Sentenza breve 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00971/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza San Marco 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 4 dicembre 2025 fasc. n. -OMISSIS-, notificato in data 4 dicembre 2025, recante il diniego di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’accesso alle predette misure.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ER MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. I ricorrenti, cittadini-OMISSIS- costituenti un unico nucleo familiare, riferiscono di aver chiesto alla Prefettura di -OMISSIS- – con istanza presentata il 7 marzo 2025 tramite PEC trasmessa dal loro procuratore, poi formalizzata il 30 aprile 2025 per mezzo della compilazione del cosiddetto modello C/3 senza l’ausilio di un interprete – di essere ammessi nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e censurano il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2025 di rigetto della predetta istanza.
A supporto della decisione reiettiva, l’Amministrazione ha evidenziato che: A) «dal “verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento della protezione internazionale” (cosiddetto Mod. C/3), risulta che la Sig.ra-OMISSIS-è entrata in Italia in data 27.1.2024, mentre il Sig.-OMISSIS-è entrato in Italia con il figlio minore -OMISSIS-in data 12.11.2024» ; B) ai sensi dell’art. 1, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142 del 2015, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, abbia presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso irregolare in Italia; C) il nucleo familiare istante « ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall’ingresso irregolare nel territorio nazionale ” e comunque “ non si profilano profili di vulnerabilità tali da consentire l’erogazione delle misure di accoglienza nonostante il superamento del suddetto termine ».
2. I ricorrenti premettono che la redazione del cosiddetto modello C/3, ossia del verbale di formalizzazione della domanda di protezione internazionale, in assenza di un mediatore culturale o di un interprete, costituisce « un vizio procedurale che può inficiare la legittimità della procedura e degli atti conseguenti », posto che il diritto dello straniero a ricevere assistenza linguistica è garantito dall’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per assicurare al richiedente asilo una partecipazione cosciente e informata al procedimento amministrativo. A detta dei ricorrenti, « a nulla valgono dunque le [loro] dichiarazioni in merito all’effettiva data d’ingresso nel territorio italiano, [rispetto alla quale] peraltro la P.A. non ha allegato alcuna prova ».
Nel merito i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento impugnato avanzando le seguenti censure: A) l’art. 1, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142 del 2015, nella misura in cui introduce una preclusione automatica e assoluta all’accesso alle misure di accoglienza per il solo superamento di un termine, si pone in contrasto con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE (cosiddetta “ Direttiva Accoglienza ”), e quindi andrebbe disapplicato, perché la richiamata disposizione europea non contempla una decadenza automatica e totale dal diritto all’accoglienza, ma si limita a consentire una « riduzione » o, solo in via « eccezionale e debitamente giustificata », una « revoca » delle misure qualora il richiedente « non abbia presentato la domanda di protezione internazionale non appena ragionevolmente possibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro »; B) il diniego o il ritardo nell’assicurare le misure di accoglienza a un soggetto che ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale costituirebbe una violazione diretta e manifesta degli artt. 1, 2, 9 e 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, dell’art. 17, par. 1, della direttiva 2013/33/UE (che impone agli Stati membri di garantire le condizioni materiali di accoglienza « quando [i richiedenti] presentano domanda di protezione internazionale ») e degli artt. 1 e 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (che tutela il diritto alla dignità umana): nella prospettiva attorea, la qualifica di « richiedente », e con essa i diritti connessi, verrebbe dunque attribuita dalle citate disposizioni sin dal momento della manifestazione di volontà di protezione internazionale, ancor prima della verbalizzazione e formalizzazione della relativa istanza.
In via subordinata, i ricorrenti chiedono – laddove il Collegio giudicante non ritenga di disapplicare l’art. 1, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142 del 2015 per contrasto con il diritto europeo – di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E..
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione della Prefettura di -OMISSIS- in cui si afferma, in particolare, che le doglianze sono infondate poiché: A) gli interessati hanno sottoscritto il cosiddetto modello C/3 “ dichiarando che il contenuto dello stesso verbale è stato loro letto in una lingua conosciuta ”: proprio l’apposizione della sottoscrizione sconfesserebbe la dedotta violazione del diritto al contraddittorio procedimentale per mancata assistenza di un interprete o mediatore culturale; B) i ricorrenti non avrebbero comunque dimostrato di essere entrati nel territorio italiano in date successive a quelle dichiarate nel modello C/3; C) il termine di novanta giorni di cui all’art. 1, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142 del 2015 sarebbe stato introdotto dall’art. 15- quinquies , comma 1, lett. b ), del decreto legge n. 145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, allo scopo – a detta dell’Amministrazione resistente, non contrastante con la “ Direttiva Accoglienza ” – di « assicurare una sempre maggiore coerenza tra il sistema di accoglienza e il soddisfacimento delle esigenze dei richiedenti asilo, scongiurando nel contempo il possibile ricorso strumentale alle domande di protezione internazionale »; D) ai sensi dell’art. 8, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142 del 2015, « Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse », ragion per cui la Prefettura, stante la carenza di posti disponibili, è tenuta a considerare detta priorità – non riscontrabile in capo ai ricorrenti – nel riconoscere le misure di accoglienza; E) la richiesta di accoglienza dei ricorrenti sarebbe avvenuta non solo oltre l’anzidetto termine ex lege di novanta giorni, ma altresì in corrispondenza di un rilevante picco di arrivi da sbarco, a fronte di un sistema di prima accoglienza nella Provincia di -OMISSIS- con una disponibilità limitata di posti: donde, in ragione del criterio di priorità anzidetto, la Prefettura avrebbe assicurato adeguata e immediata accoglienza ai richiedenti provenienti da operazioni di salvataggio in mare.
4. Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dai ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
TO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. I ricorrenti hanno chiesto l’attivazione di misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, ma la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza per la sua tardiva presentazione rispetto al termine di novanta giorni dall’ingresso irregolare nel territorio nazionale e, comunque, per l’assenza di profili di vulnerabilità tali da consentire, nella prospettiva dell’Amministrazione, l’erogazione delle misure richieste oltre il suddetto termine.
3. Sul punto, giova rammentare che l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, dispone che « Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ».
Il successivo comma 2- bis , tuttavia, chiarisce che « Nel rispetto dell’articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all’articolo 28- bis , comma 2, lettera e- bis ), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull’ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilità del richiedente ».
A sua volta, il richiamato art. 28- bis , comma 2, lett. e-bis) , prevede il « termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia » per presentare domanda di protezione internazionale.
A ben vedere, il riportato art. 1, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142 del 2015 – in conformità al principio generale della primazia del diritto dell’Unione Europea – introduce una vera e propria clausola di salvaguardia rispetto all’art. 20 della cosiddetta “ Direttiva Accoglienza ”, rubricato « Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza ».
Per quanto qui di interesse, il par. 2 dello stesso art. 20 stabilisce che gli Stati membri « possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza quando possono accertare che il richiedente, senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro ». Il successivo par. 5 specifica inoltre che le decisioni di ridurre o, in casi eccezionali debitamente giustificati, revocare le condizioni materiali di accoglienza « sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti ».
4. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che la normativa europea non preveda una preclusione assoluta all’accesso alle misure di accoglienza per il caso di mancata presentazione della relativa domanda entro un termine perentorio, decorrente dall’ingresso nel territorio di uno Stato membro, limitandosi a consentire una riduzione delle misure in parola laddove detta domanda non sia stata formalizzata, senza un giustificato motivo, « non appena ciò era ragionevolmente fattibile » dopo l’ingresso nello Stato ospitante. La disposizione prescrive altresì che tale riduzione venga adottata su base individuale, in modo obiettivo e imparziale, e debba essere motivata, specie con riguardo all’assenza di un giustificato motivo di ritardata presentazione dell’istanza.
La norma nazionale, al contrario, introduce un automatismo che non ammette alcuna considerazione del caso concreto – posto che neppure la valutazione sulla « vulnerabilità del richiedente » è idonea a superare la ragione ostativa costituita dal superamento del termine, dato che il riferimento ad essa compare soltanto nel secondo periodo del comma 2- bis , concernente « la decisione sull’ammissione » – non gradua le misure di accoglienza e, di fatto, nega in radice quel « tenore di vita dignitoso » che la direttiva 2013/33/UE impone di salvaguardare in ogni caso.
Tale contrasto – insuperabile in via ermeneutica, stante il tenore letterale dell’art. 1, 2- bis , primo periodo, del decreto legislativo n. 142 del 2015 – impone al giudice nazionale, in ossequio al richiamato principio del primato del diritto dell’Unione Europea, di disapplicare la norma interna confliggente con l’art. 20 della cosiddetta “ Direttiva Accoglienza ” .
Del resto questo Tribunale in altre decisioni, assunte nella sede cautelare, ha già affermato l’« obbligo di disapplicare la norma interna (art. 1, comma 2- bis , d.lgs. n. 142/2015), per contrasto con la direttiva UE n. 33/2013, in quanto l’art. 20, par. 2, della direttiva stessa non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’Amministrazione procedente di ridurre le misure stesse » (T.A.R. Veneto, Sez. III, ordinanze n. 293 del 2 luglio 2025 e nn. 21 e 30 del 15 gennaio 2026).
5. Né rileva la circostanza – evidenziata dall’Amministrazione resistente nella relazione versata in atti – che i posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza siano in « numero estremamente esiguo ». Questo Tribunale ha difatti già chiarito ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044) che la mancanza di posti disponibili non possa certo giustificare l’inadempimento all’obbligo di accoglienza a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che, ai sensi dell’art. 11, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142 del 2015, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.
Né tantomeno giova all’Amministrazione resistente invocare la novella di cui all’art. 8, comma 2- bis , del decreto legislativo n. 142 del 2015 (comma inserito dal decreto legge n. 145 del 2024, convertito dalla legge n. 187 del 2024), perché questo stesso Tribunale in altre occasioni ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 17 febbraio 2026, n. 416) ha già evidenziato che tale novella – mirata a garantire « con priorità » l’accoglienza « a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare » – non incide sul principio secondo il quale l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Difatti non è stato abrogato l’art. 11 del d.lgs. n. 142 del 2015, il quale prevede « misure straordinarie » per il caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di accoglienza ordinari.
Né infine trova riscontro negli atti di causa l’affermazione della Prefettura, ricompresa nella motivazione del provvedimento impugnato, per cui « non si profilano profili di vulnerabilità tali da consentire l’erogazione delle misure di accoglienza ». Invero la presenza nel nucleo familiare di un minore costituisce ex lege una condizione di vulnerabilità che l’Amministrazione ha il dovere di accertare e tutelare. L’art. 21 della direttiva 2013/33/UE e l’art. 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, infatti, elencano espressamente i « minori » tra le persone vulnerabili, le cui esigenze devono essere vagliate dall’Amministrazione in sede di decisione sull’ammissione alle misure di accoglienza.
6. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, dev’essere annullato il provvedimento impugnato di diniego di ammissione alle misure di accoglienza.
7. Non sussistono, invece, i presupposti per accogliere la domanda volta ad « accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad accedere alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015 e, per l’effetto, ordinare al Ministero dell’Interno - Prefettura di -OMISSIS- di disporre l’immediato ingresso dei ricorrenti nel predetto sistema ».
Difatti ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., « In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ». Deve allora rilevarsi che la Prefettura non ha accertato la sussistenza delle condizioni di accesso alle misure di accoglienza in capo ai ricorrenti, tra cui l’assenza di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata al sostentamento proprio e dei propri familiari ( ex art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015), limitandosi invece a rilevare l’inosservanza del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda e l’insussistenza di profili di vulnerabilità.
8. Resta fermo che, in virtù dell’effetto conformativo della presente pronuncia, la Prefettura di -OMISSIS- è tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti istruttori necessari per accertare se i ricorrenti siano in possesso, o meno, dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione delle misure di accoglienza.
9. In applicazione della regola della soccombenza le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, ma essendo i ricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (con il decreto della competente Commissione n. 32 del 2026), l’Amministrazione resistente dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale « Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato » . Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Resta fermo che, non avendo il ricorrente chiesto la liquidazione dei compensi spettanti per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, alla liquidazione dei compensi stessi si procederà a seguito della presentazione di un’apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo RI, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
ER MO, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| ER MO | Carlo RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.