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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 275/2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/10/1983;
e
(c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 17/02/1989; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. PELLEGRINO ALDO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi;
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio in Albania il 01/02/2010, matrimonio trascritto in Italia nei
Registri dello Stato Civile del Comune di DRONERO (CN) al n. 24, parte II, Serie C, dell'anno 2024, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dal matrimonio sono nati i figli il 09/01/2012 in Cuneo e Persona_1 Persona_2
nato il [...] in [...];
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori (di 10 anni) e (di 13 anni) vengono affidati Persona_2 Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prioritaria presso la madre dove manterranno la propria residenza anagrafica.
2) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenerli con sè:
a) una sera a settimana dalle ore 19,00 fino al mattino successivo
b) ogni quindici giorni il sabato e la domenica (dal sabato mattina alla domenica sera alle
21.30)
c) due settimane anche non consecutive nei mesi estivi da concordare ogni anno entro il 31 maggio
d) ad anni alterni, la settimana di vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) ad anni alterni, tre giorni durante le festività Pasquali comprendenti la domenica di Pasqua
e il lunedì di Pasquetta
3) l'abitazione coniugale, costituita da porzione di fabbricato urbano di civile abitazione con annessa autorimessa, sita in Dronero, via Copetta 24, resta assegnata in uso esclusivo alla signora con tutti i mobili che l'arredano, impegnandosi il signor a Parte_2 Per_1
trovare nel più breve tempo possibile altra idonea sistemazione.
4) Il signor si impegna a corrispondere anticipatamente alla moglie, quale contributo Per_1
al mantenimento dei figli minori e entro il giorno cinque di ogni mese la somma Per_2 Per_1 di € 100,00 (50,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT.
5) Il signor si impegna inoltre, allo stesso titolo, a trasferire senza corrispettivo alla Per_1
moglie, che accetta, entro un mese dalla omologazione del presente verbale, gli immobili sotto descritti:
2 a) Intera proprietà sull'appartamento di civile abitazione sito in Dronero, via Ripoli 3, distinto al catasto fabbricati al foglio 22, mappale 254 sub 11, categoria A/3, classe 1, consistenza: 4,5 vani, superficie catastale 75 mq, rendita € 111,50;
b) Intera proprietà sull'appartamento di civile abitazione sito in Dronero, via Ripoli 3, distinto al catasto fabbricati al foglio 22, mappale 254 sub 12, categoria A/3, classe 1, consistenza: 3,5 vani superficie catastale 61 mq, rendita € 86,76
c) quota di ½ sul compendio immobiliare costituito dalla casa coniugale con annessa autorimessa, sita in Dronero, via Copetta 24, distinta a catasto fabbricati al foglio 29 mappale 632
- subalterno 6, categoria C/6, classe 5, superficie catastale 16 mq. rendita € 33,88
- subalterno 8, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, superficie catastale 115 mq, rendita € 224,40 gravato da mutuo ipotecario stipulato in data 19/12/2018 per l'importo di € 75.000,00 cointestato ai coniugi.
6) Il signor dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute Per_1
per i figli minori e Persona_2 Persona_1
In merito alla definizione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie viene richiamato il contenuto del protocollo di intesa stipulato il 15/03/2016 fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino che diventa pertanto parte integrante del presente accordo.
7) I coniugi chiedono che il Tribunale autorizzi il rilascio del documento valido per l'espatrio nonché del passaporto per ogni paese estero per entrambi i genitori e a favore dei figli minori
e dichiarano di non vantare pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co. 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento dei figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
SO SH (ALBANIA), e , nata il [...] a [...] Parte_2
RC (ALBANIA), che hanno contratto matrimonio in Albania il 01/02/2010, matrimonio regolarmente trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune al n. 24, parte II,
Serie C, dell'anno 2024;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 275/2025 promossa da:
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/10/1983;
e
(c.f. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
il 17/02/1989; entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. PELLEGRINO ALDO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi;
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio in Albania il 01/02/2010, matrimonio trascritto in Italia nei
Registri dello Stato Civile del Comune di DRONERO (CN) al n. 24, parte II, Serie C, dell'anno 2024, optando per il regime della separazione dei beni;
- che dal matrimonio sono nati i figli il 09/01/2012 in Cuneo e Persona_1 Persona_2
nato il [...] in [...];
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori (di 10 anni) e (di 13 anni) vengono affidati Persona_2 Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prioritaria presso la madre dove manterranno la propria residenza anagrafica.
2) Salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà tenerli con sè:
a) una sera a settimana dalle ore 19,00 fino al mattino successivo
b) ogni quindici giorni il sabato e la domenica (dal sabato mattina alla domenica sera alle
21.30)
c) due settimane anche non consecutive nei mesi estivi da concordare ogni anno entro il 31 maggio
d) ad anni alterni, la settimana di vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) ad anni alterni, tre giorni durante le festività Pasquali comprendenti la domenica di Pasqua
e il lunedì di Pasquetta
3) l'abitazione coniugale, costituita da porzione di fabbricato urbano di civile abitazione con annessa autorimessa, sita in Dronero, via Copetta 24, resta assegnata in uso esclusivo alla signora con tutti i mobili che l'arredano, impegnandosi il signor a Parte_2 Per_1
trovare nel più breve tempo possibile altra idonea sistemazione.
4) Il signor si impegna a corrispondere anticipatamente alla moglie, quale contributo Per_1
al mantenimento dei figli minori e entro il giorno cinque di ogni mese la somma Per_2 Per_1 di € 100,00 (50,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT.
5) Il signor si impegna inoltre, allo stesso titolo, a trasferire senza corrispettivo alla Per_1
moglie, che accetta, entro un mese dalla omologazione del presente verbale, gli immobili sotto descritti:
2 a) Intera proprietà sull'appartamento di civile abitazione sito in Dronero, via Ripoli 3, distinto al catasto fabbricati al foglio 22, mappale 254 sub 11, categoria A/3, classe 1, consistenza: 4,5 vani, superficie catastale 75 mq, rendita € 111,50;
b) Intera proprietà sull'appartamento di civile abitazione sito in Dronero, via Ripoli 3, distinto al catasto fabbricati al foglio 22, mappale 254 sub 12, categoria A/3, classe 1, consistenza: 3,5 vani superficie catastale 61 mq, rendita € 86,76
c) quota di ½ sul compendio immobiliare costituito dalla casa coniugale con annessa autorimessa, sita in Dronero, via Copetta 24, distinta a catasto fabbricati al foglio 29 mappale 632
- subalterno 6, categoria C/6, classe 5, superficie catastale 16 mq. rendita € 33,88
- subalterno 8, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, superficie catastale 115 mq, rendita € 224,40 gravato da mutuo ipotecario stipulato in data 19/12/2018 per l'importo di € 75.000,00 cointestato ai coniugi.
6) Il signor dovrà contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute Per_1
per i figli minori e Persona_2 Persona_1
In merito alla definizione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie viene richiamato il contenuto del protocollo di intesa stipulato il 15/03/2016 fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino che diventa pertanto parte integrante del presente accordo.
7) I coniugi chiedono che il Tribunale autorizzi il rilascio del documento valido per l'espatrio nonché del passaporto per ogni paese estero per entrambi i genitori e a favore dei figli minori
e dichiarano di non vantare pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co. 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento dei figli minori nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
SO SH (ALBANIA), e , nata il [...] a [...] Parte_2
RC (ALBANIA), che hanno contratto matrimonio in Albania il 01/02/2010, matrimonio regolarmente trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune al n. 24, parte II,
Serie C, dell'anno 2024;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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