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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 650/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
n.q. di rappresentante legale della ditta Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLO
[...] P.IVA_1
STEFANIA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MICELI Controparte_1 P.IVA_2
SALVATORE, pec: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
PPELLO ADITA Parte_3
Pag. 1 di 14 Rejectis adversis.
- ritenere e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di Termini Imerese rigetta la domanda proposta dall'odierna parte appellante;
- per l'effetto, ritenere e dichiarare la sussistenza della responsabilità contrattuale del
[...]
in persona del Sindaco pro-tempore, nell'aver causato danni patrimoniali e CP_1 specificamente “danni da perdita di chance" al Sig. nella qualità di Parte_1 rappresentante legale della Ditta “ ”; Parte_2
- ritenere e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza impugnata, nella parte in cui viene rigettata la richiesta risarcitoria proposta dall'odierno appellante;
- per l'effetto, condannare il in persona del Sig. Sindaco pro-tempore, al pagamento di Controparte_1 euro 231.786,00, cosi calcolato: 257.754,63 euro (finanziamento stanziato) – 10% (coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità del non raggiungimento della chance), nonché al pagamento di euro 198.000,00, cosi calcolato: 220.000,00 euro (previsioni di ricavi per il primo anno di attività successivo a quello di ultimazione dell'investimento) – 10%
(coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità del non raggiungimento della chance);
- in subordine, ricorrere ai criteri equitativi ai fini del risarcimento del danno, ex art. 1223
c.c.;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui condanna
l'odierna parte appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado;
- per l'effetto, condannare il in persona del Sig. Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a I.V.A. e
C.P.A. dovute come per legge, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis, in via preliminare:
Pag. 2 di 14 - Visto l'art. 342 c.p.c., dichiararsi l'inammissibilità dell'appello del sig.
[...]
n.q. di rappresentante legale della ditta di per Pt_1 Parte_2 Parte_1 carenza nell'atto introduttivo dei requisiti di cui all'art. 342, co. 2, n. 2;
- In subordine, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiararsi inammissibile il proposto appello, in quanto privo di ragionevoli possibilità di essere accolto;
In ogni caso alla luce dell'infondatezza delle ragioni dell'odierno appellante, ed altresì della totale mancanza di fumus e di periculum, negarsi la sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Nel merito: respingere con qualsivoglia motivazione l'appello proposto dal sig. n.q. Parte_1 di rappresentante legale della ditta in quanto destituito di Parte_2 ogni fondamento confermando in tutto e per tutto la sentenza n. 1080/2018 del 19.09.2018 resa dal Tribunale di Termini Imerese.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 19.06.2015 n.q. di Parte_1 rappresentante legale della ditta “ , citava in giudizio Parte_2 Parte_2
il affinché, dichiarata la responsabilità di quest'ultimo Controparte_1
nell'avergli causato danni da perdita di chance, venisse condannato al risarcimento del danno nella misura di € 231.786,00 (importo così calcolato: € 257.754,63, finanziamento stanziato, meno il 10%, coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità del non raggiungimento della chance) e di € 198.000,00 (importo così calcolato: € 220.000,00, previsioni di ricavi per il primo anno di attività successivo a quello di ultimazione dell'investimento, meno il 10%, coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità del non raggiungimento della chance); in subordine, di ricorrere ai criteri equitativi ex art. 1223 c.c.; con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
2. A tal fine, esponeva che: Parte_1
Pag. 3 di 14 - aveva presentato istanza di partecipazione al progetto denominato
“Programma operativo FESR 2007-2013” in favore delle imprese artigiane, volto allo sviluppo delle imprese locali, finalizzate alla concentrazione di nuovi investimenti produttivi per l'insediamento di imprese che intendono localizzarsi all'interno di aree attrezzate ed infrastrutturali;
- con determina n. 211 del 16.02.2010, il comunicava alla Controparte_1 ditta l'assegnazione del lotto identificato con il n. 4, ubicato in Viale Parte_2
Civiltà del Lavoro, presso l'insediamento produttivo di C.da Frattina, con l'obbligo di stipula del contratto di cessione del diritto di superficie;
- con istanza del 6.09.2013 la ditta chiedeva al suddetto Comune Parte_2
l'assegnazione del lotto e la concessione edilizia per la costruzione del capannone in riferimento al progetto;
- la Regione Sicilia, con missiva prot. n. 69358 del 16.12.2013, comunicava all'istante la disposizione del finanziamento nei confronti dell'impresa beneficiaria, onerando la stessa a presentare copia della concessione edilizia dell'area assegnata entro 90 gg.;
- il Comune di con determina n. 248 del giorno 11.03.2014, disponeva CP_1
il cambio del lotto n. 4, assegnato alla ditta , con il lotto n. 12, a causa della Parte_2
mancata definizione della pratica di identificazione catastale, motivo per il quale non sarebbe stato possibile il rilascio della concessione edilizia con conseguente esclusione dalle procedure di erogazione del finanziamento di cui in oggetto;
- in data 14.03.2014 il Comune di rilasciava regolare concessione CP_1 edilizia al autorizzandolo ad eseguire i lavori per la costruzione del fabbricato Pt_1
aziendale da adibire ad attività artigianale con annesso ufficio a zona esposizione;
- la Regione Sicilia chiedeva alla ditta di trasmettere una serie di Parte_2
documenti necessari per la definizione dell'iter procedimentale, compreso il certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata rilasciato dal Comune di in data 05.06.2014; CP_1
Pag. 4 di 14 - con atto prot. n. 38011 del 02.07.2014 la Regione Sicilia (Assessorato delle
Attività Produttive), decretava la concessione provvisoria, alla ditta ET, del contributo di € 257.540,63 per la realizzazione delle opere sopra descritte;
- si adoperava per chiedere alla la concessione Parte_1 Controparte_2
di un mutuo per la parte che rimaneva esclusa dal fondo perduto per un investimento totale di € 513.545,11, e che in quella sede veniva richiesta una relazione preliminare notarile in riferimento al lotto n. 12;
- il rilascio della relazione notarile presupponeva, però, il rilascio di una copia del decreto di esproprio del lotto assegnato alla ditta attrice;
- il Comune di nonostante le richieste avanzate dal non CP_1 Pt_1
rilasciava la copia del decreto di espropriazione dell'area;
- il mancato rilascio del documento non consentiva alla ditta di Parte_2
ottenere il mutuo, in quanto il 50% di anticipazione della somma a fondo perduto poteva essere concesso soltanto se la banca avesse concesso l'altro 50% del finanziamento di cui in oggetto;
- il comportamento del aveva determinato il mancato avvio dell'attività CP_1 produttiva con conseguente perdita del finanziamento regionale e la mancata realizzazione di un guadagno.
3. Si costituiva il che contestava le domande attoree Controparte_1 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo e, nel merito, chiedeva di dichiarare la domanda infondata in fatto e in diritto.
4. L'Ente convenuto, in particolare, rilevava che con sentenza n. 2173/2014 del
24.06.2014, il per la Sicilia aveva dichiarato l'inefficacia del decreto definitivo CP_3
di esproprio giusta Determinazione n. 979 del 10.07.2012, condannando il CP_1 [...]
alla restituzione agli aventi diritto dei terreni occupati e che, in seguito alla CP_1
richiesta prevenuta in data 16.09.2014 da parte della ditta di rilascio di Parte_2
Pag. 5 di 14 copia del decreto di esproprio inerente al lotto assegnatogli, gli comunicava l'impossibilità di potere procedere alla richiesta stante la pronuncia del T.A.R.
5. Nelle more del giudizio, il Tribunale invitava a chiarire la natura della responsabilità del e la ditta attrice, in sede di memorie ex art. Controparte_1
183, comma 6, n.1, c.p.c., evidenziava che la responsabilità dell'Ente fosse ascrivibile non già al mancato rilascio del decreto di esproprio, bensì alla mancata stipula del contratto di cessione del diritto di superficie del lotto assegnato, che aveva determinato la perdita del finanziamento.
6. Con sentenza n. 1080/2018 del 19.10.2018 il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e, rilevando che tra la ditta Parte_2
e il non era stato concluso alcun contratto – potendosi per tale Controparte_1 via inquadrare il comportamento dell'Ente convenuto nell'alveo della responsabilità precontrattuale - rigettava la domanda attorea e la condannava al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 12.768,00.
7. Il Tribunale di Termini Imerese motivava la decisione, rilevando che all'esito della serie pubblicistica degli atti, culminata nel provvedimento di assegnazione, non aveva fatto seguito la stipulazione del contrato di cessione dell'area e, dunque, nessun rapporto contrattuale era insorto tra la ditta ET di AV PP e il;
conseguentemente riteneva che la natura della responsabilità CP_1 CP_1 invocata dalla ditta attrice non potesse essere qualificata come contrattuale, ma rientrava nell'alveo della responsabilità precontrattuale posto che il CP_1
a seguito dell'assegnazione, non aveva più concluso il contratto di cessione
[...]
a cagione dell'intervenuto annullamento del decreto di esproprio dell'area assegnata.
8. Avverso la sentenza menzionata, n.q. di rappresentante Parte_1
legale della ditta “ , ha proposto appello con Parte_2
contestuale istanza di sospensione della sentenza impugnata, censurando, in particolare: con il primo motivo di impugnazione, il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni derivanti da perdita di chance a causa della responsabilità
Pag. 6 di 14 contrattuale del con il secondo motivo, l'erronea qualificazione Controparte_1
della responsabilità gravante sull'Ente convenuto come precontrattuale;
con il terzo motivo, il rigetto della richiesta risarcitoria;
con il quarto motivo, la condanna alle spese di lite.
9. Si è costituito il che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché non proposto secondo i criteri di cui all'art. 342
c.p.c.; in subordine, l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto priva di ragionevoli probabilità di essere accolta ex art. 348-bis c.p.c. Nel merito, l'Ente convenuto ha contestato la fondatezza dell'appello, rilevando, per mero scrupolo difensivo, che la circostanza della sopravvenuta sentenza del funga da CP_4
impossibilità sopravvenuta all'esecuzione della prestazione per cause non imputabili all'Ente; inoltre, controparte non ha fornito prova idonea della sussistenza del danno per perdita di chance né di mancato guadagno per non avere avviato l'attività economica;
infine, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
10. Sostituita l'udienza del 17.07.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha trattenuto la causa in deliberazione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato in relazione alla previsione di cui all'art.342 cpc.
L'indicazione dei motivi richiesta dall'art.342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza: l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative
Pag. 7 di 14 modifiche. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 cpc non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass. civ. sez. III,
10916/17).
12. Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata in riferimento all'art. 348 bis e ter cpc, il quale prevede che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. La ragionevole probabilità va interpretata, infatti, come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuta anche laddove sussista una sola probabilità di accoglimento. Nella fattispecie l'appellante ha censurato sotto molteplici profili l'operato del primo giudice, sicché non si può sostenere che le argomentazioni poste a sostegno del gravame, allo stato delle deduzioni formulate, delle produzioni e delle prove raccolte, risultino prima facie del tutto inverosimili e/o infondate, condizioni che sole legittimerebbero la richiesta pronunzia di inammissibilità.
13. Inoltre, la Corte, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ha già implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
14. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
15. L'esame del secondo motivo di impugnazione precede logicamente l'esame del primo.
16. In particolare, l'odierno appellante, con il secondo motivo di impugnazione, censura la sentenza impugnata per aver qualificato la responsabilità del CP_1 come responsabilità precontrattuale.
[...]
17. La difesa dell'appellante rileva, in primo luogo, che la responsabilità precontrattuale non costituisce oggetto del giudizio;
inoltre, sostiene che in realtà si tratti di una responsabilità di tipo contrattuale data la sussistenza di un contratto tra le parti.
Pag. 8 di 14 18. Il nello specifico, evidenzia che l'esistenza del contratto di cui si Pt_1
discute risulterebbe provata dalla documentazione rilasciata nel corso degli anni dal
Comune di e prodotta in giudizio, ovvero: “copia determina dirigenziale n. 211 CP_1 del 16 febbraio 2010 del Comune assegnazione lotto presso l'insediamento CP_1 produttivo in nei confronti della ditta AV Giueppe;
copia missiva con Prot. n. CP_1
69358 del16.12.2013 della Regione Sicilia;
richiesta trasmissione documenti da parte della ditta “ ”; copia istanza presentata dall'odierno attore al Comune di Parte_2 CP_1 per la richiesta di contratto e concessione edilizia del lotto n. 4 presso l'area artigianale;
copia determina dirigenziale n. 248 dell'11.3.2014 del Comune di sostituzione del lotto n. CP_1
4 con il lotto n. 12 in favore della Ditta “ ”; copia concessione edilizia n. Parte_2
26/2014 rilasciata dal Comune di in data 14.3.2014 in favore della ditta “ CP_1 Parte_2
concernente il lotto n. 12; copia certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
[...]
Comune di inerente l'area riportata nel foglio di mappa n. 30 part.lla 640, lotto n. CP_1
12, rientrante nel Piano per l'insediamento Produttivo sito in C/Frattina in copia CP_1 decreto emanato dalla Regione Sicilia del 2.7.2014 di concessione del contributo di euro
257.540,63 in favore della ditta “ ”; copia richiesta decreto di esproprio del Parte_2 lotto n. 12 inoltrata dalla ditta “ al Comune di in data Parte_2 CP_1
16.9.2014; copia sollecito dell'Unicredit S.p.A. al Sig. per il deposito della Parte_1 relazione notarile preliminare per procedere alla concessione del mutuo;
copia diffida inoltrata al Comune di in data 14.11.2014 da parte del Sig. per mezzo del CP_1 Parte_1 proprio procuratore;
copia della missiva prot. n. 752 del 19.1.2015 da parte del CP_1 trasmessa alla ditta copia scheda tecnica e business plan”. Egli,
[...] Parte_1 pertanto, ritiene che dall'analisi dei suddetti documenti si evinca come il danno da perdita di chance sia conseguenza dell'inadempimento contrattuale del CP_1
[...]
19. L'appellante, inoltre, a sostegno delle sue pretese, richiama le determine n. 211 del 16 febbraio 2010, avente ad oggetto l'assegnazione del lotto n. 4 presso l'insediamento produttivo sito in C.da Frattina, e n. 248 dell'11 marzo 2015, di
Pag. 9 di 14 sostituzione del lotto n. 4 con il lotto n. 12, nella quale veniva specificato che sarebbero rimasti invariati in capo alla ditta AV gli obblighi contratti con precedente determina, ritenendo che dal contenuto di tali determine si deduca la
“sussistenza della responsabilità contrattuale del per non aver Controparte_1 ottemperato alla stipula del relativo contratto di cessione del diritto di superficie del lotto da assegnare”.
20. Così sinteticamente riportata la seconda censura va rammentato che la chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui se, da un lato, la perdita di chance configura un danno concreto ed attuale, dall'altro, però, detto danno non coincide con il risultato utile al quale si aspirava e va, quindi, commisurato alla probabilità di conseguire il bene al quale aspirava il danneggiato (cfr. Cass. n. 4400/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
21. La perdita di chance può configurarsi quale danno conseguente all'inadempimento di obblighi assunti in un rapporto contrattuale, oppure per violazione degli obblighi nella fase precontrattuale, o ancora quale conseguenza della condotta illecita ex art. 2043 c.c., ricompresa dunque nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
22. La prima delle sopra menzionate ipotesi si verifica quando un inadempimento contrattuale preclude a una parte la possibilità di conseguire un vantaggio economico o un altro beneficio, anche se non si può dire con certezza che il risultato positivo sarebbe stato raggiunto, essendo evidente che, ove vi fosse una simile certezza, dall'inadempimento discenderebbe il diritto al risarcimento pieno.
23. La responsabilità precontrattuale, invece, può essere qualificata come responsabilità derivante dal “contatto sociale qualificato” tra le parti, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi degli artt. 1173 e 1375 c.c., in quanto radicata
Pag. 10 di 14 in un contatto sociale che dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti ed è qualificata dall'obbligo di buona fede e dai correlati obblighi di informazione e protezione (Cass. n. 3898/2024). È pacifico, poi, che anche in capo alla Pubblica
Amministrazione gravino detti obblighi.
24. Pertanto, è configurabile la responsabilità precontrattuale della P.A. in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative con i terzi, compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto già nel procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente;
già nell'ambito delle trattative, infatti, esso è tenuto al rispetto di principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela indifferenziata degli interessi delle parti. L'inosservanza di tale precetto, anche prima della conclusione del contratto, determina l'insorgere della responsabilità della P.A. per violazione del dovere di correttezza previsto dall'art. 1337 c.c. (Cass. n. 15260/2014).
25. Nel caso di specie, come accennato, dagli atti di causa emerge che a seguito della partecipazione al bando pubblico per la concessione dei lotti ubicati presso l'insediamento produttivo sito in C.da Frattina a la ditta - giusta CP_1 Parte_2 delibera della Giunta Municipale del 10.10.2007, di approvazione della graduatoria definitiva, e determina dirigenziale n. 211 del 16.02.2010 - si è aggiudicata il lotto n. 4, successivamente sostituito – con determina n. 248 dell'11 marzo 2014 - con il lotto n.
12.
26. Nei citati provvedimenti veniva previsto l'obbligo per l'assegnataria di pervenire alla stipula del contratto di cessione del diritto di superficie entro 180 gg.
Tuttavia, le parti non sono mai pervenute alla stipula del contratto di cessione, in quanto nelle more il , con sentenza del 24 giugno 2014, ha dichiarato CP_4
l'inefficacia del decreto di esproprio relativo all'area in cui era ubicato il lotto assegnato alla ditta ET.
Pag. 11 di 14 27. Proprio l'assenza di un contratto tra le parti palesa l'insussistenza di una responsabilità di tipo contrattuale del presupponendo siffatta responsabilità CP_1
l'assunzione di obblighi reciproci in base, appunto, ad un contratto.
28. La pluralità di atti e documenti che l'appellante assume costituiscano la fonte della responsabilità contrattuale del assurgono, invero, ad atti prodromici o CP_1
che, comunque, si inseriscono nel complesso iter che avrebbe dovuto condurre alla conclusione del contratto di cessione dell'area solo provvisoriamente assegnata dal alla . Essi, dunque, costituiscono tipicamente quelle trattative che CP_1 Parte_2 precedono la stipula del contratto e nell'ambito delle quali può configurarsi solo una responsabilità precontrattuale con le conseguenze che ha già rammentato il primo giudice (risarcimento del solo interesse negativo etc.).
29. D'altra parte, la stessa difesa dell'appellante appare contraddittoria laddove invoca una responsabilità “contrattuale” del e ciò “per non aver ottemperato alla CP_1
stipula del relativo contratto di cessione”.
30. Piuttosto, non essendosi mai pervenuti alla stipula del contratto di cessione del lotto n. 12 non appare configurabile alcun inadempimento contrattuale, ma, concordemente con quanto rilevato dal Tribunale, potrebbe, al più, invocarsi una responsabilità precontrattuale derivante dalla lesione dell'affidamento del privato sulla stipula del contratto di cessione del lotto. La responsabilità precontrattuale, infatti, è una responsabilità da comportamento e non da provvedimento, che incide sul diritto di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali.
31. Né risulta possibile riqualificare d'ufficio la domanda, poiché, se è vero che la responsabilità precontrattuale è ricondotta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nell'alveo della responsabilità contrattuale, tuttavia, si tratta di due domande diverse per causa petendi e petitum: la domanda per responsabilità contrattuale si fonda, infatti, sull'esistenza di un contratto e sull'inadempimento degli obblighi che da detto contratto sorgono, mentre la domanda di responsabilità precontrattuale si fonda sulla inesistenza di un contratto e sulla violazione dei
Pag. 12 di 14 generali obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, previsti dagli artt.
1175 e 1375 c.c.; differente è anche la tipologia di danni risarcibili, essendo commisurata al c.d. interesse negativo nel caso di responsabilità precontrattuale (cfr.
Cass. n. 29441/2019 che ha ritenuto che la richiesta di perdita di chance per responsabilità precontrattuale avanzata in sede di memoria ex art. 183, comma 5,
c.p.c. non possa essere considerata una consentita emendatio libelli).
32. Il mancato accoglimento del secondo motivo di appello ha rilievo assorbente dei restanti motivi, essendo da esso dipendenti.
33. In definitiva, l'impugnazione non può trovare accoglimento.
34. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
35. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti:
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1080/2018 del 19.09.2018 proposto da n.q. di rappresentante legale della ditta Parte_1
ET di AV PP, contro il Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
7.100, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 16 aprile 2025
Pag. 13 di 14 Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
D'Antoni Giovanni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 650/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
n.q. di rappresentante legale della ditta Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLO
[...] P.IVA_1
STEFANIA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MICELI Controparte_1 P.IVA_2
SALVATORE, pec: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante
PPELLO ADITA Parte_3
Pag. 1 di 14 Rejectis adversis.
- ritenere e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di Termini Imerese rigetta la domanda proposta dall'odierna parte appellante;
- per l'effetto, ritenere e dichiarare la sussistenza della responsabilità contrattuale del
[...]
in persona del Sindaco pro-tempore, nell'aver causato danni patrimoniali e CP_1 specificamente “danni da perdita di chance" al Sig. nella qualità di Parte_1 rappresentante legale della Ditta “ ”; Parte_2
- ritenere e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza impugnata, nella parte in cui viene rigettata la richiesta risarcitoria proposta dall'odierno appellante;
- per l'effetto, condannare il in persona del Sig. Sindaco pro-tempore, al pagamento di Controparte_1 euro 231.786,00, cosi calcolato: 257.754,63 euro (finanziamento stanziato) – 10% (coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità del non raggiungimento della chance), nonché al pagamento di euro 198.000,00, cosi calcolato: 220.000,00 euro (previsioni di ricavi per il primo anno di attività successivo a quello di ultimazione dell'investimento) – 10%
(coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità del non raggiungimento della chance);
- in subordine, ricorrere ai criteri equitativi ai fini del risarcimento del danno, ex art. 1223
c.c.;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui condanna
l'odierna parte appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado;
- per l'effetto, condannare il in persona del Sig. Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre a I.V.A. e
C.P.A. dovute come per legge, da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis, in via preliminare:
Pag. 2 di 14 - Visto l'art. 342 c.p.c., dichiararsi l'inammissibilità dell'appello del sig.
[...]
n.q. di rappresentante legale della ditta di per Pt_1 Parte_2 Parte_1 carenza nell'atto introduttivo dei requisiti di cui all'art. 342, co. 2, n. 2;
- In subordine, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiararsi inammissibile il proposto appello, in quanto privo di ragionevoli possibilità di essere accolto;
In ogni caso alla luce dell'infondatezza delle ragioni dell'odierno appellante, ed altresì della totale mancanza di fumus e di periculum, negarsi la sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Nel merito: respingere con qualsivoglia motivazione l'appello proposto dal sig. n.q. Parte_1 di rappresentante legale della ditta in quanto destituito di Parte_2 ogni fondamento confermando in tutto e per tutto la sentenza n. 1080/2018 del 19.09.2018 resa dal Tribunale di Termini Imerese.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 19.06.2015 n.q. di Parte_1 rappresentante legale della ditta “ , citava in giudizio Parte_2 Parte_2
il affinché, dichiarata la responsabilità di quest'ultimo Controparte_1
nell'avergli causato danni da perdita di chance, venisse condannato al risarcimento del danno nella misura di € 231.786,00 (importo così calcolato: € 257.754,63, finanziamento stanziato, meno il 10%, coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità del non raggiungimento della chance) e di € 198.000,00 (importo così calcolato: € 220.000,00, previsioni di ricavi per il primo anno di attività successivo a quello di ultimazione dell'investimento, meno il 10%, coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità del non raggiungimento della chance); in subordine, di ricorrere ai criteri equitativi ex art. 1223 c.c.; con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
2. A tal fine, esponeva che: Parte_1
Pag. 3 di 14 - aveva presentato istanza di partecipazione al progetto denominato
“Programma operativo FESR 2007-2013” in favore delle imprese artigiane, volto allo sviluppo delle imprese locali, finalizzate alla concentrazione di nuovi investimenti produttivi per l'insediamento di imprese che intendono localizzarsi all'interno di aree attrezzate ed infrastrutturali;
- con determina n. 211 del 16.02.2010, il comunicava alla Controparte_1 ditta l'assegnazione del lotto identificato con il n. 4, ubicato in Viale Parte_2
Civiltà del Lavoro, presso l'insediamento produttivo di C.da Frattina, con l'obbligo di stipula del contratto di cessione del diritto di superficie;
- con istanza del 6.09.2013 la ditta chiedeva al suddetto Comune Parte_2
l'assegnazione del lotto e la concessione edilizia per la costruzione del capannone in riferimento al progetto;
- la Regione Sicilia, con missiva prot. n. 69358 del 16.12.2013, comunicava all'istante la disposizione del finanziamento nei confronti dell'impresa beneficiaria, onerando la stessa a presentare copia della concessione edilizia dell'area assegnata entro 90 gg.;
- il Comune di con determina n. 248 del giorno 11.03.2014, disponeva CP_1
il cambio del lotto n. 4, assegnato alla ditta , con il lotto n. 12, a causa della Parte_2
mancata definizione della pratica di identificazione catastale, motivo per il quale non sarebbe stato possibile il rilascio della concessione edilizia con conseguente esclusione dalle procedure di erogazione del finanziamento di cui in oggetto;
- in data 14.03.2014 il Comune di rilasciava regolare concessione CP_1 edilizia al autorizzandolo ad eseguire i lavori per la costruzione del fabbricato Pt_1
aziendale da adibire ad attività artigianale con annesso ufficio a zona esposizione;
- la Regione Sicilia chiedeva alla ditta di trasmettere una serie di Parte_2
documenti necessari per la definizione dell'iter procedimentale, compreso il certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata rilasciato dal Comune di in data 05.06.2014; CP_1
Pag. 4 di 14 - con atto prot. n. 38011 del 02.07.2014 la Regione Sicilia (Assessorato delle
Attività Produttive), decretava la concessione provvisoria, alla ditta ET, del contributo di € 257.540,63 per la realizzazione delle opere sopra descritte;
- si adoperava per chiedere alla la concessione Parte_1 Controparte_2
di un mutuo per la parte che rimaneva esclusa dal fondo perduto per un investimento totale di € 513.545,11, e che in quella sede veniva richiesta una relazione preliminare notarile in riferimento al lotto n. 12;
- il rilascio della relazione notarile presupponeva, però, il rilascio di una copia del decreto di esproprio del lotto assegnato alla ditta attrice;
- il Comune di nonostante le richieste avanzate dal non CP_1 Pt_1
rilasciava la copia del decreto di espropriazione dell'area;
- il mancato rilascio del documento non consentiva alla ditta di Parte_2
ottenere il mutuo, in quanto il 50% di anticipazione della somma a fondo perduto poteva essere concesso soltanto se la banca avesse concesso l'altro 50% del finanziamento di cui in oggetto;
- il comportamento del aveva determinato il mancato avvio dell'attività CP_1 produttiva con conseguente perdita del finanziamento regionale e la mancata realizzazione di un guadagno.
3. Si costituiva il che contestava le domande attoree Controparte_1 eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello amministrativo e, nel merito, chiedeva di dichiarare la domanda infondata in fatto e in diritto.
4. L'Ente convenuto, in particolare, rilevava che con sentenza n. 2173/2014 del
24.06.2014, il per la Sicilia aveva dichiarato l'inefficacia del decreto definitivo CP_3
di esproprio giusta Determinazione n. 979 del 10.07.2012, condannando il CP_1 [...]
alla restituzione agli aventi diritto dei terreni occupati e che, in seguito alla CP_1
richiesta prevenuta in data 16.09.2014 da parte della ditta di rilascio di Parte_2
Pag. 5 di 14 copia del decreto di esproprio inerente al lotto assegnatogli, gli comunicava l'impossibilità di potere procedere alla richiesta stante la pronuncia del T.A.R.
5. Nelle more del giudizio, il Tribunale invitava a chiarire la natura della responsabilità del e la ditta attrice, in sede di memorie ex art. Controparte_1
183, comma 6, n.1, c.p.c., evidenziava che la responsabilità dell'Ente fosse ascrivibile non già al mancato rilascio del decreto di esproprio, bensì alla mancata stipula del contratto di cessione del diritto di superficie del lotto assegnato, che aveva determinato la perdita del finanziamento.
6. Con sentenza n. 1080/2018 del 19.10.2018 il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e, rilevando che tra la ditta Parte_2
e il non era stato concluso alcun contratto – potendosi per tale Controparte_1 via inquadrare il comportamento dell'Ente convenuto nell'alveo della responsabilità precontrattuale - rigettava la domanda attorea e la condannava al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 12.768,00.
7. Il Tribunale di Termini Imerese motivava la decisione, rilevando che all'esito della serie pubblicistica degli atti, culminata nel provvedimento di assegnazione, non aveva fatto seguito la stipulazione del contrato di cessione dell'area e, dunque, nessun rapporto contrattuale era insorto tra la ditta ET di AV PP e il;
conseguentemente riteneva che la natura della responsabilità CP_1 CP_1 invocata dalla ditta attrice non potesse essere qualificata come contrattuale, ma rientrava nell'alveo della responsabilità precontrattuale posto che il CP_1
a seguito dell'assegnazione, non aveva più concluso il contratto di cessione
[...]
a cagione dell'intervenuto annullamento del decreto di esproprio dell'area assegnata.
8. Avverso la sentenza menzionata, n.q. di rappresentante Parte_1
legale della ditta “ , ha proposto appello con Parte_2
contestuale istanza di sospensione della sentenza impugnata, censurando, in particolare: con il primo motivo di impugnazione, il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni derivanti da perdita di chance a causa della responsabilità
Pag. 6 di 14 contrattuale del con il secondo motivo, l'erronea qualificazione Controparte_1
della responsabilità gravante sull'Ente convenuto come precontrattuale;
con il terzo motivo, il rigetto della richiesta risarcitoria;
con il quarto motivo, la condanna alle spese di lite.
9. Si è costituito il che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché non proposto secondo i criteri di cui all'art. 342
c.p.c.; in subordine, l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto priva di ragionevoli probabilità di essere accolta ex art. 348-bis c.p.c. Nel merito, l'Ente convenuto ha contestato la fondatezza dell'appello, rilevando, per mero scrupolo difensivo, che la circostanza della sopravvenuta sentenza del funga da CP_4
impossibilità sopravvenuta all'esecuzione della prestazione per cause non imputabili all'Ente; inoltre, controparte non ha fornito prova idonea della sussistenza del danno per perdita di chance né di mancato guadagno per non avere avviato l'attività economica;
infine, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
10. Sostituita l'udienza del 17.07.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha trattenuto la causa in deliberazione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato in relazione alla previsione di cui all'art.342 cpc.
L'indicazione dei motivi richiesta dall'art.342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza: l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative
Pag. 7 di 14 modifiche. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 cpc non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure. (Cass. civ. sez. III,
10916/17).
12. Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata in riferimento all'art. 348 bis e ter cpc, il quale prevede che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. La ragionevole probabilità va interpretata, infatti, come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuta anche laddove sussista una sola probabilità di accoglimento. Nella fattispecie l'appellante ha censurato sotto molteplici profili l'operato del primo giudice, sicché non si può sostenere che le argomentazioni poste a sostegno del gravame, allo stato delle deduzioni formulate, delle produzioni e delle prove raccolte, risultino prima facie del tutto inverosimili e/o infondate, condizioni che sole legittimerebbero la richiesta pronunzia di inammissibilità.
13. Inoltre, la Corte, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ha già implicitamente respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
14. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
15. L'esame del secondo motivo di impugnazione precede logicamente l'esame del primo.
16. In particolare, l'odierno appellante, con il secondo motivo di impugnazione, censura la sentenza impugnata per aver qualificato la responsabilità del CP_1 come responsabilità precontrattuale.
[...]
17. La difesa dell'appellante rileva, in primo luogo, che la responsabilità precontrattuale non costituisce oggetto del giudizio;
inoltre, sostiene che in realtà si tratti di una responsabilità di tipo contrattuale data la sussistenza di un contratto tra le parti.
Pag. 8 di 14 18. Il nello specifico, evidenzia che l'esistenza del contratto di cui si Pt_1
discute risulterebbe provata dalla documentazione rilasciata nel corso degli anni dal
Comune di e prodotta in giudizio, ovvero: “copia determina dirigenziale n. 211 CP_1 del 16 febbraio 2010 del Comune assegnazione lotto presso l'insediamento CP_1 produttivo in nei confronti della ditta AV Giueppe;
copia missiva con Prot. n. CP_1
69358 del16.12.2013 della Regione Sicilia;
richiesta trasmissione documenti da parte della ditta “ ”; copia istanza presentata dall'odierno attore al Comune di Parte_2 CP_1 per la richiesta di contratto e concessione edilizia del lotto n. 4 presso l'area artigianale;
copia determina dirigenziale n. 248 dell'11.3.2014 del Comune di sostituzione del lotto n. CP_1
4 con il lotto n. 12 in favore della Ditta “ ”; copia concessione edilizia n. Parte_2
26/2014 rilasciata dal Comune di in data 14.3.2014 in favore della ditta “ CP_1 Parte_2
concernente il lotto n. 12; copia certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
[...]
Comune di inerente l'area riportata nel foglio di mappa n. 30 part.lla 640, lotto n. CP_1
12, rientrante nel Piano per l'insediamento Produttivo sito in C/Frattina in copia CP_1 decreto emanato dalla Regione Sicilia del 2.7.2014 di concessione del contributo di euro
257.540,63 in favore della ditta “ ”; copia richiesta decreto di esproprio del Parte_2 lotto n. 12 inoltrata dalla ditta “ al Comune di in data Parte_2 CP_1
16.9.2014; copia sollecito dell'Unicredit S.p.A. al Sig. per il deposito della Parte_1 relazione notarile preliminare per procedere alla concessione del mutuo;
copia diffida inoltrata al Comune di in data 14.11.2014 da parte del Sig. per mezzo del CP_1 Parte_1 proprio procuratore;
copia della missiva prot. n. 752 del 19.1.2015 da parte del CP_1 trasmessa alla ditta copia scheda tecnica e business plan”. Egli,
[...] Parte_1 pertanto, ritiene che dall'analisi dei suddetti documenti si evinca come il danno da perdita di chance sia conseguenza dell'inadempimento contrattuale del CP_1
[...]
19. L'appellante, inoltre, a sostegno delle sue pretese, richiama le determine n. 211 del 16 febbraio 2010, avente ad oggetto l'assegnazione del lotto n. 4 presso l'insediamento produttivo sito in C.da Frattina, e n. 248 dell'11 marzo 2015, di
Pag. 9 di 14 sostituzione del lotto n. 4 con il lotto n. 12, nella quale veniva specificato che sarebbero rimasti invariati in capo alla ditta AV gli obblighi contratti con precedente determina, ritenendo che dal contenuto di tali determine si deduca la
“sussistenza della responsabilità contrattuale del per non aver Controparte_1 ottemperato alla stipula del relativo contratto di cessione del diritto di superficie del lotto da assegnare”.
20. Così sinteticamente riportata la seconda censura va rammentato che la chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui se, da un lato, la perdita di chance configura un danno concreto ed attuale, dall'altro, però, detto danno non coincide con il risultato utile al quale si aspirava e va, quindi, commisurato alla probabilità di conseguire il bene al quale aspirava il danneggiato (cfr. Cass. n. 4400/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
21. La perdita di chance può configurarsi quale danno conseguente all'inadempimento di obblighi assunti in un rapporto contrattuale, oppure per violazione degli obblighi nella fase precontrattuale, o ancora quale conseguenza della condotta illecita ex art. 2043 c.c., ricompresa dunque nell'alveo della responsabilità extracontrattuale.
22. La prima delle sopra menzionate ipotesi si verifica quando un inadempimento contrattuale preclude a una parte la possibilità di conseguire un vantaggio economico o un altro beneficio, anche se non si può dire con certezza che il risultato positivo sarebbe stato raggiunto, essendo evidente che, ove vi fosse una simile certezza, dall'inadempimento discenderebbe il diritto al risarcimento pieno.
23. La responsabilità precontrattuale, invece, può essere qualificata come responsabilità derivante dal “contatto sociale qualificato” tra le parti, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi degli artt. 1173 e 1375 c.c., in quanto radicata
Pag. 10 di 14 in un contatto sociale che dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti ed è qualificata dall'obbligo di buona fede e dai correlati obblighi di informazione e protezione (Cass. n. 3898/2024). È pacifico, poi, che anche in capo alla Pubblica
Amministrazione gravino detti obblighi.
24. Pertanto, è configurabile la responsabilità precontrattuale della P.A. in tutti i casi in cui l'ente pubblico, nelle trattative con i terzi, compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, alla cui puntuale osservanza è tenuto già nel procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente;
già nell'ambito delle trattative, infatti, esso è tenuto al rispetto di principi generali di comportamento posti dalla legge a tutela indifferenziata degli interessi delle parti. L'inosservanza di tale precetto, anche prima della conclusione del contratto, determina l'insorgere della responsabilità della P.A. per violazione del dovere di correttezza previsto dall'art. 1337 c.c. (Cass. n. 15260/2014).
25. Nel caso di specie, come accennato, dagli atti di causa emerge che a seguito della partecipazione al bando pubblico per la concessione dei lotti ubicati presso l'insediamento produttivo sito in C.da Frattina a la ditta - giusta CP_1 Parte_2 delibera della Giunta Municipale del 10.10.2007, di approvazione della graduatoria definitiva, e determina dirigenziale n. 211 del 16.02.2010 - si è aggiudicata il lotto n. 4, successivamente sostituito – con determina n. 248 dell'11 marzo 2014 - con il lotto n.
12.
26. Nei citati provvedimenti veniva previsto l'obbligo per l'assegnataria di pervenire alla stipula del contratto di cessione del diritto di superficie entro 180 gg.
Tuttavia, le parti non sono mai pervenute alla stipula del contratto di cessione, in quanto nelle more il , con sentenza del 24 giugno 2014, ha dichiarato CP_4
l'inefficacia del decreto di esproprio relativo all'area in cui era ubicato il lotto assegnato alla ditta ET.
Pag. 11 di 14 27. Proprio l'assenza di un contratto tra le parti palesa l'insussistenza di una responsabilità di tipo contrattuale del presupponendo siffatta responsabilità CP_1
l'assunzione di obblighi reciproci in base, appunto, ad un contratto.
28. La pluralità di atti e documenti che l'appellante assume costituiscano la fonte della responsabilità contrattuale del assurgono, invero, ad atti prodromici o CP_1
che, comunque, si inseriscono nel complesso iter che avrebbe dovuto condurre alla conclusione del contratto di cessione dell'area solo provvisoriamente assegnata dal alla . Essi, dunque, costituiscono tipicamente quelle trattative che CP_1 Parte_2 precedono la stipula del contratto e nell'ambito delle quali può configurarsi solo una responsabilità precontrattuale con le conseguenze che ha già rammentato il primo giudice (risarcimento del solo interesse negativo etc.).
29. D'altra parte, la stessa difesa dell'appellante appare contraddittoria laddove invoca una responsabilità “contrattuale” del e ciò “per non aver ottemperato alla CP_1
stipula del relativo contratto di cessione”.
30. Piuttosto, non essendosi mai pervenuti alla stipula del contratto di cessione del lotto n. 12 non appare configurabile alcun inadempimento contrattuale, ma, concordemente con quanto rilevato dal Tribunale, potrebbe, al più, invocarsi una responsabilità precontrattuale derivante dalla lesione dell'affidamento del privato sulla stipula del contratto di cessione del lotto. La responsabilità precontrattuale, infatti, è una responsabilità da comportamento e non da provvedimento, che incide sul diritto di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali.
31. Né risulta possibile riqualificare d'ufficio la domanda, poiché, se è vero che la responsabilità precontrattuale è ricondotta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nell'alveo della responsabilità contrattuale, tuttavia, si tratta di due domande diverse per causa petendi e petitum: la domanda per responsabilità contrattuale si fonda, infatti, sull'esistenza di un contratto e sull'inadempimento degli obblighi che da detto contratto sorgono, mentre la domanda di responsabilità precontrattuale si fonda sulla inesistenza di un contratto e sulla violazione dei
Pag. 12 di 14 generali obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, previsti dagli artt.
1175 e 1375 c.c.; differente è anche la tipologia di danni risarcibili, essendo commisurata al c.d. interesse negativo nel caso di responsabilità precontrattuale (cfr.
Cass. n. 29441/2019 che ha ritenuto che la richiesta di perdita di chance per responsabilità precontrattuale avanzata in sede di memoria ex art. 183, comma 5,
c.p.c. non possa essere considerata una consentita emendatio libelli).
32. Il mancato accoglimento del secondo motivo di appello ha rilievo assorbente dei restanti motivi, essendo da esso dipendenti.
33. In definitiva, l'impugnazione non può trovare accoglimento.
34. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
35. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti:
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1080/2018 del 19.09.2018 proposto da n.q. di rappresentante legale della ditta Parte_1
ET di AV PP, contro il Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
7.100, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 16 aprile 2025
Pag. 13 di 14 Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
D'Antoni Giovanni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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