Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5663/2024 promossa da:
ass. avv. MAURIZIO SCAVONE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta SILVIA ZECCHINI CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
ha evocato in giudizio l , chiedendo all'adito Parte_1 CP_1
tribunale, previa disapplicazione del provvedimento di rigetto della domanda di indennità di maternità, di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire detta prestazione, in relazione al periodo dal 06.07.2021 al 24.11.2021, e, per l'effetto, di condannare l'ente convenuto a corrisponderle le somme dovute;
in via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'ente convenuto a pagarle l'importo corrispondente all'indennità di maternità a titolo di risarcimento del danno;
parte attrice, a fondamento della domanda proposta nel presente giudizio, ha allegato:
- Di avere percepito, a far data dal marzo 2021, il trattamento assistenziale NASpI, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria per effetto del licenziamento intimatole a far data dal 01.12.2020 dalla società datrice di lavoro “Tricos di
AS IN & C. s.a.s.”;
1
- Di aver riferito all'operatore dell' le informazioni necessarie ai fini della CP_1
presentazione della domanda di indennità di maternità, specificando di essere disoccupata da più di sessanta giorni (dal 01.12.2020) e di percepire l'indennità di disoccupazione Naspi;
- Di aver appreso dell'accoglimento della domanda di indennità di maternità in data
18.08.2021, tramite accesso alla piattaforma online dedicata alla consultazione delle domande di prestazioni assistenziali;
- Che il proprio medico curante aveva provveduto, successivamente al parto, a trasmettere all' la documentazione sanitaria attestante l'esito della CP_1 gravidanza, ai fini dell'estensione del termine di durata del trattamento assistenziale;
- Di aver continuato a percepire l'indennità di disoccupazione, nonostante l'avvenuto accoglimento della domanda di indennità di maternità, e di avere, quindi, chiesto chiarimenti all'ente erogatore, ricevendo in risposta rassicurazioni circa l'esito positivo degli accertamenti in ordine alla sussistenza del diritto alla prestazione;
CP_
- Che il 13.02.2023 l convenuto le aveva comunicato di aver riesaminato la sua domanda di indennità di maternità e di aver rilevato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta;
- Di aver presentato ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale;
- Che, con provvedimento del 06.12.2023, il Comitato Provinciale aveva CP_1
accolto il ricorso, accertando che la domanda di indennità di maternità era stata tempestivamente proposta e che l'erronea qualificazione della stessa era dipesa da errore materiale dell'operatore del call center;
- Che, in data 07.12.2023, la Direzione della Sede di Torino dell' aveva CP_1
sospeso il provvedimento del Comitato Provinciale, successivamente pronunciandone l'annullamento e respingendo la domanda di indennità di maternità per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento delle domande proposte, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti di cui
2 all'art. 24 del d.lgs. 151/2001 per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale richiesta all'ente convenuto, sostenendo di aver correttamente comunicato all'operatore incaricato il proprio stato di disoccupazione e la percezione dell'indennità di disoccupazione NASpI.
Ad avviso di parte ricorrente, inoltre, l l'avrebbe indotta in errore in ordine alla CP_1 corretta formulazione dell'istanza di erogazione della prestazione assistenziale, per effetto dell'iniziale comunicazione di avvenuto accoglimento e per effetto delle rassicurazioni successivamente ricevute, in risposta a richieste di chiarimento conseguenti al ritardo nel pagamento.
2.
Si è costituito in giudizio l , eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità/improponibilità/improcedibilità della domanda di condanna al pagamento diretto dell'indennità di maternità per mancata presentazione di domanda amministrativa e, in subordine, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, essendosi prescritto il diritto azionato.
Tanto premesso, l ha dedotto: CP_1
- Che la domanda presentata da parte ricorrente, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di maternità, risultava essere stata erroneamente formulata come domanda di pagamento con conguaglio, pur in assenza del presupposto di fatto costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
- Che il provvedimento di accoglimento dell'istanza, successivamente, era stato sostituito dal provvedimento di rigetto per avvenuta cessazione dell'attività lavorativa;
- Che il provvedimento emesso dal Comitato Provinciale, in accoglimento del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente, avverso il precedente rigetto, era stato sospeso su intervento del Direttore Provinciale della Sede di CP_1
Torino;
- Che il Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti aveva, quindi, annullato la decisione del Comitato
Provinciale, confermando il rigetto della domanda di indennità di maternità, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione del relativo diritto e della mancata reiterazione della domanda.
3.
3 Preliminarmente, deve essere decisa l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa con pagamento in
CP_ via c.d. "diretta" cioè da parte dell' in luogo del datore di lavoro;
come è noto, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire, in sede giudiziale, la prestazione previdenziale di talché il difetto di domanda amministrativa determina non già la mera improcedibilità ex art. 443 c.p.c. ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale ( Cass. n. 29.236/2011);
l'eccezione è infondata, in quanto è documentale (doc. 1 conv.), e in ogni caso incontestato, che la ricorrente in data 8/7 2021 abbia presentato domanda di
CP_ indennità di maternità tramite il Contact Center dell' ; invero, la circostanza che nella sezione della domanda "dati del pagamento" sia indicato "pagamento a conguaglio: l'indennità è anticipata dal datore di lavoro per
CP_ conto dell' ” è irrilevante ai fini del perfezionamento della condizione di proponibilità del ricorso giudiziale;
il ricorso introduttivo del presente giudizio, dunque, è proponibile poichè la ricorrente ha presentato preventiva domanda amministrativa, avente ad oggetto la prestazione richiesta in giudizio, pur dichiarando erroneamente di non essere priva di occupazione e chiedendo, altrettanto erroneamente, il "pagamento a conguaglio"
CP_ dell'indennità, anziché il pagamento diretto da parte dell' ;
l'ente convenuto, peraltro, essendo l'ente erogatore dell'indennità di disoccupazione percepita dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda di maternità, avrebbe potuto avvedersi agevolmente dell'errore materiale nella compilazione della domanda amministrativa;
4.
è infondata anche l'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento dell'indennità di maternità per i tre mesi successivi al parto: la durata del trattamento economico indennitario previsto per le lavoratrici con contratto di lavoro subordinato ed esteso, in forza di specifica previsione normativa, alle donne che si trovino in stato di disoccupazione, è parametrata alla durata del congedo di maternità e, pertanto, ai sensi degli artt. 16 e ss. d.lgs. 151/2001, la prestazione indennitaria decorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto, fino ai tre mesi successivi, salvo
4 variazioni dipendenti dalle condizioni della gestante e dall'andamento effettivo della gravidanza;
le prescrizioni di cui all'art. 21 del citato Testo Unico prevedono l'onere di comunicazione all' del “certificato medico di gravidanza indicante la data CP_1 presunta del parto”, a cura del “medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato”, nonché del certificato di nascita del figlio, ovvero della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; dal tali disposizioni, tuttavia, non è dato evincere l'onere della richiedente di presentare una seconda domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di maternità per il periodo successivo al parto;
la lavoratrice madre, pertanto, deve presentare un'unica domanda amministrativa di pagamento dell'indennità di maternità, che copre l'intero periodo del congedo, e, successivamente al parto, deve trasmettere il certificato di nascita del figlio per la determinazione della durata effettiva della prestazione previdenziale, il che nel caso di specie è avvenuto non avendo l'ente resistente contestato la relativa allegazione contenuta al capo 5 del ricorso;
5. parte convenuta ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto azionato;
l'eccezione deve ritenersi fondata per i motivi che seguono;
innanzitutto mette conto ricordare che per pacifica giurisprudenza il diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità, disciplinato dagli artt. 22, 23, 29, 34 del d.lgs. n. 151 del 2001, è assoggetto, in mancanza di una previsione in senso contrario, alla prescrizione breve di un anno che matura di giorno in giorno, risolvendosi in un complesso di diritti a ratei giornalieri, e decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, sicché una volta presentata la tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l , dal Controparte_3
giorno di maturazione degli stessi (v., ex multis, Cass. 2865/2004); la prescrizione, tuttavia, è sospesa durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla domanda rivolta all'ente previdenziale ai sensi dell'articolo 7 della legge
533/1973 e anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo (cfr. Cass. S.U. n. 5572/2012);
5 il termine di prescrizione annuale dell'indennità di maternità, dunque, è sospeso per i
120 giorni di formazione del silenzio rifiuto e per i 180 giorni di formazione del silenzio rigetto;
l'accertamento del diritto, invece, interrompe il decorso della prescrizione, e ciò è quanto avvenuto nel caso di specie in cui, pacificamente, la domanda della ricorrente, presentata in data 8/7/2021, è stata accolta dall'ente previdenziale convenuto in data 18/8/2021 (tale circostanza, peraltro, è riportata nella delibera del
Comitato Amministrativo sub doc. 5 di parte convenuta); dal 18/8/2021, tuttavia, il termine annuale di prescrizione ha ripreso a decorrere, senza mai essere interrotto: la ricorrente, infatti, pur non avendo ricevuto il pagamento dell'indennità di maternità, non ha messo in mora l'istituto, richiedendo il pagamento della prestazione;
diversamente da quanto sostenuto in ricorso, nel caso di specie l'effetto sospensivo del decorso del tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla domanda amministrativa e del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo, di cui si è detto in precedenza, non
CP_ opera poichè, allorquando l in data 13/2/2023 ha respinto la domanda di pagamento dell'indennità di maternità, originariamente accolta, il diritto della ricorrente alla prestazione era già prescritto in assenza di atti di costituzione in mora dell'ente debitore;
6. secondo parte ricorrente, l'importo che le sarebbe spettato a titolo di indennità di maternità per il periodo 6/7/2021 al 24/11/2021, in ogni caso, le dovrebbe essere corrisposto a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente resistente, in quanto la revoca dell'originario provvedimento di accoglimento della domanda amministrativa dell'8/7/2021 sarebbe derivato dall'erronea acquisizione, da parte dell'operatore del Contact Center, dei dati posti a fondamento della domanda stessa;
secondo la prospettazione attorea, pertanto, la condotta negligente dell'ente le avrebbe impedito di riproporre tempestivamente la domanda con richiesta di pagamento diretto, in considerazione del legittimo affidamento riposto sull'iniziale provvedimento di accoglimento;
tale prospettazione è erronea, in quanto la prescrizione del diritto all'indennità di maternità è da ricondurre all'inerzia della ricorrente la quale, nonostante il protratto
6 mancato pagamento della prestazione, non ha messo in mora l'istituto, interrompendo così il decorso del termine di prescrizione;
7. per tutto quanto sin qui esposto il ricorso deve essere respinto;
8. risultando soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c. per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali, le spese di lite vanno compensate tra le parti;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Torino, 10/6/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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