Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione competente per le cause di equa riparazione composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
Consigliere relatore 2) Dott.ssa Ginevra Chinè
Consigliere 3) Dott.ssa Maria Antonietta Naso
riunito nella Camera di Consiglio tenuta in esito alla riserva assunta alla scadenza del termine ex art.127 ter cpc, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa promossa da
Parte 1 rappresentato dall'Avv. Giovanni Iamonte;
Opponente
contro
Controparte_1
Opposto
Contumace
Con decreto del 18 giugno 2024, pubblicato in data 20.06.2024, da questa Corte in composizione monocratica, è stata dichiarata inammissibile la domanda di Parte 1 diretta alla condanna del al pagamento della somma di € 6.000,00,Controparte 1
a titolo di equa riparazione, in relazione alla durata del procedimento civile instaurato innanzi al Tribunale di Locri (proc. n. 1015/2012 R.G.) con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2012 e conclusosi con la sentenza n. 955/2015, depositata il 6 agosto 2015.
Detta sentenza veniva appellata innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria. R.G. 615/2015, con atto di citazione in appello notificato in data 04.12.2015.
Il procedimento di secondo grado si concludeva con sentenza n. 508/2023, depositata in data 21.06.2023.
Il Giudice monocratico riteneva infatti che ostava alla chiesta liquidazione il mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui alla legge n.89/2001 art.1 ter a mente del quale : Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis '>;
II СР_1
, pur ritualmente citato, non si è costituito, con conseguente declaratoria di contumacia.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alla parte costituita che nel termine del 27.3.25 ivi previsto ha depositato note di trattazione scritta in cui ha dichiarato di rinunciare all'opposizione rassegnando le seguenti conclusioni: Lo scrivente avvocato Giovanni Iamonte, procuratore e difensore, nel procedimento di opposizione in epigrafe indicato, del signor Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), nato a [...] il [...], e residente a [...]
(RC), in via Petrarca - Trav. Marra, n. 18, con il presente atto dichiara di voler rinunciare, come di fatto con il presente rinuncia all'opposizione proposta avverso il decreto di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art.
2. della legge n. 89/2001 emesso, in data 18.6.2024 e notificato il 20.6.2024 da Codesta Ill.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'ambito del ricorso iscritto al n. 173/2024 R.G. V.G. repertorio 702/202, la cui trattazione è fissata per l'udienza del 27 marzo p.v. Sulla scorta di ciò chiede la compensazione di spese e competenze>>.
Orbene preso atto della rinuncia al giudizio e della contumacia del CP_1 va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del CP 1 .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione competente per le controversie di Equa riparazione- definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte 1 con ricorso depositato il 16.07.2024 avverso il decreto n. 1782/24 pubblicato in data 20 giugno 2024 emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, in composizione monocratica, visto l'art.5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni, così provvede:
dichiara estinto il giudizio;
nulla sulle spese di lite
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 28/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Dott.ssa Ginevra Chinè