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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
301/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
nato a [...] in data [...], codice fiscale residente Parte_1 C.F._1 in Rivoli, corso Francia n.101, rappresentato dall'avv. Roberto Giacobina, c. f.
, e dall'avv. Giorgio Giacobina, c. f. presso il cui C.F._2 C.F._3 studio in Torino, via Casalis n.56, è elettivamente domiciliato
CONTRO
nata ad [...] il [...], ivi residente, alla via Brocherel, 2, c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Licastro (c.f.: ), presso C.F._4 CodiceFiscale_5 il cui studio in Aosta, via Brocherel, 2, (fax 0165 235625, p.e.c.:
, è elettivamente domiciliata Email_1
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti contraevano matrimonio con rito civile presso il Comune di Aosta in data 8 ottobre 2011. Dal loro matrimonio nasceva in Aosta, in data 19 marzo 2012, la figlia Persona_1
Nel mese di settembre 2018, i coniugi presentavano ricorso per separazione consensuale e la separazione era omologata dal Tribunale di Aosta in data 27 dicembre 2018.
Il disaccordo delle parti, relativo essenzialmente all'entità del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, è stato superato all'esito dell'udienza di prima comparizione e del tentativo di conciliazione, cosicché le parti hanno formulato le loro conclusioni congiunte, circa le condizioni del divorzio, nei seguenti termini:
pagina 1 di 3 - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Aosta in data 8 ottobre 2011 dai signori , nato a [...] in data [...] e , nata a [...]_1
Aosta in data 5 giugno 1986.
- Ordinare all'ufficio di stato civile del Comune di Aosta di procedere alle necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
- Confermare l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia minore con Per_1 facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ad Aosta o a Torino, in base alla volontà della figlia e tenuto conto degli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambe le parti, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione paterna ove la figlia vi consenta o lo richieda;
per giorni 15 consecutivi o meno durante le vacanze estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, ferme le condizioni di cui sopra;
per giorni 5 consecutivi o meno durante le vacanze di fine anno, comprendendo il Natale o il
Capodanno ad anni alterni, ad anni alterni le vacanze di Pasqua, così come il giorno del compleanno, alle medesime condizioni sopra indicate.
- Disporre che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma di euro 400,00, da indicizzarsi annualmente, oltre il 50% Per_1 delle spese extra come da protocollo del Tribunale, spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi successivamente, fino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia.
-Stabilire che l'assegno unico INPS sia attribuito alla madre per intero.
-Prevedere che il padre versi alla madre a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro 150 a decorrere dal gennaio 2025 e fino al raggiungimento del 18° anno di età della figlia a saldo e stralcio di ogni altra pretesa a titolo di arretrati maturati fino ad oggi.
- Nessuna previsione in punto assegno divorzile.
-Spese compensate.
La domanda di divorzio deve trovare accoglimento. I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione. Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta. Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento. Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile presso il Comune di Aosta in data 8 ottobre
2011, tra e , alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle Parte_1 Controparte_1 parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
pagina 2 di 3 compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 20.2.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
nato a [...] in data [...], codice fiscale residente Parte_1 C.F._1 in Rivoli, corso Francia n.101, rappresentato dall'avv. Roberto Giacobina, c. f.
, e dall'avv. Giorgio Giacobina, c. f. presso il cui C.F._2 C.F._3 studio in Torino, via Casalis n.56, è elettivamente domiciliato
CONTRO
nata ad [...] il [...], ivi residente, alla via Brocherel, 2, c.f. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Licastro (c.f.: ), presso C.F._4 CodiceFiscale_5 il cui studio in Aosta, via Brocherel, 2, (fax 0165 235625, p.e.c.:
, è elettivamente domiciliata Email_1
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti contraevano matrimonio con rito civile presso il Comune di Aosta in data 8 ottobre 2011. Dal loro matrimonio nasceva in Aosta, in data 19 marzo 2012, la figlia Persona_1
Nel mese di settembre 2018, i coniugi presentavano ricorso per separazione consensuale e la separazione era omologata dal Tribunale di Aosta in data 27 dicembre 2018.
Il disaccordo delle parti, relativo essenzialmente all'entità del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, è stato superato all'esito dell'udienza di prima comparizione e del tentativo di conciliazione, cosicché le parti hanno formulato le loro conclusioni congiunte, circa le condizioni del divorzio, nei seguenti termini:
pagina 1 di 3 - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Aosta in data 8 ottobre 2011 dai signori , nato a [...] in data [...] e , nata a [...]_1
Aosta in data 5 giugno 1986.
- Ordinare all'ufficio di stato civile del Comune di Aosta di procedere alle necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
- Confermare l'affidamento in via condivisa ad entrambi i genitori della figlia minore con Per_1 facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé ad Aosta o a Torino, in base alla volontà della figlia e tenuto conto degli impegni lavorativi ed extralavorativi di entrambe le parti, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione paterna ove la figlia vi consenta o lo richieda;
per giorni 15 consecutivi o meno durante le vacanze estive, periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, ferme le condizioni di cui sopra;
per giorni 5 consecutivi o meno durante le vacanze di fine anno, comprendendo il Natale o il
Capodanno ad anni alterni, ad anni alterni le vacanze di Pasqua, così come il giorno del compleanno, alle medesime condizioni sopra indicate.
- Disporre che il padre versi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento della figlia la somma di euro 400,00, da indicizzarsi annualmente, oltre il 50% Per_1 delle spese extra come da protocollo del Tribunale, spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi successivamente, fino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia.
-Stabilire che l'assegno unico INPS sia attribuito alla madre per intero.
-Prevedere che il padre versi alla madre a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro 150 a decorrere dal gennaio 2025 e fino al raggiungimento del 18° anno di età della figlia a saldo e stralcio di ogni altra pretesa a titolo di arretrati maturati fino ad oggi.
- Nessuna previsione in punto assegno divorzile.
-Spese compensate.
La domanda di divorzio deve trovare accoglimento. I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione. Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta. Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento. Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile presso il Comune di Aosta in data 8 ottobre
2011, tra e , alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle Parte_1 Controparte_1 parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
pagina 2 di 3 compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 20.2.2025
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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