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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 8759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8759 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice.-
3) Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 cui è riunito il procedimento recante NRG 2580/2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] (repubblica Ceca) il 25.06.1978 - cf Parte_1
) elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 20 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Barbara Abazia, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11/01/2024
RICORRENTE
E
(nato ad [...] il [...] - CF: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domicilia in Forio (NA) alla via Spadara, n. 36, presso lo studio dell'avvocato Maria
Petrone dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. TI Iacono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 5/03/2025
RESISTENTE
NONCHÉ
Avv. Maria Teresa de Nicolo (nata a [...] il [...], CF: ) nella C.F._3 qualità di curatore speciale e difensore dei minori ( nato a [...] Persona_1 il 27.01.2011) e TI (nato il [...] a [...] giusto decreto di nomina reso dal
Tribunale di Napoli in data 17.01.2023, con studio sito in Napoli alla Piazza Leonardo nr.14 INTERVENTORE NECESSARIO
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi aderendo, quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti ed i figli minori, alle conclusioni formulate dal curatore speciale dei minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2022, premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 con in Forio il 20.01.2011; che dalla loro unione erano nati due figli: Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...]) e TI (nato a [...] il [...]) rappresentava che il rapporto coniugale era andato progressivamente deteriorandosi a causa del comportamento dispotico, autoritario, oltre che offensivo e violento assunto dal marito;
che ella nel corso del tempo si era dovuta privare anche di un semplice caffè con le amiche così come di poter frequentare i propri parenti;
che le uniche persone con cui manteneva i contatti erano le zie del marito che con enormi sacrifici la aiutavano anche economicamente;
che molteplici erano state le aggressioni sia verbali che fisiche del marito per le quali ella aveva temuto per l'incolumità propria e dei figli;
che il marito, che aveva intrapreso una relazione extraconiugale e presentato ai figli la compagna, aveva inventato tradimenti da parte sua;
che il marito era un agente della polizia municipale e la casa coniugale era di esclusiva proprietà del medesimo, il quale, al solo scopo di metterla fuori dalla casa, aveva simulato una vendita in favore del fratello.
Tutto quanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, affidare in via esclusiva a sé i figli minori, disponendo incontri protetti con il padre, a carico della quale chiedeva porre un assegno mensile di euro 1.000,00, a titolo di contributo nel mantenimento dei medesimi, oltre al 100% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, porre a carico del resistente un assegno mensile per il proprio mantenimento di € 600,00 oltre al risarcimento dei danni .
Con separato ricorso iscritto al ruolo in data 2 Febbraio 2022 chiedeva Controparte_1 pronunciare la separazione con addebito alla moglie, disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e previsione di un calendario di incontri con il padre, determinare in € 300,00 il contributo nel mantenimento a suo carico per ogni figlio. All'udienza presidenziale del 6.06.2022, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa con collocamento prevalente presso la madre, disciplinava gli incontri tra il padre e i figli, da svolgersi per il primo mese alla presenza dei Servizi Sociali in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti;
poneva altresì al carico dell' e in favore della un assegno mensile CP_1 Pt_1 di euro 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli e un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento della moglie, disponeva altresì che i servizi sociali territorialmente competenti effettuassero un accurato monitoraggio degli incontri e un'indagine sulla situazione socio familiare relativa all'intero nucleo dei minori.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, sentite le parti personalmente in udienza e acquisito il parere del PM, il G. I., ritenutane l'opportunità, nominava curatore speciale dei minori e Per_1
TI l'avv. Maria Teresa de Nicolo e disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa depositata in data 25/02/2023 si costituiva il curatore speciale. Espletata la consulenza tecnica da parte della dott.ssa , sentite nuovamente le parti, il Persona_2
Collegio, a modifica dei provvedimenti vigenti, affidava i minori e al Per_1 Persona_3 responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Comune di Forio, luogo di residenza dei minori, per mesi sei, mantenendo il collocamento dei minori presso la madre e impartendo al Servizio le opportune prescrizioni. Alla scadenza, l'affidamento al Servizio Sociale veniva prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi e le parti venivano invitate a trovare un accordo in ordine agli aspetti economici attesa la poca distanza tra le reciproche posizioni e la necessità di una distensione delle tensioni determinate da motivi economici nell'interesse dei minori. Alla successiva udienza del
26/09/2024 i procuratori delle parti davano atto che le medesime avevano raggiunto un accordo in ordine agli aspetti economici depositato telematicamente nel quale si prevedeva la rinuncia da parte della ad un assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento, la quantificazione in Pt_1
€ 800,00 dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli a carico del padre, oltre al
50% delle spese straordinarie, la percezione nella misura del 50% ciascuno dell'assegno unico riconosciuto per i figli. Decorso il termine di validità dell'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, veniva ripristinato l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, liberalizzati gli incontri tra il padre e con relazione di restituzione. Per_1
All'udienza del 15 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione previo parere del PM La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Entrambe le parti, costituendosi in giudizio, hanno formulato reciproche domande di addebito della separazione che però non hanno coltivato nel corso del giudizio, non insistendo nell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. né per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati negli atti introduttivi. Entrambe, poi, negli scritti conclusionali hanno chiesto addebitare la separazione ciascuna all'altra.
Ciò premesse, in diritto deve rilevarsi che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente la rappresentazione della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Occorre cioè provare che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e cioè che la violazione non deve essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza. Nel caso di specie ciascuna parte ha omesso di fornire la prova dei propri assunti, pertanto entrambe le domande di addebito vanno rigettate e la separazione va pronunciata senza declaratoria di addebito.
Passando ai provvedimenti accessori, in ordine al regime di affido dei figli ancora minori di età,
nato il [...] e TI, nato il [...], di cui la madre ha chiesto l'affido Per_1 esclusivo e la curatrice ha concluso in conformità mentre il padre ha chiesto l'affido condiviso, va osservato quanto segue. In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili. In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori.
Nel caso di specie già dalla CTU espletata immediatamente dopo la fase presidenziale è emerso che tra la coppia genitoriale non vi era stata e non vi era un'adeguata condivisione in ordine a diversi passaggi rilevanti nella gestione dei minori situazione che, attese le ricadute pregiudizievoli sui minori medesimi, ha portato all'adozione di un provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali.
Nel corso del tempo, grazie anche ai molteplici interventi in ausilio al nucleo familiare, la Pt_1 ha iniziato ad assumere un atteggiamento maggiormente aderente agli interventi dei referenti del caso, diversamente dall' . Quest'ultimo ha continuato ad avere un atteggiamento poco CP_1 collaborativo ad esempio facendo continuamente registrare il suo disaccordo per le visite ortopediche, oculistiche e per le sedute di fisioterapia pur consigliate al figlio per risolvere Per_1 problemi di postura e valutare il collegamento tra gli stessi e i problemi alla vista, rendendo necessario l'intervento diretto da parte dell'Assistente Sociale e della curatrice per prendere una decisione in merito. Ha lamentato le modalità di svolgimento degli incontri con il figlio alla Per_1 presenza degli assistenti sociali in quanto gli avrebbero recato imbarazzo, disagio psicologico e profonda umiliazione dinanzi a colleghi e conoscenti anche per la funzione lavorativa rivestita, si è opposto al conferimento delle deleghe alle zie paterne per l'uscita scolastica dei minori pur non avendo nessun'altra persona da proporre in alternativa;
in occasione delle ultime festività natalizie, nonostante gli accordi presi, non ha prelevato i minori il giorno di Natale senza alcuna valida motivazione. Successivamente dalle relazioni dei Servizi Sociali la coppia è apparsa meno conflittuale pertanto, decorso il termine dell'affidamento ai Servizi Sociali, è stato ripristinato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Successivamente si è dovuto però registrare che l' ha creato problemi alla prosecuzione della terapia e dell'iter diagnostico CP_1 che TI aveva intrapreso presso il Centro “ ISCHIADIESSE”, attività di verifica e funzionale, in considerazione delle difficoltà del minore a svolgere i compiti e le sue primarie funzioni, (giusta verbale dell'INPS di POZZUOLI del 2022- in atti), in vista del suo inserimento alla scuola primaria di secondo grado. Problemi e contrasti poi superati a seguito dell'intervento del Tribunale, e che, nonostante la collaborazione del curatore speciale del neuropsichiatra infantile e del Servizio
Sociale hanno comportato un ritardo nella ripresa dell'Iter diagnostico con l'interruzione della terapia di logopedia. Senza considerare la scarsa partecipazione del medesimo al percorso intrapreso presso il centro per le famiglie, come riportata nelle relazioni in atti.
Nonostante le divergenze tra le parti siano diminuite, occorre prendere atto che il conflitto irrisolto tra le stesse determina ancora situazioni in cui esse non riescono a prendere decisioni significative nell'interesse dei minori, incidendo negativamente sui rispettivi percorsi di crescita dei ragazzi, ciò,
a parere del Collegio, non consente di optare per l'affidamento condiviso dei minori che si è rivelato disfunzionale. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative al figlio alla luce del principio di bigenitorialità.
L'affidamento esclusivo, che pur sempre costituisce soluzione eccezionale, può essere disposto - pur in assenza di una constatata condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore
- quando il difetto di comunicazione tra le parti non si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, ma assume connotati ostativi alla relativa applicazione, in quanto si esprime in forme tali da pregiudicare l'interesse del minore (vedi Cassazione N.12280/2025).
Nel caso di specie confermare rebus sic stantibus l'affidamento condiviso, lungi dall'essere una tutela per i figli minori, materializzerebbe, invece, un ostacolo al loro sviluppo psicofisico e potrebbe in alcuni casi essere anche paralizzante rispetto a decisioni ordinarie;
invero le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo in capo alla sola convivente con i figli, come richiesto anche dal P.M. e dal Pt_1 curatore speciale;
tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale che rimane in capo ad entrambi i genitori , modificandone solo l'esercizio.
In ordine ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, anche alla luce dei contrasti da ultimo registrati dagli assistenti sociali in ordine agli orari degli incontri tra il padre e i figli occorre ricordare alle parti che, pur in presenza di affidamento esclusivo, non devono essere ostacolati i rapporti dei minori con l'altro genitore e non devono essere assunte condotte svalutanti la figura dell'altro genitore. Ciò premesso si ritiene di prevedere che, salvo diverso accordo tra le parti e ferma restando la volontà di , i minori resteranno con il padre due volte alla settimana nei Per_1 giorni del martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30, a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato (ovvero dall'uscita della scuola) fino alle ore 20.00 delle domenica;
ad anni alterni dalle ore
17.00 del 24 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre, o dalle ore 17.00 del 31dicembre alle ore 21.00 del 6 gennaio;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis, nonché quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la entro il 30 maggio di ciascun Pt_1 anno
In ordine agli aspetti di carattere economico, il Tribunale ritiene di poter recepire gli accordi raggiunti in corso di causa dalle parti che appaiono congrui e conformi all'interesse dei minori, prevedendosi che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento dei minori l'importo di € 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018; tale importo
è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da ottobre 2026. L'assegno unico viene percepito dalle parti nella misura del 50%.
Preso atto della rinuncia da parte di alla domanda avente ad oggetto l'assegno per Parte_1 il proprio mantenimento, nessuna pronuncia va adottata al riguardo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
[...]
• rigetta le domande di addebito;
• affida in via esclusiva i figli minori e TI alla madre con la quale Per_1 convivono;
• dispone che i minori resteranno con il padre secondo il calendario previsto in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli versando a entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di Euro 800,00 (€ Parte_1
400,00 per ogni figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge a decorrere da ottobre 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2 , parte I,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
le spese di CTU, già liquidate con decreto del 14/11/2023, vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice.-
3) Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 cui è riunito il procedimento recante NRG 2580/2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] (repubblica Ceca) il 25.06.1978 - cf Parte_1
) elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 20 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Barbara Abazia, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11/01/2024
RICORRENTE
E
(nato ad [...] il [...] - CF: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domicilia in Forio (NA) alla via Spadara, n. 36, presso lo studio dell'avvocato Maria
Petrone dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. TI Iacono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 5/03/2025
RESISTENTE
NONCHÉ
Avv. Maria Teresa de Nicolo (nata a [...] il [...], CF: ) nella C.F._3 qualità di curatore speciale e difensore dei minori ( nato a [...] Persona_1 il 27.01.2011) e TI (nato il [...] a [...] giusto decreto di nomina reso dal
Tribunale di Napoli in data 17.01.2023, con studio sito in Napoli alla Piazza Leonardo nr.14 INTERVENTORE NECESSARIO
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da note di trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi aderendo, quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti ed i figli minori, alle conclusioni formulate dal curatore speciale dei minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2022, premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 con in Forio il 20.01.2011; che dalla loro unione erano nati due figli: Controparte_1 Per_1
(nato a [...] il [...]) e TI (nato a [...] il [...]) rappresentava che il rapporto coniugale era andato progressivamente deteriorandosi a causa del comportamento dispotico, autoritario, oltre che offensivo e violento assunto dal marito;
che ella nel corso del tempo si era dovuta privare anche di un semplice caffè con le amiche così come di poter frequentare i propri parenti;
che le uniche persone con cui manteneva i contatti erano le zie del marito che con enormi sacrifici la aiutavano anche economicamente;
che molteplici erano state le aggressioni sia verbali che fisiche del marito per le quali ella aveva temuto per l'incolumità propria e dei figli;
che il marito, che aveva intrapreso una relazione extraconiugale e presentato ai figli la compagna, aveva inventato tradimenti da parte sua;
che il marito era un agente della polizia municipale e la casa coniugale era di esclusiva proprietà del medesimo, il quale, al solo scopo di metterla fuori dalla casa, aveva simulato una vendita in favore del fratello.
Tutto quanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, affidare in via esclusiva a sé i figli minori, disponendo incontri protetti con il padre, a carico della quale chiedeva porre un assegno mensile di euro 1.000,00, a titolo di contributo nel mantenimento dei medesimi, oltre al 100% delle spese straordinarie;
chiedeva, altresì, porre a carico del resistente un assegno mensile per il proprio mantenimento di € 600,00 oltre al risarcimento dei danni .
Con separato ricorso iscritto al ruolo in data 2 Febbraio 2022 chiedeva Controparte_1 pronunciare la separazione con addebito alla moglie, disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre e previsione di un calendario di incontri con il padre, determinare in € 300,00 il contributo nel mantenimento a suo carico per ogni figlio. All'udienza presidenziale del 6.06.2022, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa con collocamento prevalente presso la madre, disciplinava gli incontri tra il padre e i figli, da svolgersi per il primo mese alla presenza dei Servizi Sociali in ragione dell'elevata conflittualità tra le parti;
poneva altresì al carico dell' e in favore della un assegno mensile CP_1 Pt_1 di euro 600,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli e un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento della moglie, disponeva altresì che i servizi sociali territorialmente competenti effettuassero un accurato monitoraggio degli incontri e un'indagine sulla situazione socio familiare relativa all'intero nucleo dei minori.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I.
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, sentite le parti personalmente in udienza e acquisito il parere del PM, il G. I., ritenutane l'opportunità, nominava curatore speciale dei minori e Per_1
TI l'avv. Maria Teresa de Nicolo e disponeva consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa depositata in data 25/02/2023 si costituiva il curatore speciale. Espletata la consulenza tecnica da parte della dott.ssa , sentite nuovamente le parti, il Persona_2
Collegio, a modifica dei provvedimenti vigenti, affidava i minori e al Per_1 Persona_3 responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Comune di Forio, luogo di residenza dei minori, per mesi sei, mantenendo il collocamento dei minori presso la madre e impartendo al Servizio le opportune prescrizioni. Alla scadenza, l'affidamento al Servizio Sociale veniva prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi e le parti venivano invitate a trovare un accordo in ordine agli aspetti economici attesa la poca distanza tra le reciproche posizioni e la necessità di una distensione delle tensioni determinate da motivi economici nell'interesse dei minori. Alla successiva udienza del
26/09/2024 i procuratori delle parti davano atto che le medesime avevano raggiunto un accordo in ordine agli aspetti economici depositato telematicamente nel quale si prevedeva la rinuncia da parte della ad un assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento, la quantificazione in Pt_1
€ 800,00 dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei figli a carico del padre, oltre al
50% delle spese straordinarie, la percezione nella misura del 50% ciascuno dell'assegno unico riconosciuto per i figli. Decorso il termine di validità dell'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, veniva ripristinato l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, liberalizzati gli incontri tra il padre e con relazione di restituzione. Per_1
All'udienza del 15 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era rimessa al
Collegio per la decisione previo parere del PM La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Entrambe le parti, costituendosi in giudizio, hanno formulato reciproche domande di addebito della separazione che però non hanno coltivato nel corso del giudizio, non insistendo nell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. né per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati negli atti introduttivi. Entrambe, poi, negli scritti conclusionali hanno chiesto addebitare la separazione ciascuna all'altra.
Ciò premesse, in diritto deve rilevarsi che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente la rappresentazione della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre dunque che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. Occorre cioè provare che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e cioè che la violazione non deve essere intervenuta quando era già matura una situazione di intollerabilità della convivenza. Nel caso di specie ciascuna parte ha omesso di fornire la prova dei propri assunti, pertanto entrambe le domande di addebito vanno rigettate e la separazione va pronunciata senza declaratoria di addebito.
Passando ai provvedimenti accessori, in ordine al regime di affido dei figli ancora minori di età,
nato il [...] e TI, nato il [...], di cui la madre ha chiesto l'affido Per_1 esclusivo e la curatrice ha concluso in conformità mentre il padre ha chiesto l'affido condiviso, va osservato quanto segue. In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili. In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es. Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure).
Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento, dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori.
Nel caso di specie già dalla CTU espletata immediatamente dopo la fase presidenziale è emerso che tra la coppia genitoriale non vi era stata e non vi era un'adeguata condivisione in ordine a diversi passaggi rilevanti nella gestione dei minori situazione che, attese le ricadute pregiudizievoli sui minori medesimi, ha portato all'adozione di un provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali.
Nel corso del tempo, grazie anche ai molteplici interventi in ausilio al nucleo familiare, la Pt_1 ha iniziato ad assumere un atteggiamento maggiormente aderente agli interventi dei referenti del caso, diversamente dall' . Quest'ultimo ha continuato ad avere un atteggiamento poco CP_1 collaborativo ad esempio facendo continuamente registrare il suo disaccordo per le visite ortopediche, oculistiche e per le sedute di fisioterapia pur consigliate al figlio per risolvere Per_1 problemi di postura e valutare il collegamento tra gli stessi e i problemi alla vista, rendendo necessario l'intervento diretto da parte dell'Assistente Sociale e della curatrice per prendere una decisione in merito. Ha lamentato le modalità di svolgimento degli incontri con il figlio alla Per_1 presenza degli assistenti sociali in quanto gli avrebbero recato imbarazzo, disagio psicologico e profonda umiliazione dinanzi a colleghi e conoscenti anche per la funzione lavorativa rivestita, si è opposto al conferimento delle deleghe alle zie paterne per l'uscita scolastica dei minori pur non avendo nessun'altra persona da proporre in alternativa;
in occasione delle ultime festività natalizie, nonostante gli accordi presi, non ha prelevato i minori il giorno di Natale senza alcuna valida motivazione. Successivamente dalle relazioni dei Servizi Sociali la coppia è apparsa meno conflittuale pertanto, decorso il termine dell'affidamento ai Servizi Sociali, è stato ripristinato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Successivamente si è dovuto però registrare che l' ha creato problemi alla prosecuzione della terapia e dell'iter diagnostico CP_1 che TI aveva intrapreso presso il Centro “ ISCHIADIESSE”, attività di verifica e funzionale, in considerazione delle difficoltà del minore a svolgere i compiti e le sue primarie funzioni, (giusta verbale dell'INPS di POZZUOLI del 2022- in atti), in vista del suo inserimento alla scuola primaria di secondo grado. Problemi e contrasti poi superati a seguito dell'intervento del Tribunale, e che, nonostante la collaborazione del curatore speciale del neuropsichiatra infantile e del Servizio
Sociale hanno comportato un ritardo nella ripresa dell'Iter diagnostico con l'interruzione della terapia di logopedia. Senza considerare la scarsa partecipazione del medesimo al percorso intrapreso presso il centro per le famiglie, come riportata nelle relazioni in atti.
Nonostante le divergenze tra le parti siano diminuite, occorre prendere atto che il conflitto irrisolto tra le stesse determina ancora situazioni in cui esse non riescono a prendere decisioni significative nell'interesse dei minori, incidendo negativamente sui rispettivi percorsi di crescita dei ragazzi, ciò,
a parere del Collegio, non consente di optare per l'affidamento condiviso dei minori che si è rivelato disfunzionale. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative al figlio alla luce del principio di bigenitorialità.
L'affidamento esclusivo, che pur sempre costituisce soluzione eccezionale, può essere disposto - pur in assenza di una constatata condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore
- quando il difetto di comunicazione tra le parti non si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, ma assume connotati ostativi alla relativa applicazione, in quanto si esprime in forme tali da pregiudicare l'interesse del minore (vedi Cassazione N.12280/2025).
Nel caso di specie confermare rebus sic stantibus l'affidamento condiviso, lungi dall'essere una tutela per i figli minori, materializzerebbe, invece, un ostacolo al loro sviluppo psicofisico e potrebbe in alcuni casi essere anche paralizzante rispetto a decisioni ordinarie;
invero le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo in capo alla sola convivente con i figli, come richiesto anche dal P.M. e dal Pt_1 curatore speciale;
tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale che rimane in capo ad entrambi i genitori , modificandone solo l'esercizio.
In ordine ai tempi di permanenza dei minori presso il padre, anche alla luce dei contrasti da ultimo registrati dagli assistenti sociali in ordine agli orari degli incontri tra il padre e i figli occorre ricordare alle parti che, pur in presenza di affidamento esclusivo, non devono essere ostacolati i rapporti dei minori con l'altro genitore e non devono essere assunte condotte svalutanti la figura dell'altro genitore. Ciò premesso si ritiene di prevedere che, salvo diverso accordo tra le parti e ferma restando la volontà di , i minori resteranno con il padre due volte alla settimana nei Per_1 giorni del martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30, a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato (ovvero dall'uscita della scuola) fino alle ore 20.00 delle domenica;
ad anni alterni dalle ore
17.00 del 24 dicembre alle ore 21.00 del 30 dicembre, o dalle ore 17.00 del 31dicembre alle ore 21.00 del 6 gennaio;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in albis, nonché quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la entro il 30 maggio di ciascun Pt_1 anno
In ordine agli aspetti di carattere economico, il Tribunale ritiene di poter recepire gli accordi raggiunti in corso di causa dalle parti che appaiono congrui e conformi all'interesse dei minori, prevedendosi che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento dei minori l'importo di € 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018; tale importo
è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da ottobre 2026. L'assegno unico viene percepito dalle parti nella misura del 50%.
Preso atto della rinuncia da parte di alla domanda avente ad oggetto l'assegno per Parte_1 il proprio mantenimento, nessuna pronuncia va adottata al riguardo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
[...]
• rigetta le domande di addebito;
• affida in via esclusiva i figli minori e TI alla madre con la quale Per_1 convivono;
• dispone che i minori resteranno con il padre secondo il calendario previsto in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Controparte_1 figli versando a entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di Euro 800,00 (€ Parte_1
400,00 per ogni figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge a decorrere da ottobre 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2 , parte I,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
le spese di CTU, già liquidate con decreto del 14/11/2023, vengono definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino