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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.91/2024
Dott. SE GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RI IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 91/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2024 e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza
del 17 settembre 2025
OGGETTO: d a
- Polizza Parte_1 IC AN e con il patrocinio dell'avv. Ferrara Parte_2
fideiussoria NC
Codice: P.IVA_1 APPELLANTI
c o n t r o e per esse la mandataria Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Savasta Fiore Simonello CP_3
APPELLATE
Controparte_4
APPELLATA NON COSTITUITA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. pubblicata in data
20 novembre 2023 e notificata in data 18 dicembre 2023.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Reietta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza appellata,
voglia la Corte d'Appello:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche per mancanza di
documentazione probatoria idonea ai fini monitori e, in ogni caso, per
illiquidità del preteso credito.
- Respingersi comunque nel merito la domanda di Controparte_4
per inesistenza dell'asserito credito garantito e comunque per avvenuta
estinzione delle fidejussioni.
- In via subordinata, salvo gravame, si eccepisce l'avvenuta prescrizione
estintiva degl'interessi e di ogni altro diritto della opposta, fin qui non
esercitato.
In ogni caso, in via subordinata, ma senza con ciò invertire l'onere della
prova, si formulano le seguenti istanze istruttorie:
a) A sensi del disposto dell'art. 213 c.p.c., voglia il sig. giudice istruttore
richiedere alla curatela del fallimento di nella Controparte_5
persona del dott. , con studio in Brescia, via Oriani n.3, Persona_1
informazioni sul rapporto della procedura fallimentare con
[...]
e in particolare, con riferimento al contratto di locazione CP_4
finanziaria oggetto di causa: - se dalla documentazione a disposizione del
2 curatore risulti che abbia restituito a Controparte_4 [...]
prima della dichiarazione di fallimento, i canoni Controparte_5
percepiti;
- se abbia chiesto di essere ammessa allo stato Controparte_4
passivo del fallimento;
- se abbia presentato domanda di rivendicazione Controparte_4
dell'immobile;
- se dopo la dichiarazione di fallimento abbia Controparte_4
restituito i canoni percepiti e abbia richiesto l'equo compenso previsto
dall'art. 1526 c.c.;
- e comunque ogni altra informazione che il giudice istruttore riterrà utile ai
fini di causa.
b) In via di ulteriore subordine, ove si ritenga necessario od opportuno, gli
opponenti chiedono:
- ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante
di sulla seguente circostanza: Controparte_4
“Se sia vero che i canoni relativi al contratto di locazione finanziaria
n.239001 del 26 febbraio 2007 (doc. 1 allegato al ricorso monitorio) non
sono stati fino ad oggi restituiti a o al curatore del Controparte_5
fallimento di se sia vero che Controparte_5 Controparte_4
non ha avuto rapporti con il curatore del fallimento di Controparte_5
con riferimento al contratto di locazione finanziaria oggetto di causa”;
[...]
- ammissione di prova per testi, indicandosi a teste il dott. , con Persona_1
studio in Brescia, via Oriani n.3, sulla seguente circostanza:
3 “Se sia Vero che non ha avuto rapporti con la Controparte_4
curatela del fallimento di né si é in qualsiasi modo Controparte_5
messa in rapporto col curatore fallimentare”.
DE appellate
“ Contrariis reiectis, In via preliminare:
Dichiarare Signori C.F. e Parte_2 C.F._1 Parte_3
C.F. , decaduti dalle domande già formulate
[...] C.F._2
in Primo Grado e non formalmente riproposte avanti la Corte d'Appello;
Accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità e infondatezza
dell'Appello proposto dai Signori C.F. Parte_2
e C.F. , e, per C.F._1 Parte_3 C.F._2
l'effetto, disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 348-bis
e ss.;
Dichiarare l'acquiescenza ex art. 329, comma 2, c.p.c., delle parti della
Sentenza n. 2957/2023 meglio indicate nella parte in diritto, non oggetto di
specifico Appello da parte dei Signori C.F. Parte_2
e C.F. ; C.F._1 Parte_3 C.F._2
Nel merito
Confermarsi, in ogni caso, l'impugnata Sentenza del Tribunale di Brescia
del 20 Novembre 2023 (RG 9412/2020), respingendosi ogni domanda
avanzata nel presente grado dai Signori C.F. Parte_2
e C.F. . C.F._1 Parte_3 C.F._2
4 In via istruttoria
Respingere le Istanze istruttorie proposte dai Signori C.F. Parte_2
e C.F. , per C.F._1 Parte_3 C.F._2
tutti i motivi meglio dedotti in narrativa.
In ogni caso
- dichiarare decaduti Signori C.F. e Parte_2 C.F._1
C.F. , dalla proposizione di domanda Parte_3 C.F._2
ex art. 1526 c.c.
- Respingere l'opposizione proposta dai Signori e Parte_2 Parte_3
in quanto inammissibile e comunque infondata e, per l'effetto,
[...]
confermare il decreto ingiuntivo n. 2167/2020 emesso dal Tribunale di
Brescia, mandando assolta la Convenuta in opposizione da ogni avversaria
domanda e pretesa.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di pronuncia di revoca, inefficacia,
nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare in ogni
caso i Signori e al pagamento della somma di € Parte_2 Parte_3
31.833,63, o altra somma veriore accertanda, oltre agli interessi maturati e
maturandi al tasso convenzionale di mora calcolato sul solo importo capitale
sino al saldo, e comunque nei limiti della L. 108/96, per i titoli di cui in
premessa o quell'altra maggiore o minore somma accertanda in corso di
causa.
- Respingere in ogni caso tutte le domande attoree;
5 Con favore di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre CPA ed IVA come per
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato la opposizione proposta da e ed ha confermato il decreto Pt_3 Parte_2
ingiuntivo n. 2167/2020 emesso in data 05 giugno 2020 con cui è stato loro ingiunto, quali garanti di il pagamento in favore Controparte_5
della della somma di € 31.833,63, oltre interessi e Controparte_4
spese, a titolo di canoni di locazione scaduti relativi al contratto di leasing n.
2390001 stipulato il 26 febbraio 2007; ha condannato gli opponenti alle spese.
1.1. Il Tribunale:
ha rigettato la eccezione di carenza di prova documentale del credito attesa la produzione del contratto di leasing ed ha ritenuto inammissibili i disconoscimenti della copia prodotta all'originale e della sottoscrizione del debitore principale, formulata dai garanti e solo “in via prudenziale”;
ha ritenuto provata la entità del credito attraverso l'estratto conto che ha ritenuto riferibile riferibile al contratto, in assenza di contestazioni da parte degli opponenti;
ha qualificato le garanzie prestate quali contratti autonomi di garanzia sulla base della previsione del pagamento a prima richiesta e della espressa
6 rinuncia del garante al diritto di opporre le eccezioni proprie della debitrice principale, ritenendo inconferente il fatto che si tratti di fideiussione specifica, profilo che attiene alla tipologia del contratto e non al suo oggetto;
ha ritenuto infondata la exceptio doli sollevata dai garanti per cui la pretesa creditoria sarebbe abusiva in conseguenza della nullità, ai sensi dell'art. 1526
cod.civ., della clausola (art. 18) che consente alla concedente di ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene, richiamando al riguardo la disciplina dell'art. 138 L. 124/2017 (pur ritenuta non applicabile ratione temporis alla fattispecie) e la sentenza delle
Sezioni Unite n. 2061/2021;
ha evidenziato che <e' pur vero che la clausola deve essere valutata nel suo insieme e pertanto non sussisterebbe il diritto della concedente ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti nel caso in cui, tenuto conto dei canoni già
corrisposti, dei canoni scaduti, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione (che costituiscono il credito della concedente) detratto il valore di mercato del bene (nel caso in cui non sia stato alienato) non residuasse alcun credito in capo alla concedente. Peraltro tale circostanza non è stata specificamente allegata e, in ogni caso, non emerge “ictu oculi”>>.
ha escluso che la exceptio dolis generalis possa riguardare la mancata insinuazione del credito al passivo del fallimento della debitrice principale in quanto nel contratto autonomo di garanza è stata pattuita deroga all'art. 1957
cod.civ., con clausola specificatamente approvata, e non vi è obbligo di preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale;
7 ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla prescrizione degli interessi moratori.
2. Hanno proposto appello e sulla base di tre motivi. Pt_3 Parte_2
3.Si sono costituite e (la prima, già Controparte_1 Controparte_2
intervenuta nel giudizio di primo grado, quale cessionaria del credito, la seconda quale cessionaria dei beni) a mezzo della mandataria CP_3
che hanno chiesto il rigetto del gravame.
[...]
4. non si è costituita. Controparte_4
5. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ. e alla udienza del 17 settembre 2025, tenuta con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_4
citata e non costituita.
2.Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto sia stata fornita prova documentale del credito, idonea alla emissione del decreto ingiuntivo.
Ribadiscono che è stato prodotto un estratto conto non firmato e da cui non è
ricavabile la riferibilità al contratto di leasing in quanto in esso si legge
“contratto di locazione n. FS/1534017”.
Quanto al disconoscimento della copia del contratto all'originale, ritenuto dal
Giudicante inammissibile, deducono che era onere della controparte produrre
8 originale o copia autentica del documento ai sensi dell'art. 2719 cod.civ.
Evidenziano, poi, che con la comparsa di risposta la controparte ha prodotto il foglio delle “condizioni generali di contratto” privo di sottoscrizioni e di riferimenti alle parti in causa.
Deducono che, in realtà, essi hanno contestato la quantificazione del credito e nell'atto di citazione in opposizione hanno evidenziato incongruenze da cui si ricava l'arbitrarietà dei conteggi sulla base dei quali è stato chiesto il decreto ingiuntivo attesa l'assenza della produzione della fatture che si assumono pagate.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha, in modo condivisibile, considerato sufficiente la documentazione allegata dalla concedente al ricorso per decreto ingiuntivo;
si tratta del contratto di leasing con i relativi allegati, del contratto di garanzia
(che ha qualificato quale contratto autonomo, con statuizione non oggetto di censura), della lettera raccomandata del 06 novembre 2012 con cui la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa e dell'estratto conto.
Il contratto di locazione finanziaria è stato prodotto già in sede monitoria con le condizioni generali di contratto e la ulteriore produzione di queste ultime
è stata effettuata con la comparsa di risposta a fronte della lamentata illeggibilità del testo prodotto;
si tratta, peraltro, di testo coincidente con le
“principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di
immobili” che vengono riportate nel documento di sintesi e nel foglio informativo allegati al contratto e che la società utilizzatrice ha dichiarato
9 avere ricevuto in consegna.
Rileva, poi, il Collegio che la produzione del contratto di leasing costituisce prova della esistenza dell'obbligo restitutorio della somma finanziata in capo all'utilizzatrice e ai suoi garanti e che non è stata mossa alcuna contestazione circa il fatto che la concedente abbia effettuato il pagamento al venditore dell'immobile poi concesso in leasing e che di esso vi sia stata consegna.
A sostegno della pretesa inerente il credito ingiunto, vi è in atti la lettera di risoluzione del contratto di leasing datata 06 settembre 2012, alla quale è
allegato il “calcolo fatture interessi” recante il dettaglio del numero delle fatture impagate, della data di scadenza (dal 26 aprile al 26 agosto 2012),
dell'importo di capitale e di interessi dovuti. E' stato, inoltre, prodotto l'estratto conto contenente il dettaglio di tutte le fatture emesse, della relativa causale, dei pagamenti effettuati e delle fatture rimaste insolute;
la differente numerazione del rapporto (coerente con l'avvicendamento tra la FI
Leasing - con cui è intercorso il contratto del 26 febbraio 2007, di cui pure viene indicata la data - e la non incide sulla Controparte_4
evidente riferibilità di esso alla utilizzatrice (nulla è Controparte_5
dedotto circa la esistenza di ulteriori contratti di leasing in capo a detta società
oggetto di garanzia da parte degli appellati) confortata anche dalla documentazione inviata con la lettera con cui è stata comunicata la risoluzione del contratto.
A fronte della documentazione prodotta non costituisce adeguata contestazione quella contenuta nell'atto di citazione in opposizione, ribadita in atto di appello, che si fonda sulla mera non coincidenza degli importi
10 esposti nelle fatture stesse che però non risulta sia stata oggetto di rilievo da parte della utilizzatrice al momento della loro emissione;
né ciò palesa incongruenze tali da inficiare la esistenza della morosità maturata e la entità
del credito vantato, in assenza di prova, ma prima ancora di allegazione, da parte degli appellanti circa l'avvenuto pagamento.
Generica, e quindi inammissibile, è la censura per cui sarebbe “errata” la statuizione del Tribunale circa la inammissibilità del disconoscimento che il
Tribunale ha motivato facendo riferimento al fatto che non siano stati precisati gli asseriti profili di difformità della copia dall'originale del contratto.
Ed in effetti, l'art. 2719 c.c. esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotostatiche che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile o generiche asserzioni,
presupponendo l'esistenza di un documento originale e, attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità
anche mediante presunzioni (Cass. 134/2025, 16557/2019).
3. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha respinto la exceptio doli; sostengono che l'art. 1526 cod. civ. è
inderogabile e che la clausola contrattuale con esso incompatibile è nulla.
4. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia disatteso la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2061/2021, con cui è stato ritenuto applicabile l'art. 1526 cod.civ. ai contratti anteriori alla entrata in vigore della legge 124/2017 e che non abbia valutato che la concedente non si è insinuata al passivo fallimentare ed è rimasta silente per anni al fine di
11 non dover restituire alla utilizzatrice i canoni percepiti.
Sostengono di avere specificato le somme che sono state incassate, pari ad oltre € 500.000 e che emergono dal doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio.
Deducono che la condotta della concedente è connotata da mala fede e ciò
rende fondata la exceptio doli.
5.Il secondo ed il terzo motivo, in quanto attinenti alla questione della validità
della clausola n. 18 delle condizioni generali di contratto e alla fondatezza della exceptio doli vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
5.1. La clausola 18 inserita nelle condizioni generali del contratto di leasing prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti sino alla data della risoluzione, oltre a quelli a scadere attualizzati, dedotto il prezzo di opzione e quanto ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene.
La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136
e ss., l. n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi (come del resto già
evidenziato dal Tribunale) è <
1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare,
secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il
12 margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo>> (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr.
anche S.U. 2061/2021).
Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca alla concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno ad essa spettante deve essere tale da porla nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 cod. civ. alla concedente competerebbe comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto,
oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Del resto, va evidenziato, che nell'applicazione analogica dell'art. 1526 cod.
civ. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di proprietà: l'interesse della prima è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi,
13 il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la mera restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente,
quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo.
5.2. Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ., invocata dagli appellanti, comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisce alla concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene;
per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.
5.3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei ricordati principi di diritto laddove ha rilevato, per un verso, che <<
essere valutata nel suo insieme e pertanto non sussisterebbe il diritto della concedente ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti nel caso in cui, tenuto conto dei canoni già corrisposti, dei canoni scaduti, dei canoni a scadere
14 attualizzati e del prezzo di opzione (che costituiscono il credito della concedente) detratto il valore di mercato del bene (nel caso in cui non sia stato alienato) non residuasse alcun credito in capo alla concedente>>, ma,
per altro verso che, nel caso di specie <
specificamente allegata e, in ogni caso, non emerge “ictu oculi”>>.
Va ribadito che il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod.civ., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere
è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività
della penale, tra cui vi è senz'altro quella relativa al valore del bene, che devono risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
Il Tribunale ha rilevato una carenza di deduzione sul punto e gli appellanti si sono limitati, anche in appello, ad evidenziare che la utilizzatrice ha corrisposto “canoni per oltre cinquecentomila euro” senza fornire elementi che contrastino la carente deduzione oggetto di rilievo da parte del Tribunale;
ed in effetti non vi è deduzione né evidenza che, tenendo conto delle somme già corrisposte nel corso della esecuzione del rapporto, detratto il valore del bene al momento della restituzione (riguardo al quale risulta carente ogni deduzione) la pretesa azionata in giudizio, attinente ai soli canoni scaduti al momento in cui la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa,
esorbiti quanto la concedente avrebbe conseguito attraverso la regolare esecuzione del contratto, anche solo avendo riguardo a quanto da essa
15 corrisposto per l'acquisto dei beni concessi in leasing (€ 918.168,00), che costituisce, però, il puro capitale finanziato, a fronte di un corrispettivo globale di locazione di € 1.277.640,50.
Gli appellanti non hanno esplicitato alcun elemento obiettivo che,
nell'operare del meccanismo dell'invocato art. 1526 cod. civ.,
Le considerazioni che precedono portano, quindi, ad escludere qualsiasi profilo di contrarietà a buona fede nella pretesa azionata nei confronti dei fideiussori.
Né tale contrarietà è ravvisabile con riferimento alla questione della mancata insinuazione al passivo del fallimento;
deve condividersi al riguardo la considerazione del Tribunale circa la natura autonoma della garanzia prestata
(qualificazione non oggetto di gravame), con conferma anche sul punto della sentenza impugnata.
5.Pertanto l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle appellate costituite come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 26.001 a € 52.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la contumacia di Controparte_4
2.rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_3 Parte_2
sentenza del Tribunale di Brescia n. 2957/2023 pubblicata in data 20
novembre 2023;
3. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore delle appellate costituite delle spese del grado, che liquida in €.1701,00 per la “fase di studio”, € 1.204,00 per la “fase introduttiva”, € 903,00 per la “fase di trattazione” ed € 2.905,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI IE SE GN
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.91/2024
Dott. SE GN Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RI IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 91/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 gennaio 2024 e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza
del 17 settembre 2025
OGGETTO: d a
- Polizza Parte_1 IC AN e con il patrocinio dell'avv. Ferrara Parte_2
fideiussoria NC
Codice: P.IVA_1 APPELLANTI
c o n t r o e per esse la mandataria Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Savasta Fiore Simonello CP_3
APPELLATE
Controparte_4
APPELLATA NON COSTITUITA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. pubblicata in data
20 novembre 2023 e notificata in data 18 dicembre 2023.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Reietta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza appellata,
voglia la Corte d'Appello:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto, anche per mancanza di
documentazione probatoria idonea ai fini monitori e, in ogni caso, per
illiquidità del preteso credito.
- Respingersi comunque nel merito la domanda di Controparte_4
per inesistenza dell'asserito credito garantito e comunque per avvenuta
estinzione delle fidejussioni.
- In via subordinata, salvo gravame, si eccepisce l'avvenuta prescrizione
estintiva degl'interessi e di ogni altro diritto della opposta, fin qui non
esercitato.
In ogni caso, in via subordinata, ma senza con ciò invertire l'onere della
prova, si formulano le seguenti istanze istruttorie:
a) A sensi del disposto dell'art. 213 c.p.c., voglia il sig. giudice istruttore
richiedere alla curatela del fallimento di nella Controparte_5
persona del dott. , con studio in Brescia, via Oriani n.3, Persona_1
informazioni sul rapporto della procedura fallimentare con
[...]
e in particolare, con riferimento al contratto di locazione CP_4
finanziaria oggetto di causa: - se dalla documentazione a disposizione del
2 curatore risulti che abbia restituito a Controparte_4 [...]
prima della dichiarazione di fallimento, i canoni Controparte_5
percepiti;
- se abbia chiesto di essere ammessa allo stato Controparte_4
passivo del fallimento;
- se abbia presentato domanda di rivendicazione Controparte_4
dell'immobile;
- se dopo la dichiarazione di fallimento abbia Controparte_4
restituito i canoni percepiti e abbia richiesto l'equo compenso previsto
dall'art. 1526 c.c.;
- e comunque ogni altra informazione che il giudice istruttore riterrà utile ai
fini di causa.
b) In via di ulteriore subordine, ove si ritenga necessario od opportuno, gli
opponenti chiedono:
- ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante
di sulla seguente circostanza: Controparte_4
“Se sia vero che i canoni relativi al contratto di locazione finanziaria
n.239001 del 26 febbraio 2007 (doc. 1 allegato al ricorso monitorio) non
sono stati fino ad oggi restituiti a o al curatore del Controparte_5
fallimento di se sia vero che Controparte_5 Controparte_4
non ha avuto rapporti con il curatore del fallimento di Controparte_5
con riferimento al contratto di locazione finanziaria oggetto di causa”;
[...]
- ammissione di prova per testi, indicandosi a teste il dott. , con Persona_1
studio in Brescia, via Oriani n.3, sulla seguente circostanza:
3 “Se sia Vero che non ha avuto rapporti con la Controparte_4
curatela del fallimento di né si é in qualsiasi modo Controparte_5
messa in rapporto col curatore fallimentare”.
DE appellate
“ Contrariis reiectis, In via preliminare:
Dichiarare Signori C.F. e Parte_2 C.F._1 Parte_3
C.F. , decaduti dalle domande già formulate
[...] C.F._2
in Primo Grado e non formalmente riproposte avanti la Corte d'Appello;
Accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità e infondatezza
dell'Appello proposto dai Signori C.F. Parte_2
e C.F. , e, per C.F._1 Parte_3 C.F._2
l'effetto, disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 348-bis
e ss.;
Dichiarare l'acquiescenza ex art. 329, comma 2, c.p.c., delle parti della
Sentenza n. 2957/2023 meglio indicate nella parte in diritto, non oggetto di
specifico Appello da parte dei Signori C.F. Parte_2
e C.F. ; C.F._1 Parte_3 C.F._2
Nel merito
Confermarsi, in ogni caso, l'impugnata Sentenza del Tribunale di Brescia
del 20 Novembre 2023 (RG 9412/2020), respingendosi ogni domanda
avanzata nel presente grado dai Signori C.F. Parte_2
e C.F. . C.F._1 Parte_3 C.F._2
4 In via istruttoria
Respingere le Istanze istruttorie proposte dai Signori C.F. Parte_2
e C.F. , per C.F._1 Parte_3 C.F._2
tutti i motivi meglio dedotti in narrativa.
In ogni caso
- dichiarare decaduti Signori C.F. e Parte_2 C.F._1
C.F. , dalla proposizione di domanda Parte_3 C.F._2
ex art. 1526 c.c.
- Respingere l'opposizione proposta dai Signori e Parte_2 Parte_3
in quanto inammissibile e comunque infondata e, per l'effetto,
[...]
confermare il decreto ingiuntivo n. 2167/2020 emesso dal Tribunale di
Brescia, mandando assolta la Convenuta in opposizione da ogni avversaria
domanda e pretesa.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di pronuncia di revoca, inefficacia,
nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare in ogni
caso i Signori e al pagamento della somma di € Parte_2 Parte_3
31.833,63, o altra somma veriore accertanda, oltre agli interessi maturati e
maturandi al tasso convenzionale di mora calcolato sul solo importo capitale
sino al saldo, e comunque nei limiti della L. 108/96, per i titoli di cui in
premessa o quell'altra maggiore o minore somma accertanda in corso di
causa.
- Respingere in ogni caso tutte le domande attoree;
5 Con favore di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre CPA ed IVA come per
legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato la opposizione proposta da e ed ha confermato il decreto Pt_3 Parte_2
ingiuntivo n. 2167/2020 emesso in data 05 giugno 2020 con cui è stato loro ingiunto, quali garanti di il pagamento in favore Controparte_5
della della somma di € 31.833,63, oltre interessi e Controparte_4
spese, a titolo di canoni di locazione scaduti relativi al contratto di leasing n.
2390001 stipulato il 26 febbraio 2007; ha condannato gli opponenti alle spese.
1.1. Il Tribunale:
ha rigettato la eccezione di carenza di prova documentale del credito attesa la produzione del contratto di leasing ed ha ritenuto inammissibili i disconoscimenti della copia prodotta all'originale e della sottoscrizione del debitore principale, formulata dai garanti e solo “in via prudenziale”;
ha ritenuto provata la entità del credito attraverso l'estratto conto che ha ritenuto riferibile riferibile al contratto, in assenza di contestazioni da parte degli opponenti;
ha qualificato le garanzie prestate quali contratti autonomi di garanzia sulla base della previsione del pagamento a prima richiesta e della espressa
6 rinuncia del garante al diritto di opporre le eccezioni proprie della debitrice principale, ritenendo inconferente il fatto che si tratti di fideiussione specifica, profilo che attiene alla tipologia del contratto e non al suo oggetto;
ha ritenuto infondata la exceptio doli sollevata dai garanti per cui la pretesa creditoria sarebbe abusiva in conseguenza della nullità, ai sensi dell'art. 1526
cod.civ., della clausola (art. 18) che consente alla concedente di ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene, richiamando al riguardo la disciplina dell'art. 138 L. 124/2017 (pur ritenuta non applicabile ratione temporis alla fattispecie) e la sentenza delle
Sezioni Unite n. 2061/2021;
ha evidenziato che <e' pur vero che la clausola deve essere valutata nel suo insieme e pertanto non sussisterebbe il diritto della concedente ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti nel caso in cui, tenuto conto dei canoni già
corrisposti, dei canoni scaduti, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione (che costituiscono il credito della concedente) detratto il valore di mercato del bene (nel caso in cui non sia stato alienato) non residuasse alcun credito in capo alla concedente. Peraltro tale circostanza non è stata specificamente allegata e, in ogni caso, non emerge “ictu oculi”>>.
ha escluso che la exceptio dolis generalis possa riguardare la mancata insinuazione del credito al passivo del fallimento della debitrice principale in quanto nel contratto autonomo di garanza è stata pattuita deroga all'art. 1957
cod.civ., con clausola specificatamente approvata, e non vi è obbligo di preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale;
7 ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla prescrizione degli interessi moratori.
2. Hanno proposto appello e sulla base di tre motivi. Pt_3 Parte_2
3.Si sono costituite e (la prima, già Controparte_1 Controparte_2
intervenuta nel giudizio di primo grado, quale cessionaria del credito, la seconda quale cessionaria dei beni) a mezzo della mandataria CP_3
che hanno chiesto il rigetto del gravame.
[...]
4. non si è costituita. Controparte_4
5. Sono stati concessi i termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ. e alla udienza del 17 settembre 2025, tenuta con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di regolarmente Controparte_4
citata e non costituita.
2.Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto sia stata fornita prova documentale del credito, idonea alla emissione del decreto ingiuntivo.
Ribadiscono che è stato prodotto un estratto conto non firmato e da cui non è
ricavabile la riferibilità al contratto di leasing in quanto in esso si legge
“contratto di locazione n. FS/1534017”.
Quanto al disconoscimento della copia del contratto all'originale, ritenuto dal
Giudicante inammissibile, deducono che era onere della controparte produrre
8 originale o copia autentica del documento ai sensi dell'art. 2719 cod.civ.
Evidenziano, poi, che con la comparsa di risposta la controparte ha prodotto il foglio delle “condizioni generali di contratto” privo di sottoscrizioni e di riferimenti alle parti in causa.
Deducono che, in realtà, essi hanno contestato la quantificazione del credito e nell'atto di citazione in opposizione hanno evidenziato incongruenze da cui si ricava l'arbitrarietà dei conteggi sulla base dei quali è stato chiesto il decreto ingiuntivo attesa l'assenza della produzione della fatture che si assumono pagate.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha, in modo condivisibile, considerato sufficiente la documentazione allegata dalla concedente al ricorso per decreto ingiuntivo;
si tratta del contratto di leasing con i relativi allegati, del contratto di garanzia
(che ha qualificato quale contratto autonomo, con statuizione non oggetto di censura), della lettera raccomandata del 06 novembre 2012 con cui la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa e dell'estratto conto.
Il contratto di locazione finanziaria è stato prodotto già in sede monitoria con le condizioni generali di contratto e la ulteriore produzione di queste ultime
è stata effettuata con la comparsa di risposta a fronte della lamentata illeggibilità del testo prodotto;
si tratta, peraltro, di testo coincidente con le
“principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di
immobili” che vengono riportate nel documento di sintesi e nel foglio informativo allegati al contratto e che la società utilizzatrice ha dichiarato
9 avere ricevuto in consegna.
Rileva, poi, il Collegio che la produzione del contratto di leasing costituisce prova della esistenza dell'obbligo restitutorio della somma finanziata in capo all'utilizzatrice e ai suoi garanti e che non è stata mossa alcuna contestazione circa il fatto che la concedente abbia effettuato il pagamento al venditore dell'immobile poi concesso in leasing e che di esso vi sia stata consegna.
A sostegno della pretesa inerente il credito ingiunto, vi è in atti la lettera di risoluzione del contratto di leasing datata 06 settembre 2012, alla quale è
allegato il “calcolo fatture interessi” recante il dettaglio del numero delle fatture impagate, della data di scadenza (dal 26 aprile al 26 agosto 2012),
dell'importo di capitale e di interessi dovuti. E' stato, inoltre, prodotto l'estratto conto contenente il dettaglio di tutte le fatture emesse, della relativa causale, dei pagamenti effettuati e delle fatture rimaste insolute;
la differente numerazione del rapporto (coerente con l'avvicendamento tra la FI
Leasing - con cui è intercorso il contratto del 26 febbraio 2007, di cui pure viene indicata la data - e la non incide sulla Controparte_4
evidente riferibilità di esso alla utilizzatrice (nulla è Controparte_5
dedotto circa la esistenza di ulteriori contratti di leasing in capo a detta società
oggetto di garanzia da parte degli appellati) confortata anche dalla documentazione inviata con la lettera con cui è stata comunicata la risoluzione del contratto.
A fronte della documentazione prodotta non costituisce adeguata contestazione quella contenuta nell'atto di citazione in opposizione, ribadita in atto di appello, che si fonda sulla mera non coincidenza degli importi
10 esposti nelle fatture stesse che però non risulta sia stata oggetto di rilievo da parte della utilizzatrice al momento della loro emissione;
né ciò palesa incongruenze tali da inficiare la esistenza della morosità maturata e la entità
del credito vantato, in assenza di prova, ma prima ancora di allegazione, da parte degli appellanti circa l'avvenuto pagamento.
Generica, e quindi inammissibile, è la censura per cui sarebbe “errata” la statuizione del Tribunale circa la inammissibilità del disconoscimento che il
Tribunale ha motivato facendo riferimento al fatto che non siano stati precisati gli asseriti profili di difformità della copia dall'originale del contratto.
Ed in effetti, l'art. 2719 c.c. esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotostatiche che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile o generiche asserzioni,
presupponendo l'esistenza di un documento originale e, attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità
anche mediante presunzioni (Cass. 134/2025, 16557/2019).
3. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la statuizione con cui il
Tribunale ha respinto la exceptio doli; sostengono che l'art. 1526 cod. civ. è
inderogabile e che la clausola contrattuale con esso incompatibile è nulla.
4. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia disatteso la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2061/2021, con cui è stato ritenuto applicabile l'art. 1526 cod.civ. ai contratti anteriori alla entrata in vigore della legge 124/2017 e che non abbia valutato che la concedente non si è insinuata al passivo fallimentare ed è rimasta silente per anni al fine di
11 non dover restituire alla utilizzatrice i canoni percepiti.
Sostengono di avere specificato le somme che sono state incassate, pari ad oltre € 500.000 e che emergono dal doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio.
Deducono che la condotta della concedente è connotata da mala fede e ciò
rende fondata la exceptio doli.
5.Il secondo ed il terzo motivo, in quanto attinenti alla questione della validità
della clausola n. 18 delle condizioni generali di contratto e alla fondatezza della exceptio doli vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
5.1. La clausola 18 inserita nelle condizioni generali del contratto di leasing prevede, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, la irripetibilità dei canoni già corrisposti e il pagamento dei canoni scaduti sino alla data della risoluzione, oltre a quelli a scadere attualizzati, dedotto il prezzo di opzione e quanto ricavato dalla vendita o dal reimpiego del bene.
La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136
e ss., l. n. 124 del 2017, i cui effetti non sono retroattivi (come del resto già
evidenziato dal Tribunale) è <
1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare,
secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il
12 margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo>> (da ultimo Cass. 10249/2022; cfr.
anche S.U. 2061/2021).
Peraltro, al fine di accertare se la clausola penale che attribuisca alla concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene (ancorché al netto del ricavato della vendita del bene) sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., occorre considerare se detta pattuizione attribuisca vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, in quanto il risarcimento del danno ad essa spettante deve essere tale da porla nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Infatti, proprio nell'operare del meccanismo di cui all'art. 1526 cod. civ. alla concedente competerebbe comunque un equo compenso, in considerazione dell'utilizzazione del bene oggetto del contratto,
oltre che il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di controparte.
Del resto, va evidenziato, che nell'applicazione analogica dell'art. 1526 cod.
civ. non vi può essere piena equiparazione tra la concedente ed il venditore con riserva di proprietà: l'interesse della prima è quello di ottenere l'integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi,
13 il rimborso delle spese e gli utili dell'operazione e non quello di ottenere la mera restituzione dell'immobile, che non costituisce l'oggetto della sua attività commerciale e la cui proprietà costituisce soltanto garanzia della restituzione del finanziamento;
sicché, mentre nella vendita con riserva della proprietà, nel caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente può consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili - nel leasing la riconsegna dell'immobile è insufficiente,
quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell'immobile non valga a coprirne l'intero importo.
5.2. Pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ., invocata dagli appellanti, comporta solo la necessità di accertare se in concreto sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisce alla concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene;
per effettuare tale valutazione occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto.
5.3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei ricordati principi di diritto laddove ha rilevato, per un verso, che <<
essere valutata nel suo insieme e pertanto non sussisterebbe il diritto della concedente ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti nel caso in cui, tenuto conto dei canoni già corrisposti, dei canoni scaduti, dei canoni a scadere
14 attualizzati e del prezzo di opzione (che costituiscono il credito della concedente) detratto il valore di mercato del bene (nel caso in cui non sia stato alienato) non residuasse alcun credito in capo alla concedente>>, ma,
per altro verso che, nel caso di specie <
specificamente allegata e, in ogni caso, non emerge “ictu oculi”>>.
Va ribadito che il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod.civ., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere
è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività
della penale, tra cui vi è senz'altro quella relativa al valore del bene, che devono risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
Il Tribunale ha rilevato una carenza di deduzione sul punto e gli appellanti si sono limitati, anche in appello, ad evidenziare che la utilizzatrice ha corrisposto “canoni per oltre cinquecentomila euro” senza fornire elementi che contrastino la carente deduzione oggetto di rilievo da parte del Tribunale;
ed in effetti non vi è deduzione né evidenza che, tenendo conto delle somme già corrisposte nel corso della esecuzione del rapporto, detratto il valore del bene al momento della restituzione (riguardo al quale risulta carente ogni deduzione) la pretesa azionata in giudizio, attinente ai soli canoni scaduti al momento in cui la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa,
esorbiti quanto la concedente avrebbe conseguito attraverso la regolare esecuzione del contratto, anche solo avendo riguardo a quanto da essa
15 corrisposto per l'acquisto dei beni concessi in leasing (€ 918.168,00), che costituisce, però, il puro capitale finanziato, a fronte di un corrispettivo globale di locazione di € 1.277.640,50.
Gli appellanti non hanno esplicitato alcun elemento obiettivo che,
nell'operare del meccanismo dell'invocato art. 1526 cod. civ.,
Le considerazioni che precedono portano, quindi, ad escludere qualsiasi profilo di contrarietà a buona fede nella pretesa azionata nei confronti dei fideiussori.
Né tale contrarietà è ravvisabile con riferimento alla questione della mancata insinuazione al passivo del fallimento;
deve condividersi al riguardo la considerazione del Tribunale circa la natura autonoma della garanzia prestata
(qualificazione non oggetto di gravame), con conferma anche sul punto della sentenza impugnata.
5.Pertanto l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle appellate costituite come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 26.001 a € 52.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la contumacia di Controparte_4
2.rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_3 Parte_2
sentenza del Tribunale di Brescia n. 2957/2023 pubblicata in data 20
novembre 2023;
3. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore delle appellate costituite delle spese del grado, che liquida in €.1701,00 per la “fase di studio”, € 1.204,00 per la “fase introduttiva”, € 903,00 per la “fase di trattazione” ed € 2.905,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI IE SE GN
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