Articolo 6 della Legge 26 febbraio 1963, n. 290
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 aprile 1963
Art. 6.
L'istituto ha un direttore nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il direttore dirige tutta l'attivita' dell'Istituto stesso.
Nella prima applicazione della presente legge, la direzione dell'Istituto e' affidata a chi da due anni esercita tale funzione presso l'Ente che, con la stessa denominazione di Istituto di studi verdiani, svolge di fatto in Parma attivita' intesa ad onorare e ad illustrare la vita e l'opera di Giuseppe Verdi.
Entrata in vigore il 11 aprile 1963