CA
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2024, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 470/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA composta dai Magistrati:
Francesca Caprioli Presidente rel. est.
Vittorio Aliprandi Consigliere
Marialuisa Tezza Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio proposto con atto di citazione in riassunzione notificato il 9.5.2023 e depositato in via telematica in data 18.5.2023
da
, nato a [...] in data [...], res. AL (BG) Via San Bernardino Parte_1
46, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Ceci del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellante in riassunzione
nei confronti di
, nata a [...] in data [...], res. Vietri sul Mare (Salerno) via COroparte_1
Selze fraz. Benincasa 65 nonché di
, nata a [...] in data [...], res. Vietri sul Mare (Salerno), via TR
Selze fraz. Benincasa 65 appellate in riassunzione contumaci
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la CO d'Appello di
Brescia.
OGGETTO: giudizio a seguito di rinvio dalla CO di Cassazione ordinanza n. 4145/2023 pubblicata il
10.2.2023.
CONCLUSIONI PER : Parte_1 in via principale e nel merito: riformare integralmente la sentenza di primo grado impugnata, rigettando tutte le domande e/o eccezioni sollevate dalle controparti in quanto infondate in fatto e diritto nonché
1 n. 470/2023 RG
prive di supporto probatorio;
per l'effetto disporre che il sig. nulla sia tenuto a Parte_1 corrispondere alla sig.ra ovvero, in via subordinata, l'importo di Euro 150,00 COroparte_1 mensili e/o quella diversa somma ritenuta di giustizia, comunque, inferiore ai 400,00 Euro mensili determinati in primo grado, quale concorso al mantenimento ordinario della LI , sino alla sua _2 indipendenza economica oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di
Bergamo; in ogni caso: compensazione integrale delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo, rifusione integrale delle spese del giudizio di secondo grado, del giudizio di gravame e della presente causa d'appello in riassunzione, oltre ad I.V.A. e C.P.A.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
Visti gli approfondimenti istruttori eseguiti da OD CO (in ossequio alle osservazioni della
Cassazione), diretti a comparare la situazione patrimoniale di entrambi i genitori al fine di – eventualmente – rideterminare la somma stabilita col provvedimento cassato a titolo di mantenimento della LI. Rilevata la consistente riduzione della capacità reddituale dell'appellante in riassunzione,
a fronte del tendenziale aumento dei redditi dell'appellata.
Visto il tenore delle note di trattazione scritta in data 18/10/2024 depositate nell'interesse di parte appellante, si chiede che OD CO voglia rideterminare in euro 150,00 mensili la somma da porre
a carico del predetto a titolo di mantenimento della LI , comprensiva delle spese straordinarie _2
a favore di quest'ultima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1.6.2016 conveniva in giudizio ai sensi dell'art. COroparte_1
269 CC dinnanzi al Tribunale di Bergamo asserito padre naturale della LI Parte_1
chiedendo accertare e dichiarare che questi era padre della LI minore , nata a _2 TR
Napoli il 12.8.2000, autorizzare l'aggiunta del cognome paterno, condannare il alla _1 corresponsione di 700 euro mensili per il mantenimento di a rifondere all'attrice tutti gli importi _2 da lei sola anticipati per il mantenimento della LI dalla nascita nella misura di 96.000 euro (500 euro al mese) e al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla LI per la mancata presenza della figura paterna nei primi anni della sua vita, danno quantificato in 100.000 euro o la diversa somma ritenuta. La riferiva che nel 1999 aveva conosciuto in PO (Napoli) il con il quale P_ _1 aveva intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale il 12.8.2000 era nata al sostentamento _2 della quale aveva provveduto sempre da sola.
Con comparsa depositata in data 21.10.2016 si costituiva il contestando le avverse allegazioni _1
e deducendo di non conoscere la e di non avere con la stessa mai avuto rapporti sessuali. P_
Deduceva di essere un agente della Polizia Locale del Comune di Bergamo, di godere di una retribuzione netta mensile pari a euro 1.900 e di essere gravato da numerose spese (euro 200 circa per le utenze e per le tasse dell'immobile in cui risiedeva insieme alla moglie, euro 637,50 per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ed euro 669,70 per il finanziamento Agos Credit acceso per il pagamento di alcuni debiti familiari, oltre alle spese alimentari non inferiori a euro 400 mensili). Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e in caso di dichiarazione di paternità dichiararsi prescritto il diritto di parte attrice al pagamento di qualsiasi importo mensile, in via ulteriormente subordinata porre a carico
2 n. 470/2023 RG
del convenuto un assegno mensile di non oltre 150 euro e rigettarsi la domanda di risarcimento del danno esistenziale;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna della al risarcimento del danno non P_ patrimoniale da lui patito per essere stato edotto della paternità di soltanto sedici anni dopo la sua _2 nascita.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma CPC la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del e con l'escussione di alcuni testimoni. Superato, inoltre, l'iniziale diniego del _1
il Giudice Istruttore disponeva una CTU genetica. _1
Nelle more, a seguito del compimento della maggiore età, in data 12.8.2018 si costituiva , TR aderendo alle domande proposte dalla madre.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1590/2019, pubblicata in data 5.7.2019 e notificata in data
9.10.2019, così provvedeva:
- accoglie la domanda dell'attrice e dell'interveniente e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è padre naturale di , nata il [...] a [...];
[...] TR
- dispone che assuma il cognome aggiungendolo al cognome;
_2 _1 P_
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza nel pertinente atto di nascita di;
TR
- pone in capo al l'obbligo di versare a dalla domanda, entro il giorno _1 COroparte_1 cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio naturale
, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dal 01.07.2020; _2
- pone in capo ai genitori di l'obbligo di sostenere, in misura pari al 50% cadauno, le spese non _2 coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per secondo il seguente schema: spese _2 mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- condanna al versamento a favore di , a titolo di danno non Parte_1 TR patrimoniale, la somma già rivalutata di € 40.000,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza di parte;
3 n. 470/2023 RG
- condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in € 9.000 per Parte_1 compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai difensori dichiaratisi antistatari;
- condanna a versare a controparte la somma di € 9.000,00 ex art. 96, III c., Parte_1
c.p.c.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_1
Osservava:
. la domanda di dichiarazione di paternità naturale doveva essere accolta, in quanto dalla ricostruzione dei fatti fornita dai testimoni escussi era emerso: già a partire dal 1999 la aveva iniziato a P_ frequentare il la loro relazione sentimentale si era nel tempo consolidata;
il era a _1 _1 conoscenza dello stato di gravidanza della;
poco tempo dopo la nascita di il si P_ _2 _1 era recato presso l'abitazione della per incontrare la LI e, nonostante sapesse della nascita P_ di non aveva mai proceduto al riconoscimento della LI;
la consulenza tecnica d'ufficio genetica _2 aveva accertato che il “può essere dichiarato padre biologico di , da madre _1 TR
, con la probabilità del 99,999999999999% che corrisponde ad un predicato COroparte_1 verbale di paternità praticamente provata”;
. come richiesto da in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, quest'ultima doveva _2 conservare il cognome al quale doveva essere aggiunto il cognome del padre naturale P_
così da chiamarsi “ ”; _1 TR
. la domanda di condanna del che guadagnava 1.900 euro al mese, al versamento del contributo _1 di mantenimento di doveva essere accolta e il contributo andava quantificato in euro 400 mensili, _2 annualmente rivalutabile dal 1.7.2020, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie, importo dovuto dalla notifica dell'atto di citazione;
. circa la domanda di condanna del alla parziale restituzione delle somme spese per la cura e il _1 mantenimento di la non aveva allegato le spese sostenute per il mantenimento della _2 P_ LI allegando genericamente di essersi presa cura di lei dalla nascita e pertanto la domanda doveva essere rigettata;
. la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale lamentato da TR
a causa della mancanza di una figura paterna andava accolta in quanto le circostanze allegate dalla ed emerse nel corso della trattazione della causa consentivano di ritenere provata la sofferenza P_ patita da sofferenza che aveva prodotto danno non patrimoniale liquidabile in euro 40.000 già _2 rivalutati, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, somma ritenuta congrua ed equa;
. andava rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal atteso che era stato lui a sottrarsi _1 all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di _2
. le spese di lite dovevano seguire la prevalente soccombenza del _1 CO
. la domanda attorea di condanna ex art. 96 I andava rigettata perché intempestiva essendo stata formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.
. atteso che il sin dalla costituzione in giudizio aveva dedotto di non conoscere la , _1 P_ aveva inizialmente negato il consenso a sottoporsi agli esami genetici da parte del CTU sicché il G.I. aveva dovuto assumere le prove orali e poi, solo dopo l'escussione del testimoni e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il si era detto disponibile a sottoporsi alla CTU, _1 per poi, pur a fronte delle emergenze istruttorie, insistere nella domanda riconvenzionale di condanna
4 n. 470/2023 RG
della al risarcimento del danno non patrimoniale patito, il meritevole di sanzione P_ _1 CO per il suo contegno processuale, doveva essere condannato ex art. 96, III comma, al versamento alla di una somma pari all'importo liquidato a titolo di compenso professionale di avvocato;
P_
. le spese della consulenza tecnica d'ufficio dovevano essere poste a carico del _1
Avverso tale sentenza il proponeva appello con atto di citazione notificato il 6.11.2019 _1 chiedendo, in parziale riforma dell'appellata sentenza, disporsi la rideterminazione dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico in favore della LI con riduzione ad euro 150 mensili o comunque all'importo inferiore alla somma determinata in primo grado, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva dichiararsi che nulla egli doveva alla LI a titolo di danno non patrimoniale e revocarsi la condanna ex art. 96, comma 3 CPC con compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 24.2.2020 si costituivano la sig.ra e la LI chiedendo P_ _2 il rigetto dell'appello proposto dal e, in via incidentale la condanna del al versamento _1 _1
a titolo di mantenimento della LI di un importo mensile di euro 700 – o la diversa somma, comunque maggiore di quella stabilita dal Tribunale – fino a che non fosse stata autosufficiente e da versare _2 direttamente alla madre e alla ripetizione di tutti gli importi anticipati dalla per il P_ mantenimento di dalla nascita (96.000 euro o la diversa somma maggiore o minore ritenuta anche _2 in via equitativa).
La CO d'Appello di Brescia, con sentenza n. 297/2021, pubblicata in data 11.3.2021, così provvedeva: rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1590/19 del Tribunale di Bergamo, salvo quanto di seguito disposto riguardo alle spese di lite.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, accoglie la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento della LI fino alla data della domanda e, per l'effetto, condanna a corrispondere a l'importo di € 44.700, oltre Parte_1 COroparte_1 interessi legali dalla domanda.
Conferma nel resto la sentenza n.1590/2019 del Tribunale di Bergamo, già passata in giudicato riguardo alla dichiarazione di paternità, non oggetto di appello, con ordine all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza stessa nell'atto di nascita di _2
.
[...]
Compensa le spese di entrambi i gradi al 30% e condanna a rimborsare a Parte_1
e il 70% delle spese di lite, percentuale che liquida in € 6.300 COroparte_1 TR per il primo grado, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e in € 6.650 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, IVA e CPA., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Osservava:
. circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della LI, _1 doveva essere confermato l'importo determinato dal Tribunale pari a euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che il non contribuiva in alcun modo mediante mantenimento _1 diretto e risultando un reddito netto mensile pari a circa euro 1.900 su 12 mensilità (CU 2014, 2015 e
2016) dal quale andavano dedotte spese per circa euro 620; invero il aveva allegato 200 euro al _1 mese di utenze e tasse della casa di abitazione, 637,49 euro per il mutuo e 669,70 euro per il
5 n. 470/2023 RG
finanziamento Agos Credit, oltre a spese alimentari che per lui e la moglie aveva determinato in 400 euro mensili. Tuttavia dette spese erano accollabili anche alla moglie al 50%, ad eccezione del finanziamento
Agos che aveva asserito essere un debito personale solo garantito dalla moglie, finanziamento che però non andava considerato non essendo stato dimostrato che fosse stato richiesto per esigenza di effettiva liquidità, nell'ottobre 2013, quindi dopo avere ricevuto la lettera del legale della che chiedeva P_ il riconoscimento di paternità. Del prestito Findomestic, per il quale risultava una trattenuta nelle ultime buste paga, non era precisata né si conosceva la giustificazione. Né le condizioni di salute dell'appellante
(ipertensione e diabete mellito di tipo 2), comuni con l'avanzare dell'età, escludevano la di lui capacità lavorativa.
. il aveva dedotto che non vi era prova che fosse economicamente non autosufficiente, ma _1 _2 la aveva prodotto certificato di iscrizione universitaria alla facoltà di giurisprudenza della P_ ragazza, ventenne, sicché non vi era motivo per dubitare che fosse dipendente dai genitori;
. quanto al fatto che non si conosceva la situazione economica della madre, non vi erano agli atti elementi per ritenere che la stessa avesse una disponibilità economica particolarmente elevata e in ogni caso la
CO di Cassazione aveva stabilito che le eventuali maggiori potenzialità economiche del genitore convivente col figlio concorrono a garantire allo stesso un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore anche in presenza di disparità reddituale (Cass. 18538/2013; Cass. 17140/2017 e Cass. 19052/2017); nel caso in cui il padre fosse gravato da un assegno di mantenimento particolarmente elevato, che, sommato al contributo della madre, potrebbe portare ad un importo superiore alle esigenze della LI, da valutare nel concreto, si potrebbe considerare una riduzione proporzionata ai redditi di ciascuna delle parti, ma, nel caso di specie, l'assegno posto a carico del era modesto e in linea con le esigenze medie di _1 mantenimento di una studentessa dai 16 ai 20 anni, pertanto non sarebbe stata congrua una riduzione anche nel caso in cui la madre avesse potuto, da parte sua, contribuire con un importo maggiore, per garantire alla LI, che per anni ha mantenuto in via esclusiva, un tenore di vita più elevato.
. dalle testimonianze dei testi e di parte e da quelle delle Testimone_1 Testimone_2 P_ testi di parte (la sorella e la nipote emergeva che _1 Parte_2 Persona_1 il era a conoscenza della nascita della LI fin dal 2000. Né era fondata la tesi, peraltro _1 _2 tardivamente dedotta dall'appellante, di una sua persistente totale amnesia circa quanto accaduto negli anni 1999 -2000: l'appellante, quindi, non aveva giustificazione per non essersi assunto le proprie responsabilità di padre e certo non poteva imputare alla un concorso di colpa per avere deciso P_ solo dopo 12 anni di formalizzare, tramite un legale, la richiesta di riconoscimento di paternità.
. parimenti risultava provata la colpevole inerzia del nello svolgere il suo ruolo di padre, con _1 conseguente violazione dei diritti fondamentali garantiti alla LI la quale dalla privazione della figura paterna sin dalla nascita aveva subito inevitabili ripercussioni personali e sociali, derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stata desiderata e accolta come tale, danno per accentuato dal _2 fatto che l'appellante nel successivo giudizio aveva addirittura negato di avere avuto una relazione con e aveva contestato con veemenza la propria paternità: si riteneva quindi corretta la decisione P_ del Tribunale di riconoscere un importo a titolo risarcitorio di € 40.000, molto inferiore alla domanda di
100.000 perché mancavano dati ulteriori, rispetto a quelli ricavabili dalla comune esperienza, per giustificare una diversa liquidazione.
. correttamente il Tribunale aveva condannato il alla rifusione delle spese di lite sulla base del _1
6 n. 470/2023 RG
criterio della soccombenza e la condanna ex art. 96 III CPC andava confermata perché il aveva _1 in primo grado resistito in giudizio con colpa grave, dapprima rifiutando di sottoporsi al test genetico, deducendo poi in appello di avere perso la memoria come conseguenza di un disturbo psichico, amnesia che non solo non era provata, ma non era neppure verosimile;
. quanto all'appello incidentale, non era giustificata la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del in favore della LI, in quanto un contributo maggiore sarebbe _1 risultato eccessivamente gravoso in relazione al reddito dello stesso;
. doveva invece essere parzialmente accolta la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento della LI fino alla data della domanda, sul punto affermando la
Cassazione che si tratta di rimborso avente natura indennitaria;
ma, non essendoci elementi di prova che consentissero di quantificare dette spese, occorreva attenersi al minimo necessario per le spese essenziali
(euro 200 mensili già rivalutati per le spese ordinarie e straordinarie necessarie al mantenimento della LI sino ai 10 anni e, successivamente, euro 300 mensili sino alla data del 1.6.2016, notifica della citazione), per un totale di euro 44.700 con interessi dalla domanda;
. quanto all'eccepita prescrizione decennale del diritto a chiedere i rimborsi anteriori al 1.6.2006, la
Cassazione afferma che la prescrizione inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione naturale in applicazione dell'art. 2935 CC.
. stante la prevalente soccombenza del (le domande del erano state integralmente _1 _1 rigettate salvo la questione delle spese di lite mentre le avevano viste accolte le domande di P_ dichiarazione giudiziale di paternità, ma le loro domande economiche erano state accolte parzialmente perché la loro domanda di aumento dell'assegno di mantenimento era stata rigettata): quindi le spese dovevano essere compensate nella misura del 30% con condanna del a rimborsare alle _1 controparti il restante 70%.
Avverso tale sentenza, il proponeva ricorso per cassazione enunciando cinque motivi di ricorso _1
e in quel giudizio la e la LI non si costituivano. P_
La CO di Cassazione, con ordinanza n. 4145/23, pubblicata in data 10.2.2023, così provvedeva:
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quinto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CO di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del presente grado;
osservava:
. in relazione alla lamentata erronea determinazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della LI, sebbene la CO bresciana avesse correttamente valutato la situazione _1 reddituale del tenendo conto degli esborsi mensili sullo stesso gravanti e della condizione della _1 LI, priva di autosufficienza economica e impegnata negli studi universitari, non aveva, però, effettuato alcuna indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali della , ritenendo ciò non necessario P_ alla luce di un superato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la determinazione del contributo che grava per legge sui genitori per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonderebbe su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (Cass.
18538/2013). Invece la più recente giurisprudenza – cui si riteneva di dare continuità- afferma il principio
7 n. 470/2023 RG
di diritto secondo cui «nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.» (Cass. n. 4811/2018; conf. Cass. n. 19299/2020);
. i motivi di ricorso secondo e terzo, relativi all'erronea valutazione delle prove testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado dalle quali si era desunta la consapevolezza del circa la paternità sin dal _1 concepimento di e dalla mancata considerazione del referto medico che attestava nel un _2 _1 disturbo della memoria, erano inammissibili in quanto, se ammessi, avrebbero dovuto sollecitare la rivalutazione del merito in ordine alla valenza probatoria delle deposizioni testimoniali raccolte e delle condizioni di salute psichica del all'epoca dei fatti considerati;
_1
. i motivi quarto e quinto, relativi all'assenza di prova circa la sussistenza di un danno non patrimoniale e all'accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto dalla , erano infondati: quanto P_ alla domanda risarcitoria del danno non patrimoniale cagionato alla LI, la CO territoriale, all'esito dell'esame del materiale probatorio acquisito, avendo accertato che il aveva omesso di onorare _1
i propri doveri di genitore, aveva correttamente ritenuto sussistente il danno lamentato dalla LI e risarcibile il relativo pregiudizio in conseguenza della lesione dei diritti inviolabili e/o fondamentali della persona, oggetto di tutela costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) e, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla LI per la totale assenza della figura paterna, aveva legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo per determinarne l'importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare. Quanto alla domanda di ripetizione delle spese sostenute per il mantenimento della LI, la decisione impugnata risultava conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio dalla nascita ha natura in senso lato indennitaria e “il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti qualificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio legate alo sviluppo e alla formazione di studio professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. 16916/2022”). Nel caso in esame la
CO d'Appello non si era discostata da tali principi perché la determinazione del quantum era stata effettuata con riferimento alla quantificazione minima delle spese, cumulando le ordinarie e le straordinarie, necessarie per il mantenimento, determinata negli importi, già rivalutati, di euro 200,00 mensili fino ai 10 anni di età della LI e di euro 300,00 mensili per il periodo successivo fino alla proposizione della domanda, con un apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 CPC tempestivamente notificato il 9.5.2023 il _1 citava e chiedendo che fosse posta a proprio carico per COroparte_1 _1 TR il mantenimento della LI la somma di 150 euro mensili e/o la diversa somma ritenuta di giustizia, comunque inferiore ai 400 euro mensili determinati in primo grado sino all'indipendenza economica di oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo. Chiedeva in _2 via istruttoria svolgere accertamenti tramite la polizia tributaria sui redditi di . COroparte_1
Chiedeva infine compensare le spese di lite di I grado, la rifusione integrale di quelle di II grado, di quelle del giudizio di gravame e della fase di riassunzione.
8 n. 470/2023 RG
Con decreto depositato in data 22.5.2023 il Consigliere relatore fissava per la discussione davanti al
Collegio l'udienza del 17.10.2023, atteso che nella data indicata in atto di citazione la sezione non teneva udienza e, disponeva la notifica del ricorso e del decreto alle controparti.
L'udienza con decreto del 15.10.2023 veniva rinviata d'ufficio al 21.11.2023 per incompatibilità di un membro del collegio già composto per l'udienza del 17.10.2023.
All'udienza del 21.11.2023 la CO, preso atto che non era stato notificato alle appellate lo spostamento dell'udienza, rinviava all'udienza del 7.5.2024 invitando l'appellante in riassunzione a notificare alle controparti personalmente i decreti 22.5.2023 e 15.10.2023 e il verbale di udienza.
In data 19.12.2023 la difesa del depositava la prova delle notifiche richieste. _1
Il 30.4.2024 la difesa del depositava CUD 2024 di _1 Parte_1
All'udienza del 7.5.2024 la CO dichiarava la contumacia di e di TR P_
, il difensore del insisteva nelle istanze istruttorie di cui all'atto di riassunzione e la
[...] _1
CO si riservava.
Con ordinanza resa lo stesso giorno la CO disponeva che l'Agenzia delle Entrate trasmettesse le dichiarazioni dei redditi di dal 2016 ad oggi e che l'INPS trasmettesse estratto COroparte_1 conto contributivo previdenziale aggiornato della . Disponeva infine che il P_ _1 depositasse le buste paga dell'ultimo anno e le dichiarazioni dei redditi dal 2016 in poi e tutta la documentazione atta a provare la sua situazione economica.
Il 18.7.2024 il difensore del depositava buste paga da gennaio a giugno 2024 e CU 2016- 2024. _1
Il 22.7.2024 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva quanto richiesto e il 9.9.2024 anche l'INPS trasmetteva l'estratto contributivo di . COroparte_1
Per_ Il 28.8.2024 la difesa del depositava relazione medica dott. certificato di ricovero, _1 contratto di mutuo, sanzione disciplinare, impugnativa del licenziamento ed estratto conto bancario.
All'udienza del 17.9.2024 il difensore del dichiarava che lo stesso era ancora ricoverato presso _1 il reparto di psichiatria, chiedeva termine per produrre ulteriori buste paga e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. La CO rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.10.2024 che si sarebbe svolta con modalità cartolare con termine entro il 18.10.2024 per deposito di note scritte.
Il 18.10.2024 il difensore depositava note di trattazione scritta, foglio di precisazione delle conclusioni
(nelle quali si concludeva come indicato in epigrafe) e documentazione relativa al mutuo e buste paga da luglio a settembre 2024.
9 n. 470/2023 RG
Il PG con parere del 24.10.2024, letta la documentazione acquisita, concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza cartolare del 22.10.2024 la CO tratteneva la causa in decisione concedendo termine di 30 giorni per deposito di comparsa conclusionale.
In data 20.11.2024 veniva depositata comparsa conclusionale.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto chiarito che questa CO nel presente giudizio è tenuta ad esaminare unicamente il punto che ha costituito oggetto di cassazione con rinvio nell'ordinanza 4145/2023: ed invero l'unico motivo di ricorso proposto dal accolto dalla Cassazione è stato quello relativo al fatto che la CO _1
d'Appello nella sentenza 297/2021, nel determinare – confermando quello stabilito dal giudice di primo grado – l'ammontare dell'assegno posto a carico del per il mantenimento della LI non _1 _2 aveva indagato, ricostruito e tenuto in considerazione i redditi della madre della ragazza ritenendo tale indagine irrilevante motivando che, a fronte di un assegno di soli 400 euro al mese, le eventuali maggiori potenzialità economiche della madre di non rilevavano perché non avrebbero potuto comunque _2 comportare una proporzionale diminuzione del contributo a carico dell'altro genitore, anche in presenza di disparità reddituale. Ebbene, la Cassazione ha invece affermato che nel determinare il contributo per il mantenimento del figlio deve essere sempre osservato il principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze del figlio e del tenore di vita da lui goduto ed è questo il principio al quale questa CO deve attenersi nel presente giudizio di rinvio nel determinare l'assegno di mantenimento per _2
Pertanto la CO, essendo e rimaste contumaci nel COroparte_4 TR presente giudizio, ha ricostruito la situazione economica della prima acquisendo dall'Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni dei redditi della stessa a decorrere dal 2016 e acquisendo dall'INPS l'estratto contributivo della stessa: ebbene la dichiarazione dei redditi 2017 della attesta un reddito P_ complessivo di 16.086 euro, con 1.739 euro di imposta netta;
quella del 2018 un reddito complessivo di
12.918 euro con 163 euro di imposta netta;
quella del 2019 un reddito complessivo di 13.943 euro;
quella del 2020 un reddito complessivo di 15.656; quella del 2021 un reddito complessivo di 13.515 euro;
quella del 2022 un reddito complessivo di 19.415 euro, con euro 1.103 di imposta netta, e quella 2023 un reddito complessivo di 22.557 euro con 2.152 di imposta netta, redditi che le provengono dallo svolgimento di attività professionale. L'estratto conto previdenziale INPS attesta che la , che ora ha 63 anni, P_ dal 1997 al 2008 ha lavorato part time alle dipendenze di un centro di riabilitazione e risulta a suo nome una posizione assicurativa presso l'ente nazionale previdenza ed assistenza psicologi: la stessa quindi svolge attività lavorativa di psicologa e il reddito risultante dalle ultime due dichiarazioni fiscali è aumentato rispetto a tutte quelle precedenti, che riportano importi bassi e comunque decisamente inferiori a quelli percepiti dal il quale, come si ricava dai CU relativi agli anni 2016 – 2024, pur con un _1 calo negli ultimi tre anni (CU 2024: reddito da lavoro dipendente di 9.112,06 euro;
CU 2023: reddito da lavoro dipendente: 6.568,61 euro;
CU 2022: reddito da lavoro dipendente di 21.430,34 euro) fino al 2020
10 n. 470/2023 RG
ha sempre percepito redditi annui da lavoro dipendente compresi tra i 25.000 e i 31.000 euro circa.
Quanto a ora ha 24 anni e di lei si sa che all'epoca della sentenza 297/2021 frequentava l'università, _2 facoltà di giurisprudenza, sicché si presume che non sia ancora laureata o che si sia da poco laureata.
Nondimeno, anche se ad oggi non si hanno informazioni aggiornate su di lei, la ancor giovane età di _2 fa ritenere che la stessa non possa essere considerata economicamente autonoma, nella migliore delle ipotesi potrebbe ritenersi avviata al lavoro ed in tal caso un contributo, sia pure limitato, è comunque dovuto. Va poi rilevato che questa CO deve (ri)determinare l'ammontare del contributo a carico del sin dal 2016, anno in cui aveva solo 16 anni. _1 _2
Circa la situazione del lo stesso ha 61 anni e lavorava come Vigile Urbano presso la Polizia _1
Locale di Bergamo percepiva circa 1.900 euro al mese, poi ha proseguito a lavorare part time per il
Comune di Bergamo come istruttore amministrativo, è comproprietario di un immobile sito a AL gravato dal 2009 da un mutuo trentennale di 150.000 contratto con la moglie , con capitale CP_5 residuo al 31.12.2022 di circa 98.000 euro.
La recente documentazione prodotta, della quale necessariamente si deve tenere conto in questo giudizio, attesta che il il 16.5.2024 è stato licenziato con decorrenza 16.9.2024 a causa di assenze _1 ingiustificate dal servizio, licenziamento da lui impugnato il 1.7.2024 con la motivazione che egli dal
13.2.2024 è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Bergamo. Non è dato sapere se ad oggi il sia ancora ricoverato ma il difensore ha prodotto il 28.8.2024 perizia psichiatrica
_1 del marzo 2024 depositata in un procedimento penale a carico del imputato per il reato di
_1 maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie commesso nel corso del 2023, dalla CP_5 quale emerge che il anche tra il maggio e luglio 2021 era stato ricoverato in psichiatria con
_1 diagnosi alla dimissione di “episodio maniacale con sintomi psicotici”, che nel febbraio 2024 è stato nuovamente ricoverato con accertamento sanitario obbligatorio per perdita di contatto con la realtà e che poi nel corso del ricovero è emerso anche un grave scompenso diabetico. Il perito ha evidenziato come il sia portatore di una problematica psichiatrica di complessa derivazione essendo emersi, dalla
_1 risonanza magnetica all'encefalo, segni di atrofia cerebrale con conseguente decadimento cognitivo, patologia che a detta del perito ha senz'altro aggravato il già esistente disturbo bipolare e ha concluso nel senso che il allo stato non è in grado di provvedere in autonomia a se stesso e è da ritenersi
_1 del tutto incapace di intendere e volere al momento dei fatti;
ha aggiunto che, se lasciato a se stesso, probabilmente il potrebbe sospendere le cure o assumerle in maniera incongrua e scompensarsi
_1 nuovamente;
ha quindi suggerito l'inserimento dello stesso in una comunità terapeutica. In allegato alla comparsa conclusionale del è infine allegata mail del Servizio Sociale del Comune di AL
_1 dalla quale si ricava che quel Servizio Sociale sta organizzando l'inserimento del in una RSA.
_1
Va evidenziato peraltro che già dagli atti del procedimento di primo grado e di appello nel proc.
1351/2019 (la sentenza 297/2021 ne dà atto) risultava che il tra novembre e dicembre 1999 era _1 stato ricoverato con diagnosi alla dimissione di per “psicosi maniaco depressiva di tipo maniacale” e che nella cartella clinica era scritto che era in trattamento da oltre quattro anni.
Nondimeno, se da quanto sopra esposto deve ricavarsi che le problematiche psichiche del siano _1 presenti da molti anni, nondimeno non è contestato che egli sia sempre riuscito a lavorare presso il
Comune di Bergamo prima a tempo pieno e poi part time fino al 2024, quando, a causa del peggioramento e del lungo ricovero in psichiatria, ha perso il posto di lavoro.
11 n. 470/2023 RG
In tale situazione la CO, dovendo determinare il contributo dovuto dal per il mantenimento Pt_3 di successivamente al 1.6.2016 (per il periodo precedente, ovvero il periodo intercorrente tra la _2 nascita di e il 1.6.2016, è ormai definitiva la determinazione assunta con criterio equitativo dalla _2
CO d'Appello nella sentenza 297/2021, determinazione ritenuta corretta dalla CO di Cassazione nell'ordinanza 4145/2023)2, tenuto conto dei redditi da lavoro percepiti nel corso degli anni dal _1 della sua complessiva situazione economica e del mutuo che su di lui graverà ancora per anni nonché delle problematiche di salute aggravatesi nell'ultimo periodo, considerato però, d'altro lato, che su di lui non ha mai gravato né grava ora alcun mantenimento diretto della LI che è a carico esclusivo della madre, considerati altresì i redditi percepiti dalla madre di e sopra esplicitati, ritiene di porre a carico _2 del per il mantenimento di per il periodo successivo al 1.6.2016 fino a gennaio 2024 _1 _2
l'importo di 300 euro mensili mentre dal febbraio 2024, mese in cui le condizioni di salute dello stesso sono drasticamente peggiorate con nuovo lungo ricovero in psichiatria, si ritiene di ridurre l'assegno a
150 euro mensili (sempre oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di
Bergamo), importi annualmente rivalutabili su base Istat. Tale contributo sarà dovuto fino a che _2 sarà autonoma economicamente.
Si ritiene di disporre l'irrepetibilità delle maggiori somme già dal versate alla per il _1 P_ mantenimento della LI in ottemperanza alle precedenti disposizioni attesa la natura sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli e considerato che, trattandosi di importi limitati, ciò che è stato versato è sicuramente già stato utilizzato per le esigenze di vita di _2
Rimangono ferme perché già coperte da giudicato le ulteriori statuizioni in ordine all'accertamento giudiziale di paternità, all'aggiunta del cognome “ , alla condanna del al risarcimento _1 _1 del danno non patrimoniale nella misura di 40.000 euro, oltre interessi legali, e al rimborso delle spese sostenute dalla per il mantenimento di dalla nascita alla notifica dell'atto di citazione in P_ _2 primo grado quantificate in euro 44.700, oltre interessi legali dalla domanda.
In ordine alle spese di lite, in caso di cassazione con rinvio, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato secondo il principio della soccombenza con riferimento all'esito unitario finale della causa e non frazionatamente secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, per cui risulta irrilevante il fatto che in qualche fase o grado del giudizio una delle parti sia rimasta vittoriosa perché il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma in relazione all'esito finale della lite
(Cass. 15787/2000; Cass. 2634/2007; Cass. 20289/2015; Cass. SU 32906/2022). Ancora la Cassazione ha affermato che la cassazione con rinvio anche di un solo capo della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare completamente la regolamentazione delle spese alla n. 470/2023 RG
stregua dell'esito finale della lite mentre se rigetta l'appello è tenuto a provvedere sulle sole spese delle fasi di impugnazione (Cass. 14075/2002; Cass. 19305/2005).
Ebbene, dovendo considerare l'esito del giudizio nel suo complesso, va rilevato che P_
e sono risultate vincitrici in relazione alla pronuncia di dichiarazione di paternità, alla
[...] _2 domanda di condanna del al mantenimento della LI dalla domanda giudiziale (sia pure per _1 importo inferiore a quello richiesto), a quella di condanna del al rimborso delle spese sostenute _1 dalla per la crescita di dalla nascita fino alla domanda giudiziale, alla condanna del P_ _2 al risarcimento dei danni morali mentre il è risultato soccombente su tutto avendo però _1 _1 ottenuto una riduzione dell'ammontare del contributo per il mantenimento di dovuto dalla domanda. _2
Si ritiene pertanto di compensare le spese di lite nella misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico del per la fase di primo grado e per il giudizio di appello (proc. 1351/2019) mentre nulla va disposto _1 per la fase di Cassazione e di riassunzione nelle quali le non si sono costituite. Tali spese si P_ liquidano per il giudizio di primo grado, per la quota di 2/3 a carico del in 6.895,34 euro (tariffe _1 precedenti al DM 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità media, importo medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) mentre per il giudizio di secondo grado n. 1351/2019 il va condannato a rifondere alle , sempre per la sua quota di 2/3, la somma di _1 P_
5.377,34 euro (tariffe precedenti al DM 147/22, parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla CO
d'Appello, causa di valore indeterminabile, complessità media, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P. Q. M.
La CO d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della CO di Cassazione 4145/2023, decidendo nella contumacia di e di COroparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide: TR
. dispone che a titolo di contributo per il mantenimento della LI Parte_1 [...]
, versi per il periodo successivo al 1 giugno 2016 e fino al gennaio 2024 la somma TR mensile di 300 euro e da febbraio 2024 fino al raggiungimento della autonomia economica della LI la somma di 150 euro mensili, importi annualmente rivalutabili su base Istat, cui andrà aggiunto il 50% delle spese straordinarie come da protocollo presso il Tribunale di Bergamo, con irrepetibilità della maggiori somme già versate dal per tale titolo. _1
. compensa per un terzo le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e pone i restanti due terzi a carico di e lo condanna per tale quota a rifondere alle parti appellate la somma di 6.895,34 Parte_1 euro per il giudizio di primo grado e la somma di 5.377,34 euro per la fase di appello (proc. 1351/2019), nulla disponendo sulle spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio. Il _1 dovrà altresì sostenere le spese della CTU genetica come liquidate dal Tribunale di Bergamo.
Brescia, 3.12.2024
il Presidente rel. est.
Francesca Caprioli
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da notare che il , il quale nell'atto di citazione in riassunzione aveva chiesto solo che l'assegno a suo _1 carico fosse rideterminato in 150 euro mensili o in somma comunque inferiore ai 400 euro mensili, poi invece in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto in principalità che nessun assegno venga posto a suo carico. 2 La CO d'Appello nella sentenza 297/2021, come si è visto, ha ritenuto di riconoscere la somma mensile di 200 CP_ euro dalla nascita di fino al compimento da parte della stessa dei 10 anni e per il periodo successivo e fino al 1.6.2016 la somma di 300 euro al mese, importi comprensivi di spese ordinarie e straordinarie e già rivalutati.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA composta dai Magistrati:
Francesca Caprioli Presidente rel. est.
Vittorio Aliprandi Consigliere
Marialuisa Tezza Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio proposto con atto di citazione in riassunzione notificato il 9.5.2023 e depositato in via telematica in data 18.5.2023
da
, nato a [...] in data [...], res. AL (BG) Via San Bernardino Parte_1
46, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Ceci del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellante in riassunzione
nei confronti di
, nata a [...] in data [...], res. Vietri sul Mare (Salerno) via COroparte_1
Selze fraz. Benincasa 65 nonché di
, nata a [...] in data [...], res. Vietri sul Mare (Salerno), via TR
Selze fraz. Benincasa 65 appellate in riassunzione contumaci
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la CO d'Appello di
Brescia.
OGGETTO: giudizio a seguito di rinvio dalla CO di Cassazione ordinanza n. 4145/2023 pubblicata il
10.2.2023.
CONCLUSIONI PER : Parte_1 in via principale e nel merito: riformare integralmente la sentenza di primo grado impugnata, rigettando tutte le domande e/o eccezioni sollevate dalle controparti in quanto infondate in fatto e diritto nonché
1 n. 470/2023 RG
prive di supporto probatorio;
per l'effetto disporre che il sig. nulla sia tenuto a Parte_1 corrispondere alla sig.ra ovvero, in via subordinata, l'importo di Euro 150,00 COroparte_1 mensili e/o quella diversa somma ritenuta di giustizia, comunque, inferiore ai 400,00 Euro mensili determinati in primo grado, quale concorso al mantenimento ordinario della LI , sino alla sua _2 indipendenza economica oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di
Bergamo; in ogni caso: compensazione integrale delle spese, diritti ed onorari del giudizio di primo, rifusione integrale delle spese del giudizio di secondo grado, del giudizio di gravame e della presente causa d'appello in riassunzione, oltre ad I.V.A. e C.P.A.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
Visti gli approfondimenti istruttori eseguiti da OD CO (in ossequio alle osservazioni della
Cassazione), diretti a comparare la situazione patrimoniale di entrambi i genitori al fine di – eventualmente – rideterminare la somma stabilita col provvedimento cassato a titolo di mantenimento della LI. Rilevata la consistente riduzione della capacità reddituale dell'appellante in riassunzione,
a fronte del tendenziale aumento dei redditi dell'appellata.
Visto il tenore delle note di trattazione scritta in data 18/10/2024 depositate nell'interesse di parte appellante, si chiede che OD CO voglia rideterminare in euro 150,00 mensili la somma da porre
a carico del predetto a titolo di mantenimento della LI , comprensiva delle spese straordinarie _2
a favore di quest'ultima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1.6.2016 conveniva in giudizio ai sensi dell'art. COroparte_1
269 CC dinnanzi al Tribunale di Bergamo asserito padre naturale della LI Parte_1
chiedendo accertare e dichiarare che questi era padre della LI minore , nata a _2 TR
Napoli il 12.8.2000, autorizzare l'aggiunta del cognome paterno, condannare il alla _1 corresponsione di 700 euro mensili per il mantenimento di a rifondere all'attrice tutti gli importi _2 da lei sola anticipati per il mantenimento della LI dalla nascita nella misura di 96.000 euro (500 euro al mese) e al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla LI per la mancata presenza della figura paterna nei primi anni della sua vita, danno quantificato in 100.000 euro o la diversa somma ritenuta. La riferiva che nel 1999 aveva conosciuto in PO (Napoli) il con il quale P_ _1 aveva intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale il 12.8.2000 era nata al sostentamento _2 della quale aveva provveduto sempre da sola.
Con comparsa depositata in data 21.10.2016 si costituiva il contestando le avverse allegazioni _1
e deducendo di non conoscere la e di non avere con la stessa mai avuto rapporti sessuali. P_
Deduceva di essere un agente della Polizia Locale del Comune di Bergamo, di godere di una retribuzione netta mensile pari a euro 1.900 e di essere gravato da numerose spese (euro 200 circa per le utenze e per le tasse dell'immobile in cui risiedeva insieme alla moglie, euro 637,50 per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ed euro 669,70 per il finanziamento Agos Credit acceso per il pagamento di alcuni debiti familiari, oltre alle spese alimentari non inferiori a euro 400 mensili). Chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e in caso di dichiarazione di paternità dichiararsi prescritto il diritto di parte attrice al pagamento di qualsiasi importo mensile, in via ulteriormente subordinata porre a carico
2 n. 470/2023 RG
del convenuto un assegno mensile di non oltre 150 euro e rigettarsi la domanda di risarcimento del danno esistenziale;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna della al risarcimento del danno non P_ patrimoniale da lui patito per essere stato edotto della paternità di soltanto sedici anni dopo la sua _2 nascita.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma CPC la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del e con l'escussione di alcuni testimoni. Superato, inoltre, l'iniziale diniego del _1
il Giudice Istruttore disponeva una CTU genetica. _1
Nelle more, a seguito del compimento della maggiore età, in data 12.8.2018 si costituiva , TR aderendo alle domande proposte dalla madre.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1590/2019, pubblicata in data 5.7.2019 e notificata in data
9.10.2019, così provvedeva:
- accoglie la domanda dell'attrice e dell'interveniente e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è padre naturale di , nata il [...] a [...];
[...] TR
- dispone che assuma il cognome aggiungendolo al cognome;
_2 _1 P_
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza nel pertinente atto di nascita di;
TR
- pone in capo al l'obbligo di versare a dalla domanda, entro il giorno _1 COroparte_1 cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio naturale
, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dal 01.07.2020; _2
- pone in capo ai genitori di l'obbligo di sostenere, in misura pari al 50% cadauno, le spese non _2 coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per secondo il seguente schema: spese _2 mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- condanna al versamento a favore di , a titolo di danno non Parte_1 TR patrimoniale, la somma già rivalutata di € 40.000,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza di parte;
3 n. 470/2023 RG
- condanna a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in € 9.000 per Parte_1 compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai difensori dichiaratisi antistatari;
- condanna a versare a controparte la somma di € 9.000,00 ex art. 96, III c., Parte_1
c.p.c.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di . Parte_1
Osservava:
. la domanda di dichiarazione di paternità naturale doveva essere accolta, in quanto dalla ricostruzione dei fatti fornita dai testimoni escussi era emerso: già a partire dal 1999 la aveva iniziato a P_ frequentare il la loro relazione sentimentale si era nel tempo consolidata;
il era a _1 _1 conoscenza dello stato di gravidanza della;
poco tempo dopo la nascita di il si P_ _2 _1 era recato presso l'abitazione della per incontrare la LI e, nonostante sapesse della nascita P_ di non aveva mai proceduto al riconoscimento della LI;
la consulenza tecnica d'ufficio genetica _2 aveva accertato che il “può essere dichiarato padre biologico di , da madre _1 TR
, con la probabilità del 99,999999999999% che corrisponde ad un predicato COroparte_1 verbale di paternità praticamente provata”;
. come richiesto da in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, quest'ultima doveva _2 conservare il cognome al quale doveva essere aggiunto il cognome del padre naturale P_
così da chiamarsi “ ”; _1 TR
. la domanda di condanna del che guadagnava 1.900 euro al mese, al versamento del contributo _1 di mantenimento di doveva essere accolta e il contributo andava quantificato in euro 400 mensili, _2 annualmente rivalutabile dal 1.7.2020, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie, importo dovuto dalla notifica dell'atto di citazione;
. circa la domanda di condanna del alla parziale restituzione delle somme spese per la cura e il _1 mantenimento di la non aveva allegato le spese sostenute per il mantenimento della _2 P_ LI allegando genericamente di essersi presa cura di lei dalla nascita e pertanto la domanda doveva essere rigettata;
. la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale lamentato da TR
a causa della mancanza di una figura paterna andava accolta in quanto le circostanze allegate dalla ed emerse nel corso della trattazione della causa consentivano di ritenere provata la sofferenza P_ patita da sofferenza che aveva prodotto danno non patrimoniale liquidabile in euro 40.000 già _2 rivalutati, oltre interessi legali dalla decisione al saldo, somma ritenuta congrua ed equa;
. andava rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal atteso che era stato lui a sottrarsi _1 all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di _2
. le spese di lite dovevano seguire la prevalente soccombenza del _1 CO
. la domanda attorea di condanna ex art. 96 I andava rigettata perché intempestiva essendo stata formulata per la prima volta in comparsa conclusionale.
. atteso che il sin dalla costituzione in giudizio aveva dedotto di non conoscere la , _1 P_ aveva inizialmente negato il consenso a sottoporsi agli esami genetici da parte del CTU sicché il G.I. aveva dovuto assumere le prove orali e poi, solo dopo l'escussione del testimoni e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il si era detto disponibile a sottoporsi alla CTU, _1 per poi, pur a fronte delle emergenze istruttorie, insistere nella domanda riconvenzionale di condanna
4 n. 470/2023 RG
della al risarcimento del danno non patrimoniale patito, il meritevole di sanzione P_ _1 CO per il suo contegno processuale, doveva essere condannato ex art. 96, III comma, al versamento alla di una somma pari all'importo liquidato a titolo di compenso professionale di avvocato;
P_
. le spese della consulenza tecnica d'ufficio dovevano essere poste a carico del _1
Avverso tale sentenza il proponeva appello con atto di citazione notificato il 6.11.2019 _1 chiedendo, in parziale riforma dell'appellata sentenza, disporsi la rideterminazione dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico in favore della LI con riduzione ad euro 150 mensili o comunque all'importo inferiore alla somma determinata in primo grado, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva dichiararsi che nulla egli doveva alla LI a titolo di danno non patrimoniale e revocarsi la condanna ex art. 96, comma 3 CPC con compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 24.2.2020 si costituivano la sig.ra e la LI chiedendo P_ _2 il rigetto dell'appello proposto dal e, in via incidentale la condanna del al versamento _1 _1
a titolo di mantenimento della LI di un importo mensile di euro 700 – o la diversa somma, comunque maggiore di quella stabilita dal Tribunale – fino a che non fosse stata autosufficiente e da versare _2 direttamente alla madre e alla ripetizione di tutti gli importi anticipati dalla per il P_ mantenimento di dalla nascita (96.000 euro o la diversa somma maggiore o minore ritenuta anche _2 in via equitativa).
La CO d'Appello di Brescia, con sentenza n. 297/2021, pubblicata in data 11.3.2021, così provvedeva: rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1590/19 del Tribunale di Bergamo, salvo quanto di seguito disposto riguardo alle spese di lite.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, accoglie la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento della LI fino alla data della domanda e, per l'effetto, condanna a corrispondere a l'importo di € 44.700, oltre Parte_1 COroparte_1 interessi legali dalla domanda.
Conferma nel resto la sentenza n.1590/2019 del Tribunale di Bergamo, già passata in giudicato riguardo alla dichiarazione di paternità, non oggetto di appello, con ordine all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza stessa nell'atto di nascita di _2
.
[...]
Compensa le spese di entrambi i gradi al 30% e condanna a rimborsare a Parte_1
e il 70% delle spese di lite, percentuale che liquida in € 6.300 COroparte_1 TR per il primo grado, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e in € 6.650 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, IVA e CPA., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Osservava:
. circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della LI, _1 doveva essere confermato l'importo determinato dal Tribunale pari a euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che il non contribuiva in alcun modo mediante mantenimento _1 diretto e risultando un reddito netto mensile pari a circa euro 1.900 su 12 mensilità (CU 2014, 2015 e
2016) dal quale andavano dedotte spese per circa euro 620; invero il aveva allegato 200 euro al _1 mese di utenze e tasse della casa di abitazione, 637,49 euro per il mutuo e 669,70 euro per il
5 n. 470/2023 RG
finanziamento Agos Credit, oltre a spese alimentari che per lui e la moglie aveva determinato in 400 euro mensili. Tuttavia dette spese erano accollabili anche alla moglie al 50%, ad eccezione del finanziamento
Agos che aveva asserito essere un debito personale solo garantito dalla moglie, finanziamento che però non andava considerato non essendo stato dimostrato che fosse stato richiesto per esigenza di effettiva liquidità, nell'ottobre 2013, quindi dopo avere ricevuto la lettera del legale della che chiedeva P_ il riconoscimento di paternità. Del prestito Findomestic, per il quale risultava una trattenuta nelle ultime buste paga, non era precisata né si conosceva la giustificazione. Né le condizioni di salute dell'appellante
(ipertensione e diabete mellito di tipo 2), comuni con l'avanzare dell'età, escludevano la di lui capacità lavorativa.
. il aveva dedotto che non vi era prova che fosse economicamente non autosufficiente, ma _1 _2 la aveva prodotto certificato di iscrizione universitaria alla facoltà di giurisprudenza della P_ ragazza, ventenne, sicché non vi era motivo per dubitare che fosse dipendente dai genitori;
. quanto al fatto che non si conosceva la situazione economica della madre, non vi erano agli atti elementi per ritenere che la stessa avesse una disponibilità economica particolarmente elevata e in ogni caso la
CO di Cassazione aveva stabilito che le eventuali maggiori potenzialità economiche del genitore convivente col figlio concorrono a garantire allo stesso un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore anche in presenza di disparità reddituale (Cass. 18538/2013; Cass. 17140/2017 e Cass. 19052/2017); nel caso in cui il padre fosse gravato da un assegno di mantenimento particolarmente elevato, che, sommato al contributo della madre, potrebbe portare ad un importo superiore alle esigenze della LI, da valutare nel concreto, si potrebbe considerare una riduzione proporzionata ai redditi di ciascuna delle parti, ma, nel caso di specie, l'assegno posto a carico del era modesto e in linea con le esigenze medie di _1 mantenimento di una studentessa dai 16 ai 20 anni, pertanto non sarebbe stata congrua una riduzione anche nel caso in cui la madre avesse potuto, da parte sua, contribuire con un importo maggiore, per garantire alla LI, che per anni ha mantenuto in via esclusiva, un tenore di vita più elevato.
. dalle testimonianze dei testi e di parte e da quelle delle Testimone_1 Testimone_2 P_ testi di parte (la sorella e la nipote emergeva che _1 Parte_2 Persona_1 il era a conoscenza della nascita della LI fin dal 2000. Né era fondata la tesi, peraltro _1 _2 tardivamente dedotta dall'appellante, di una sua persistente totale amnesia circa quanto accaduto negli anni 1999 -2000: l'appellante, quindi, non aveva giustificazione per non essersi assunto le proprie responsabilità di padre e certo non poteva imputare alla un concorso di colpa per avere deciso P_ solo dopo 12 anni di formalizzare, tramite un legale, la richiesta di riconoscimento di paternità.
. parimenti risultava provata la colpevole inerzia del nello svolgere il suo ruolo di padre, con _1 conseguente violazione dei diritti fondamentali garantiti alla LI la quale dalla privazione della figura paterna sin dalla nascita aveva subito inevitabili ripercussioni personali e sociali, derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stata desiderata e accolta come tale, danno per accentuato dal _2 fatto che l'appellante nel successivo giudizio aveva addirittura negato di avere avuto una relazione con e aveva contestato con veemenza la propria paternità: si riteneva quindi corretta la decisione P_ del Tribunale di riconoscere un importo a titolo risarcitorio di € 40.000, molto inferiore alla domanda di
100.000 perché mancavano dati ulteriori, rispetto a quelli ricavabili dalla comune esperienza, per giustificare una diversa liquidazione.
. correttamente il Tribunale aveva condannato il alla rifusione delle spese di lite sulla base del _1
6 n. 470/2023 RG
criterio della soccombenza e la condanna ex art. 96 III CPC andava confermata perché il aveva _1 in primo grado resistito in giudizio con colpa grave, dapprima rifiutando di sottoporsi al test genetico, deducendo poi in appello di avere perso la memoria come conseguenza di un disturbo psichico, amnesia che non solo non era provata, ma non era neppure verosimile;
. quanto all'appello incidentale, non era giustificata la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento a carico del in favore della LI, in quanto un contributo maggiore sarebbe _1 risultato eccessivamente gravoso in relazione al reddito dello stesso;
. doveva invece essere parzialmente accolta la domanda di ripetizione pro quota delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento della LI fino alla data della domanda, sul punto affermando la
Cassazione che si tratta di rimborso avente natura indennitaria;
ma, non essendoci elementi di prova che consentissero di quantificare dette spese, occorreva attenersi al minimo necessario per le spese essenziali
(euro 200 mensili già rivalutati per le spese ordinarie e straordinarie necessarie al mantenimento della LI sino ai 10 anni e, successivamente, euro 300 mensili sino alla data del 1.6.2016, notifica della citazione), per un totale di euro 44.700 con interessi dalla domanda;
. quanto all'eccepita prescrizione decennale del diritto a chiedere i rimborsi anteriori al 1.6.2006, la
Cassazione afferma che la prescrizione inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della filiazione naturale in applicazione dell'art. 2935 CC.
. stante la prevalente soccombenza del (le domande del erano state integralmente _1 _1 rigettate salvo la questione delle spese di lite mentre le avevano viste accolte le domande di P_ dichiarazione giudiziale di paternità, ma le loro domande economiche erano state accolte parzialmente perché la loro domanda di aumento dell'assegno di mantenimento era stata rigettata): quindi le spese dovevano essere compensate nella misura del 30% con condanna del a rimborsare alle _1 controparti il restante 70%.
Avverso tale sentenza, il proponeva ricorso per cassazione enunciando cinque motivi di ricorso _1
e in quel giudizio la e la LI non si costituivano. P_
La CO di Cassazione, con ordinanza n. 4145/23, pubblicata in data 10.2.2023, così provvedeva:
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo ed infondati il quarto ed il quinto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CO di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del presente grado;
osservava:
. in relazione alla lamentata erronea determinazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del in favore della LI, sebbene la CO bresciana avesse correttamente valutato la situazione _1 reddituale del tenendo conto degli esborsi mensili sullo stesso gravanti e della condizione della _1 LI, priva di autosufficienza economica e impegnata negli studi universitari, non aveva, però, effettuato alcuna indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali della , ritenendo ciò non necessario P_ alla luce di un superato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la determinazione del contributo che grava per legge sui genitori per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonderebbe su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (Cass.
18538/2013). Invece la più recente giurisprudenza – cui si riteneva di dare continuità- afferma il principio
7 n. 470/2023 RG
di diritto secondo cui «nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.» (Cass. n. 4811/2018; conf. Cass. n. 19299/2020);
. i motivi di ricorso secondo e terzo, relativi all'erronea valutazione delle prove testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado dalle quali si era desunta la consapevolezza del circa la paternità sin dal _1 concepimento di e dalla mancata considerazione del referto medico che attestava nel un _2 _1 disturbo della memoria, erano inammissibili in quanto, se ammessi, avrebbero dovuto sollecitare la rivalutazione del merito in ordine alla valenza probatoria delle deposizioni testimoniali raccolte e delle condizioni di salute psichica del all'epoca dei fatti considerati;
_1
. i motivi quarto e quinto, relativi all'assenza di prova circa la sussistenza di un danno non patrimoniale e all'accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto dalla , erano infondati: quanto P_ alla domanda risarcitoria del danno non patrimoniale cagionato alla LI, la CO territoriale, all'esito dell'esame del materiale probatorio acquisito, avendo accertato che il aveva omesso di onorare _1
i propri doveri di genitore, aveva correttamente ritenuto sussistente il danno lamentato dalla LI e risarcibile il relativo pregiudizio in conseguenza della lesione dei diritti inviolabili e/o fondamentali della persona, oggetto di tutela costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) e, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla LI per la totale assenza della figura paterna, aveva legittimamente fatto ricorso al criterio equitativo per determinarne l'importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare. Quanto alla domanda di ripetizione delle spese sostenute per il mantenimento della LI, la decisione impugnata risultava conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio dalla nascita ha natura in senso lato indennitaria e “il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti qualificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio legate alo sviluppo e alla formazione di studio professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. 16916/2022”). Nel caso in esame la
CO d'Appello non si era discostata da tali principi perché la determinazione del quantum era stata effettuata con riferimento alla quantificazione minima delle spese, cumulando le ordinarie e le straordinarie, necessarie per il mantenimento, determinata negli importi, già rivalutati, di euro 200,00 mensili fino ai 10 anni di età della LI e di euro 300,00 mensili per il periodo successivo fino alla proposizione della domanda, con un apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 CPC tempestivamente notificato il 9.5.2023 il _1 citava e chiedendo che fosse posta a proprio carico per COroparte_1 _1 TR il mantenimento della LI la somma di 150 euro mensili e/o la diversa somma ritenuta di giustizia, comunque inferiore ai 400 euro mensili determinati in primo grado sino all'indipendenza economica di oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo. Chiedeva in _2 via istruttoria svolgere accertamenti tramite la polizia tributaria sui redditi di . COroparte_1
Chiedeva infine compensare le spese di lite di I grado, la rifusione integrale di quelle di II grado, di quelle del giudizio di gravame e della fase di riassunzione.
8 n. 470/2023 RG
Con decreto depositato in data 22.5.2023 il Consigliere relatore fissava per la discussione davanti al
Collegio l'udienza del 17.10.2023, atteso che nella data indicata in atto di citazione la sezione non teneva udienza e, disponeva la notifica del ricorso e del decreto alle controparti.
L'udienza con decreto del 15.10.2023 veniva rinviata d'ufficio al 21.11.2023 per incompatibilità di un membro del collegio già composto per l'udienza del 17.10.2023.
All'udienza del 21.11.2023 la CO, preso atto che non era stato notificato alle appellate lo spostamento dell'udienza, rinviava all'udienza del 7.5.2024 invitando l'appellante in riassunzione a notificare alle controparti personalmente i decreti 22.5.2023 e 15.10.2023 e il verbale di udienza.
In data 19.12.2023 la difesa del depositava la prova delle notifiche richieste. _1
Il 30.4.2024 la difesa del depositava CUD 2024 di _1 Parte_1
All'udienza del 7.5.2024 la CO dichiarava la contumacia di e di TR P_
, il difensore del insisteva nelle istanze istruttorie di cui all'atto di riassunzione e la
[...] _1
CO si riservava.
Con ordinanza resa lo stesso giorno la CO disponeva che l'Agenzia delle Entrate trasmettesse le dichiarazioni dei redditi di dal 2016 ad oggi e che l'INPS trasmettesse estratto COroparte_1 conto contributivo previdenziale aggiornato della . Disponeva infine che il P_ _1 depositasse le buste paga dell'ultimo anno e le dichiarazioni dei redditi dal 2016 in poi e tutta la documentazione atta a provare la sua situazione economica.
Il 18.7.2024 il difensore del depositava buste paga da gennaio a giugno 2024 e CU 2016- 2024. _1
Il 22.7.2024 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva quanto richiesto e il 9.9.2024 anche l'INPS trasmetteva l'estratto contributivo di . COroparte_1
Per_ Il 28.8.2024 la difesa del depositava relazione medica dott. certificato di ricovero, _1 contratto di mutuo, sanzione disciplinare, impugnativa del licenziamento ed estratto conto bancario.
All'udienza del 17.9.2024 il difensore del dichiarava che lo stesso era ancora ricoverato presso _1 il reparto di psichiatria, chiedeva termine per produrre ulteriori buste paga e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. La CO rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.10.2024 che si sarebbe svolta con modalità cartolare con termine entro il 18.10.2024 per deposito di note scritte.
Il 18.10.2024 il difensore depositava note di trattazione scritta, foglio di precisazione delle conclusioni
(nelle quali si concludeva come indicato in epigrafe) e documentazione relativa al mutuo e buste paga da luglio a settembre 2024.
9 n. 470/2023 RG
Il PG con parere del 24.10.2024, letta la documentazione acquisita, concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza cartolare del 22.10.2024 la CO tratteneva la causa in decisione concedendo termine di 30 giorni per deposito di comparsa conclusionale.
In data 20.11.2024 veniva depositata comparsa conclusionale.
La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 3.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto chiarito che questa CO nel presente giudizio è tenuta ad esaminare unicamente il punto che ha costituito oggetto di cassazione con rinvio nell'ordinanza 4145/2023: ed invero l'unico motivo di ricorso proposto dal accolto dalla Cassazione è stato quello relativo al fatto che la CO _1
d'Appello nella sentenza 297/2021, nel determinare – confermando quello stabilito dal giudice di primo grado – l'ammontare dell'assegno posto a carico del per il mantenimento della LI non _1 _2 aveva indagato, ricostruito e tenuto in considerazione i redditi della madre della ragazza ritenendo tale indagine irrilevante motivando che, a fronte di un assegno di soli 400 euro al mese, le eventuali maggiori potenzialità economiche della madre di non rilevavano perché non avrebbero potuto comunque _2 comportare una proporzionale diminuzione del contributo a carico dell'altro genitore, anche in presenza di disparità reddituale. Ebbene, la Cassazione ha invece affermato che nel determinare il contributo per il mantenimento del figlio deve essere sempre osservato il principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze del figlio e del tenore di vita da lui goduto ed è questo il principio al quale questa CO deve attenersi nel presente giudizio di rinvio nel determinare l'assegno di mantenimento per _2
Pertanto la CO, essendo e rimaste contumaci nel COroparte_4 TR presente giudizio, ha ricostruito la situazione economica della prima acquisendo dall'Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni dei redditi della stessa a decorrere dal 2016 e acquisendo dall'INPS l'estratto contributivo della stessa: ebbene la dichiarazione dei redditi 2017 della attesta un reddito P_ complessivo di 16.086 euro, con 1.739 euro di imposta netta;
quella del 2018 un reddito complessivo di
12.918 euro con 163 euro di imposta netta;
quella del 2019 un reddito complessivo di 13.943 euro;
quella del 2020 un reddito complessivo di 15.656; quella del 2021 un reddito complessivo di 13.515 euro;
quella del 2022 un reddito complessivo di 19.415 euro, con euro 1.103 di imposta netta, e quella 2023 un reddito complessivo di 22.557 euro con 2.152 di imposta netta, redditi che le provengono dallo svolgimento di attività professionale. L'estratto conto previdenziale INPS attesta che la , che ora ha 63 anni, P_ dal 1997 al 2008 ha lavorato part time alle dipendenze di un centro di riabilitazione e risulta a suo nome una posizione assicurativa presso l'ente nazionale previdenza ed assistenza psicologi: la stessa quindi svolge attività lavorativa di psicologa e il reddito risultante dalle ultime due dichiarazioni fiscali è aumentato rispetto a tutte quelle precedenti, che riportano importi bassi e comunque decisamente inferiori a quelli percepiti dal il quale, come si ricava dai CU relativi agli anni 2016 – 2024, pur con un _1 calo negli ultimi tre anni (CU 2024: reddito da lavoro dipendente di 9.112,06 euro;
CU 2023: reddito da lavoro dipendente: 6.568,61 euro;
CU 2022: reddito da lavoro dipendente di 21.430,34 euro) fino al 2020
10 n. 470/2023 RG
ha sempre percepito redditi annui da lavoro dipendente compresi tra i 25.000 e i 31.000 euro circa.
Quanto a ora ha 24 anni e di lei si sa che all'epoca della sentenza 297/2021 frequentava l'università, _2 facoltà di giurisprudenza, sicché si presume che non sia ancora laureata o che si sia da poco laureata.
Nondimeno, anche se ad oggi non si hanno informazioni aggiornate su di lei, la ancor giovane età di _2 fa ritenere che la stessa non possa essere considerata economicamente autonoma, nella migliore delle ipotesi potrebbe ritenersi avviata al lavoro ed in tal caso un contributo, sia pure limitato, è comunque dovuto. Va poi rilevato che questa CO deve (ri)determinare l'ammontare del contributo a carico del sin dal 2016, anno in cui aveva solo 16 anni. _1 _2
Circa la situazione del lo stesso ha 61 anni e lavorava come Vigile Urbano presso la Polizia _1
Locale di Bergamo percepiva circa 1.900 euro al mese, poi ha proseguito a lavorare part time per il
Comune di Bergamo come istruttore amministrativo, è comproprietario di un immobile sito a AL gravato dal 2009 da un mutuo trentennale di 150.000 contratto con la moglie , con capitale CP_5 residuo al 31.12.2022 di circa 98.000 euro.
La recente documentazione prodotta, della quale necessariamente si deve tenere conto in questo giudizio, attesta che il il 16.5.2024 è stato licenziato con decorrenza 16.9.2024 a causa di assenze _1 ingiustificate dal servizio, licenziamento da lui impugnato il 1.7.2024 con la motivazione che egli dal
13.2.2024 è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Bergamo. Non è dato sapere se ad oggi il sia ancora ricoverato ma il difensore ha prodotto il 28.8.2024 perizia psichiatrica
_1 del marzo 2024 depositata in un procedimento penale a carico del imputato per il reato di
_1 maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie commesso nel corso del 2023, dalla CP_5 quale emerge che il anche tra il maggio e luglio 2021 era stato ricoverato in psichiatria con
_1 diagnosi alla dimissione di “episodio maniacale con sintomi psicotici”, che nel febbraio 2024 è stato nuovamente ricoverato con accertamento sanitario obbligatorio per perdita di contatto con la realtà e che poi nel corso del ricovero è emerso anche un grave scompenso diabetico. Il perito ha evidenziato come il sia portatore di una problematica psichiatrica di complessa derivazione essendo emersi, dalla
_1 risonanza magnetica all'encefalo, segni di atrofia cerebrale con conseguente decadimento cognitivo, patologia che a detta del perito ha senz'altro aggravato il già esistente disturbo bipolare e ha concluso nel senso che il allo stato non è in grado di provvedere in autonomia a se stesso e è da ritenersi
_1 del tutto incapace di intendere e volere al momento dei fatti;
ha aggiunto che, se lasciato a se stesso, probabilmente il potrebbe sospendere le cure o assumerle in maniera incongrua e scompensarsi
_1 nuovamente;
ha quindi suggerito l'inserimento dello stesso in una comunità terapeutica. In allegato alla comparsa conclusionale del è infine allegata mail del Servizio Sociale del Comune di AL
_1 dalla quale si ricava che quel Servizio Sociale sta organizzando l'inserimento del in una RSA.
_1
Va evidenziato peraltro che già dagli atti del procedimento di primo grado e di appello nel proc.
1351/2019 (la sentenza 297/2021 ne dà atto) risultava che il tra novembre e dicembre 1999 era _1 stato ricoverato con diagnosi alla dimissione di per “psicosi maniaco depressiva di tipo maniacale” e che nella cartella clinica era scritto che era in trattamento da oltre quattro anni.
Nondimeno, se da quanto sopra esposto deve ricavarsi che le problematiche psichiche del siano _1 presenti da molti anni, nondimeno non è contestato che egli sia sempre riuscito a lavorare presso il
Comune di Bergamo prima a tempo pieno e poi part time fino al 2024, quando, a causa del peggioramento e del lungo ricovero in psichiatria, ha perso il posto di lavoro.
11 n. 470/2023 RG
In tale situazione la CO, dovendo determinare il contributo dovuto dal per il mantenimento Pt_3 di successivamente al 1.6.2016 (per il periodo precedente, ovvero il periodo intercorrente tra la _2 nascita di e il 1.6.2016, è ormai definitiva la determinazione assunta con criterio equitativo dalla _2
CO d'Appello nella sentenza 297/2021, determinazione ritenuta corretta dalla CO di Cassazione nell'ordinanza 4145/2023)2, tenuto conto dei redditi da lavoro percepiti nel corso degli anni dal _1 della sua complessiva situazione economica e del mutuo che su di lui graverà ancora per anni nonché delle problematiche di salute aggravatesi nell'ultimo periodo, considerato però, d'altro lato, che su di lui non ha mai gravato né grava ora alcun mantenimento diretto della LI che è a carico esclusivo della madre, considerati altresì i redditi percepiti dalla madre di e sopra esplicitati, ritiene di porre a carico _2 del per il mantenimento di per il periodo successivo al 1.6.2016 fino a gennaio 2024 _1 _2
l'importo di 300 euro mensili mentre dal febbraio 2024, mese in cui le condizioni di salute dello stesso sono drasticamente peggiorate con nuovo lungo ricovero in psichiatria, si ritiene di ridurre l'assegno a
150 euro mensili (sempre oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo Tribunale di
Bergamo), importi annualmente rivalutabili su base Istat. Tale contributo sarà dovuto fino a che _2 sarà autonoma economicamente.
Si ritiene di disporre l'irrepetibilità delle maggiori somme già dal versate alla per il _1 P_ mantenimento della LI in ottemperanza alle precedenti disposizioni attesa la natura sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento per i figli e considerato che, trattandosi di importi limitati, ciò che è stato versato è sicuramente già stato utilizzato per le esigenze di vita di _2
Rimangono ferme perché già coperte da giudicato le ulteriori statuizioni in ordine all'accertamento giudiziale di paternità, all'aggiunta del cognome “ , alla condanna del al risarcimento _1 _1 del danno non patrimoniale nella misura di 40.000 euro, oltre interessi legali, e al rimborso delle spese sostenute dalla per il mantenimento di dalla nascita alla notifica dell'atto di citazione in P_ _2 primo grado quantificate in euro 44.700, oltre interessi legali dalla domanda.
In ordine alle spese di lite, in caso di cassazione con rinvio, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato secondo il principio della soccombenza con riferimento all'esito unitario finale della causa e non frazionatamente secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, per cui risulta irrilevante il fatto che in qualche fase o grado del giudizio una delle parti sia rimasta vittoriosa perché il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma in relazione all'esito finale della lite
(Cass. 15787/2000; Cass. 2634/2007; Cass. 20289/2015; Cass. SU 32906/2022). Ancora la Cassazione ha affermato che la cassazione con rinvio anche di un solo capo della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare completamente la regolamentazione delle spese alla n. 470/2023 RG
stregua dell'esito finale della lite mentre se rigetta l'appello è tenuto a provvedere sulle sole spese delle fasi di impugnazione (Cass. 14075/2002; Cass. 19305/2005).
Ebbene, dovendo considerare l'esito del giudizio nel suo complesso, va rilevato che P_
e sono risultate vincitrici in relazione alla pronuncia di dichiarazione di paternità, alla
[...] _2 domanda di condanna del al mantenimento della LI dalla domanda giudiziale (sia pure per _1 importo inferiore a quello richiesto), a quella di condanna del al rimborso delle spese sostenute _1 dalla per la crescita di dalla nascita fino alla domanda giudiziale, alla condanna del P_ _2 al risarcimento dei danni morali mentre il è risultato soccombente su tutto avendo però _1 _1 ottenuto una riduzione dell'ammontare del contributo per il mantenimento di dovuto dalla domanda. _2
Si ritiene pertanto di compensare le spese di lite nella misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico del per la fase di primo grado e per il giudizio di appello (proc. 1351/2019) mentre nulla va disposto _1 per la fase di Cassazione e di riassunzione nelle quali le non si sono costituite. Tali spese si P_ liquidano per il giudizio di primo grado, per la quota di 2/3 a carico del in 6.895,34 euro (tariffe _1 precedenti al DM 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità media, importo medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) mentre per il giudizio di secondo grado n. 1351/2019 il va condannato a rifondere alle , sempre per la sua quota di 2/3, la somma di _1 P_
5.377,34 euro (tariffe precedenti al DM 147/22, parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla CO
d'Appello, causa di valore indeterminabile, complessità media, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P. Q. M.
La CO d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della CO di Cassazione 4145/2023, decidendo nella contumacia di e di COroparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide: TR
. dispone che a titolo di contributo per il mantenimento della LI Parte_1 [...]
, versi per il periodo successivo al 1 giugno 2016 e fino al gennaio 2024 la somma TR mensile di 300 euro e da febbraio 2024 fino al raggiungimento della autonomia economica della LI la somma di 150 euro mensili, importi annualmente rivalutabili su base Istat, cui andrà aggiunto il 50% delle spese straordinarie come da protocollo presso il Tribunale di Bergamo, con irrepetibilità della maggiori somme già versate dal per tale titolo. _1
. compensa per un terzo le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e pone i restanti due terzi a carico di e lo condanna per tale quota a rifondere alle parti appellate la somma di 6.895,34 Parte_1 euro per il giudizio di primo grado e la somma di 5.377,34 euro per la fase di appello (proc. 1351/2019), nulla disponendo sulle spese di lite del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio. Il _1 dovrà altresì sostenere le spese della CTU genetica come liquidate dal Tribunale di Bergamo.
Brescia, 3.12.2024
il Presidente rel. est.
Francesca Caprioli
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da notare che il , il quale nell'atto di citazione in riassunzione aveva chiesto solo che l'assegno a suo _1 carico fosse rideterminato in 150 euro mensili o in somma comunque inferiore ai 400 euro mensili, poi invece in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto in principalità che nessun assegno venga posto a suo carico. 2 La CO d'Appello nella sentenza 297/2021, come si è visto, ha ritenuto di riconoscere la somma mensile di 200 CP_ euro dalla nascita di fino al compimento da parte della stessa dei 10 anni e per il periodo successivo e fino al 1.6.2016 la somma di 300 euro al mese, importi comprensivi di spese ordinarie e straordinarie e già rivalutati.
12