Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5679 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MI
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MAGGIOLO ROBERTO e l'Avv. DI RISIO FRANCESCA
( ) parte elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2 del difensore in Indirizzo telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. con l'Avv. OMODEI Controparte_1 P.IVA_1
ZORINI CARLA MARIA parte elettivamente domiciliata in , Via CP_1
Savarè n. 1;
- RESISTENTE -
Oggetto: avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 07/05/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – DI MI , chiedendo l'accoglimento delle CP_1 CP_1 seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito:
1.Accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti di legge per giustificare l'iscrizione del sig.
[...]
alla gestione commercianti dell' per il periodo Parte_1 CP_1
presso la gestione commercianti dell' con matricola n.
[...] CP_1 43410; 2. Accertare e dichiarare che no siste alcun obbligo contributivo a carico del sig. per il periodo Parte_1 compreso tra il luglio 2012 , per l'effetto, dichiarare illegittimo e privo di effetto l'avviso di addebito n. 368 2019 0022674178 000 emesso dall' nei confronti del ricorrente e, CP_1 conseguentemente, disporne la a;
In ogni caso 1. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dal diritto ad esigere i contributi per il periodo compreso tra il luglio 2012 ed il dicembre 2017 e, CP_1 per l'effetto, dichiarare non dovuta la complessiva somma di €. 30.822,83= richiesta dall' nei confronti del ricorrente a titolo di CP_1 contributi IVS e sanzioni eriodo compreso tra il luglio 2012 ed il dicembre 2017. Con vittoria di compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% c.p.a. e Iva. Sentenza esecutiva ex legge.
2. Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. All'udienza del 12 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai testi e all'accertamento di merito richiesto in ricorso, insistendo per l'eccezione di parziale prescrizione del credito.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto parzialmente nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2. In primo luogo, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di accertamento della insussistenza, nel merito, dei requisiti di legge per l'iscrizione del sig. Parte_1
alla gestione commercianti dell' . Si tratta di una domanda
[...] CP_1 oggetto di espressa rinuncia da parte del ricorrente (cfr. udienza del
5.2.2025) e che, ridelineando i confini dell'originario petitum rientra nei poteri del difensore e non richiede accettazione.
3. Tanto premesso, il perimetro della decisione deve intendersi limitato alla sola eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente
2 4. Al riguardo, l'avviso di pagamento n.368 2019 002267417800, oggi impugnato, è stato notificato in data 2 aprile 2024 ed è relativo ai contributi IVS fissi maturati per il periodo compreso tra il luglio 2012 ed il dicembre 2018.
5. , nell'opporsi all'eccezione di prescrizione, afferma che il CP_1 termine prescrizionale risulterebbe interrotto dalla notificazione del provvedimento di iscrizione avvenuta 30/10/2017 (doc. 5 memoria) o, comunque, dalla notificazione dell'AVA avvenuta in data 10/01/2020, dovendosi anche considerare la sospensione dei termini prevista dal legislatore nel periodo emergenziale.
6. Quanto alla notifica dell'AVA 368 2019 002267417800 effettuato in data 10.1.2020, deve ritenersi che la stessa non si sia regolarmente perfezionata, difettando la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 8, comma 4, della l. n.
890/1982 - la quale non è stata prodotta da neppure a seguito di CP_1 specifica indicazione giudiziale nel verbale del 12.3.2025. Si tratta, infatti, di una notifica effettuata a mezzo posta da in cui vi è solo CP_1
l'indicazione della data (10.1.2020) e della dicitura “al mittente per compiuta giacenza”, senza tuttavia dar conto degli ulteriori adempimenti previsti, in tali ipotesi, dalla normativa richiamata.
7. D'altronde, secondo la Suprema corte, con interpretazione oramai costante, “per la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 (ora comma 4), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo tale spedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione dell'"avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito" (avviso ricevimento della C.A.D.) di cui allo stesso comma 2 (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077, poi seguita da Cass. 20 giugno 2019, n. 16601 ed anche da Cass. 17 ottobre 2019, n. 26287). Tale necessità probatoria è dunque da
3 considerarsi dato acquisito, anche perché, nell'economia della notifica a persona (relativamente) irreperibile (di cui all'art. 8 cit.), l'avviso di deposito
è il fulcro su cui ruota l'intero iter notificatorio, in quanto le garanzie di effettività della notificazione sono individuate dal legislatore in un duplice accesso (per tentare il recapito della prima raccomandata e poi della seconda) e, in caso di persistente assenza al momento del recapito della seconda raccomandata nell'affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito. Tali incombenti (duplice accesso;
affissione o immissione in cassetta dell'avviso di deposito) definiscono i presupposti di legge affinché
l'atto sia da considerare come entrato nella "sfera di conoscibilità" del destinatario, nonostante la persistente assenza, sulla base di un'impostazione complessivamente coerente con i principi riguardanti il regime effettivo degli atti recettizi (art. 1335 c.c.). Il sistema è dunque ben delineato dalla disciplina positiva della fattispecie;
infatti, qualora vi sia ritiro del piego prima dei dieci giorni di giacenza, la notifica sarà da considerare perfezionata in quel momento ed il notificante otterrà avviso di ricevimento dell'originaria raccomandata di notifica, con l'indicazione della sua avvenuta consegna e delle modalità di essa. Dopo lo spirare dei dieci giorni di giacenza, invece, il notificante, come previsto dell'art. 8 cit., comma 3 (ora comma 6), otterrà la restituzione dell'originario piego con
"l'indicazione di "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni"; in quest'ultima ipotesi non è necessaria, per determinare il perfezionamento della notificazione ed il momento in cui essa si ha per eseguita, la verifica sul concreto ritiro di quel piego originario o dell'avviso di avvenuto deposito, perché la conoscenza "legale" per il destinatario (anche ai fini di cui all'art. 149 c.p.c., u.c.) si determina per il solo spirare del termine di dieci giorni successivo alla spedizione della raccomandata di avviso. Tali ritiri - qualora si verifichino - verranno certamente documentati, ma la norma, dopo la predetta giacenza, non attribuisce di regola rilievo ad essi, di cui non fa Euro1 menzione al fine del perfezionamento della notifica, quanto al fatto che, in caso di assenza anche al momento della comunicazione dell'avviso di deposito, siano state osservate le formalità di affissione alla porta o immissione nella cassetta postale del destinatario. E' dunque
4 all'osservanza di tali formalità che deve avere riguardo il controllo da eseguirsi sull'avviso relativo alla C.A.D., al fine di verificare l'avvenuto ingresso dell'attività notificatoria nella "sfera di conoscibilità dell'interessato", secondo i presupposti a tal fine delineati dalla legge.
Come precisato anche da questa Corte (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2683) rispetto all'omologo avviso di deposito della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ed in ragione anche dei principi posti da Corte Costituzionale 14 gennaio 2010, n. 3, attraverso tali incombenti "occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo".
Coerentemente, in tale logica, questa Corte (cfr Cass. nr 5077/2019) richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della C.A.D. al fine di verificare se in ipotesi - le indicazioni sono tratte da tale pronuncia - la raccomandata di avviso non sia stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni (tra cui, va qui aggiunto, il patologico procedersi alle formalità di consegna della raccomandata di avviso di deposito - recapito effettivo al domicilio o affissione o immissione in cassetta - dopo lo spirare dei termini di dieci giorni dalla sua spedizione, ipotesi che, ultimando l'iter conoscitivo minimo delineato da legislatore successivamente al teorico perfezionamento della notifica, non può non avere effetti sul momento da considerare come di perfezionamento per il destinatario e sul decorso dei termini che lo riguardano) idonee comunque a rivelare che l'atto in realtà "non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato". Ciò posto nel caso di specie, come emerge dall'esame della documentazione prodotta (all nr 3 e 5 del fascicolo della controricorrente) e, come si evince dalla riproduzione della C.A.D. nel corpo del ricorso, nel documento in questione non figura la data in cui sarebbe stato consegnato o immesso in cassetta postale o affisso alla porta di ingresso, l'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D. nonché l'indicazione del luogo ove sarebbe
5 stato lasciato tale avviso (se immesso in cassetta postale o affisso alla porta d'ingresso) e l'assenza della firma dell'addetto postale.
In questo quadro non può ritenersi regolarmente notificato alcun avviso di ricevimento di raccomandata relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.)” (Cassazione civile sez. I, 11/07/2022, n.21900).
8. Peraltro, che la prima notifica dell'AVA impugnato, effettuata nel
2020, non fosse andata a buon fine è confermato anche dalla lettera accompagnatoria dell'avviso di addebito notificato nel 2024, in cui lo stesso ente dichiara che: “si trasmettono in allegato, con valore di notifica, gli avvisi di addebito citati in oggetto precedentemente inviati tramire
Raccomandate A/R risultate non consegnate”
9. Neppure può ritenersi atto validamente interruttivo della prescrizione il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti.
Come noto, “ai fini dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione,
è necessario che lo stesso sia posto in essere in forma scritta e contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, in modo tale da manifestare inequivocabilmente la volontà dell'autore di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario.
La valutazione in ordine alla sussistenza dei tali requisiti costituisce un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (cfr. Cass., Sez. II,
31/05/2021, n. 15140; Cass., Sez. lav., 21/11/2018, n. 30125; Cass.,
Sez. III, 18/09/2007, n. 19359) (Cassazione civile sez. I, 02/03/2022,
n.6867). Al riguardo, deve rilevarsi che il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti (doc. 5 memoria) non rechi alcuna indicazione del credito contributivo relativo al periodo per cui è causa, non precisi la pretesa fatta valere né intimi in alcun modo l'adempimento. Tanto basta,
a parere del giudicante, per ritenere tale atto inidoneo a interrompere validamente il decorso del termine prescrizionale.
10. In conseguenza dell'accoglimento della parziale eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, deve concludersi per l'insussistenza del credito vantato da relativamente al periodo dal 2012 al 2017 in CP_1
6 quanto tale periodo è senz'altro coperto dal termine di prescrizione anche considerando i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale sospensiva di 129 giorni (DL 18/2020) si aggiunge quella di
182 gg (DL 183/2020). Residuano, dunque, unicamente i crediti relativi all'annualità 2018 per i quali l'AVA impugnato deve essere confermato.
11. Alla luce della parziale reciproca soccombenza, considerando l'esito del giudizio, si ritiene equo compensare per la metà le spese di lite e condannare al pagamento delle restanti spese liquidate come in CP_1 dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'avviso di addebito limitatamente al periodo compreso tra il luglio 2012 ed il dicembre 2017 e conferma per il resto l'avviso di addebito impugnato;
2) compensa per la metà le spese di lite e condanna al CP_1 pagamento delle restanti spese che liquida in complessivi
€1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A, 15% spese generali e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 11.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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