Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/12/2025, n. 8175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8175 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08175/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05380/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5380 del 2022, proposto da
Ecorad S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ambroselli e Bruno Ricciardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OL, via Santa Lucia n. 81;
Asl OL 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IE Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centro Medico Chirurgico Ischia S.r.l. - Diagnostica San Giovan Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto Dirigenziale Della Direzione Generale 4 n. 309 del 27/07/2022, pubblicato il giorno 01/08/2022 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Casa di Vetro”, col quale è stata rilasciata l' autorizzazione all' installazione di un'apparecchiatura RMN Total Body al Centro Medico Chirurgico Ischia s.r.l.;
2) – ove e per quanto possa occorrere - della Deliberazione della GR della Campania n. 592 del 28/12/2021 che approva il documento tecnico sulla Risonanza Magnetica Nucleare; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, anche se interno o non noto, e, in particolare, del parere PG/2022/0348640 del 6/7/2022 emanato dall' Asl Na 2 Nord e tuttora sconosciuto alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Asl OL 2 Nord e di Centro Medico Chirurgico Ischia S.r.l. - Diagnostica San Giovan Giuseppe;
Vista la memoria del 30 ottobre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AN Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Campania, adottato sulla base di parere favorevole dell’A.S.L. Na 2 Nord, con il quale è stata autorizzata, in favore del Centro medico chirurgico Ischia s.r.l., odierna controinteressata “la sostituzione di un’apparecchiatura c.d. settoriale con l’installazione di un’apparecchiatura RM total body fissa, gruppo A, da 1,5 Tesla”, su presupposto della presunta violazione dell’atto sovraordinato di programmazione del relativo fabbisogno (delibera di Giunta regionale n. 592 del 28 dicembre 2021);
Considerato che con memoria depositata in giudizio in data 30 ottobre 2025 parte ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso e tale dichiarazione, in ossequio al principio della domanda che regge il processo amministrativo, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che l’esito processuale della lite e la peculiare fattispecie oggetto di controversia giustifichino la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, non avendo peraltro la controinteressata svolto attività difensiva nel merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm con l'intervento dei magistrati:
IE SS Di OL, Presidente
AN Lo PI, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo PI | IE SS Di OL |
IL SEGRETARIO