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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv.ti Francesco Trombetta e Domenico Faiella); Parte_1
appellante
e
(avv. Carla Siciliani); Controparte_1
(avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato); CP_2
appellati
nonché
; CP_3
appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n.665/2024, ha accolto il ricorso della avverso l'intimazione di pagamento per crediti Parte_1 previdenziali ed in atti specificata, in base alla constatazione che CP_2 CP_3
un suo precedente ricorso avverso altra intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi crediti era stato accolto con una precedente sentenza passata in giudicato che ne aveva dichiarato l'integrale prescrizione. Ed ha conseguentemente condannato al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, determinate in € 2.500, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, compensandole nei confronti delle altre parti convenute.
2. La sentenza è appellata dalla nel solo capo concernente Parte_1
la liquidazione delle spese, che assume essere avvenuta in violazione dei parametri di legge.
Ciò in quanto l'importo complessivo dei crediti di cui è stata ribadita la prescrizione ammontava ad € 111.480,69 e pertanto, in base alle vigenti tariffe di legge, la liquidazione delle spese di lite non avrebbe potuto essere inferiore ad € 6.115,00. Sottraendo al quale importo quello liquidato dal giudice di primo grado, si avrebbe una differenza di € 3.615,00.
L'appellante chiede conseguentemente di “riliquidare le stesse e condannare
al pagamento delle spese e le competenze di primo Controparte_1
grado nella misura di complessivi euro 6.115,00 (DM 55/2024 e 37/2018 – Minimo
tariffario per le cause di previdenza di valore compreso tra 52.001,00 euro e 260.000,00
euro) con distrazione in favore dei procuratori antistatari al fine di veder riconosciuto
ai procuratori distrattari in primo grado Euro 3.615,00 pari al differenziale tra la
somma attribuita dalla Sentenza impugnata euro 2.500,00 e quella ritenuta corretta
secondo l'atto di impugnazione euro 6.115,00”
3. Contumace l' l' si costituisce al solo fine di Controparte_4 CP_2
rilevare come fosse onere esclusivo della concessionaria quello di curare e gestire gli effetti del pregresso giudicato.
Quest'ultima, per parte sua, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, in quanto “una volta disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori (…), la parte vittoriosa – nel caso di specie la società Parte_1
– perde ogni legittimazione e interesse a proporre impugnazione sul relativo capo
[...]
della sentenza”
4. disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e pervenute le note di trattazione di tutte le parti costituite, la causa è stata trattenuta in riserva all'esito dell'odierna camera di consiglio.
5. L'appello merita accoglimento.
6. Preliminarmente è da rilevare, quanto alla sua ammissibilità, che la questione proposta dalla resistente è stata condivisibilmente CP_1
scrutinata dalla giurisprudenza di in senso opposto a quanto da essa dedotto:
“In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità
di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la
pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative
al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del
difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di
prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è
tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto,
ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza
di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione,
avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle
legittime pretese del professionista”. (Cass.6481/2021. Conforme Cass.13516/2017)
7. Ciò detto e passando all'esatta quantificazione alla luce delle disposizioni del DM sulle tariffe legali vigenti al momento dell'impugnata pronuncia, si deve convenire con l'importo indicato nell'impugnazione. Dal quale, in sede di esecuzione dell'odierna sentenza, dovrà naturalmente essere detratto quanto già corrisposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe, considerato il valore di causa di € 3.615,00, pari alla differenza fra quanto liquidato in primo grado e quanto effettivamente spettante.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 28\3\2024, in parziale
[...]
riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che liquida in € 6.115 oltre Iva e cpa e rimborso forfettario con distrazione;
2) Conferma nel resto;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del presente grado, che liquida in € 1.458, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario con distrazione;
4) Compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti appellate.
Così decisa in Catanzaro nella camera di consiglio del 31\10\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv.ti Francesco Trombetta e Domenico Faiella); Parte_1
appellante
e
(avv. Carla Siciliani); Controparte_1
(avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato); CP_2
appellati
nonché
; CP_3
appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n.665/2024, ha accolto il ricorso della avverso l'intimazione di pagamento per crediti Parte_1 previdenziali ed in atti specificata, in base alla constatazione che CP_2 CP_3
un suo precedente ricorso avverso altra intimazione di pagamento avente ad oggetto gli stessi crediti era stato accolto con una precedente sentenza passata in giudicato che ne aveva dichiarato l'integrale prescrizione. Ed ha conseguentemente condannato al Controparte_1
pagamento delle spese di lite, determinate in € 2.500, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della ricorrente, compensandole nei confronti delle altre parti convenute.
2. La sentenza è appellata dalla nel solo capo concernente Parte_1
la liquidazione delle spese, che assume essere avvenuta in violazione dei parametri di legge.
Ciò in quanto l'importo complessivo dei crediti di cui è stata ribadita la prescrizione ammontava ad € 111.480,69 e pertanto, in base alle vigenti tariffe di legge, la liquidazione delle spese di lite non avrebbe potuto essere inferiore ad € 6.115,00. Sottraendo al quale importo quello liquidato dal giudice di primo grado, si avrebbe una differenza di € 3.615,00.
L'appellante chiede conseguentemente di “riliquidare le stesse e condannare
al pagamento delle spese e le competenze di primo Controparte_1
grado nella misura di complessivi euro 6.115,00 (DM 55/2024 e 37/2018 – Minimo
tariffario per le cause di previdenza di valore compreso tra 52.001,00 euro e 260.000,00
euro) con distrazione in favore dei procuratori antistatari al fine di veder riconosciuto
ai procuratori distrattari in primo grado Euro 3.615,00 pari al differenziale tra la
somma attribuita dalla Sentenza impugnata euro 2.500,00 e quella ritenuta corretta
secondo l'atto di impugnazione euro 6.115,00”
3. Contumace l' l' si costituisce al solo fine di Controparte_4 CP_2
rilevare come fosse onere esclusivo della concessionaria quello di curare e gestire gli effetti del pregresso giudicato.
Quest'ultima, per parte sua, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, in quanto “una volta disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori (…), la parte vittoriosa – nel caso di specie la società Parte_1
– perde ogni legittimazione e interesse a proporre impugnazione sul relativo capo
[...]
della sentenza”
4. disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e pervenute le note di trattazione di tutte le parti costituite, la causa è stata trattenuta in riserva all'esito dell'odierna camera di consiglio.
5. L'appello merita accoglimento.
6. Preliminarmente è da rilevare, quanto alla sua ammissibilità, che la questione proposta dalla resistente è stata condivisibilmente CP_1
scrutinata dalla giurisprudenza di in senso opposto a quanto da essa dedotto:
“In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità
di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la
pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative
al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del
difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di
prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è
tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto,
ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza
di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione,
avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle
legittime pretese del professionista”. (Cass.6481/2021. Conforme Cass.13516/2017)
7. Ciò detto e passando all'esatta quantificazione alla luce delle disposizioni del DM sulle tariffe legali vigenti al momento dell'impugnata pronuncia, si deve convenire con l'importo indicato nell'impugnazione. Dal quale, in sede di esecuzione dell'odierna sentenza, dovrà naturalmente essere detratto quanto già corrisposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe, considerato il valore di causa di € 3.615,00, pari alla differenza fra quanto liquidato in primo grado e quanto effettivamente spettante.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 28\3\2024, in parziale
[...]
riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che liquida in € 6.115 oltre Iva e cpa e rimborso forfettario con distrazione;
2) Conferma nel resto;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del presente grado, che liquida in € 1.458, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario con distrazione;
4) Compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti appellate.
Così decisa in Catanzaro nella camera di consiglio del 31\10\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni