CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2905/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249012037230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5479/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249013256035000 del 4/10/2024, notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 06/02/2025, riguardante un credito pari a
€ 36.819,23, riconducibile al mancato pagamento di più cartelle sottese.
Deduce la prescrizione e/o decadenza della pretesa impositiva.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, confutando le ragioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Emerge, dai dati risultanti nel sistema informatico, sub voce “ Atti impugnati “, essere stato opposto il seguente atto: “ INTIMAZIONE PAG n° 09420249012037230000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 “, per un valore della controversia pari a € 1.178,96.
Inoltre parte ricorrente ha indicato, nel ricorso, che il valore della controversia è pari a € 1.468,43 ai fini del calcolo del contributo unificato, dato ulteriormente non corrispondente ai dati dello stesso ricorso riguardanti l'atto impugnato (portante una pretesa, per come prima visto, pari a € 36.819,23).
Le evidenziate discrasie non consentono, quindi, l'esame del ricorso, che va dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2905/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 09420249012037230000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5479/2025 depositato il
25/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249013256035000 del 4/10/2024, notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 06/02/2025, riguardante un credito pari a
€ 36.819,23, riconducibile al mancato pagamento di più cartelle sottese.
Deduce la prescrizione e/o decadenza della pretesa impositiva.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, confutando le ragioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Emerge, dai dati risultanti nel sistema informatico, sub voce “ Atti impugnati “, essere stato opposto il seguente atto: “ INTIMAZIONE PAG n° 09420249012037230000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 “, per un valore della controversia pari a € 1.178,96.
Inoltre parte ricorrente ha indicato, nel ricorso, che il valore della controversia è pari a € 1.468,43 ai fini del calcolo del contributo unificato, dato ulteriormente non corrispondente ai dati dello stesso ricorso riguardanti l'atto impugnato (portante una pretesa, per come prima visto, pari a € 36.819,23).
Le evidenziate discrasie non consentono, quindi, l'esame del ricorso, che va dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio.