TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1435/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1435/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Soffritti Parte_1 C.F._1 presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Ferrara (FE), Via Armari 28, in virtù di procura allegata al ricorso e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Loberti presso Parte_2 C.F._2 il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliato in Ferrara (FE), Via Kennedy 37, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) affidamento condiviso del minore con collocazione da settembre 2025 presso il padre Persona_1 sig. in Tresignana (FE), Via Candelosa n. 27 laddove il minore potrà prendere la Parte_2 residenza;
2) la madre sig.ra potrà vedere e tenere con sè il figlio ogni settimana il Parte_1 mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00; la madre si occuperà di andare a prendere il bambino e riportarlo a casa del padre all'ora indicata dopo averlo fatto cenare. Circa la collocazione durante i fine settimana: pagina 1 di 3 - il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese la madre andrà a prendere il figlio alle 13,30 del sabato all'uscita da scuola e lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna la domenica sera alle ore 21,00;
- il secondo fine settimana del mese la madre andrà a prendere il figlio alle ore 13,30 del sabato all'uscita da scuola e lo riaccompagnerà alle ore 21,00 dello stesso giorno (sabato) presso l'abitazione del padre;
- il quarto fine settimana di ogni mese la madre terrà il figlio dalle ore 13,30 del venerdì dall'uscita da scuola e lo riaccompagnerà a scuola il sabato mattina seguente;
3) vacanze estive: il minore trascorrerà una settimana continuativa con ogni genitore, periodo da concordare di anno in anno entro la fine del mese di aprile;
4) vacanze Natalizie e Pasquali: le giornate di festa verranno trascorse in egual misura per numero di giorni e ad anni alterni presso ciascun genitore a seguito di supervisione di solo quest'ultimo calendario da parte dei servizi sociali, dopo la consultazione con i genitori, come attualmente avviene;
5) l'assegno unico sarà posto a favore di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
6) a far data da settembre 2025 il sig. per effetto delle mutate condizioni di collocazione del Pt_2 minore, nulla più verserà a titolo di mantenimento di quest'ultimo in favore della sig.ra Pt_1 quest'ultima corrisponderà al sig. il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, come Pt_2 da Protocollo del Tribunale di Ravenna.
7) Integrale compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
All'udienza di comparizione delle parti del 12/6/2025 il Giudice relatore delegato, prendendo atto della volontà del minore di trasferirsi a Ferrara presso il padre;
di come i Servizi Sociali -la cui vigilanza sul nucleo familiare è stata demandata dal Tribunale di Ravenna con decreto del 28/6/2019- avessero dato atto che non sussistono problemi al trasferimento del minore ed al nuovo regime di collocamento ed esercizio del diritto di visita da parte della madre;
e che le parti confermavano di volere regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale come da ricorso, acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
pagina 2 di 3 Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi del figlio minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1435/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1435/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Soffritti Parte_1 C.F._1 presso il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliata in Ferrara (FE), Via Armari 28, in virtù di procura allegata al ricorso e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Loberti presso Parte_2 C.F._2 il cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliato in Ferrara (FE), Via Kennedy 37, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) affidamento condiviso del minore con collocazione da settembre 2025 presso il padre Persona_1 sig. in Tresignana (FE), Via Candelosa n. 27 laddove il minore potrà prendere la Parte_2 residenza;
2) la madre sig.ra potrà vedere e tenere con sè il figlio ogni settimana il Parte_1 mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00; la madre si occuperà di andare a prendere il bambino e riportarlo a casa del padre all'ora indicata dopo averlo fatto cenare. Circa la collocazione durante i fine settimana: pagina 1 di 3 - il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese la madre andrà a prendere il figlio alle 13,30 del sabato all'uscita da scuola e lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna la domenica sera alle ore 21,00;
- il secondo fine settimana del mese la madre andrà a prendere il figlio alle ore 13,30 del sabato all'uscita da scuola e lo riaccompagnerà alle ore 21,00 dello stesso giorno (sabato) presso l'abitazione del padre;
- il quarto fine settimana di ogni mese la madre terrà il figlio dalle ore 13,30 del venerdì dall'uscita da scuola e lo riaccompagnerà a scuola il sabato mattina seguente;
3) vacanze estive: il minore trascorrerà una settimana continuativa con ogni genitore, periodo da concordare di anno in anno entro la fine del mese di aprile;
4) vacanze Natalizie e Pasquali: le giornate di festa verranno trascorse in egual misura per numero di giorni e ad anni alterni presso ciascun genitore a seguito di supervisione di solo quest'ultimo calendario da parte dei servizi sociali, dopo la consultazione con i genitori, come attualmente avviene;
5) l'assegno unico sarà posto a favore di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
6) a far data da settembre 2025 il sig. per effetto delle mutate condizioni di collocazione del Pt_2 minore, nulla più verserà a titolo di mantenimento di quest'ultimo in favore della sig.ra Pt_1 quest'ultima corrisponderà al sig. il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, come Pt_2 da Protocollo del Tribunale di Ravenna.
7) Integrale compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
All'udienza di comparizione delle parti del 12/6/2025 il Giudice relatore delegato, prendendo atto della volontà del minore di trasferirsi a Ferrara presso il padre;
di come i Servizi Sociali -la cui vigilanza sul nucleo familiare è stata demandata dal Tribunale di Ravenna con decreto del 28/6/2019- avessero dato atto che non sussistono problemi al trasferimento del minore ed al nuovo regime di collocamento ed esercizio del diritto di visita da parte della madre;
e che le parti confermavano di volere regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale come da ricorso, acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
pagina 2 di 3 Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi del figlio minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1435/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3