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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 25/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il Parte_1
01/08/1933, , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
MANNINO AMELIA NICOLINA appellante ammessa al PSS
CONTRO
, in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. LA ROSA P.IVA_1
ANTONINO FILIPPO appellato
Ogg: appello a sentenza n. 1412/2022 del 06/12/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato il 9.1.2023 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di Barcellona P.G., definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti del Controparte_1
, rigettava la domanda e condannava l'attrice alle spese di lite.
[...]
Si costituiva il appellato. CP_1
Con ordinanza del 4.6.24 in esito a trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
***
Giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per ottenere, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei
[...] danni patrimoniali subiti dal proprio immobile, ubicato in via Solferino
n. 45, in catasto al foglio 31, particella 807, in ragione di «copiose infiltrazioni d'acqua […] riconducibili alla presenza e circolazione di acqua sotterranea in corrispondenza della Via Solferino e delle vie ad essa collegata, dovuta all'assenza di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche».
Inoltre, avendo tali infiltrazioni determinato l'insalubrità degli ambienti a causa dell'umidità presente all'interno del fabbricato,
l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni alla salute.
In esito ad istruzione, il Tribunale emetteva decisione di rigetto con le seguenti argomentazioni:
-In ordine al danno non patrimoniale l'attrice non ha allegato e provato, mediante la produzione di certificati medici, alcun pregiudizio alla propria integrità psicofisica;
2 -La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è infondata in quanto, sebbene l'attrice abbia provato l'esistenza di infiltrazioni all'interno del proprio immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha motivatamente smentito le cause di ciò, addotte dall'attrice, affermando che «Dall'esame complessivo, esteso anche al contesto urbano generale in cui si inserisce il fabbricato di parte attrice, tutti gli elementi osservati, nei limiti della constatazione diretta, appaiono correlabili unicamente a fattori di ordine generale, di tipo naturale», e specificando l'inesistenza di fattori causali sintomatici di un collegamento eziologico, sia anche parziale, tra le condizioni della via
Solferino e i danni riportati dal fabbricato dell'attrice. Le osservazioni dell'attrice avverso la relazione peritale non hanno intercettato errori di carattere logico e metodologico, suggerendo soltanto una diversa lettura degli elementi fattuali, che non ha trovato oggettivo riscontro negli accertamenti condotti dal c.t.u. In particolare, a proposito della dedotta contrarietà delle conclusioni della consulenza alla «legge di gravità», la causa delle lamentate infiltrazioni è dovuta ad altro comune fenomeno, quale la risalita capillare dell'acqua. Il Consulente, poi, non ha riscontrato evidenze che potessero ricondurre le infiltrazioni rinvenute all'interno dell'immobile dell'attrice alla denunciata assenza di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Sotto altro profilo, parte attrice non poteva -una volta che il c.t.u. abbia escluso l'assenza del motore causale indicato in citazione- modificare la propria posizione difensiva, affermando genericamente che «non è stato affatto escluso che eventuali perdite possano verificarsi anche lontano dal fabbricato de qua poiché l'acqua nel suo percorso
3 gravitazionale sceglie le vie permeabili più facili, quindi, può affiorare anche lontano dalla perdita stessa». E comunque, ove ciò fosse ammissibile, spettava all'attrice la prova del nesso causale, prima provvedendo all'allegazione nel rispetto delle preclusioni assertive e, poi, dimostrando quanto allegato.
Ed ancora. il fatto che il c.t.u. abbia rassegnato le conclusioni sulla base di un'ispezione oculare dei luoghi non significa che le stesse siano sbagliate, essendo ben possibile che l'ausiliario abbia ritenuto gli elementi a disposizione sufficienti per formulare la propria valutazione tecnica.
Infine, se davvero la via Solferino si fosse talvolta trasformata in un
“torrentello”, l'attrice avrebbe potuto documentarlo tramite riprese audiovisive o dimostrarlo tramite testimoni.
Appello
Con il proposto gravame ha dedotto: Parte_1
1) Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prova.
Il Giudice di prime cure ha errato nell'affermare che “Sebbene l'attrice abbia documentalmente provato l'esistenza di infiltrazioni all'interno del proprio immobile, … il consulente tecnico d'ufficio ha motivatamente smentito quanto sostenuto nell'interesse di Pt_1
.
[...]
Invero, il CTU si è limitato solo ad una valutazione puramente visiva dei luoghi, senza avere condotto alcuna indagine e/o rilievo, tant'è che nel rispondere alle osservazioni delle parti, ha affermato che: “L'esatta determinazione della dinamica di circolazione delle acque sotterranee, non può essere determinata in base agli effetti della
4 infiltrazione come visibili sulla parete controterra e richiederebbe accertamenti strumentali di tipo geologico (tomografia elettrica) su una vasta area…”, che non sono stati disposti dal Tribunale di
Barcellona P.G.
Il Giudice del primo grado, poi, ha pedissequamente ripreso quanto affermato dal CTU senza spigare in alcun modo le ragioni della sua adesione, nonostante le censure mosse dal CTP alla relazione tecnica d'ufficio.
In particolare, sebbene il CTU abbia confermato che il fabbricato dell'attrice presenta infiltrazioni in corrispondenza del muro controterra di Via Solferino -sia a livello del piano terra che del piano interrato- accessibile dall'altra strada posta a quota più bassa (Via
Alessandria), ciò ha imputato a risalita capillare generata dal trasferimento dell'acqua da contatto terra-muro, laddove per il CTP se essa “può trovare giustificazione per la parte basamentale del muro controterra, non si intravede alcuna ragionevole spiegazione sulla dinamica della risalita dell'acqua infiltrata, tale da raggiungere dalla
Via Alessandria la Via Solferino tre metri più alta”, specificando che:
“Si verifica proprio il contrario, ovvero l'acqua infiltrata dalla Via
Solferino impregna prima questo piano terra, sottomesso di circa 70-
80 cm dal piano viario, quindi, per gravità, permea verso il piano interrato ove risulta essere canalizzata a pavimento (come bene ha descritto il CTU); la predetta dinamica trova anche riscontro nel deterioramento degli elementi lignei del solaio di calpestio del piano terra intriso di acqua filtrante da Via Solferino e poi percolante lungo il muro controterra sino all'interrato”.
5 Ed ancora, l'attrice non ha mai indicato la perdita d'acqua dalle condutture idriche quale causa delle lamentate infiltrazioni, adducendole sempre alla totale mancanza di una rete di raccolta e regimentazione delle acque meteoriche di dilavamento della Via
Solferino, circostanze queste non prese in considerazione dal Giudice di prime cure.
Lo stesso CTU a pagina 5 della relazione peritale ha affermato che “… il contenuto di acqua nel terreno nella zona antistante il fabbricato, appare di consistente entità … e al piede del muro controterra si è potuta constatare una cospicua infiltrazione di acqua intercettata da canaletta …”.
Ebbene, la consistente entità di acqua esistente nella zona antistante il fabbricato della odierna attrice proviene proprio dal libero ruscellamento delle acque di cui alla zona superiore della strada, che diparte dalla zona del castello, e delle acque meteoriche di tutte le abitazioni prospettanti, che scendono -a mezzo pluviali- lungo la via con una discreta pressione idraulica all'uscita della parte terminale quasi a quota strada.
Il Giudice, inoltre, ha errato anche laddove ha asserito essere “… ingiustificabile, … che parte attrice – una volta che il c.t.u. ha escluso
l'assenza del motore causale indicato in citazione – modifichi la propria posizione difensiva…”, essendo consolidato -di
contro
- il principio per il quale “il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte. …”. (Cass. n.
5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n.
18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999)
6 E l'appellante -nell'atto introduttivo del primo grado- ha lamentato la presenza di copiose infiltrazioni riconducibili alla presenza e alla circolazione di acqua sotterranea, che poi hanno trovato riscontro nel corso delle indagini peritali;
quindi, non vi è stata alcuna modifica della posizione difensiva ma solo una presa atto di quanto emerso in sede di CTU.
Il Tribunale errato, pure, affermando che “se davvero la via Solferino si fosse talvolta trasformata in un “torrentello”, l'attrice avrebbe potuto documentarlo tramite riprese audiovisive o dimostrarlo tramite testimoni. Nulla, in tal senso, risulta tuttavia dall'esame dei documenti prodotti e delle richieste istruttorie formulate”.
Infatti, non ha preso in considerazione le foto allegate al fascicolo telematico dalle quali emerge lapalissianamente come la Via Solferino sia costantemente impregnata di acqua.
Ed altresì, ha errato laddove afferma che “Coerentemente con il mandato ricevuto, una volta escluso il nesso causale, il c.t.u. ha quindi correttamente omesso l'esame degli altri (consequenziali) quesiti”.
Il CTU, infatti, deve rispondere a tutti i quesiti postigli;
e nella fattispecie avrebbe dovuto indicare le opere necessarie per la rimozione dei danni e la quantificazione delle spese.
2) palese erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza.
La sentenza impugnata va riformata anche nella parte in cui “condanna
l'attrice al pagamento, in favore dell'ente convenuto, delle spese processuali”
Dovendo la sentenza impugnata essere totalmente riformata, con l'accoglimento delle domande formulate dalla OR Parte_1
7 nel giudizio di primo grado, le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere poste in capo al Controparte_1
In ogni caso, il Giudice di prime cure ha errato in quanto ha condannato parte attrice (appellante) al pagamento delle spese legali,
“tenuto conto dei valori medi dello scaglione”.
Invero, tenuto conto della non complessità del giudizio e delle questioni giuridiche trattate, nonché della limitata attività istruttoria, oltre che della situazione economica della OR , ammessa al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato, il Giudice del primo grado del giudizio, avrebbe quantomeno potuto condannare parte attrice tenendo conto dei valori minimi dello scaglione.
Considerazioni della Corte.
Il motivo di appello, che attinge il rigetto della domanda risarcitoria, è infondato e va rigettato.
Ai fini della chiara esposizione dei termini della decisione vanno premesse -per quanto qui di rilievo- le allegazioni dell'atto introduttivo del primo grado, nel quale la , dopo aver rappresentato i danni Pt_1 esistenti nella propria abitazione (“nell'immobile de quo, sono presenti vistose ed ampie macchie di umidità con scrostamenti della pittura e dell'intonaco, in corrispondenza delle pareti del piano terra del fabbricato, confinanti con la Via Solferino;
inoltre, al piano seminterrato, oltre alle macchie di umidità, presenti nel soffitto e nella parete controterra, vi è la presenza di copiose infiltrazioni d'acqua, provenienti sia dalla detta parete controterra, sia emergenti dal pavimento), ha indicato le cause di essi come segue: “c) che, i suddetti vizi sono riconducibili alla presenza e circolazione di acqua sotterranea in corrispondenza della Via Solferino e delle vie ad essa
8 collegate, dovuta all'assenza di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, come meglio si evince dalla relazione tecnica di parte a firma dell'Ing. (All. 2); d) Persona_1 che, in particolare, la mancanza nella Via Solferino, nonché nelle vie e nei vicoli ad essa collegati (ove si riversano anche le acque meteoriche provenienti dai tetti dei fabbricati, poiché i pluviali collegati alle grondaie dei tetti scaricano direttamente lungo tali vie), di un adeguato sistema di smaltimento acque meteoriche causa una circolazione di acqua sotterranea per infiltrazione, che si riversa, per gravità, all'interno dei piani sottostrada dei fabbricati;
e) che, a causa delle dette infiltrazioni l'immobile di proprietà dell'odierna attrice ha subito ingenti danni, con notevoli ripercussioni anche sulla salute della OR , che all'età di 86 anni è costretta a vivere in un Pt_1 ambiente insalubre a causa dell'umidità che coinvolge l'intero fabbricato e l'acqua dilavante che fuoriesce continuamente dal piano seminterrato.
Orbene, resta evidente, che l'attrice ha prospettato la presenza di danni dovuti alla presenza di acque sotterranee provenienti dalla strada, priva di sistema di smaltimento delle piogge, che ruscellando verso valle imbibiscono il manto stradale e, quindi, il sottosuolo, generando infiltrazioni.
Il CTU, nella sua ricerca delle cause del fenomeno infiltrativo- effettivamente riscontrato- ha affermato: “la conformazione del tessuto urbano, sviluppato su un promontorio dominato dal Castello (vi è un dislivello di oltre 20 m tra la zona del Castello ed il fabbricato oggetto di accertamento), espone l'abitato sottostante al naturale deflusso delle acque meteoriche assorbite dalle zone verdi sovrastanti, ed in
9 generale non può escludersi il contributo delle falde idriche alimentate dagli impluvi naturali;
f) si reputa trascurabile il contributo alle acque di falda (limitato al più al normale assorbimento dei materiali di rivestimento della pavimentazione stradale), derivante dalla filtrazioni delle acque meteoriche che si riversano sulla via Solferino nonché nelle vie e vicoli ad essa collegate, in quanto, se pur prive di rete pluviale, hanno pendenze tali da generare un rapido deflusso secondo la conformazione dei luoghi, evitando la formazione di ristagni.
In questa sede l'appellante continua a sostenere che la causa delle infiltrazioni sia la mancanza di idoneo sistema di smaltimento delle acque piovane, ma di fatto non vi sono elementi- alla luce della CTU e della chiara situazione dei luoghi per attribuire il fenomeno infiltrativo a tale causa.
Il Comune di , infatti, ha la conformazione tipica di un CP_1 paese di montagna, con un certo dislivello tra la parte superiore e quella inferiore, ragion per cui gran parte delle stradine hanno una considerevole pendenza, e diverse, soprattutto nel centro storico, conservano -come pavimentazione- il vecchio acciottolato in pietra.
Nello specifico la via Solferino è in pendenza, e la via Alessandria, su cui prospetta il piano sottostrada della casa de qua, è appunto una delle vie che conserva la tradizionale pavimentazione in pietra.
Orbene, proprio la pendenza di via Solferino, con cui confina il muro controterra della casa , è tale che il ruscellamento delle acque Pt_1 piovane sia rapido, per cui le infiltrazioni non possono essere che minime.
10 Di contro, la presenza di acqua nel sottosuolo, anche del manto stradale è certamente e massicciamente dovuta al fenomeno naturale di scolo delle acque assorbite dalle aree verdi a monte.
Proprio la presenza di un polmone verde a monte della via Solferino e la pendenza di quest'ultima fanno sì che il piano sottostrada -anche a profondità non elevate- sia umido.
Né per accertare questo occorrevano approfondimenti delle indagini peritali, come vorrebbe l'attrice, considerato che lo stesso convenuto ha eseguito degli scavi nella strada, ammettendo la presenza di umidità nel terreno. Tali scavi si datano al 17.5.2018, e sono stati ampiamente documentati fotograficamente dall'Ente, cosicché resta evidente come il consulente abbia potuto avere piena contezza del grado di imbibizione dell'area sottostante al manto stradale.
In siffatta situazione l'umidità riscontrata nella casa della è Pt_1
“umidità di risalita” o meglio “da contatto” nel senso, cioè, che il contatto tra il terreno su cui poggia la strada ed il muro controparete genera il passaggio di umidità, ed addirittura di acqua, all'interno della casa dell'attrice.
D'altra parte, data la conformazione dei luoghi, una condizione analoga a quella del terreno oggetto dei saggi (ossia il fondo stradale) si troverebbe, certamente, eseguendoli nel terreno su cui è edificato il fabbricato dell'attrice, che dunque, non può avanzare alcuna pretesa di esecuzione di opere pubbliche (che dovrebbero coinvolgere ampie zone del paese) volte a contenere tale scolo naturale (che il proprietario del fondo sottostante è tenuto a sopportare), ma avrebbe dovuto isolare il suo fabbricato sia rispetto al terreno su cui è costruito sia rispetto ai terreni laterali, tra cui la strada pubblica.
11 In particolare, buona tecnica costruttiva prevede di isolare con guaina- eventualmente anche dall'interno- tutta la parte interrata del fabbricato, creare un vespaio e- nel caso- realizzare una trincea drenante tra la casa e la strada.
La stessa era consapevole di ciò, quando, nel 1974 presentava al Pt_1
Comune un progetto di ristrutturazione con la previsione di questa trincea, che poi, non ha realizzato. E non basta dire che la realizzazione della trincea non risolverebbe il problema, poiché manca un collettore delle acque drenate. Infatti, il posizionamento al piede della trincea di un tubo forato consente la dispersione sotterranea di acque, che -così allontanate dal perimetro della casa, idoneamente isolato- non potranno causa infiltrazioni.
All'esito, mancando una responsabilità del per i danni CP_1 lamentati dall'attrice/appellante, non va affrontato ovviamente il profilo risarcitorio.
Può accogliersi invece il motivo di appello con il quale si censura la liquidazione delle spese del primo grado, avvenuta applicando i medi dello scaglione di valore della controversia.
Sono valide, infatti, le argomentazioni dell'appellante circa la bassa complessità della causa e la peculiarità della parte attrice in termini di età e reddito, a supporto della richiesta di liquidazione con i minimi.
Esse, quindi, vanno rideterminate, applicando i minimi dello scaglione di valore.
Le spese del grado, considerato che -comunque- la rimane Pt_1 soccombente sulla questione principale, si possono compensare in ragione di ¼, in considerazione della vittoria sulle spese del primo grado, e per il resto saranno a suo carico, nella misura di cui al
12 dispositivo, calcolato applicando i minimi dello scaglione di valore
(indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 9.1.2023 da avverso la sentenza n. 1412/2022 del 6/12/2022, Parte_1 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., nel giudizio tra l'odierna appellante e il così provvede: Controparte_1
-In parziale accoglimento dell'appello e conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto rimane confermata: riliquida le spese di lite in € 3.809,00, oltre accessori, come già stabiliti;
-Dichiara compensate per ¼ le spese del grado e condanna la al Pt_1 pagamento, in favore del della Controparte_1 restante parte, liquidando quest'ultima in complessivi € 3.747, oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 25/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il Parte_1
01/08/1933, , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
MANNINO AMELIA NICOLINA appellante ammessa al PSS
CONTRO
, in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. LA ROSA P.IVA_1
ANTONINO FILIPPO appellato
Ogg: appello a sentenza n. 1412/2022 del 06/12/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato il 9.1.2023 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza di cui all'intestazione, con la quale il
Tribunale di Barcellona P.G., definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante nei confronti del Controparte_1
, rigettava la domanda e condannava l'attrice alle spese di lite.
[...]
Si costituiva il appellato. CP_1
Con ordinanza del 4.6.24 in esito a trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
***
Giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
per ottenere, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei
[...] danni patrimoniali subiti dal proprio immobile, ubicato in via Solferino
n. 45, in catasto al foglio 31, particella 807, in ragione di «copiose infiltrazioni d'acqua […] riconducibili alla presenza e circolazione di acqua sotterranea in corrispondenza della Via Solferino e delle vie ad essa collegata, dovuta all'assenza di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche».
Inoltre, avendo tali infiltrazioni determinato l'insalubrità degli ambienti a causa dell'umidità presente all'interno del fabbricato,
l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni alla salute.
In esito ad istruzione, il Tribunale emetteva decisione di rigetto con le seguenti argomentazioni:
-In ordine al danno non patrimoniale l'attrice non ha allegato e provato, mediante la produzione di certificati medici, alcun pregiudizio alla propria integrità psicofisica;
2 -La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è infondata in quanto, sebbene l'attrice abbia provato l'esistenza di infiltrazioni all'interno del proprio immobile, il consulente tecnico d'ufficio ha motivatamente smentito le cause di ciò, addotte dall'attrice, affermando che «Dall'esame complessivo, esteso anche al contesto urbano generale in cui si inserisce il fabbricato di parte attrice, tutti gli elementi osservati, nei limiti della constatazione diretta, appaiono correlabili unicamente a fattori di ordine generale, di tipo naturale», e specificando l'inesistenza di fattori causali sintomatici di un collegamento eziologico, sia anche parziale, tra le condizioni della via
Solferino e i danni riportati dal fabbricato dell'attrice. Le osservazioni dell'attrice avverso la relazione peritale non hanno intercettato errori di carattere logico e metodologico, suggerendo soltanto una diversa lettura degli elementi fattuali, che non ha trovato oggettivo riscontro negli accertamenti condotti dal c.t.u. In particolare, a proposito della dedotta contrarietà delle conclusioni della consulenza alla «legge di gravità», la causa delle lamentate infiltrazioni è dovuta ad altro comune fenomeno, quale la risalita capillare dell'acqua. Il Consulente, poi, non ha riscontrato evidenze che potessero ricondurre le infiltrazioni rinvenute all'interno dell'immobile dell'attrice alla denunciata assenza di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Sotto altro profilo, parte attrice non poteva -una volta che il c.t.u. abbia escluso l'assenza del motore causale indicato in citazione- modificare la propria posizione difensiva, affermando genericamente che «non è stato affatto escluso che eventuali perdite possano verificarsi anche lontano dal fabbricato de qua poiché l'acqua nel suo percorso
3 gravitazionale sceglie le vie permeabili più facili, quindi, può affiorare anche lontano dalla perdita stessa». E comunque, ove ciò fosse ammissibile, spettava all'attrice la prova del nesso causale, prima provvedendo all'allegazione nel rispetto delle preclusioni assertive e, poi, dimostrando quanto allegato.
Ed ancora. il fatto che il c.t.u. abbia rassegnato le conclusioni sulla base di un'ispezione oculare dei luoghi non significa che le stesse siano sbagliate, essendo ben possibile che l'ausiliario abbia ritenuto gli elementi a disposizione sufficienti per formulare la propria valutazione tecnica.
Infine, se davvero la via Solferino si fosse talvolta trasformata in un
“torrentello”, l'attrice avrebbe potuto documentarlo tramite riprese audiovisive o dimostrarlo tramite testimoni.
Appello
Con il proposto gravame ha dedotto: Parte_1
1) Erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prova.
Il Giudice di prime cure ha errato nell'affermare che “Sebbene l'attrice abbia documentalmente provato l'esistenza di infiltrazioni all'interno del proprio immobile, … il consulente tecnico d'ufficio ha motivatamente smentito quanto sostenuto nell'interesse di Pt_1
.
[...]
Invero, il CTU si è limitato solo ad una valutazione puramente visiva dei luoghi, senza avere condotto alcuna indagine e/o rilievo, tant'è che nel rispondere alle osservazioni delle parti, ha affermato che: “L'esatta determinazione della dinamica di circolazione delle acque sotterranee, non può essere determinata in base agli effetti della
4 infiltrazione come visibili sulla parete controterra e richiederebbe accertamenti strumentali di tipo geologico (tomografia elettrica) su una vasta area…”, che non sono stati disposti dal Tribunale di
Barcellona P.G.
Il Giudice del primo grado, poi, ha pedissequamente ripreso quanto affermato dal CTU senza spigare in alcun modo le ragioni della sua adesione, nonostante le censure mosse dal CTP alla relazione tecnica d'ufficio.
In particolare, sebbene il CTU abbia confermato che il fabbricato dell'attrice presenta infiltrazioni in corrispondenza del muro controterra di Via Solferino -sia a livello del piano terra che del piano interrato- accessibile dall'altra strada posta a quota più bassa (Via
Alessandria), ciò ha imputato a risalita capillare generata dal trasferimento dell'acqua da contatto terra-muro, laddove per il CTP se essa “può trovare giustificazione per la parte basamentale del muro controterra, non si intravede alcuna ragionevole spiegazione sulla dinamica della risalita dell'acqua infiltrata, tale da raggiungere dalla
Via Alessandria la Via Solferino tre metri più alta”, specificando che:
“Si verifica proprio il contrario, ovvero l'acqua infiltrata dalla Via
Solferino impregna prima questo piano terra, sottomesso di circa 70-
80 cm dal piano viario, quindi, per gravità, permea verso il piano interrato ove risulta essere canalizzata a pavimento (come bene ha descritto il CTU); la predetta dinamica trova anche riscontro nel deterioramento degli elementi lignei del solaio di calpestio del piano terra intriso di acqua filtrante da Via Solferino e poi percolante lungo il muro controterra sino all'interrato”.
5 Ed ancora, l'attrice non ha mai indicato la perdita d'acqua dalle condutture idriche quale causa delle lamentate infiltrazioni, adducendole sempre alla totale mancanza di una rete di raccolta e regimentazione delle acque meteoriche di dilavamento della Via
Solferino, circostanze queste non prese in considerazione dal Giudice di prime cure.
Lo stesso CTU a pagina 5 della relazione peritale ha affermato che “… il contenuto di acqua nel terreno nella zona antistante il fabbricato, appare di consistente entità … e al piede del muro controterra si è potuta constatare una cospicua infiltrazione di acqua intercettata da canaletta …”.
Ebbene, la consistente entità di acqua esistente nella zona antistante il fabbricato della odierna attrice proviene proprio dal libero ruscellamento delle acque di cui alla zona superiore della strada, che diparte dalla zona del castello, e delle acque meteoriche di tutte le abitazioni prospettanti, che scendono -a mezzo pluviali- lungo la via con una discreta pressione idraulica all'uscita della parte terminale quasi a quota strada.
Il Giudice, inoltre, ha errato anche laddove ha asserito essere “… ingiustificabile, … che parte attrice – una volta che il c.t.u. ha escluso
l'assenza del motore causale indicato in citazione – modifichi la propria posizione difensiva…”, essendo consolidato -di
contro
- il principio per il quale “il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte. …”. (Cass. n.
5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n.
18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999)
6 E l'appellante -nell'atto introduttivo del primo grado- ha lamentato la presenza di copiose infiltrazioni riconducibili alla presenza e alla circolazione di acqua sotterranea, che poi hanno trovato riscontro nel corso delle indagini peritali;
quindi, non vi è stata alcuna modifica della posizione difensiva ma solo una presa atto di quanto emerso in sede di CTU.
Il Tribunale errato, pure, affermando che “se davvero la via Solferino si fosse talvolta trasformata in un “torrentello”, l'attrice avrebbe potuto documentarlo tramite riprese audiovisive o dimostrarlo tramite testimoni. Nulla, in tal senso, risulta tuttavia dall'esame dei documenti prodotti e delle richieste istruttorie formulate”.
Infatti, non ha preso in considerazione le foto allegate al fascicolo telematico dalle quali emerge lapalissianamente come la Via Solferino sia costantemente impregnata di acqua.
Ed altresì, ha errato laddove afferma che “Coerentemente con il mandato ricevuto, una volta escluso il nesso causale, il c.t.u. ha quindi correttamente omesso l'esame degli altri (consequenziali) quesiti”.
Il CTU, infatti, deve rispondere a tutti i quesiti postigli;
e nella fattispecie avrebbe dovuto indicare le opere necessarie per la rimozione dei danni e la quantificazione delle spese.
2) palese erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza.
La sentenza impugnata va riformata anche nella parte in cui “condanna
l'attrice al pagamento, in favore dell'ente convenuto, delle spese processuali”
Dovendo la sentenza impugnata essere totalmente riformata, con l'accoglimento delle domande formulate dalla OR Parte_1
7 nel giudizio di primo grado, le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere poste in capo al Controparte_1
In ogni caso, il Giudice di prime cure ha errato in quanto ha condannato parte attrice (appellante) al pagamento delle spese legali,
“tenuto conto dei valori medi dello scaglione”.
Invero, tenuto conto della non complessità del giudizio e delle questioni giuridiche trattate, nonché della limitata attività istruttoria, oltre che della situazione economica della OR , ammessa al Pt_1 patrocinio a spese dello Stato, il Giudice del primo grado del giudizio, avrebbe quantomeno potuto condannare parte attrice tenendo conto dei valori minimi dello scaglione.
Considerazioni della Corte.
Il motivo di appello, che attinge il rigetto della domanda risarcitoria, è infondato e va rigettato.
Ai fini della chiara esposizione dei termini della decisione vanno premesse -per quanto qui di rilievo- le allegazioni dell'atto introduttivo del primo grado, nel quale la , dopo aver rappresentato i danni Pt_1 esistenti nella propria abitazione (“nell'immobile de quo, sono presenti vistose ed ampie macchie di umidità con scrostamenti della pittura e dell'intonaco, in corrispondenza delle pareti del piano terra del fabbricato, confinanti con la Via Solferino;
inoltre, al piano seminterrato, oltre alle macchie di umidità, presenti nel soffitto e nella parete controterra, vi è la presenza di copiose infiltrazioni d'acqua, provenienti sia dalla detta parete controterra, sia emergenti dal pavimento), ha indicato le cause di essi come segue: “c) che, i suddetti vizi sono riconducibili alla presenza e circolazione di acqua sotterranea in corrispondenza della Via Solferino e delle vie ad essa
8 collegate, dovuta all'assenza di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, come meglio si evince dalla relazione tecnica di parte a firma dell'Ing. (All. 2); d) Persona_1 che, in particolare, la mancanza nella Via Solferino, nonché nelle vie e nei vicoli ad essa collegati (ove si riversano anche le acque meteoriche provenienti dai tetti dei fabbricati, poiché i pluviali collegati alle grondaie dei tetti scaricano direttamente lungo tali vie), di un adeguato sistema di smaltimento acque meteoriche causa una circolazione di acqua sotterranea per infiltrazione, che si riversa, per gravità, all'interno dei piani sottostrada dei fabbricati;
e) che, a causa delle dette infiltrazioni l'immobile di proprietà dell'odierna attrice ha subito ingenti danni, con notevoli ripercussioni anche sulla salute della OR , che all'età di 86 anni è costretta a vivere in un Pt_1 ambiente insalubre a causa dell'umidità che coinvolge l'intero fabbricato e l'acqua dilavante che fuoriesce continuamente dal piano seminterrato.
Orbene, resta evidente, che l'attrice ha prospettato la presenza di danni dovuti alla presenza di acque sotterranee provenienti dalla strada, priva di sistema di smaltimento delle piogge, che ruscellando verso valle imbibiscono il manto stradale e, quindi, il sottosuolo, generando infiltrazioni.
Il CTU, nella sua ricerca delle cause del fenomeno infiltrativo- effettivamente riscontrato- ha affermato: “la conformazione del tessuto urbano, sviluppato su un promontorio dominato dal Castello (vi è un dislivello di oltre 20 m tra la zona del Castello ed il fabbricato oggetto di accertamento), espone l'abitato sottostante al naturale deflusso delle acque meteoriche assorbite dalle zone verdi sovrastanti, ed in
9 generale non può escludersi il contributo delle falde idriche alimentate dagli impluvi naturali;
f) si reputa trascurabile il contributo alle acque di falda (limitato al più al normale assorbimento dei materiali di rivestimento della pavimentazione stradale), derivante dalla filtrazioni delle acque meteoriche che si riversano sulla via Solferino nonché nelle vie e vicoli ad essa collegate, in quanto, se pur prive di rete pluviale, hanno pendenze tali da generare un rapido deflusso secondo la conformazione dei luoghi, evitando la formazione di ristagni.
In questa sede l'appellante continua a sostenere che la causa delle infiltrazioni sia la mancanza di idoneo sistema di smaltimento delle acque piovane, ma di fatto non vi sono elementi- alla luce della CTU e della chiara situazione dei luoghi per attribuire il fenomeno infiltrativo a tale causa.
Il Comune di , infatti, ha la conformazione tipica di un CP_1 paese di montagna, con un certo dislivello tra la parte superiore e quella inferiore, ragion per cui gran parte delle stradine hanno una considerevole pendenza, e diverse, soprattutto nel centro storico, conservano -come pavimentazione- il vecchio acciottolato in pietra.
Nello specifico la via Solferino è in pendenza, e la via Alessandria, su cui prospetta il piano sottostrada della casa de qua, è appunto una delle vie che conserva la tradizionale pavimentazione in pietra.
Orbene, proprio la pendenza di via Solferino, con cui confina il muro controterra della casa , è tale che il ruscellamento delle acque Pt_1 piovane sia rapido, per cui le infiltrazioni non possono essere che minime.
10 Di contro, la presenza di acqua nel sottosuolo, anche del manto stradale è certamente e massicciamente dovuta al fenomeno naturale di scolo delle acque assorbite dalle aree verdi a monte.
Proprio la presenza di un polmone verde a monte della via Solferino e la pendenza di quest'ultima fanno sì che il piano sottostrada -anche a profondità non elevate- sia umido.
Né per accertare questo occorrevano approfondimenti delle indagini peritali, come vorrebbe l'attrice, considerato che lo stesso convenuto ha eseguito degli scavi nella strada, ammettendo la presenza di umidità nel terreno. Tali scavi si datano al 17.5.2018, e sono stati ampiamente documentati fotograficamente dall'Ente, cosicché resta evidente come il consulente abbia potuto avere piena contezza del grado di imbibizione dell'area sottostante al manto stradale.
In siffatta situazione l'umidità riscontrata nella casa della è Pt_1
“umidità di risalita” o meglio “da contatto” nel senso, cioè, che il contatto tra il terreno su cui poggia la strada ed il muro controparete genera il passaggio di umidità, ed addirittura di acqua, all'interno della casa dell'attrice.
D'altra parte, data la conformazione dei luoghi, una condizione analoga a quella del terreno oggetto dei saggi (ossia il fondo stradale) si troverebbe, certamente, eseguendoli nel terreno su cui è edificato il fabbricato dell'attrice, che dunque, non può avanzare alcuna pretesa di esecuzione di opere pubbliche (che dovrebbero coinvolgere ampie zone del paese) volte a contenere tale scolo naturale (che il proprietario del fondo sottostante è tenuto a sopportare), ma avrebbe dovuto isolare il suo fabbricato sia rispetto al terreno su cui è costruito sia rispetto ai terreni laterali, tra cui la strada pubblica.
11 In particolare, buona tecnica costruttiva prevede di isolare con guaina- eventualmente anche dall'interno- tutta la parte interrata del fabbricato, creare un vespaio e- nel caso- realizzare una trincea drenante tra la casa e la strada.
La stessa era consapevole di ciò, quando, nel 1974 presentava al Pt_1
Comune un progetto di ristrutturazione con la previsione di questa trincea, che poi, non ha realizzato. E non basta dire che la realizzazione della trincea non risolverebbe il problema, poiché manca un collettore delle acque drenate. Infatti, il posizionamento al piede della trincea di un tubo forato consente la dispersione sotterranea di acque, che -così allontanate dal perimetro della casa, idoneamente isolato- non potranno causa infiltrazioni.
All'esito, mancando una responsabilità del per i danni CP_1 lamentati dall'attrice/appellante, non va affrontato ovviamente il profilo risarcitorio.
Può accogliersi invece il motivo di appello con il quale si censura la liquidazione delle spese del primo grado, avvenuta applicando i medi dello scaglione di valore della controversia.
Sono valide, infatti, le argomentazioni dell'appellante circa la bassa complessità della causa e la peculiarità della parte attrice in termini di età e reddito, a supporto della richiesta di liquidazione con i minimi.
Esse, quindi, vanno rideterminate, applicando i minimi dello scaglione di valore.
Le spese del grado, considerato che -comunque- la rimane Pt_1 soccombente sulla questione principale, si possono compensare in ragione di ¼, in considerazione della vittoria sulle spese del primo grado, e per il resto saranno a suo carico, nella misura di cui al
12 dispositivo, calcolato applicando i minimi dello scaglione di valore
(indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 9.1.2023 da avverso la sentenza n. 1412/2022 del 6/12/2022, Parte_1 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., nel giudizio tra l'odierna appellante e il così provvede: Controparte_1
-In parziale accoglimento dell'appello e conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto rimane confermata: riliquida le spese di lite in € 3.809,00, oltre accessori, come già stabiliti;
-Dichiara compensate per ¼ le spese del grado e condanna la al Pt_1 pagamento, in favore del della Controparte_1 restante parte, liquidando quest'ultima in complessivi € 3.747, oltre iva, cassa e rimborso spese forfettarie.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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