Articolo 15 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 14Articolo 16
Versione
13 novembre 1957
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Versione
1 aprile 1971
Art. 15.
Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sara' concesso, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 febbraio 1971, n. 110 ha disposto (con l'art. 1)che "La sfera di applicazione dell' articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 , deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
3) l'imposta di patente".
Entrata in vigore il 1 aprile 1971
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