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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1571/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. FIORENZA FRANCO con domicilio eletto in VIA S.
STEFANO N. 43 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RICCI BENEDETTA con domicilio eletto in PIAZZA CAVOUR 27
Pt_1
appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con citazione ritualmente notificata ha Parte_1
convenuto in giudizio il chiedendo accertarsi Controparte_1
l'illegittimità della richiesta da parte dell'Ente territoriale del canone per l'occupazione concessoria demaniale marittima per l'anno 2019 per l'importo di € 31.007,72, oltre l'imposta regionale sulla concessione di beni del demanio e del patrimonio indisponibile statale calcolato proporzionalmente nella misura del 5% (negli anni precedenti il canone era stato determinato nel più modesto importo di € 1.321,67) .
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 154/2022 del 15 febbraio 2022 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo, condannando parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
2.- ha impugnato detta sentenza. Parte_1
Con il primo motivo contesta il dichiarato difetto di giurisdizione, rilevando che l'art. 133 c.p.a., ricomprendendo nella giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto rapporti di concessione di beni pubblici, espressamente esclude quelle relative a indennità, canoni e altri corrispettivi;
dette controversie rientrano infatti nella giurisdizione del
G.O. laddove si tratti di questioni meramente patrimoniali, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, senza involgere pag. 2/7 l'esercizio del potere autoritativo della PA e la validità di provvedimenti amministrativi.
Con il secondo motivo, nel merito, lamenta l'erronea applicazione da parte dell'amministrazione di una normativa abrogata (d. m. 342/1998) e sostituita ex lege 269/2006 al suo art. 1 co. 251 ss. (Finanziaria 2007), nonché l'inapplicabilità della circolare min. n. 22 del 25.05.2009 facente rinvio alla circolare min. n. 112/2001, a sua volta basata sulla precedente previsione dell'art. 3 d.l. 400/93 (venuto meno con la Finanziaria 2007).
Con il terzo motivo lamenta, nel merito, violazione/falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 39 cod. nav., 16 DPR 328/52, 3 d.l. 400/02, nonché 11,12,14 Preleggi.
Con il quarto motivo deduce anche violazione dell'art. 4 DM 19.07.1989.
Chiede dunque la declaratoria della competenza del giudice ordinario con rinvio al primo giudice ex art. 353 c.p.c. ovvero, nel merito, la declaratoria dell'infondatezza/illegittimità della richiesta del canone calcolato per l'anno 2019 dal con accertamento della debenza di un Controparte_1
canone corrispondente a quello degli anni precedenti.
3.- Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ribadisce l'incompetenza del giudice ordinario avendo l'attrice posto in contestazione l'esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone e non il mero calcolo aritmetico sulla base di criteri predeterminati, con la conseguenza della non riconducibilità della vertenza alla giurisdizione del G.O. in materia di controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.
pag. 3/7 Quanto agli altri motivi, ribadisce la fondatezza della richiesta dell'amministrazione giacchè, a seguito dell'istituzione nel 2012 del SID,
Sistema Informativo del Demanio marittimo, a seguito dell'inserimento dei dati delle concessioni, era emerso che, nel rispetto dei criteri di cui alle circolari n. 112 e 120 del 2001 del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, la superficie occupata dall'appellante era pari a 14.076,23 mq, ragion per cui il canone per il 2019 era stato correttamente calcolato.
4.- Il primo motivo di appello è fondato.
La previsione normativa secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., già art. 5 della l. n. 1034 del 1971) va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti la quantificazione e il pagamento dei corrispettivi in questione, purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio con esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione, dovendosi riconoscere invece, in tal caso, la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi
(Cass. SS UU 17.6.2010 n, 14614).
Con riferimento ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell'art. 1, comma 251, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, è stata quindi affermata dalla giurisprudenza la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in cui non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione, previa ricognizione tecnico – discrezionale, del pag. 4/7 carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell'inamovibilità o meno delle stesse (Cons St., Sez. VI, nn.
2216/2015, 336/2015, 721/2013, 2371/2011 e 3348/2010).
Pertanto, con riferimento alla rideterminazione di un canone per concessione demaniale marittima relativamente all'esercizio di un approdo turistico, è stata affermata la giurisdizione del G.O. per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto meramente applicativo della nuova base di calcolo del canone di concessione come predisposta dall'art. 1, comma 251, della l. n. 296 del 2006, giacchè in tal caso non vi sono spazi per l'esercizio di poteri discrezionali da parte della
Pubblica Amministrazione, e la controversia ha natura puramente patrimoniale riguardando la quantificazione e la debenza del canone di concessione previa applicazione di criteri automatici prestabiliti ex lege
(Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5469).
Nel caso di specie, nel 2019 il Comune di dopo aver chiesto per CP_1
anni alla un canone di occupazione calcolato in Parte_1
base all'occupazione del suolo per 586 mq per un importo annuo di euro
1.321,67, nel 2019, a seguito dell'entrata in vigore del Sistema
Automatizzato del Demanio Marittimo (“SID”), ha calcolato il suolo occupato anche in riferimento al sistema di cavo quantificando il suolo pubblico occupato in mq. 14.076,23 per un canone finale di euro 31.007,72 più l'imposta regionale sulla concessione di beni demaniali del patrimonio indisponibile statale, in applicazione dei criteri di cui alle Circolari n.
112/2001 e n. 120/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione secondo cui, ai fini della determinazione dei canoni per le concessioni per pag. 5/7 le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate (cavi e cavidotti interrati nel demanio marittimo), la superficie è quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro lato.
E' evidente quindi che la causa instaurata da per Parte_1
contestare il canone applicato nel 2019 ha ad oggetto in via diretta
« canoni e altri corrispettivi», alla stregua di quanto dispone l'art. 133, comma 1, lett. b) del c.p.a. e non già la qualificazione del rapporto concessorio e l'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione, con la conseguente competenza del giudice ordinario.
Al riconoscimento della competenza del giudice ordinario consegue la rimessione della controversia al primo giudice per il prosieguo ex art. 353
c.p.c. nella precedente formulazione applicabile alle controversie instaurate prima del 30.6.2023 (art. 35 comma 1 D L.vo 149 del 10.10.2022).
Compensazione delle spese per entrambi i gradi in ragione della diversità di orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 154/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara la competenza del giudice ordinario e rimette gli atti al Tribunale di Rimini per il prosieguo;
pag. 6/7 compensa le spese per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1571/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. FIORENZA FRANCO con domicilio eletto in VIA S.
STEFANO N. 43 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RICCI BENEDETTA con domicilio eletto in PIAZZA CAVOUR 27
Pt_1
appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con citazione ritualmente notificata ha Parte_1
convenuto in giudizio il chiedendo accertarsi Controparte_1
l'illegittimità della richiesta da parte dell'Ente territoriale del canone per l'occupazione concessoria demaniale marittima per l'anno 2019 per l'importo di € 31.007,72, oltre l'imposta regionale sulla concessione di beni del demanio e del patrimonio indisponibile statale calcolato proporzionalmente nella misura del 5% (negli anni precedenti il canone era stato determinato nel più modesto importo di € 1.321,67) .
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Rimini con sentenza n. 154/2022 del 15 febbraio 2022 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo, condannando parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
2.- ha impugnato detta sentenza. Parte_1
Con il primo motivo contesta il dichiarato difetto di giurisdizione, rilevando che l'art. 133 c.p.a., ricomprendendo nella giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto rapporti di concessione di beni pubblici, espressamente esclude quelle relative a indennità, canoni e altri corrispettivi;
dette controversie rientrano infatti nella giurisdizione del
G.O. laddove si tratti di questioni meramente patrimoniali, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, senza involgere pag. 2/7 l'esercizio del potere autoritativo della PA e la validità di provvedimenti amministrativi.
Con il secondo motivo, nel merito, lamenta l'erronea applicazione da parte dell'amministrazione di una normativa abrogata (d. m. 342/1998) e sostituita ex lege 269/2006 al suo art. 1 co. 251 ss. (Finanziaria 2007), nonché l'inapplicabilità della circolare min. n. 22 del 25.05.2009 facente rinvio alla circolare min. n. 112/2001, a sua volta basata sulla precedente previsione dell'art. 3 d.l. 400/93 (venuto meno con la Finanziaria 2007).
Con il terzo motivo lamenta, nel merito, violazione/falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 39 cod. nav., 16 DPR 328/52, 3 d.l. 400/02, nonché 11,12,14 Preleggi.
Con il quarto motivo deduce anche violazione dell'art. 4 DM 19.07.1989.
Chiede dunque la declaratoria della competenza del giudice ordinario con rinvio al primo giudice ex art. 353 c.p.c. ovvero, nel merito, la declaratoria dell'infondatezza/illegittimità della richiesta del canone calcolato per l'anno 2019 dal con accertamento della debenza di un Controparte_1
canone corrispondente a quello degli anni precedenti.
3.- Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, ribadisce l'incompetenza del giudice ordinario avendo l'attrice posto in contestazione l'esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone e non il mero calcolo aritmetico sulla base di criteri predeterminati, con la conseguenza della non riconducibilità della vertenza alla giurisdizione del G.O. in materia di controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi.
pag. 3/7 Quanto agli altri motivi, ribadisce la fondatezza della richiesta dell'amministrazione giacchè, a seguito dell'istituzione nel 2012 del SID,
Sistema Informativo del Demanio marittimo, a seguito dell'inserimento dei dati delle concessioni, era emerso che, nel rispetto dei criteri di cui alle circolari n. 112 e 120 del 2001 del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, la superficie occupata dall'appellante era pari a 14.076,23 mq, ragion per cui il canone per il 2019 era stato correttamente calcolato.
4.- Il primo motivo di appello è fondato.
La previsione normativa secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" (art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., già art. 5 della l. n. 1034 del 1971) va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti la quantificazione e il pagamento dei corrispettivi in questione, purché non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio con esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione, dovendosi riconoscere invece, in tal caso, la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi
(Cass. SS UU 17.6.2010 n, 14614).
Con riferimento ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell'art. 1, comma 251, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, è stata quindi affermata dalla giurisprudenza la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in cui non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione, previa ricognizione tecnico – discrezionale, del pag. 4/7 carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere in precedenza realizzate dal concessionario, nonché in considerazione dell'inamovibilità o meno delle stesse (Cons St., Sez. VI, nn.
2216/2015, 336/2015, 721/2013, 2371/2011 e 3348/2010).
Pertanto, con riferimento alla rideterminazione di un canone per concessione demaniale marittima relativamente all'esercizio di un approdo turistico, è stata affermata la giurisdizione del G.O. per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto meramente applicativo della nuova base di calcolo del canone di concessione come predisposta dall'art. 1, comma 251, della l. n. 296 del 2006, giacchè in tal caso non vi sono spazi per l'esercizio di poteri discrezionali da parte della
Pubblica Amministrazione, e la controversia ha natura puramente patrimoniale riguardando la quantificazione e la debenza del canone di concessione previa applicazione di criteri automatici prestabiliti ex lege
(Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5469).
Nel caso di specie, nel 2019 il Comune di dopo aver chiesto per CP_1
anni alla un canone di occupazione calcolato in Parte_1
base all'occupazione del suolo per 586 mq per un importo annuo di euro
1.321,67, nel 2019, a seguito dell'entrata in vigore del Sistema
Automatizzato del Demanio Marittimo (“SID”), ha calcolato il suolo occupato anche in riferimento al sistema di cavo quantificando il suolo pubblico occupato in mq. 14.076,23 per un canone finale di euro 31.007,72 più l'imposta regionale sulla concessione di beni demaniali del patrimonio indisponibile statale, in applicazione dei criteri di cui alle Circolari n.
112/2001 e n. 120/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione secondo cui, ai fini della determinazione dei canoni per le concessioni per pag. 5/7 le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate (cavi e cavidotti interrati nel demanio marittimo), la superficie è quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro lato.
E' evidente quindi che la causa instaurata da per Parte_1
contestare il canone applicato nel 2019 ha ad oggetto in via diretta
« canoni e altri corrispettivi», alla stregua di quanto dispone l'art. 133, comma 1, lett. b) del c.p.a. e non già la qualificazione del rapporto concessorio e l'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione, con la conseguente competenza del giudice ordinario.
Al riconoscimento della competenza del giudice ordinario consegue la rimessione della controversia al primo giudice per il prosieguo ex art. 353
c.p.c. nella precedente formulazione applicabile alle controversie instaurate prima del 30.6.2023 (art. 35 comma 1 D L.vo 149 del 10.10.2022).
Compensazione delle spese per entrambi i gradi in ragione della diversità di orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 154/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara la competenza del giudice ordinario e rimette gli atti al Tribunale di Rimini per il prosieguo;
pag. 6/7 compensa le spese per entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/7