Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2533/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2533/2021 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Rodrigo Amoroso, c.f. Parte_1 C.F._1
, con studio in Napoli, alla via C. de Marco n. 70, in virtù di procura alle liti in atti C.F._2
Appellante
E
c.f. , a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Verde, c.f.
[...] P.IVA_2
, con studio in Napoli, alla via Martucci n. 48, in virtù di procura alle liti in atti C.F._3
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7979/2020 pubblicata il 26.11.2020
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. e citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli ed Pt_1 Persona_1 Controparte_1 esposero che ignoti, il 17.10.20l2, mediante l'“uso di chiave falsa”, si erano introdotti nell'appartamento sito in Napoli, alla via Gennaro Serra n. 24, secondo piano, assicurato per il rischio furto con - poi Controparte_3
e successivamente - asportando i beni elencati nella denuncia sporta Controparte_4 Controparte_1 il 18.10.2012 presso la Questura di Napoli. Dedussero che il perito della compagnia assicuratrice convenuta, all'esito di sopralluogo e di accertamento tecnico, in considerazione del valore dei beni asportati, aveva quantificato l'indennizzo nella somma di euro 8.100,00, al netto della franchigia, con riserva della compagnia assicuratrice di valutare indennizzabilità del sinistro, in quanto il furto era stato consumato senza effrazione della serratura della porta di ingresso dell'appartamento. La difesa degli attori lamentò che la limitazione del rischio garantito alla sola ipotesi di furto verificatosi mediante effrazione non era prevista nelle condizioni generali della polizza assicurativa, la quale garantiva l'indennizzabilità del danno anche nel caso in cui il furto fosse avvenuto utilizzando chiavi false per l'apertura della porta di ingresso nell'appartamento, come verificatosi nel caso di specie, circostanza avvalorata dal fatto che la serratura, dopo il furto, presentava
“sensibili difetti al meccanismo di chiusura”, rilevati dal fabbro che l'aveva sostituita.
1
Si costituì eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 R_
in quanto la polizza assicurativa non era a lui intestata, e contestando la domanda attorea sul rilievo
[...] che non sussistevano i presupposti per l'operatività della polizza, atteso che le condizioni generali di assicurazione prevedevano l'indennizzo, nel caso di 'Furto e rapina all'interno dell'abitazione', a condizione che 'l'autore' si fosse introdotto nell'abitazione 'violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili'. Nel caso di specie, secondo la difesa della convenuta, non si ravvisava né un'effrazione né un uso fraudolento di chiavi. A sostegno della contestazione la compagnia di assicurazione evidenziò che dal verbale di sopralluogo redatto dal perito e sottoscritto dall'assicurata , si evinceva che la porta di ingresso nell'appartamento era chiusa “senza Parte_1 mandate”, come dichiarato dalla stessa , e che la serratura, sostituita e ancora in possesso R_ dell'assicurata, non presentava “segni di scasso e/o forzatura meccanica”. Quanto all'utilizzo di chiavi falsificate per aprire la porta di ingresso dell'appartamento - prospettato dagli attori - Controparte_1 dedusse che occorreva distinguere l''uso fraudolento di chiavi' dall' 'uso di chiavi false', argomentando che l'uso fraudolento di chiavi - che consentiva la copertura assicurativa - era circoscritto alla sola ipotesi di utilizzazione abusiva di chiavi vere.
La convenuta concluse chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione attiva di e il Persona_1 rigetto della domanda di indennizzo.
Il giudice di primo grado - all'esito dell'istruttoria - statuito preliminarmente il difetto di titolarità attiva di con riguardo al rapporto controverso dedotto in lite, rigettò la domanda attorea. Persona_1
La decisione del giudice di prime cure, si fonda - per quel che ancora rileva in sede di gravame - sulle seguenti ragioni: a) la clausola che limita il 'rischio furto' nell'abitazione all'ipotesi in cui l'ingresso sia avvenuto
'violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili', va interpretata “nel senso di garantire il sinistro nel caso in cui la difesa dell'appartamento contrattualmente pattuita (porta chiusa a chiave) sia stata superata con ogni mezzo sia violento (scasso) che di destrezza (uso di arnesi) che fraudolento (uso di chiavi)”; b) la copertura assicurativa va esclusa nel caso di specie, atteso che l'ingresso nell'abitazione è avvenuto “per mancata chiusura della porta, circostanza che include la chiusura della porta senza dare le mandate alla serratura poiché, notoriamente, aprire una serratura cui non sono siano state date le mandate è semplicissimo. Tanto può presumersi dal tenore della clausola e discende, comunque, dall'obbligo di diligenza nell'esecuzione del contratto che incombe su entrambi i contraenti”; c) dal verbale del perito assicurativo risulta che la porta era stata chiusa senza dare le mandate di chiave alla serratura (circostanza dichiarata dall'assicurata ) e che la serratura non Parte_1 presentava segni di scasso;
d) la “lasciò negligentemente aperta la porta di casa in occasione del R_ furto”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, Parte_1
a mezzo della procuratrice Controparte_1 Controparte_2
2 Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 gennaio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui le ha addebitato una colpa grave per aver chiuso la porta di ingresso dell'abitazione senza dare le mandate di chiave alla serratura. La difesa dell'appellante deduce: a) nel caso di specie deve ravvisarsi una 'colpa generica', vale a dire 'lieve', non sussistendo una inescusabile noncuranza, e, pertanto, sussiste la copertura assicurativa;
b) l'art. 1900, 1° comma, c.c. esclude l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo al contraente soltanto quando il sinistro si è verificato per dolo o colpa grave, restando, invece, l'assicuratore obbligato nei casi di semplice imprudenza, come quella di specie;
c) diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non è notorio il fatto che una porta chiusa senza mandate di chiave alla serratura sia facile da aprire, alla luce delle statuizioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui il fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, restando estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica e gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari;
d) non condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto gravemente colposa la condotta della per avere chiuso la porta senza le mandate di chiave alla serratura, addebitandole che R_ non avrebbe potuto non essere a conoscenza della facilità di apertura della porta chiusa senza mandate, facilità che, invece, non è a tutti nota;
e) la non dichiarò di aver lasciato la porta aperta ma di averla chiusa R_ senza mandate e quindi, con una 'forzatura' il primo giudice ha 'trasformato' la dichiarazione della R_ di aver chiuso la porta senza mandate “in una per la quale ella, avrebbe lasciato la porta…. senz'altro aperta!”, facendone conseguire la prova di un comportamento negligente, nonostante debba ritenersi chiusa anche una porta alla cui serratura non siano state date le mandate di chiave;
f) la porta dell'abitazione della era R_ blindata e dotata di una chiusura a scatto, che consente la chiusura senza necessità di utilizzo della chiave, la quale è, però, necessaria per l'apertura dall'esterno della porta, anche qualora non siano state date le mandate;
g) la serratura era stata manomessa dai ladri come si evince dalla testimonianza del fabbro ES
(< provvidi a sostituirla… e posso dire che si trattò di uno scasso poiché la bocchetta della serratura esterna era stata tolta>>), con la conseguenza che, attesa la violazione delle difese esterne dell'abitazione mediante
“scasso”, sussiste il presupposto di operatività della polizza assicurativa.
Il motivo di gravame è infondato.
Va premesso che le condizioni generali di assicurazione alle quali occorre fare riferimento sono quelle allegate all'“Appendice per Cambio contraente” della polizza n. 067-00742529, sottoscritta da il Parte_1
6.11.2007, e non quelle allegate alla polizza stipulata da nell'ottobre 1995, al quale è Persona_2 subentrata l'attrice, odierna appellante, quale assicurata.
L'art. 2, lett. A, punto 1, della 'Sezione Furto', intitolato 'Furto e rapina all'interno dell'abitazione', delle condizioni generali della polizza assicurativa stipulata da - corrispondente all'art. 11 delle Parte_1
3 condizioni generali della polizza del 1995 - dispone: “La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:
1. furto, a condizione che
l'autore si sia introdotto nei locali indicati in polizza: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi”.
La Corte osserva che, seppure possa ritenersi che non rappresenti un fatto notorio la semplicità di apertura di una porta blindata con serratura a scatto senza mandate di chiave, è senza dubbio nozione di comune esperienza, a prescindere dalla conoscenza di aspetti di natura tecnica, che una serratura chiusa con le mandate di chiave rende più difficile l'apertura della porta di ingresso di un'abitazione da parte di estranei.
Ne consegue che rientra nell'ordinaria diligenza, cui è tenuto l'assicurato per il furto in abitazione che si allontani da essa, chiudere dall'esterno la porta di ingresso dando le mandate di chiave alla serratura. Deve ritenersi, quindi, ragionevolmente esigibile dall'assicurato, nell'esecuzione del contratto di assicurazione,
l'utilizzo della chiave di cui dispone, dando le mandate di chiusura alla serratura della porta, per predisporre un'agevole e adeguata difesa esterna della sua abitazione, quando se ne allontana. Sul punto è inconferente la doglianza dell'appellante secondo cui, con una 'forzatura', il primo giudice avrebbe 'trasformato' la dichiarazione della 'di aver chiuso la porta senza mandate', in quella 'di aver lasciato la porta aperta', R_ essendo evidente che il primo giudice abbia inteso riferirsi alla incontestata circostanza che la - la R_ quale aveva verosimilmente chiuso la porta blindata “a scatto”, tirandola verso di sé - non aveva dato le mandate di chiave per una completa chiusura della serratura della porta.
Quanto esposto con riguardo al dovere di diligenza dell'assicurato nello svolgimento del rapporto assicurativo comporta l'infondatezza di ogni questione sollevata dall'appellante in merito all'insussistenza del dolo o colpa grave e all'invocata colpa lieve, al fine di ritenere obbligata la compagnia di assicurazione a corrispondere l'indennizzo, alla luce del disposto dell'art. 1900, 1° co. c.c.
Infine, non può ritenersi che vi sia stata una 'violazione delle difese esterne' dell'abitazione mediante rottura o scasso. E invero, non solo la non ha rappresentato nella denuncia di furto e nell'atto di citazione R_ introduttivo del giudizio che vi era stato lo scasso o la rottura della porta di ingresso dell'abitazione ovvero della serratura della porta, ma dall'istruttoria espletata non emerge che vi fosse stata un'effrazione. Difatti la circostanza, riferita dal teste, , che la “bocchetta” della serratura “era stata tolta” non comporta ES uno scasso o una rottura della porta;
neanche può ritenersi che l'asportazione della bocchetta della serratura - che è costituita dalla borchia esterna della stessa - ne comporti una rottura incidente sulla funzionalità del meccanismo di apertura della porta. A nulla rileva il fatto che il teste abbia qualificato la suddetta manomissione della 'bocchetta' come uno scasso, trattandosi di una questione valutativa.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante richiama la lettera c) dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza (recte lettera c), punto 1, parag. A, della 'Sezione Furto', intitolato 'Furto e rapina all'interno dell'abitazione') nella parte in cui si fa riferimento, ai fini dell'indennizzabilità del furto, all'introduzione
4 nell'abitazione - oltre che con le modalità indicate dalle precedenti lett. a) e b) - “in altro modo, rimanendovi clandestinamente” con asportazione della refurtiva a locali chiusi.
Il motivo di gravame è privo di pregio.
E invero la difesa dell'appellante non allega che l'“altro modo”, idoneo a consentire l'ingresso nell'abitazione degli autori del furto, avrebbe reso inoperante la difesa esterna adeguata che l'assicurata avrebbe dovuto apprestare, con ordinaria diligenza, chiudendo la porta e dando le mandate di chiave alla serratura.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell'appellante, applicando i parametri del DM 147/2022 – valore della lite compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 – con la quantificazione dei compensi in misura prossima ai minimi di tariffa, tenuto conto della contenuta complessità e del limitato numero delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado a favore dell'appellata, spese che Parte_1 si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Giulio Cataldi
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