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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1477/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA Parte_1 C.F._1
LORENZA, elettivamente domiciliato in VIA R. DEL CHICCA 1/A PARMA, presso lo studio dell'avv. SANTELLA LORENZA
- OPPONENTE -
C o n t r o
( ) e per essa, in qualità di mandataria del veicolo, Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. ALEMANI GIACOMO, domiciliata in Controparte_2
CANCELLERIA
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 1477/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione del verbale di udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale a favore di Parte_1
nei suoi confronti, quale fideiussore, per l'importo capitale di euro 219.043,60, Controparte_1
disconoscendo la firma apposta in calce al contratto di fideiussione omnibus e, in ogni caso, eccependo la prescrizione del credito, per decorrenza del termine decennale, nonché la nullità dell'art. 6 del modello Abi utilizzato dalla banca, in quanto modello in tutto conforme a quello dichiarato illegittimo per violazione delle norme antitrust ai sensi degli artt. 2, comma 2 lettera a), legge n.287/1990 e dell'art.1419 c.c., e la conseguente decadenza del creditore, ex art. 1957 c.c., per non avere osservato le prescrizioni di cui alla citata norma.
Controparte si è costituita eccependo, in via preliminare, la tardiva costituzione dell'opponente e il mancato rispetto dei termini a comparire, nel merito, contestando le avverse eccezioni, proponendo istanza di verificazione e chiedendo il rigetto della domanda nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A parere di questo giudicante, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione di nullità della citazione per violazione dei termini minimi a comparire, di cui all'art. 163 bis, c.p.c., essa va respinta, posto che la costituzione del convenuto sana la nullità, come espressamente previsto dall'art. 164, 5° comma, c.p.c.
Quanto all'eccezione di tardività della costituzione dell'opponente, essa è infondata poiché la stessa
è avvenuta il 14/04/2023 e non il 17/04/2023, come sostenuto dalla parte opposta.
Quanto al disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di fideiussione omnibus, a seguito del quale l'opposta ha proposto istanza di verificazione, si ritiene che la suddetta firma corrisponda a quella apposta sulla procura alle liti e sia, pertanto, autentica.
Nel merito, l'art. 2 della legge c.d. Antitrust prevede che: “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”; la violazione di tale norma comporta, ai sensi del terzo comma, la nullità ad ogni effetto delle intese vietate.
Nel caso di specie, l'intesa anticoncorrenziale è costituita dallo schema di contratto di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI durante la fine dell'anno 2002 ed il 2003 e trasmesso alle banche italiane nella versione definitiva nel luglio del 2003 (v. parere Agcom, doc. 4); la CA d'IA, con Provvedimento n. 55/2005 (doc. 1 di parte opponente), ha accertato che le stesse non hanno fatto altro che uniformarvisi del tutto acriticamente e la stessa, nella istruttoria propedeutica all'adozione del provvedimento citato, ha rilevato come il modello di contratto di garanzia fideiussoria elaborato dall'ABI, ed utilizzato usualmente dalle banche italiane, impone ai fideiussori oneri diversi e più gravosi di quelli previsti dal codice civile;
la violazione delle norme a tutela della concorrenza riguarda le clausole n. 2 (c.d. clausola “di reviviscenza”), n. 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e n. 8 (c.d. clausola di “sopravvivenza”).
La Suprema Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione, in un primo momento, ha affermato il principio secondo il quale “Sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie
(c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI (in via segnata, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di CA d'IA, le fideiussioni che contengono la sostanza delle seguenti clausole: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;
«i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»). Non sono esclusi dall'accertamento della nullità ai sensi dell'art. 2, co. 3, legge 287/1990 i contratti che costituiscono applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 legge 287/1990 per il solo fatto di essere stati stipulati anteriormente al riconoscimento dell'illiceità dell'intesa da parte dall'Autorità Garante” (Cass. n.
29810/2017).
Tuttavia, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la nullità delle clausole in esame non comporta la nullità anche del contratto, qualora non sia allegato e provato che esso non sarebbe stato concluso senza la parte di contenuto colpita da nullità, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1419, 1° comma, c.c. (v. Cass S.U. n. 41994/2021 e Cass. n. 24044/2019, secondo la quale:
“Non merita condivisione il profilo di doglianza relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione. Va osservato in proposito che la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto di preservare la dichiarazione fideiussoria espungendo le clausole frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che non incidevano sulla struttura e sulla causa del contratto, non ha pregiudicato la posizione dei garanti, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale”).
Nel caso di specie, le clausole n. 2, n. 6 e n. 9 contenute nel contratto oggetto di causa, sottoscritto in data 16 maggio 2008 (doc. 7 fascicolo monitorio), sono identiche alle corrispondenti clausole (2,
6 ed 8) contenute nel modello ABI dichiarato anticoncorrenziale.
Tuttavia, mentre è, ormai, orientamento consolidato quello secondo il quale il provvedimento della
CA d'IA n. 55 del 2005 ha attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati da ottobre 2002 a maggio 2005, al contrario, si è affermata una giurisprudenza, secondo la quale, l'accertamento della CA d'IA, operato nel 2005, non può consentire di reputare persistente, in epoca successiva ad esso, l'accordo anticoncorrenziale, ma, “in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (da ultimo Cass. n. 1170/2025).
In applicazione di tale principio, giudici di merito hanno accolto l'eccezione del fideiussore all'esito della esibizione di modelli di fideiussione utilizzati da altri istituti di credito, disposta su istanza della difesa del fideiussore, ex art. 210 c.p.c. (v. in particolare, Sentenza Corte d'Appello Aquila del
3 settembre 2024, n. 1089, la quale dà atto della produzione in giudizio di “ben n. 267 contratti fideiussori (nello specifico, n. 120 fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI dal 2005 al 2019,
n. 47 fideiussioni 01m1ibus conformi allo schema ABI dal 1989 al 2004 e n. I 00 fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI dal 2005 al 2019), documentando ampiamente l'applicazione diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori, sia omnibus che specifici, conformi allo schema ABI ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della CA D'IA del 2005”).
Tuttavia, questo giudicante non condivide l'esposto orientamento giurisprudenziale sull'onere probatorio e, per questo, respinge l'istanza ex art. 210 c.p.c., rinnovata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto non necessaria.
Si ritiene, infatti, che, se il risultato dell'indagine compiuta dalla CA d'IA, che ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale trasfusa nel modello ABI oggetto di causa, costituisce prova, nel giudizio civile, della conclusione di tale intesa “a monte” e della diffusione generalizzata del suddetto modello nel sistema bancario, “a valle”, non può, al contrario, nonostante il protrarsi dell'utilizzo, “a valle”, dello schema fideiussorio vietato, considerarsi venuti meno (qualora il fideiussore non assolva anche a questo specifico onere probatorio) gli effetti di tale accordo, per il solo fatto che l'utilizzo dello schema negoziale vietato è successivo, anziché anteriore, al provvedimento della CA d'IA.
Non si ritiene, infatti, che l'adozione di un provvedimento dell'autorità competente possa costituire, di per sé, prova, nel giudizio civile, dell'interruzione di una intesa illegittima e della diffusione dei suoi effetti, per il solo fatto che l'accertamento si sia concluso (e questa si ritiene sia la logica conseguenza dell'applicazione del principio giurisprudenziale in esame).
Per tale ragione, non si ritiene che, in presenza di così gravi indizi, il fideiussore debba, altresì, essere gravato dell'onerosa prova del protrarsi del suddetto accordo e della relativa prassi bancaria.
Si ritiene, invece, che in presenza della prova presuntiva, data dal provvedimento della CA
d'IA e dal protrarsi, da parte della banca contraente, dell'uso dello schema negoziale diffuso dall'ABI, contenente ancora le clausole censurate dalla CA d'IA, sia onere della banca contraente stessa fornire la prova contraria, ad essa più vicina, dell'interruzione dell'intesa anticoncorrenziale vietata, ad esempio, semplicemente, attraverso la produzione della circolare dell'ABI, emendata delle disposizioni vietate e diffusa alle banche, che ha dato esecuzione al provvedimento della CA d'IA (si legge, infatti, nella parte finale del provvedimento della
CA d'IA “L'ABI è tenuta a trasmettere preventivamente alla CA d'IA le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria verrà diffuso al sistema bancario. Il provvedimento verrà notificato alla parte interessata e, successivamente, pubblicato ai sensi di legge”).
Si ritiene, infatti, che solo la suddetta produzione, che l'opposta non ha fornito, potrà comportare l'inversione dell'onere probatorio, con conseguente onere, a carico del fideiussore, di fornire prova contraria, ovvero prova che, nonostante l'ABI abbia diligentemente dato attuazione al provvedimento della CA d'IA, la prassi bancaria vietata ha continuato ad avere diffusa e generalizzata applicazione.
Si ritiene, pertanto, che debba essere riconosciuta la nullità della clausola n. 6 della fideiussione in oggetto, che prevede la rinuncia ai termini di cui all' art. 1957 c.c., e che, conseguentemente, l'art. 1957 c.c. trovi piena applicazione.
L'art. 1957, 1° comma, c.c. dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore
(principale) entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza.
In particolare, l'istanza contro il debitore principale deve essere giudiziale, mentre non è sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale (Cass. n. 25197/2023), quale una diffida ad adempiere.
Poiché, nel caso di specie, parte opposta ha allegato che la revoca degli affidamenti, e, dunque, la scadenza dell'obbligazione principale, è intervenuta in data 11.07.2011, ma l'unico atto giudiziale, pacificamente consistente nell'insinuazione al passivo del Fallimento della debitrice principale, dichiarato in data 20.02.2012 (doc. 16 di parte opposta), va oltre i sei mesi stabiliti dall'art. 1957
c.c., deve ritenersi che l'opposta sia decaduta nei confronti del fideiussore e che, pertanto, il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
La complessità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
125/2023, emesso dal Tribunale di Parma a favore di Controparte_1
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 16/05/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA Parte_1 C.F._1
LORENZA, elettivamente domiciliato in VIA R. DEL CHICCA 1/A PARMA, presso lo studio dell'avv. SANTELLA LORENZA
- OPPONENTE -
C o n t r o
( ) e per essa, in qualità di mandataria del veicolo, Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio dell'avv. ALEMANI GIACOMO, domiciliata in Controparte_2
CANCELLERIA
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 1477/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione del verbale di udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale a favore di Parte_1
nei suoi confronti, quale fideiussore, per l'importo capitale di euro 219.043,60, Controparte_1
disconoscendo la firma apposta in calce al contratto di fideiussione omnibus e, in ogni caso, eccependo la prescrizione del credito, per decorrenza del termine decennale, nonché la nullità dell'art. 6 del modello Abi utilizzato dalla banca, in quanto modello in tutto conforme a quello dichiarato illegittimo per violazione delle norme antitrust ai sensi degli artt. 2, comma 2 lettera a), legge n.287/1990 e dell'art.1419 c.c., e la conseguente decadenza del creditore, ex art. 1957 c.c., per non avere osservato le prescrizioni di cui alla citata norma.
Controparte si è costituita eccependo, in via preliminare, la tardiva costituzione dell'opponente e il mancato rispetto dei termini a comparire, nel merito, contestando le avverse eccezioni, proponendo istanza di verificazione e chiedendo il rigetto della domanda nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A parere di questo giudicante, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Quanto all'eccezione di nullità della citazione per violazione dei termini minimi a comparire, di cui all'art. 163 bis, c.p.c., essa va respinta, posto che la costituzione del convenuto sana la nullità, come espressamente previsto dall'art. 164, 5° comma, c.p.c.
Quanto all'eccezione di tardività della costituzione dell'opponente, essa è infondata poiché la stessa
è avvenuta il 14/04/2023 e non il 17/04/2023, come sostenuto dalla parte opposta.
Quanto al disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di fideiussione omnibus, a seguito del quale l'opposta ha proposto istanza di verificazione, si ritiene che la suddetta firma corrisponda a quella apposta sulla procura alle liti e sia, pertanto, autentica.
Nel merito, l'art. 2 della legge c.d. Antitrust prevede che: “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”; la violazione di tale norma comporta, ai sensi del terzo comma, la nullità ad ogni effetto delle intese vietate.
Nel caso di specie, l'intesa anticoncorrenziale è costituita dallo schema di contratto di fideiussione omnibus elaborato dall'ABI durante la fine dell'anno 2002 ed il 2003 e trasmesso alle banche italiane nella versione definitiva nel luglio del 2003 (v. parere Agcom, doc. 4); la CA d'IA, con Provvedimento n. 55/2005 (doc. 1 di parte opponente), ha accertato che le stesse non hanno fatto altro che uniformarvisi del tutto acriticamente e la stessa, nella istruttoria propedeutica all'adozione del provvedimento citato, ha rilevato come il modello di contratto di garanzia fideiussoria elaborato dall'ABI, ed utilizzato usualmente dalle banche italiane, impone ai fideiussori oneri diversi e più gravosi di quelli previsti dal codice civile;
la violazione delle norme a tutela della concorrenza riguarda le clausole n. 2 (c.d. clausola “di reviviscenza”), n. 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e n. 8 (c.d. clausola di “sopravvivenza”).
La Suprema Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione, in un primo momento, ha affermato il principio secondo il quale “Sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie
(c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI (in via segnata, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di CA d'IA, le fideiussioni che contengono la sostanza delle seguenti clausole: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»;
«i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»). Non sono esclusi dall'accertamento della nullità ai sensi dell'art. 2, co. 3, legge 287/1990 i contratti che costituiscono applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 legge 287/1990 per il solo fatto di essere stati stipulati anteriormente al riconoscimento dell'illiceità dell'intesa da parte dall'Autorità Garante” (Cass. n.
29810/2017).
Tuttavia, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, la nullità delle clausole in esame non comporta la nullità anche del contratto, qualora non sia allegato e provato che esso non sarebbe stato concluso senza la parte di contenuto colpita da nullità, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1419, 1° comma, c.c. (v. Cass S.U. n. 41994/2021 e Cass. n. 24044/2019, secondo la quale:
“Non merita condivisione il profilo di doglianza relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione. Va osservato in proposito che la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto di preservare la dichiarazione fideiussoria espungendo le clausole frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che non incidevano sulla struttura e sulla causa del contratto, non ha pregiudicato la posizione dei garanti, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale”).
Nel caso di specie, le clausole n. 2, n. 6 e n. 9 contenute nel contratto oggetto di causa, sottoscritto in data 16 maggio 2008 (doc. 7 fascicolo monitorio), sono identiche alle corrispondenti clausole (2,
6 ed 8) contenute nel modello ABI dichiarato anticoncorrenziale.
Tuttavia, mentre è, ormai, orientamento consolidato quello secondo il quale il provvedimento della
CA d'IA n. 55 del 2005 ha attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati da ottobre 2002 a maggio 2005, al contrario, si è affermata una giurisprudenza, secondo la quale, l'accertamento della CA d'IA, operato nel 2005, non può consentire di reputare persistente, in epoca successiva ad esso, l'accordo anticoncorrenziale, ma, “in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (da ultimo Cass. n. 1170/2025).
In applicazione di tale principio, giudici di merito hanno accolto l'eccezione del fideiussore all'esito della esibizione di modelli di fideiussione utilizzati da altri istituti di credito, disposta su istanza della difesa del fideiussore, ex art. 210 c.p.c. (v. in particolare, Sentenza Corte d'Appello Aquila del
3 settembre 2024, n. 1089, la quale dà atto della produzione in giudizio di “ben n. 267 contratti fideiussori (nello specifico, n. 120 fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI dal 2005 al 2019,
n. 47 fideiussioni 01m1ibus conformi allo schema ABI dal 1989 al 2004 e n. I 00 fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI dal 2005 al 2019), documentando ampiamente l'applicazione diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori, sia omnibus che specifici, conformi allo schema ABI ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della CA D'IA del 2005”).
Tuttavia, questo giudicante non condivide l'esposto orientamento giurisprudenziale sull'onere probatorio e, per questo, respinge l'istanza ex art. 210 c.p.c., rinnovata dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto non necessaria.
Si ritiene, infatti, che, se il risultato dell'indagine compiuta dalla CA d'IA, che ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale trasfusa nel modello ABI oggetto di causa, costituisce prova, nel giudizio civile, della conclusione di tale intesa “a monte” e della diffusione generalizzata del suddetto modello nel sistema bancario, “a valle”, non può, al contrario, nonostante il protrarsi dell'utilizzo, “a valle”, dello schema fideiussorio vietato, considerarsi venuti meno (qualora il fideiussore non assolva anche a questo specifico onere probatorio) gli effetti di tale accordo, per il solo fatto che l'utilizzo dello schema negoziale vietato è successivo, anziché anteriore, al provvedimento della CA d'IA.
Non si ritiene, infatti, che l'adozione di un provvedimento dell'autorità competente possa costituire, di per sé, prova, nel giudizio civile, dell'interruzione di una intesa illegittima e della diffusione dei suoi effetti, per il solo fatto che l'accertamento si sia concluso (e questa si ritiene sia la logica conseguenza dell'applicazione del principio giurisprudenziale in esame).
Per tale ragione, non si ritiene che, in presenza di così gravi indizi, il fideiussore debba, altresì, essere gravato dell'onerosa prova del protrarsi del suddetto accordo e della relativa prassi bancaria.
Si ritiene, invece, che in presenza della prova presuntiva, data dal provvedimento della CA
d'IA e dal protrarsi, da parte della banca contraente, dell'uso dello schema negoziale diffuso dall'ABI, contenente ancora le clausole censurate dalla CA d'IA, sia onere della banca contraente stessa fornire la prova contraria, ad essa più vicina, dell'interruzione dell'intesa anticoncorrenziale vietata, ad esempio, semplicemente, attraverso la produzione della circolare dell'ABI, emendata delle disposizioni vietate e diffusa alle banche, che ha dato esecuzione al provvedimento della CA d'IA (si legge, infatti, nella parte finale del provvedimento della
CA d'IA “L'ABI è tenuta a trasmettere preventivamente alla CA d'IA le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria verrà diffuso al sistema bancario. Il provvedimento verrà notificato alla parte interessata e, successivamente, pubblicato ai sensi di legge”).
Si ritiene, infatti, che solo la suddetta produzione, che l'opposta non ha fornito, potrà comportare l'inversione dell'onere probatorio, con conseguente onere, a carico del fideiussore, di fornire prova contraria, ovvero prova che, nonostante l'ABI abbia diligentemente dato attuazione al provvedimento della CA d'IA, la prassi bancaria vietata ha continuato ad avere diffusa e generalizzata applicazione.
Si ritiene, pertanto, che debba essere riconosciuta la nullità della clausola n. 6 della fideiussione in oggetto, che prevede la rinuncia ai termini di cui all' art. 1957 c.c., e che, conseguentemente, l'art. 1957 c.c. trovi piena applicazione.
L'art. 1957, 1° comma, c.c. dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore
(principale) entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza.
In particolare, l'istanza contro il debitore principale deve essere giudiziale, mentre non è sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale (Cass. n. 25197/2023), quale una diffida ad adempiere.
Poiché, nel caso di specie, parte opposta ha allegato che la revoca degli affidamenti, e, dunque, la scadenza dell'obbligazione principale, è intervenuta in data 11.07.2011, ma l'unico atto giudiziale, pacificamente consistente nell'insinuazione al passivo del Fallimento della debitrice principale, dichiarato in data 20.02.2012 (doc. 16 di parte opposta), va oltre i sei mesi stabiliti dall'art. 1957
c.c., deve ritenersi che l'opposta sia decaduta nei confronti del fideiussore e che, pertanto, il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
La complessità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
125/2023, emesso dal Tribunale di Parma a favore di Controparte_1
Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 16/05/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi