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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10283 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5539/2025 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5539 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Rosanna Faraone e Armando Dereviziis presso i quali elettivamente domicilia in Baragiano (PZ) alla Via Appia, n. 289;
RICORRENTE
E
, nata a [...] [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1 la sig.ra in Bella (PZ) il 17/07/2011; che dall'unione coniugale non erano nati figli;
Controparte_1 che la coppia aveva avuto una crisi sentimentale acuita dal progressivo allontanamento della , CP_1 la quale era tornata ad abitare nella casa genitoriale, nonché dall'impossibilità di avere figli;
che di fatto la resistente aveva lasciato il ricorrente già da diverso tempo;
che la sig.ra in data CP_1
19/03/2019 aveva iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale Ordinario di Potenza ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi;
che il predetto giudizio si era concluso con un'ordinanza di incompetenza territoriale in favore del Tribunale Ordinario di Napoli in quanto luogo di ultima residenza comune della coppia;
che il ricorrente, da ultimo, aveva scoperto che la moglie era nata con “sesso maschile”
e che aveva provveduto successivamente – prima che i due si conoscessero- ad un “cambio di sesso”; che il sig. era stato da sempre indotto in errore;
che la resistente con dolo aveva nascosto al Pt_1 proprio coniuge una circostanza di rilevante importanza da sola sufficiente ad impedire ab origine la celebrazione del matrimonio e la contestuale prosecuzione dello stesso in aderenza alla fedeltà dei rapporti coniugali;
che, a seguito di tale circostanza, il ricorrente era caduto in una profonda crisi esistenziale. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra a causa della violazione dei doveri coniugali e della relativa sussistenza Controparte_1 del nesso causale tra gli stessi e le crisi coniugale.
All'udienza di prima comparizione del 14/10/2025, era presente il ricorrente, assistito dai difensori costituiti. Preliminarmente il Tribunale, dato atto della mancata costituzione di parte resistente, nonostante la regolare notifica nelle mani della sorella convivente, ne dichiarava la contumacia.
Veniva sentito il ricorrente, il quale rinunciava alla domanda di addebito.
All'esito del libero interrogatorio, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, trattandosi di giudizio esclusivamente sullo status, invitava i difensori alla discussione orale della causa. I difensori insistevano perché il Tribunale pronunciasse la separazione, attesa la rinuncia del proprio assistito alla domanda di addebito. Il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio, con atti al PM per il parere.
Preliminarmente il Tribunale dichiara la contumacia di parte resistente che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità dei comportamenti assunti nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunziarsi soltanto sullo status, in assenza di figli minori e di questioni patrimoniali da definire.
Rileva infine il Tribunale la ritualità del processo atteso che prima della decisione il PM ha avuto comunicazione della data di udienza;
infatti nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 cod proc civ, con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 cod proc civ, può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.
Trattandosi quindi di pronuncia esclusivamente sullo status di natura necessitata, considerata la mancanza di contestazione della resistente che è rimasta contumace, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e (Atto n. 7, p. Parte_1 Controparte_1
II s.S reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLA (PZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5539 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Rosanna Faraone e Armando Dereviziis presso i quali elettivamente domicilia in Baragiano (PZ) alla Via Appia, n. 289;
RICORRENTE
E
, nata a [...] [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1 la sig.ra in Bella (PZ) il 17/07/2011; che dall'unione coniugale non erano nati figli;
Controparte_1 che la coppia aveva avuto una crisi sentimentale acuita dal progressivo allontanamento della , CP_1 la quale era tornata ad abitare nella casa genitoriale, nonché dall'impossibilità di avere figli;
che di fatto la resistente aveva lasciato il ricorrente già da diverso tempo;
che la sig.ra in data CP_1
19/03/2019 aveva iscritto a ruolo dinanzi al Tribunale Ordinario di Potenza ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi;
che il predetto giudizio si era concluso con un'ordinanza di incompetenza territoriale in favore del Tribunale Ordinario di Napoli in quanto luogo di ultima residenza comune della coppia;
che il ricorrente, da ultimo, aveva scoperto che la moglie era nata con “sesso maschile”
e che aveva provveduto successivamente – prima che i due si conoscessero- ad un “cambio di sesso”; che il sig. era stato da sempre indotto in errore;
che la resistente con dolo aveva nascosto al Pt_1 proprio coniuge una circostanza di rilevante importanza da sola sufficiente ad impedire ab origine la celebrazione del matrimonio e la contestuale prosecuzione dello stesso in aderenza alla fedeltà dei rapporti coniugali;
che, a seguito di tale circostanza, il ricorrente era caduto in una profonda crisi esistenziale. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra a causa della violazione dei doveri coniugali e della relativa sussistenza Controparte_1 del nesso causale tra gli stessi e le crisi coniugale.
All'udienza di prima comparizione del 14/10/2025, era presente il ricorrente, assistito dai difensori costituiti. Preliminarmente il Tribunale, dato atto della mancata costituzione di parte resistente, nonostante la regolare notifica nelle mani della sorella convivente, ne dichiarava la contumacia.
Veniva sentito il ricorrente, il quale rinunciava alla domanda di addebito.
All'esito del libero interrogatorio, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, trattandosi di giudizio esclusivamente sullo status, invitava i difensori alla discussione orale della causa. I difensori insistevano perché il Tribunale pronunciasse la separazione, attesa la rinuncia del proprio assistito alla domanda di addebito. Il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio, con atti al PM per il parere.
Preliminarmente il Tribunale dichiara la contumacia di parte resistente che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità dei comportamenti assunti nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunziarsi soltanto sullo status, in assenza di figli minori e di questioni patrimoniali da definire.
Rileva infine il Tribunale la ritualità del processo atteso che prima della decisione il PM ha avuto comunicazione della data di udienza;
infatti nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 cod proc civ, con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 cod proc civ, può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non interviene e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni.
Trattandosi quindi di pronuncia esclusivamente sullo status di natura necessitata, considerata la mancanza di contestazione della resistente che è rimasta contumace, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e (Atto n. 7, p. Parte_1 Controparte_1
II s.S reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLA (PZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino