Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00844/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2019, proposto da
DA AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Belsito e Marco Fontana, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bisceglie, via Pasubio, n. 24;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale PU, Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
IR Marianna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto prot. n. AOODRPU/20041 del 26 luglio 2019 – pubblicato in pari data sulla piattaforma informatica dell’U.S.R. PU – con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la PU ha approvato la graduatoria generale definitiva di merito relativa al personale docente per la scuola primaria su posto comune all’esito del Concorso straordinario indetto dal M.I.U.R. con D.M. 17 ottobre 2018, nonché dell’allegata graduatoria, segnatamente nella parte in cui assegna alla ricorrente il punteggio di 40 punti per i titoli indicati da quest’ultima all’interno della propria domanda di partecipazione;
- di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice relativamente alla procedura di valutazione dei titoli culturali e professionali indicati dalla ricorrente, ancorché al momento non ancora conosciuti;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con riserva, ove occorra, di eventuali “motivi aggiunti” avverso atti e provvedimenti successivi a quelli gravati, allo stato non ancora conosciuti;
- nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti 50 punti per i titoli di servizio presentati unitamente alla propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale PU e dell’Ufficio Scolastico Regionale PU – Ufficio X - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 21 ottobre 2019 e depositato il 4 novembre 2019, la deducente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti, di cui in epigrafe.
Ha chiesto, altresì, l’accertamento del suo diritto al riconoscimento di 50 punti per i titoli di servizio presentati unitamente alla propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, in luogo dei 40 punti assegnatile.
1.1 - Si sono costituite in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale erariale, le Amministrazioni intimate.
1.2 - Con memoria difensiva ex art. 73 Cod. proc. amm., depositata il 19 marzo 2025, la ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:
Con un unico motivo di doglianza, la DA denunciava l’erroneità delle operazioni valutative eseguite ed a seguito delle quali le era stato erroneamente attribuito un punteggio pari a n. 40 punti per i titoli di servizio posseduti, a fronte del punteggio di n. 50 punti che l’istante reclamava spettarle in ragione del pregresso servizio maturato sino alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’iter concorsuale de quo. Sulla scorta di quanto precede, la ricorrente chiedeva le venisse pertanto riconosciuto, ai fini concorsuali, un punteggio totale pari a n. 80 punti, di cui 30/30 per la prova orale sostenuta e 50/70 per la valutazione dei titoli di servizio presentati, con la conseguente modifica della sua posizione nella graduatoria di merito.
Nelle more che il giudizio addivenisse alla sua definizione, l’Amministrazione resistente depositava la nota prot. n. 16221 del 25.11.2019, unitamente al verbale relativo alla seduta tenuta dalla Commissione esaminatrice in data 13.11.2019 – ossia, dopo l’avvenuta notifica del ricorso promosso dalla DA – all’esito della quale il predetto organo collegiale aveva ritenuto pienamente fondate le censure sollevate in sede processuale dalla ricorrente avverso la votazione rassegnatale.
L’U.S.R. PU rideterminava quindi il punteggio della candidata in n. 80 punti, di cui di cui 30/30 per la prova orale sostenuta e 50/70 per la valutazione dei titoli di servizio presentati, modificando di conseguenza anche la graduatoria di merito (cfr. All. 2 depositato da controparte il 02.12.2019, pag. n. 5).
Tale sopravvenuto stato di cose ha prodotto la piena soddisfazione degli interessi in difesa dei quali la DA ha promosso la propria domanda impugnatoria, avendo l’Amministrazione resistente adottato un provvedimento che ha permesso alla ricorrente il pieno conseguimento del bene della vita oggetto del presente giudizio, con la conseguente intervenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a., a mente del quale: «Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.». Disposizione che trova applicazione nel caso in cui, dal comportamento posto in essere dall’Amministrazione resistente nel corso di un giudizio, ne discenda la piena soddisfazione della pretesa avanzata dalla parte che abbia promosso la relativa azione giudiziaria.
Ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale.
1.3 - Con memoria difensiva del 23 aprile 2025, la Difesa erariale ha rappresentato che, Medio tempore, in data 13.11.2019, la Commissione si riuniva per la valutazione delle istanze di autotutela pervenute, accogliendo l’istanza proposta dalla DA.
In particolare, all’esito di tale seduta, la Commissione esaminatrice, nell’esercizio del potere di autotutela riconosciuto alle Pubbliche Amministrazioni, ha proceduto alla rettifica del punteggio precedentemente attribuito alla candidata, incrementandolo di 10 punti. Il punteggio complessivo è stato pertanto rideterminato in n. 80 punti, articolato in: 30/30 per la prova orale e 50/70 per la valutazione dei titoli. Conseguentemente, è stata rettificata anche la graduatoria di merito.
La materia del contendere è pertanto cessata appena nove giorni dopo il deposito del ricorso introduttivo, peraltro all’esito della valutazione di un’istanza di autotutela appositamente proposta .
Ha evidenziato il comportamento solerte della P.A. ( ravvedimento operoso ) e l’immediata soddisfazione del bene della vita, avendo le Amministrazioni provveduto, in via di autotutela, all’immediata rettifica della graduatoria oggetto del presente giudizio , oltre alla conservazione della pendenza del presente giudizio per più di un lustro dopo la cessazione della materia del contendere e all’intervenuta notifica dell’avviso di perenzione quinquennale.
Ha chiesto la compensazione delle spese processuali.
1.4 - Con memoria di replica in data 7 maggio 2025, la ricorrente ha ribadito la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
1.5 - All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul ricorso, di cui in epigrafe, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto innanzi rappresentato.
3. - La complessiva evoluzione (procedimentale e processuale) della vicenda in questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU, sede di Bari (sezione prima) dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO