5
In conclusione. da un lato, non vi è prova di nesso causale tra la carenza di manutenzione dei proprietari
(diversi dal locatore) e il cambio forzoso del luogo dell'attività commerciale, "rectius" la tipologia di danni lamentati dai ricorrenti (ossia per il periodo dal 2020 al 2026, data della scadenza della locazione dopo il rinnovo tacito consentito, come detto, dallo stesso conduttore)
Quanto al locatore, che oltretutto non costituendosi non si è posto in grado di eccepire alcunchè, la sua inerzia rispetto alle doglianze manifestate a fine 2019 dal (e-mail di cui sopra) anche con riferimento agli Pt_1 specifici vizi riguardanti l'immobile locato determina la responsabilità risarcitoria nei confronti dei ricorrenti.
La quantificazione è necessariamente prudente tenuto conto che la perizia sul "quantum" è di provenienza unilaterale e che appare liquidabile il solo periodo dalla chiusura del novembre 2020 all'inizio della nuova attività nel luglio agosto 2021, della quale peraltro non vi è stata produzione di documenti attestanti i nuovi redditi, che ben avrebbero potuto costituire elemento di raffronto.
Si liquida, in via equitativa, ai valori attuali, per il periodo suddetto, la somma di € 25.000, oggetto della condanna di cui in dispositivo.”
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello e , impugnandola con Parte_1 Parte_2 un unico articolato motivo di gravame (con il quale si sono lamentati dell'erronea esclusione della responsabilità solidale dei proprietari delle unità immobiliari sovrastanti quella ammalorata e dell'erronea quantificazione dei danni subìti).
Si sono costituiti in giudizio e , quali eredi di nonché Parte_3 Controparte_1 Persona_1
, in proprio e quale erede di e , , , Parte_4 Persona_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7 che hanno tutti eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, mentre non si è costituito in giudizio. Controparte_5
, , e hanno, inoltre, chiesto anche la condanna Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_4 degli appellanti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare del 7.10.25 mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 20.10.25 e viene decisa dal
Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, nonché indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Al riguardo, va ricordato che, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, gli appellanti hanno manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che gli appellati hanno ampiamente replicato ad esse.
Va, inoltre, dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, nonostante la Controparte_5 regolarità della notifica del ricorso.
Ciò detto, venendo al merito, con l'unico motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere insussistente la responsabilità solidale degli altri condomini convenuti in giudizio, diversi dal locatore , rimasto contumace nei due gradi di giudizio, nonché di Controparte_2 quella di quantificare in soli euro 25.000,00 il danno patrimoniale da loro subito.
In particolare, i medesimi, con riferimento al primo rilievo, hanno affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto dell'avvenuto passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. che, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere per impossibilità di effettuare i lavori di ristrutturazione necessari, aveva accertato la responsabilità di tutti i condomini per l'omessa manutenzione dell'edificio, nonché del fatto che, avendo invocato nei confronti di tutti i resistenti, la loro responsabilità extracontrattuale per danni da cose in custodia, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2055 c.c., di natura oggettiva, una volta dimostrato il rapporto di custodia tra la res dannosa ed i resistenti, doveva ricadere su questi ultimi l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, mentre, in relazione al secondo rilievo, hanno sostenuto che la somma liquidata era eccessivamente ed ingiustificatamente esigua a fronte dell'importo da loro richiesto (€ 154.000,00 a titolo di lucro cessante ed € 33.248,15 a titolo di danno emergente). Il motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
Ed invero, in relazione al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento conclusivo dei procedimenti ante causam non è idoneo a passare in giudicato, trattandosi di provvedimento emesso all'esito di una delibazione sommaria della fondatezza della pretesa, che anticipa gli effetti di una futura decisione nel merito (che, peraltro, ne può senz'altro mutare il contenuto accertativo).
Infatti, come precisato, anche ultimamente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma
3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art.
111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito.” (cfr. Sez. U, ord.
n. 6039 del 28.2.2019).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'accertamento della responsabilità delle sorelle e degli eredi di non può considerarsi coperto da giudicato. Pt_5 Persona_1
Ciò detto - premesso che i vevano chiesto il risarcimento dei danni da loro subiti per aver dovuto Pt_1 necessariamente spostare, a causa del dissesto del fabbricato ove erano situati i locali in cui veniva esercitata l'attività di tabaccheria e di bar ristorante, in altra sede, ai sensi dell'art. 2051 c.c., espressamente richiamato nella memoria finale - si ricorda che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole e che, per ravvisare tale rilevanza causale, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa ovvero la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario od anche al possessore o detentore.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, i tramite la c.t.u. svolta nell'ambito del ricorso Pt_1 ex art. 700 c.p.c., acquisita agli atti del processo, hanno assolto l'onere, su di loro gravante, di provare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito, avendo provato che i resistenti citati erano i proprietari degli appartamenti e dei locali commerciali dell'edificio in cui vi era la sede della loro attività; che l'intero edificio (in cui, al piano terra, si trovavano i locali da loro condotti in locazione ove si svolgeva la loro attività commerciale), era in condizioni statiche tali da tali da non garantire la incolumità per cose e persone che vi si trovassero all' interno e che le tre unità immobiliari da cui era composto dovevano essere dichiarate inabitabili (quelle residenziali) ed inagibili (quella commerciale) (vd conclusioni della relazione del c.t.u. Ing. che ne aveva infatti consigliato la demolizione), mentre i resistenti Persona_2 non aveva fornito alcuna la prova liberatoria dell'esistenza del caso fortuito o del fatto del terzo o del danneggiato, essendosi limitati a negare genericamente di essere stati posti a conoscenza dei problemi di staticità dell'edificio.
Pertanto, poichè - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – i medesimi (e non solo
) devono essere ritenuti responsabili, in solido tra loro, ex art. 2055, primo comma, Controparte_5
c.c., quali custodi di un edificio divenuto inagibile e pericoloso, del danno subito dai per l'uscita Pt_1 coatta dai locali in cui esercitavano la loro attività, la sentenza va riformata sul punto e gli appellati vanno condannati al risarcimento del danno subito dai Pt_1
Al riguardo e con riferimento al secondo rilievo, si evidenzia che i avevano comunicato al Pt_1
l'esistenza di gravi problematiche afferenti l'immobile solo con l'email dell'8.10.2019, in cui CP_3 affermavano: “In riferimento al contratto di locazione fra noi sottoscritto in data 30 maggio 2008, veniamo gentilmente a richiedere informazioni circa gli interventi di ristrutturazione che dovete effettuare sulla vostra proprietà e che, com'era già evidente da tempo, sono oggi assolutamente necessari visto che la struttura sta diventando inagibile” (doc. 2.4) e che il locatore aveva riscontrato la missiva con lettera raccomanda A/R databile a fine novembre 2019, con la quale aveva riconosciuto l'urgenza dei lavori strutturali alle fondazioni e alla facciata dell'edificio condominiale e si era impegnato a trovare un accordo con gli altri proprietari per il ripristino dei luoghi, ma, nonostante ciò, nel maggio del 2020 (ovvero a pochi mesi dalla manifestazione dei vizi dell'immobile), le predette parti avevano rinnovavano tacitamente il contratto di locazione per ulteriori
6 anni.
Il comportamento dei conduttori - che, nonostante le condizioni dell'edificio, avevano preferito rimanere nei locali in questione, rinnovando il contratto invece che cercare un'altra sede nelle vicinanze - pur non essendo idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito, alla luce della giurisprudenza citata (sentenza 27.4.2023 n.
11152), difettando, comunque, il carattere di “oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (il rinnovo tacito della locazione di un fondo sede di un esercizio commerciale avviato è, infatti, un fatto perfettamente prevedibile in base ai criteri della regolarità causale e dell'id quod plerumque accidit, anche considerando che il locatore si era espressamente impegnato a Controparte_2 provvedere con le riparazioni necessarie prima che intervenisse il rinnovo, ingenerando così nei conduttori il legittimo affidamento di una tempestiva messa in pristino dei locali), può, tuttavia, assumere, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, una rilevanza causale concorrente nella produzione del danno, atteso che l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
(cfr. Cass. civ. ord. n. 14228 del 23.5.2023).
Nel caso in esame, considerato il breve intervallo temporale intercorso tra la scoperta dei vizi e la scadenza del contratto di locazione, nonché le tempistiche fisiologicamente necessarie per trovare un altro locale idoneo e trasferire una attività commerciale avviata, si ritiene che il concorso colposo dei danneggiati abbia rappresentato una concausa delle conseguenze pregiudizievoli quantificabile nella misura del 20%.
Venendo, infine, al quantum risarcitorio, si rileva che gli appellanti hanno depositato la relazione peritale redatta dalla commercialista, dott.ssa su loro incarico, già prodotta in primo grado, nella Persona_3 quale il pregiudizio era stato stimato in euro 154.000,00 a titolo di lucro cessante ed in euro 33.248,15 a titolo di danno emergente e che la predetta relazione è basata sulle dichiarazioni dei redditi di impresa 2018, 2019
e 2020 presentate all' dagli appellanti, sul conto economico della AR RA s.n.c. Controparte_8 al 31.12.2017, sull'elenco dei cespiti venduti e su alcune fatture emesse da imprese specializzate per lavori nei nuovi locali della Tabaccheria, siti in località RA, via Sarzanese Nord n. 4176.
Al riguardo - premesso che in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e che il giudice del merito può, comunque, può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (cfr Cass. civ. ord. n. 5362 del 28.2.2025 e n. 25593 dell'1.9.2023) – si osserva che la predetta perizia, quanto al danno emergente, ha preso in esame i cespiti ammortizzabili per lo sgombero dell'immobile, aventi valore contabile di euro 23.490,15 ma che erano stati venduti per euro 3.150, con conseguente perdita patrimoniale di euro 20.340,15, nonché le spese sostenute per la messa a norma, l'allestimento e l'arredamento del nuovo negozio in via Sarzanese Nord 4176, pari euro 12.908,00.
Trattandosi di un danno provato documentalmente tramite l'elenco dei cespiti (p. 95 del doc. 8.16) e le fatture allegate alla perizia (pagine 97 e seguenti del doc. 8.16), lo stesso va riconosciuto agli appellanti in tutto il suo ammontare. Le fatture emesse nel 2021 a carico di recano, infatti, le causali Parte_1
“Insegna bifacciale Santa Cruz” (€ 669,78 impresa fornitrice L.G.M. s.a.s.), “blindo 26/27 FL n. 1 di 101x34,5
e n. 2 di 170,5x14 2 di 170,5x14 […] compreso posa in opera” (€ 695,40 impresa fornitrice Vetreria Sav s.n.c.),
“acconto su lavori di assemblaggio e manutenzione di parti di mobili in legno c/o vs. locale sito in Massarosa, loc. RA, Via Sarzanese Nord 4176” e “fattura a saldo per lavori di assemblaggio e manutenzione”
(rispettivamente € 5.750,00 e € 4.250,00 fornitore ), “fornitura e posa in opera” di svariati CP_9 materiali ed elementi di arredo tra cui cavi, scatole, telai, interruttori, prese telefoniche e mensole (€ 1.789,00 fornitore ). Persona_4
Il danno emergente va, pertanto, quantificato, in accordo con la perizia stragiudiziale, nell'importo complessivo di € 33.248,15 ed in ragione del concorso causale dei danneggiati, lo stesso deve essere posto a carico di tutti gli appellati, in solido, nei limiti dell'80% e, dunque, nell'importo di euro 26.598,52.
Per quanto concerne, invece, il lucro cessante, va considerato che gli appellanti, a partire dal mese di agosto del 2021, avevano trasferito la propria attività nella sede già più volte citata, per cui, non avendo gli stessi prodotto né le dichiarazioni dei redditi successive al 2021 né le scritture contabili del nuovo esercizio commerciale, il mancato guadagno – per come descritto nella perizia di parte - non risulta risarcibile, dato che lo stesso è stato calcolato con riferimento al periodo di vigenza del contratto di locazione (ovvero dal
2020 al 2026), senza considerare che in detto intervallo i conduttori avevano, comunque, ripreso le attività di vendita (in altri termini, se si riconoscessero tutti gli utili annui dell'ex locale moltiplicati per i sei anni di locazione non goduta, ciò comporterebbe un ingiusto arricchimento in favore degli appellanti).
Quindi, in difetto della documentazione idonea a provare l'entità della asserita diminuzione dei redditi di impresa a causa del trasferimento in altra sede dell'attività commerciale, il pregiudizio da lucro cessante va riconosciuto solo in relazione all'intervallo temporale compreso tra il dicembre 2020 (sgombero e chiusura dell'attività) e l'agosto del 2021 (apertura del nuovo negozio) e, facendo una media dei redditi dichiarati per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, il guadagno perduto risarcibile può essere stimato nella somma complessiva di euro 34.595,52 (utile medio mensile euro 4.324,44 per 8 mensilità), di cui solo l'80%, pari ad euro 27.676,42, da porre a carico degli appellati in solido.
Trattandosi di debito di valore, la somma complessivamente riconosciuta di euro 54.274,94 deve essere devalutata alla data dell'ordinanza di sgombero per poi calcolare gli interessi legali dovuti sulla somma annualmente rivalutata.
Sulla somma risultante, pari ad euro 98.302,60, sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
L'accoglimento, seppur parziale, dell'appello comporta il rigetto della domanda di condanna per abuso del processo, avanzata dalle appellate , , e da ai Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_4 sensi dell'art. 96 comma 3, c.p.c.
In particolare, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condanna è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro di una specifica condotta da imputare al soggetto soccombente oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente, cosa non avvenuta nel caso di specie, stante l'avvenuto accoglimento di talune delle doglianze avanzate (cfr. Cass. civ. ord. n. 10356 del 19.4.2025; n. 34429 del 25.12.2024 e n. 36591 del
30.12.2023, nonché sent. S.U. ord. n. 25041 del 16.9.2021 e sent. 15.2.2021 n. 3830).
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del
12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423: 30.12.2013 n. 28718; 30.8.2010 n. 18837
e 22.12.2009 n. 26985).
In tale prospettiva, nel caso di specie, dovendosi tenere presente dell'esito complessivo della lite e, dunque, del fatto che è stata riconosciuta una responsabilità degli appellati nella causazione del sinistro pari all'80%, con concorso di colpa dei danneggiati pari al 20%, nonché del fatto che non tutte le voci di danno sono state integralmente riconosciute, sussistono i presupposti per dichiarare le spese dei due gradi di giudizio compensate nella misura di 1/3; quanto ai restanti 2/3, gli stessi devono essere posti a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro, in applicazione del principio di prevalente soccombenza.
Le spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. nr. 147/2022 (GU
236/22 del 23.10.2022), tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da euro 52.000,01
a euro 260.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio) con esclusione per l'appello della fase istruttoria, non espletata, che vanno distratte a favore dei procuratori degli appellanti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza emessa, ex art. 702 bis c.p.c., in data 14.7.2023, dal Tribunale di UC, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna , , Controparte_2 Parte_4 CP_1
, , e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_7 Parte_6 favore di e della somma di euro 98.302,60, oltre interessi legali dalla Parte_1 Parte_2 sentenza al soddisfo;
2) rigetta la richiesta di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
3) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate tra le parti nella misura di 1/3 e condanna
, , , , , Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 Parte_3 Parte_5 [...]
e , in solido tra loro, a rifondere a e i restanti due Parte_7 Parte_6 Parte_1 Parte_2 terzi, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in euro 9.402,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in euro
6.660,67 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Ilaria Bertuccelli ed Andrea Salvia, dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente Estensore
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1730/2023 R.G. pendente tra:
(c.f. quale titolare della Tabaccheria omonima già sita in Parte_1 C.F._1
Massarosa, via di RA n. 24 e, con (c.f. , quali titolari della AR Parte_2 C.F._2
RA s.n.c., entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Ilaria Bertuccelli ed Andrea Salvia ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo come da procura in atti;
APPELLANTI
contro
(c.f. , in qualità di erede di rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 Persona_1 dall'avv. Fabrizio ARtolini ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio come da procura in atti;
e
(c.f. ), in qualità di erede di rappresentato e difeso Parte_3 C.F._4 Persona_1 dall'avv. Martina Tarzia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio come da procura in atti;
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iascone ed Parte_4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso il suo Studio come da procura in atti;
e (c.f. ), (c.f. e (c.f. Parte_5 C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Francesca Moreschi ed elettivamente domiciliate C.F._8 presso il suo Studio come da procura in atti;
APPELLATI
nonchè
(c.f. ) Controparte_2 C.F._9
APPELLATO CONTUMACE
causa trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data
20.10.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, - in via istruttoria, ammettersi CTU tecnico-contabile, sulla base di tutta la documentazione depositata in I° grado per le motivazioni di cui in atti - nel merito, accogliere la proposta impugnazione per tutti i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto, condannare tutte le parti appellate in solido fra loro a risarcire agli appellanti i danni tutti, nessuno escluso, per le causali di cui in atti e secondo quanto richiesto nel giudizio di I° grado o secondo quanto emergerà nel presente giudizio di appello: il tutto, tenuto conto anche di quanto detto al punto 4c) della narrativa del ricorso. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. E con vittoria di spese vive, competenze professionali e rimborso forfettario, anche relativamente al giudizio di I grado, oltre Cap e Iva come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari”;
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione, 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig.ri cf in qualità di titolare esercizio di Tabaccheria già condotto Parte_1 C.F._1 in via di RA n. 25 a Massarosa (Lu) ed ora nella sede di Via Sarzanese Nord n. 4176 a Massarosa (LU) nonché legale rappresentante e socio unitamente all'altra appellante (cf Parte_2
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, C.F._2 inammissibile il mezzo di prova, CTU contabile, dedotto per le ragioni precedentemente esplicate;
2) nel merito, respingere il citato atto di appello perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente l'Ordinanza gravata. 3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi, ex art. 93 cpc, direttamente a favore del procuratore antistatario.”;
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa ogni contraria Parte_3 domanda, eccezione e deduzione, 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai sig.ri cf in qualità di titolare esercizio di Tabaccheria già condotto Parte_1 C.F._1 in via di RA n. 25 a Massarosa (Lu) ed ora nella sede di Via Sarzanese Nord n. 4176 a Massarosa (LU) nonché legale rappresentante e socio unitamente all'altra appellante (cf Parte_2
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
dichiarare, comunque, C.F._2 inammissibile il mezzo di prova, CTU contabile, dedotto per le ragioni precedentemente esplicate;
2) nel merito, respingere il citato atto di appello perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente l'Ordinanza gravata. 3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi, ex art. 93 cpc, direttamente a favore del procuratore antistatario”;
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via Parte_4 preliminare ed in rito: dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello proposto da e Parte_1
, rispettivamente legale rappresentante e socia del AR RA SN (p. Iva Parte_2 P.IVA_1 con sede in Massarosa LU) loc. Piano di MM (LU) Via Sarzanese 8247, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis pronunciata il 14.7.2023 nel procedimento civile nr. 3288/2022 R.G. dal Tribunale di UC in persona del
Giudice Dott. Enrico Fontanini. In via istruttoria: non ammettere la richiesta CTU tecnico contabile. Nel merito:
Rigettare la proposta impugnazione nei confronti del Sig. in proprio perché infondata in Controparte_3 fatto ed in diritto con conferma integrale o parziale dell'ordinanza impugnata;
Rigettare la proposta impugnazione nei confronti del Sig. quale erede di perché infondata in Controparte_3 Persona_1 fatto ed in diritto con conferma integrale o parziale dell'ordinanza impugnata;
Valutare a carico degli appellanti la sussistenza di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. e, in caso positivo, condannarli al pagamento della somma che sarà ritenuta congrua e di legge. Con pagamento diretto delle spese e competenze di causa al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”;
Per parte appellata , e : “l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia accogliere Parte_5 Pt_6 Parte_7 le seguenti conclusioni contrariis reiectis, in via preliminare, in rito dichiarare inammissibile l'appello proposto da in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale e dalla società AR RA Parte_1
S.n.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di UC, in persona del dott. Enrico Fontanini in data
14.7.2023, rep. 1560/23, R.G. 3288/2022, per carenza della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; in via istruttoria Non ammettere la prova istruttoria richiesta (CTU tecnico contabile) per le ragioni di cui meglio in narrativa sub 2); nel merito rigettare il citato appello, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, con conferma integrale dell'ordinanza impugnata;
Condannare gli Appellanti al pagamento di un importo da determinarsi in via equitativa a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per le ragioni di cui meglio in narrativa sub 3); Condannare gli Appellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% oltre iva e cap da liquidarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, e , (entrambi, quali Parte_1 Parte_2 soci del e ed il primo, anche in qualità di titolare Parte_8 Parte_2 dell'omonima tabaccheria sita all'interno del bar), avevano convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di
UC, , , , , e gli eredi della Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_6 defunta per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali da loro sofferti a seguito Persona_1 dell'ordinanza di sgombero del Comune di Massarosa, emessa in data 27.11.2020, che li aveva costretti a chiudere le loro attività commerciali di Tabacchi e di AR ristorante ed uscire dai locali condotti in locazione per l'avvenuto accertamento dei vizi strutturali dell'edificio sito in via RA n. 24, di cui facevano parte.
A sostegno della domanda, i ricorrenti - dopo aver premesso che l'ordinanza comunale sopra indicata aveva ordinato a tutti i proprietari degli immobili compresi nell'edificio, ciascuno per la rispettiva unità immobiliare, di interdire l'utilizzo e l'accesso a terzi ai locali del fabbricato e, conseguentemente, di sgomberarli fino all'espletamento di più accurate verifiche di stabilità della struttura e lavori di ripristino – avevano esposto che: 1) la loro madre, in data 30.5.2008, aveva preso in locazione da , Controparte_4 Controparte_5
l'immobile divenuto sede del AR Tabacchi, con un contratto di locazione della durata di sei anni, in cui era poi subentrato, in data 19.11.2010, ; 2) il contratto di locazione, in mancanza di disdetta e Parte_1 per espresso accordo tra le parti, si era poi rinnovato per ulteriori sei anni;
3) l'immobile locato, di proprietà di , era posto al piano terreno di un fabbricato comprensivo di altre due unità Controparte_2 immobiliari, site al piano primo, l'una di proprietà di l'altra di proprietà di , Persona_1 Parte_5 [...]
e ; 4) a partire dal 2019, l'immobile aveva manifestato diverse problematiche, Parte_7 Parte_6 descritte dai ricorrenti come “una serie di lesioni e cedimenti che interessano sia le strutture perimetrali sia la veranda esterna, e che stanno provocando la formazione di evidenti fessurazioni su tutto lo stabile: più di recente si è poi avuta la rottura della guaina impermeabilizzante della terrazza sovrastante il punto ristoro, con conseguenti gravi infiltrazioni di acqua meteorica. Inoltre, i gradini di accesso ai locali e la pavimentazione circostante si sono notevolmente danneggiati a causa dei cedimenti, così come tutto l'interno, peraltro a suo tempo rimesso a nuovo da parte conduttrice”. I suddetti danni erano stati riscontrati in una prima relazione peritale a firma del geom. poi ammessi dallo stesso proprietario il quale aveva Controparte_6 Parte_4 garantito che sarebbe intervenuto con gli opportuni lavori di messa in sicurezza, anche se condizionati al previo ottenimento del finanziamento derivante dal c.d. “sisma bonus” (“In caso contrario potremo affrontare solo i lavori limitati al contenimento delle infiltrazioni”); 5) nonostante le promesse, il Parte_4
e le proprietarie delle unità immobiliari sovrastanti erano rimasti inerti, cosicché loro si erano determinati a proporre ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., finalizzato alla riparazione urgente dei danni ad opera e spese del proprio locatore e di tutti i condomini;
6) la CTU esperita nel giudizio ante causam, a firma dell'Ing.
[...]
aveva, tuttavia, fatto emergere l'impossibilità di intervenire con la ristrutturazione ed il ripristino Per_2 dello stato dei luoghi e della salubrità, stanti le condizioni di degrado strutturale dell'immobile, il quale risultava privo del requisito della idoneità statica e, dunque, inagibile ed inabitabile, per cui, avendo il CTU evidenziato l'opportunità di provvedere alla demolizione dell'edificio ammalorato, il giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo all'azione cautelare, ponendo le spese di lite e di
CTU a carico dei resistenti in solido, dal momento che i danni erano stati comunque accertati e, dunque, la pretesa dei ricorrenti era risultata in parte fondata (ordinanza del 10.08.2021) e 7) a fronte dell'avvenuto accertamento ante causam dei danni all'immobile, avevano chiesto ai predetti proprietari degli immobili il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della forzosa chiusura dell'attività di AR ristorante e del conseguente trasferimento della Tabaccheria in un immobile posto nelle vicinanze, ma la richiesta risarcitoria, pur inizialmente considerata dalle controparti, era rimasta senza esito.
Si erano costituiti in giudizio e le sorelle , e , che Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 avevano chiesto il rigetto della domanda, mentre , proprietario dell'immobile Controparte_2 danneggiato e gli eredi di non si erano costituiti ed erano stati dichiarati contumaci. Persona_1
La causa, istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, era stata definita dal Tribunale di UC con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa e pubblicata in data 14.7.2023, con la quale il predetto tribunale, in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, aveva: 1) condannato al Controparte_5 pagamento in favore di e del AR RA snc della somma di € 25.000, oltre interessi Parte_1 legali da oggi al saldo;
2) condannato il alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti;
CP_3
3) rigettato le domande proposte dai ricorrenti nei confronti degli altri convenuti;
4) condannato i ricorrenti alla rifusione in favore dei convenuti costituiti di metà delle spese di lite, compensando tra le parti la residua metà.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda è fondata, nei confronti di nei limiti di cui presso. Controparte_7
La domanda non è fondata nei confronti degli altri convenuti.
Va premesso che, secondo la parte ricorrente, "i vizi inizialmente lamentati riguardavano il solo fondo commerciale locato al alcune limitate lesioni alle strutture interne ed accessorie (pavimentazione Pt_1 del marciapiede) e si presentavano tranquillamente emendabili dal locatore" (cfr. memoria conclusiva ricorrenti); e solo nel corso della Ctu di cui procedimento ex art. 700 cpc (autunno 2020) introdotto dagli attuali ricorrenti la situazione si presentò in tutta la sua gravità. In tal caso, di tali vizi non se ne sarebbero potuto rendere conto nemmeno i proprietari delle altre unità immobiliari, riguardando appunto i soli locali oggetto di locazione.
Senonchè, il bene locato presentava vizi già al momento del contratto di locazione del 2008 (cfr. clausola 5 che dava atto, ai fini della modulazione del canone, di diversi interventi da eseguirsi dal locatore); inoltre, nelle comunicazioni via e-mail inviate, già in data 8.10.2019. 10.12.2019 e 16.12.2019 (doc. 3 ricorrenti), al locatore e ai proprietari di una sola altra unità immobiliare, il appresentava una condizione di Pt_1 imminente inagibilità dei locali e l'assoluta urgenza dei necessari interventi.
La stessa perizia Consorti su incarico delle (docc. 6 ricorrenti e 8 , di un anno prima (9.10.2018), Pt_5 Pt_5 dava conto di fenomeni diffusi di crepe fessurazioni e di verosimile cedimento delle fondazioni, fenomeni tanto vistosi da non dover ragionevolmente risultare ignoti al Pt_1
Lo stesso locatore , con comunicazione senza data ma collocabile alla fine di novembre Controparte_5
2019 informava il conduttore da un lato che di lì a non molto sarebbero stati eseguiti i lavori necessari, definiti urgenti, dall'altro della sua intenzione di rinnovare tacitamente la locazione, in scadenza a maggio 2020 (doc.
2 ricorrenti).
In tale contesto di gravità dei vizi, il avrebbe potuto dovuto ragionevolmente non aderire alle Pt_1 intenzioni di tacito rinnovo e procedere senza indugio a chiedere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore o formulare recesso come consentitogli dalla clausola 4 o dare disdetta entro la scadenza del maggio 2020 (tutte iniziative che il conduttore, a conoscenza dei gravi vizi, era senz'altro nelle condizioni di compiere); e, nel frattempo, mettersi alla ricerca di soluzione commerciale alternativa.
Così facendo avrebbe evitato la chiusura forzosa e "traumatica" del novembre 2020 e probabilmente trovato la soluzione di altri locali prima di quanto poi sia effettivamente avvenuto (ossia nel luglio 2021 - cosa che peraltro i ricorrenti non hanno specificato, giacché l'epoca della nuova attività risulta da produzione delle
-). Pt_5
In conclusione. da un lato, non vi è prova di nesso causale tra la carenza di manutenzione dei proprietari
(diversi dal locatore) e il cambio forzoso del luogo dell'attività commerciale, "rectius" la tipologia di danni lamentati dai ricorrenti (ossia per il periodo dal 2020 al 2026, data della scadenza della locazione dopo il rinnovo tacito consentito, come detto, dallo stesso conduttore)
Quanto al locatore, che oltretutto non costituendosi non si è posto in grado di eccepire alcunchè, la sua inerzia rispetto alle doglianze manifestate a fine 2019 dal (e-mail di cui sopra) anche con riferimento agli Pt_1 specifici vizi riguardanti l'immobile locato determina la responsabilità risarcitoria nei confronti dei ricorrenti.
La quantificazione è necessariamente prudente tenuto conto che la perizia sul "quantum" è di provenienza unilaterale e che appare liquidabile il solo periodo dalla chiusura del novembre 2020 all'inizio della nuova attività nel luglio agosto 2021, della quale peraltro non vi è stata produzione di documenti attestanti i nuovi redditi, che ben avrebbero potuto costituire elemento di raffronto.
Si liquida, in via equitativa, ai valori attuali, per il periodo suddetto, la somma di € 25.000, oggetto della condanna di cui in dispositivo.”
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto appello e , impugnandola con Parte_1 Parte_2 un unico articolato motivo di gravame (con il quale si sono lamentati dell'erronea esclusione della responsabilità solidale dei proprietari delle unità immobiliari sovrastanti quella ammalorata e dell'erronea quantificazione dei danni subìti).
Si sono costituiti in giudizio e , quali eredi di nonché Parte_3 Controparte_1 Persona_1
, in proprio e quale erede di e , , , Parte_4 Persona_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7 che hanno tutti eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso, mentre non si è costituito in giudizio. Controparte_5
, , e hanno, inoltre, chiesto anche la condanna Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_4 degli appellanti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare del 7.10.25 mediante ordinanza emessa dal Consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 20.10.25 e viene decisa dal
Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che risultano individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, nonché indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Al riguardo, va ricordato che, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Si evidenzia, inoltre, che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere e che, nel caso di specie, gli appellanti hanno manifestato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come conferma la circostanza che gli appellati hanno ampiamente replicato ad esse.
Va, inoltre, dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, nonostante la Controparte_5 regolarità della notifica del ricorso.
Ciò detto, venendo al merito, con l'unico motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere insussistente la responsabilità solidale degli altri condomini convenuti in giudizio, diversi dal locatore , rimasto contumace nei due gradi di giudizio, nonché di Controparte_2 quella di quantificare in soli euro 25.000,00 il danno patrimoniale da loro subito.
In particolare, i medesimi, con riferimento al primo rilievo, hanno affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto dell'avvenuto passaggio in giudicato dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. che, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere per impossibilità di effettuare i lavori di ristrutturazione necessari, aveva accertato la responsabilità di tutti i condomini per l'omessa manutenzione dell'edificio, nonché del fatto che, avendo invocato nei confronti di tutti i resistenti, la loro responsabilità extracontrattuale per danni da cose in custodia, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2055 c.c., di natura oggettiva, una volta dimostrato il rapporto di custodia tra la res dannosa ed i resistenti, doveva ricadere su questi ultimi l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, mentre, in relazione al secondo rilievo, hanno sostenuto che la somma liquidata era eccessivamente ed ingiustificatamente esigua a fronte dell'importo da loro richiesto (€ 154.000,00 a titolo di lucro cessante ed € 33.248,15 a titolo di danno emergente). Il motivo è fondato nei limiti di quanto segue.
Ed invero, in relazione al primo rilievo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento conclusivo dei procedimenti ante causam non è idoneo a passare in giudicato, trattandosi di provvedimento emesso all'esito di una delibazione sommaria della fondatezza della pretesa, che anticipa gli effetti di una futura decisione nel merito (che, peraltro, ne può senz'altro mutare il contenuto accertativo).
Infatti, come precisato, anche ultimamente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma
3, lett. e bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art.
111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito.” (cfr. Sez. U, ord.
n. 6039 del 28.2.2019).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, l'accertamento della responsabilità delle sorelle e degli eredi di non può considerarsi coperto da giudicato. Pt_5 Persona_1
Ciò detto - premesso che i vevano chiesto il risarcimento dei danni da loro subiti per aver dovuto Pt_1 necessariamente spostare, a causa del dissesto del fabbricato ove erano situati i locali in cui veniva esercitata l'attività di tabaccheria e di bar ristorante, in altra sede, ai sensi dell'art. 2051 c.c., espressamente richiamato nella memoria finale - si ricorda che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole e che, per ravvisare tale rilevanza causale, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa ovvero la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario od anche al possessore o detentore.
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, i tramite la c.t.u. svolta nell'ambito del ricorso Pt_1 ex art. 700 c.p.c., acquisita agli atti del processo, hanno assolto l'onere, su di loro gravante, di provare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito, avendo provato che i resistenti citati erano i proprietari degli appartamenti e dei locali commerciali dell'edificio in cui vi era la sede della loro attività; che l'intero edificio (in cui, al piano terra, si trovavano i locali da loro condotti in locazione ove si svolgeva la loro attività commerciale), era in condizioni statiche tali da tali da non garantire la incolumità per cose e persone che vi si trovassero all' interno e che le tre unità immobiliari da cui era composto dovevano essere dichiarate inabitabili (quelle residenziali) ed inagibili (quella commerciale) (vd conclusioni della relazione del c.t.u. Ing. che ne aveva infatti consigliato la demolizione), mentre i resistenti Persona_2 non aveva fornito alcuna la prova liberatoria dell'esistenza del caso fortuito o del fatto del terzo o del danneggiato, essendosi limitati a negare genericamente di essere stati posti a conoscenza dei problemi di staticità dell'edificio.
Pertanto, poichè - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – i medesimi (e non solo
) devono essere ritenuti responsabili, in solido tra loro, ex art. 2055, primo comma, Controparte_5
c.c., quali custodi di un edificio divenuto inagibile e pericoloso, del danno subito dai per l'uscita Pt_1 coatta dai locali in cui esercitavano la loro attività, la sentenza va riformata sul punto e gli appellati vanno condannati al risarcimento del danno subito dai Pt_1
Al riguardo e con riferimento al secondo rilievo, si evidenzia che i avevano comunicato al Pt_1
l'esistenza di gravi problematiche afferenti l'immobile solo con l'email dell'8.10.2019, in cui CP_3 affermavano: “In riferimento al contratto di locazione fra noi sottoscritto in data 30 maggio 2008, veniamo gentilmente a richiedere informazioni circa gli interventi di ristrutturazione che dovete effettuare sulla vostra proprietà e che, com'era già evidente da tempo, sono oggi assolutamente necessari visto che la struttura sta diventando inagibile” (doc. 2.4) e che il locatore aveva riscontrato la missiva con lettera raccomanda A/R databile a fine novembre 2019, con la quale aveva riconosciuto l'urgenza dei lavori strutturali alle fondazioni e alla facciata dell'edificio condominiale e si era impegnato a trovare un accordo con gli altri proprietari per il ripristino dei luoghi, ma, nonostante ciò, nel maggio del 2020 (ovvero a pochi mesi dalla manifestazione dei vizi dell'immobile), le predette parti avevano rinnovavano tacitamente il contratto di locazione per ulteriori
6 anni.
Il comportamento dei conduttori - che, nonostante le condizioni dell'edificio, avevano preferito rimanere nei locali in questione, rinnovando il contratto invece che cercare un'altra sede nelle vicinanze - pur non essendo idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito, alla luce della giurisprudenza citata (sentenza 27.4.2023 n.
11152), difettando, comunque, il carattere di “oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (il rinnovo tacito della locazione di un fondo sede di un esercizio commerciale avviato è, infatti, un fatto perfettamente prevedibile in base ai criteri della regolarità causale e dell'id quod plerumque accidit, anche considerando che il locatore si era espressamente impegnato a Controparte_2 provvedere con le riparazioni necessarie prima che intervenisse il rinnovo, ingenerando così nei conduttori il legittimo affidamento di una tempestiva messa in pristino dei locali), può, tuttavia, assumere, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, una rilevanza causale concorrente nella produzione del danno, atteso che l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile
(cfr. Cass. civ. ord. n. 14228 del 23.5.2023).
Nel caso in esame, considerato il breve intervallo temporale intercorso tra la scoperta dei vizi e la scadenza del contratto di locazione, nonché le tempistiche fisiologicamente necessarie per trovare un altro locale idoneo e trasferire una attività commerciale avviata, si ritiene che il concorso colposo dei danneggiati abbia rappresentato una concausa delle conseguenze pregiudizievoli quantificabile nella misura del 20%.
Venendo, infine, al quantum risarcitorio, si rileva che gli appellanti hanno depositato la relazione peritale redatta dalla commercialista, dott.ssa su loro incarico, già prodotta in primo grado, nella Persona_3 quale il pregiudizio era stato stimato in euro 154.000,00 a titolo di lucro cessante ed in euro 33.248,15 a titolo di danno emergente e che la predetta relazione è basata sulle dichiarazioni dei redditi di impresa 2018, 2019
e 2020 presentate all' dagli appellanti, sul conto economico della AR RA s.n.c. Controparte_8 al 31.12.2017, sull'elenco dei cespiti venduti e su alcune fatture emesse da imprese specializzate per lavori nei nuovi locali della Tabaccheria, siti in località RA, via Sarzanese Nord n. 4176.
Al riguardo - premesso che in tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e che il giudice del merito può, comunque, può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (cfr Cass. civ. ord. n. 5362 del 28.2.2025 e n. 25593 dell'1.9.2023) – si osserva che la predetta perizia, quanto al danno emergente, ha preso in esame i cespiti ammortizzabili per lo sgombero dell'immobile, aventi valore contabile di euro 23.490,15 ma che erano stati venduti per euro 3.150, con conseguente perdita patrimoniale di euro 20.340,15, nonché le spese sostenute per la messa a norma, l'allestimento e l'arredamento del nuovo negozio in via Sarzanese Nord 4176, pari euro 12.908,00.
Trattandosi di un danno provato documentalmente tramite l'elenco dei cespiti (p. 95 del doc. 8.16) e le fatture allegate alla perizia (pagine 97 e seguenti del doc. 8.16), lo stesso va riconosciuto agli appellanti in tutto il suo ammontare. Le fatture emesse nel 2021 a carico di recano, infatti, le causali Parte_1
“Insegna bifacciale Santa Cruz” (€ 669,78 impresa fornitrice L.G.M. s.a.s.), “blindo 26/27 FL n. 1 di 101x34,5
e n. 2 di 170,5x14 2 di 170,5x14 […] compreso posa in opera” (€ 695,40 impresa fornitrice Vetreria Sav s.n.c.),
“acconto su lavori di assemblaggio e manutenzione di parti di mobili in legno c/o vs. locale sito in Massarosa, loc. RA, Via Sarzanese Nord 4176” e “fattura a saldo per lavori di assemblaggio e manutenzione”
(rispettivamente € 5.750,00 e € 4.250,00 fornitore ), “fornitura e posa in opera” di svariati CP_9 materiali ed elementi di arredo tra cui cavi, scatole, telai, interruttori, prese telefoniche e mensole (€ 1.789,00 fornitore ). Persona_4
Il danno emergente va, pertanto, quantificato, in accordo con la perizia stragiudiziale, nell'importo complessivo di € 33.248,15 ed in ragione del concorso causale dei danneggiati, lo stesso deve essere posto a carico di tutti gli appellati, in solido, nei limiti dell'80% e, dunque, nell'importo di euro 26.598,52.
Per quanto concerne, invece, il lucro cessante, va considerato che gli appellanti, a partire dal mese di agosto del 2021, avevano trasferito la propria attività nella sede già più volte citata, per cui, non avendo gli stessi prodotto né le dichiarazioni dei redditi successive al 2021 né le scritture contabili del nuovo esercizio commerciale, il mancato guadagno – per come descritto nella perizia di parte - non risulta risarcibile, dato che lo stesso è stato calcolato con riferimento al periodo di vigenza del contratto di locazione (ovvero dal
2020 al 2026), senza considerare che in detto intervallo i conduttori avevano, comunque, ripreso le attività di vendita (in altri termini, se si riconoscessero tutti gli utili annui dell'ex locale moltiplicati per i sei anni di locazione non goduta, ciò comporterebbe un ingiusto arricchimento in favore degli appellanti).
Quindi, in difetto della documentazione idonea a provare l'entità della asserita diminuzione dei redditi di impresa a causa del trasferimento in altra sede dell'attività commerciale, il pregiudizio da lucro cessante va riconosciuto solo in relazione all'intervallo temporale compreso tra il dicembre 2020 (sgombero e chiusura dell'attività) e l'agosto del 2021 (apertura del nuovo negozio) e, facendo una media dei redditi dichiarati per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, il guadagno perduto risarcibile può essere stimato nella somma complessiva di euro 34.595,52 (utile medio mensile euro 4.324,44 per 8 mensilità), di cui solo l'80%, pari ad euro 27.676,42, da porre a carico degli appellati in solido.
Trattandosi di debito di valore, la somma complessivamente riconosciuta di euro 54.274,94 deve essere devalutata alla data dell'ordinanza di sgombero per poi calcolare gli interessi legali dovuti sulla somma annualmente rivalutata.
Sulla somma risultante, pari ad euro 98.302,60, sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
L'accoglimento, seppur parziale, dell'appello comporta il rigetto della domanda di condanna per abuso del processo, avanzata dalle appellate , , e da ai Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_4 sensi dell'art. 96 comma 3, c.p.c.
In particolare, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condanna è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro di una specifica condotta da imputare al soggetto soccombente oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente, cosa non avvenuta nel caso di specie, stante l'avvenuto accoglimento di talune delle doglianze avanzate (cfr. Cass. civ. ord. n. 10356 del 19.4.2025; n. 34429 del 25.12.2024 e n. 36591 del
30.12.2023, nonché sent. S.U. ord. n. 25041 del 16.9.2021 e sent. 15.2.2021 n. 3830).
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del
12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423: 30.12.2013 n. 28718; 30.8.2010 n. 18837
e 22.12.2009 n. 26985).
In tale prospettiva, nel caso di specie, dovendosi tenere presente dell'esito complessivo della lite e, dunque, del fatto che è stata riconosciuta una responsabilità degli appellati nella causazione del sinistro pari all'80%, con concorso di colpa dei danneggiati pari al 20%, nonché del fatto che non tutte le voci di danno sono state integralmente riconosciute, sussistono i presupposti per dichiarare le spese dei due gradi di giudizio compensate nella misura di 1/3; quanto ai restanti 2/3, gli stessi devono essere posti a carico di tutti gli appellati, in solido tra loro, in applicazione del principio di prevalente soccombenza.
Le spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. nr. 147/2022 (GU
236/22 del 23.10.2022), tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da euro 52.000,01
a euro 260.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio) con esclusione per l'appello della fase istruttoria, non espletata, che vanno distratte a favore dei procuratori degli appellanti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza emessa, ex art. 702 bis c.p.c., in data 14.7.2023, dal Tribunale di UC, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna , , Controparte_2 Parte_4 CP_1
, , e , in solido tra loro, al pagamento in
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_7 Parte_6 favore di e della somma di euro 98.302,60, oltre interessi legali dalla Parte_1 Parte_2 sentenza al soddisfo;
2) rigetta la richiesta di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
3) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate tra le parti nella misura di 1/3 e condanna
, , , , , Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 Parte_3 Parte_5 [...]
e , in solido tra loro, a rifondere a e i restanti due Parte_7 Parte_6 Parte_1 Parte_2 terzi, che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in euro 9.402,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in euro
6.660,67 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Ilaria Bertuccelli ed Andrea Salvia, dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.