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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1223/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1223/2021 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Redipuglia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rosario Perri, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli Avv.ti Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.11.2021 , premettendo di aver adito il Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme a seguito della revoca dell'assegno ordinario di invalidità per mancanza del requisito sanitario e di aver ottenuto, con decreto di omologa del
16.06.2020, il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal 5.12.2018 (pensione IOCOM n. 37621006) per un ammontare mensile di € 836,00, esponeva di aver presentato, nelle more del giudizio, domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità riconosciutagli a decorrere dal mese di dicembre 2019, che l' , in forza del decreto di omologa del 16.06.2020, aveva proceduto al pagamento CP_1 degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo compreso tra il
5.12.2018 ed il mese di dicembre 2019, data a partire dalla quale era stata erogata la pensione di vecchiaia nell'importo meno favorevole di € 614,60 mensili, che successivamente la prestazione più favorevole, ovvero l'assegno ordinario di invalidità, era stata sospesa al fine di corrispondere l'importo di € 614,60 mensili, di aver richiesto, per il tramite del patronato di fiducia, il ripristino della pensione di invalidità più favorevole e di aver inoltrato ricorso alla Commissione Provinciale di Catanzaro rimasto privo di riscontro.
Assumeva, quindi, di avere diritto alla percezione dell'importo di € 836,00 scaturente dalla pensione di invalidità più favorevole, richiamando l'art. 1, comma 10 della L. n.
222/1984 e sostenendo che, in ogni caso, l'importo della pensione non avrebbe potuto essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità o comunque l'importo mensile più favorevole di pensione pari ad
€ 836,00 rispetto a quello inferiore percepito fino all'attualità, con condanna dell' CP_1 al pagamento degli importi arretrati a far data da dicembre 2019.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva che, con provvedimento del 5.09.2016, CP_1 era stata eliminata la pensione IOCOM n. 37621006 per insussistenza del requisito sanitario, che avverso detto provvedimento era stato presentato ricorso conclusosi con il decreto di omologa del 16.06.2020, con il quale era stata nuovamente riconosciuta la pensione con decorrenza successiva, ossia, dal 5.12.2018, che nelle more del giudizio il ricorrente aveva presentato in data 5.11.2019 domanda di pensione di vecchiaia con invalidità all'80% FLPD, che tale domanda era stata definita in data 14.01.2020, quindi precedentemente alla data del provvedimento di omologa, con liquidazione della pensione VO n. 13031908 a decorrere dal 12/2019; evidenziava che, nel dare esecuzione al decreto di omologa, erano stati erogati gli arretrati fino al 11/2019 in quanto a partire dal 12/2019 il ricorrente è titolare della pensione di vecchiaia e che, una volta presentata la domanda di pensione e riconosciuto il diritto, quest'ultimo era divenuto irrinunciabile, con conseguente perdita del diritto all'assegno di invalidità ordinario;
precisava, inoltre, che la pensione di vecchiaia, anche se anticipata, era incompatibile con prestazioni legate alla contribuzione, posto che entrambi i trattamenti sono calcolati sui contributi versati e che gli stessi contributi, in nessun caso, possono dare accesso a due trattamenti contemporaneamente, che nel caso di specie, avendo il
Pag. 2 di 5 ricorrente optato per la pensione di vecchiaia, non aveva più titolo a previdenze di
“durata” quali l'assegno ordinario di invalidità di cui godeva e che l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'assegno ordinario di invalidità fosse più favorevole era del tutto apodittico e basato solo sull'importo economico;
contestava, infine, la fondatezza della richiesta di pagamento degli arretrati in quanto che gli stessi erano stati pagati sino al conseguimento della pensione di vecchiaia e non erano più erogabili per il periodo successivo, essendo stato eliminato l'assegno di invalidità ordinaria, per essere il soggetto divenuto titolare di pensione di vecchiaia.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Occorre, innanzitutto, prendere atto che nelle note autorizzate depositate il 9.11.2024 il difensore di parte ricorrente ha inteso precisare che la domanda proposta ha ad oggetto il diritto a percepire, a seguito del riconoscimento della pensione di vecchiaia, lo stesso importo economico erogato in costanza di godimento dell'assegno ordinario di invalidità, in forza del disposto di cui all'art. 1, comma 10 della L. n. 222/1984.
La norma sopra richiamata testualmente recita: “Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.”.
La L. n. 222 del 12.06.1984, con il comma 10 dell'articolo 1, in coerenza con il carattere temporaneo dell'assegno di invalidità, stabilisce che, al compimento dell'età pensionabile prevista dalle gestioni interessate, l'assegno deve essere trasformato d'ufficio, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.
Con specifico riferimento alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia per i soggetti invalidi in misura almeno pari all'80%, la Circolare n. 82 CP_1 del 10.03.1994 stabilisce che “Per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la trasformazione, come chiarito con Circolare dell n. 50 del CP_1
23.02.1993, punto 9, viene effettuata al compimento dei nuovi limiti di età previsti dal
Pag. 3 di 5 decreto n. 503, a condizione che gli interessati possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo
e siano cessati dal rapporto di lavoro dipendente. I titolari di assegno di invalidità che al compimento del 61° anno, se uomini, o del 56° anno, se donne, ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento di invalidità lavorativa, al fine di ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista dalla previgente normativa debbono presentare specifica domanda. Ove gli uffici sanitari dell' CP_1 accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n. 503, si procederà alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, senza tener conto dell'elevazione dei limiti di età.”.
5. Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) con nota del 5.09.2016 l' ha comunicato al ricorrente la revoca, a seguito di CP_1 revisione, dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984 in godimento per mancanza del requisito sanitario;
b) con decreto di omologa del 16.06.2020 il Tribunale di Lamezia Terme ha riconosciuto il requisito sanitario di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984 con decorrenza dal 5.12.2018;
c) con comunicazione del 14.01.2020 l' ha informato il ricorrente che la domanda CP_1 di pensione richiesta in data 5.11.2019 è stata accolta, con conseguente liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dall'1.12.2019.
6. Ebbene, alla luce delle risultanze documentali acquisite la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
L'applicazione dell'art. 1, comma 10 della L. n. 222/1984, invocato da parte ricorrente al fine di pretendere l'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità nell'importo più favorevole di € 836,00 mensili, infatti, presuppone il godimento, in capo al soggetto interessato, dell'assegno ordinario di invalidità, posto che soltanto in tal caso la prestazione previdenziale di cui l'assicurato beneficia può trasformarsi in trattamento pensionistico al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
Viceversa, nell'ipotesi esaminata, alla data di presentazione della domanda di pensione
(5.11.2019), il ricorrente non godeva più dell'assegno ordinario di invalidità per effetto della revoca avvenuta nell'anno 2016.
Né può rilevare, in senso contrario, la circostanza che il beneficio sia stato successivamente ripristinato con decorrenza dal 5.12.2018, tenuto conto che la
Pag. 4 di 5 liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata è antecedente all'emissione del decreto di omologa del 16.06.2020.
Tale dato vale a dimostrare che la domanda di pensione di vecchiaia anticipata presentata dal ricorrente è stata frutto di una scelta non correlata alla titolarità dell'assegno ordinario, di cui l'interessato non beneficiava più al momento della presentazione della relativa domanda amministrativa;
né a quella data il era in Pt_1 grado di prevedere quale sarebbe stato l'esito del procedimento di ATP nelle more intrapreso.
Ne consegue che correttamente l' ha erogato i ratei arretrati dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità per il periodo compreso tra il 5.12.2018 ed il mese di dicembre 2019, ovvero fino alla data in cui il ricorrente è divenuto titolare del trattamento pensionistico di vecchiaia, stante l'incumulabilità delle due prestazioni previdenziali.
Altrettanto legittima risulta, poi, la corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata nell'importo di € 614,60 mensili, non potendo operare nel caso di specie la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 1 della L. n. 222/1984 per le ragioni sopra evidenziate.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 9.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1223/2021 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Redipuglia n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rosario Perri, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli Avv.ti Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.11.2021 , premettendo di aver adito il Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme a seguito della revoca dell'assegno ordinario di invalidità per mancanza del requisito sanitario e di aver ottenuto, con decreto di omologa del
16.06.2020, il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal 5.12.2018 (pensione IOCOM n. 37621006) per un ammontare mensile di € 836,00, esponeva di aver presentato, nelle more del giudizio, domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità riconosciutagli a decorrere dal mese di dicembre 2019, che l' , in forza del decreto di omologa del 16.06.2020, aveva proceduto al pagamento CP_1 degli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità per il periodo compreso tra il
5.12.2018 ed il mese di dicembre 2019, data a partire dalla quale era stata erogata la pensione di vecchiaia nell'importo meno favorevole di € 614,60 mensili, che successivamente la prestazione più favorevole, ovvero l'assegno ordinario di invalidità, era stata sospesa al fine di corrispondere l'importo di € 614,60 mensili, di aver richiesto, per il tramite del patronato di fiducia, il ripristino della pensione di invalidità più favorevole e di aver inoltrato ricorso alla Commissione Provinciale di Catanzaro rimasto privo di riscontro.
Assumeva, quindi, di avere diritto alla percezione dell'importo di € 836,00 scaturente dalla pensione di invalidità più favorevole, richiamando l'art. 1, comma 10 della L. n.
222/1984 e sostenendo che, in ogni caso, l'importo della pensione non avrebbe potuto essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità o comunque l'importo mensile più favorevole di pensione pari ad
€ 836,00 rispetto a quello inferiore percepito fino all'attualità, con condanna dell' CP_1 al pagamento degli importi arretrati a far data da dicembre 2019.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva che, con provvedimento del 5.09.2016, CP_1 era stata eliminata la pensione IOCOM n. 37621006 per insussistenza del requisito sanitario, che avverso detto provvedimento era stato presentato ricorso conclusosi con il decreto di omologa del 16.06.2020, con il quale era stata nuovamente riconosciuta la pensione con decorrenza successiva, ossia, dal 5.12.2018, che nelle more del giudizio il ricorrente aveva presentato in data 5.11.2019 domanda di pensione di vecchiaia con invalidità all'80% FLPD, che tale domanda era stata definita in data 14.01.2020, quindi precedentemente alla data del provvedimento di omologa, con liquidazione della pensione VO n. 13031908 a decorrere dal 12/2019; evidenziava che, nel dare esecuzione al decreto di omologa, erano stati erogati gli arretrati fino al 11/2019 in quanto a partire dal 12/2019 il ricorrente è titolare della pensione di vecchiaia e che, una volta presentata la domanda di pensione e riconosciuto il diritto, quest'ultimo era divenuto irrinunciabile, con conseguente perdita del diritto all'assegno di invalidità ordinario;
precisava, inoltre, che la pensione di vecchiaia, anche se anticipata, era incompatibile con prestazioni legate alla contribuzione, posto che entrambi i trattamenti sono calcolati sui contributi versati e che gli stessi contributi, in nessun caso, possono dare accesso a due trattamenti contemporaneamente, che nel caso di specie, avendo il
Pag. 2 di 5 ricorrente optato per la pensione di vecchiaia, non aveva più titolo a previdenze di
“durata” quali l'assegno ordinario di invalidità di cui godeva e che l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'assegno ordinario di invalidità fosse più favorevole era del tutto apodittico e basato solo sull'importo economico;
contestava, infine, la fondatezza della richiesta di pagamento degli arretrati in quanto che gli stessi erano stati pagati sino al conseguimento della pensione di vecchiaia e non erano più erogabili per il periodo successivo, essendo stato eliminato l'assegno di invalidità ordinaria, per essere il soggetto divenuto titolare di pensione di vecchiaia.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Occorre, innanzitutto, prendere atto che nelle note autorizzate depositate il 9.11.2024 il difensore di parte ricorrente ha inteso precisare che la domanda proposta ha ad oggetto il diritto a percepire, a seguito del riconoscimento della pensione di vecchiaia, lo stesso importo economico erogato in costanza di godimento dell'assegno ordinario di invalidità, in forza del disposto di cui all'art. 1, comma 10 della L. n. 222/1984.
La norma sopra richiamata testualmente recita: “Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.”.
La L. n. 222 del 12.06.1984, con il comma 10 dell'articolo 1, in coerenza con il carattere temporaneo dell'assegno di invalidità, stabilisce che, al compimento dell'età pensionabile prevista dalle gestioni interessate, l'assegno deve essere trasformato d'ufficio, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.
Con specifico riferimento alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia per i soggetti invalidi in misura almeno pari all'80%, la Circolare n. 82 CP_1 del 10.03.1994 stabilisce che “Per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la trasformazione, come chiarito con Circolare dell n. 50 del CP_1
23.02.1993, punto 9, viene effettuata al compimento dei nuovi limiti di età previsti dal
Pag. 3 di 5 decreto n. 503, a condizione che gli interessati possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo
e siano cessati dal rapporto di lavoro dipendente. I titolari di assegno di invalidità che al compimento del 61° anno, se uomini, o del 56° anno, se donne, ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento di invalidità lavorativa, al fine di ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista dalla previgente normativa debbono presentare specifica domanda. Ove gli uffici sanitari dell' CP_1 accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n. 503, si procederà alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, senza tener conto dell'elevazione dei limiti di età.”.
5. Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) con nota del 5.09.2016 l' ha comunicato al ricorrente la revoca, a seguito di CP_1 revisione, dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984 in godimento per mancanza del requisito sanitario;
b) con decreto di omologa del 16.06.2020 il Tribunale di Lamezia Terme ha riconosciuto il requisito sanitario di cui all'art. 1 della L. n. 222/1984 con decorrenza dal 5.12.2018;
c) con comunicazione del 14.01.2020 l' ha informato il ricorrente che la domanda CP_1 di pensione richiesta in data 5.11.2019 è stata accolta, con conseguente liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dall'1.12.2019.
6. Ebbene, alla luce delle risultanze documentali acquisite la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
L'applicazione dell'art. 1, comma 10 della L. n. 222/1984, invocato da parte ricorrente al fine di pretendere l'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità nell'importo più favorevole di € 836,00 mensili, infatti, presuppone il godimento, in capo al soggetto interessato, dell'assegno ordinario di invalidità, posto che soltanto in tal caso la prestazione previdenziale di cui l'assicurato beneficia può trasformarsi in trattamento pensionistico al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
Viceversa, nell'ipotesi esaminata, alla data di presentazione della domanda di pensione
(5.11.2019), il ricorrente non godeva più dell'assegno ordinario di invalidità per effetto della revoca avvenuta nell'anno 2016.
Né può rilevare, in senso contrario, la circostanza che il beneficio sia stato successivamente ripristinato con decorrenza dal 5.12.2018, tenuto conto che la
Pag. 4 di 5 liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata è antecedente all'emissione del decreto di omologa del 16.06.2020.
Tale dato vale a dimostrare che la domanda di pensione di vecchiaia anticipata presentata dal ricorrente è stata frutto di una scelta non correlata alla titolarità dell'assegno ordinario, di cui l'interessato non beneficiava più al momento della presentazione della relativa domanda amministrativa;
né a quella data il era in Pt_1 grado di prevedere quale sarebbe stato l'esito del procedimento di ATP nelle more intrapreso.
Ne consegue che correttamente l' ha erogato i ratei arretrati dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità per il periodo compreso tra il 5.12.2018 ed il mese di dicembre 2019, ovvero fino alla data in cui il ricorrente è divenuto titolare del trattamento pensionistico di vecchiaia, stante l'incumulabilità delle due prestazioni previdenziali.
Altrettanto legittima risulta, poi, la corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata nell'importo di € 614,60 mensili, non potendo operare nel caso di specie la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 1 della L. n. 222/1984 per le ragioni sopra evidenziate.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 9.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
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