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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/07/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore
dott. Maria Assunta Pacelli Giudice
dott. Alessandro Caronia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1871/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Urso, presso il cui studio in Cariati (CS), alla via I Trav. G. di Napoli 6,
è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Angelo Lavorato, presso il cui studio in Corigliano-Rossano, alla via Della Scuola
n. 13, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.08.2022, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , in Calopezzati in data Controparte_1
31.03.2007 e che dalla loro unione erano nati due figli, , il 10.06.2007 e Persona_1 [...]
, il 14.10.2010; deduceva che la convivenza era diventata intollerabile a causa di Per_2
una serie di litigi scaturiti dagli atteggiamenti minacciosi e dal comportamento aggressivo della moglie;
che la moglie aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri coniugali senza preoccuparsi del sostentamento della famiglia;
che nel 2013, quest'ultima abbandonava la casa coniugale lasciandolo con i figli in uno stato di assoluta indigenza economica;
che per tali ragioni aveva chiesto aiuto ai propri genitori e alla suocera;
che la suocera si prendeva cura della figlia;
che il completo disinteresse, sia materiale Per_1
che morale, della madre nei confronti dei figli, segnava in modo irreparabile la loro sfera affettiva, oltre a generare forti carenze sia sul piano affettivo che materiale.
Quanto alla situazione patrimoniale dichiarava di versare in una condizione di indigenza;
di essere proprietario della casa coniugale e di non avere beni patrimoniali in comunione o comproprietà con la resistente.
Tanto premesso, chiedeva all' adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi nei confronti della sig.ra CP_1
per tutti i motivi indicati in narrativa, autorizzando gli stessi a vivere
[...] separatamente;
2) Obbligare la resistente alla corresponsione di € 500,00 a titolo di mantenimento in favore dei figli minori e , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie ovvero, a quella diversa cifra che la S.V. riterrà di ragione e giustizia;
3)
Obbligare la resistente al rimborso pro quota nei confronti del ricorrente che ha provveduto in via esclusiva dal mese di luglio 2013 al mantenimento del minore;
Per_2
4) Disporre l'affido esclusivo dei minori al padre con collocazione stabile e residenza presso il suddetto genitore con il quale già abitualmente convivono;
5) La madre avrà diritto a vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno Per_2 compatibilmente con gli impegni dei minori e previo accordo con il coniuge collocatario. 6)
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale non Controparte_1
opponendosi alla domanda di separazione, rappresentava che il marito, dopo il matrimonio, non aveva mai lavorato, conducendo una vita sregolata e dedita al crimine;
che per tale ragione, aveva lasciato la casa coniugale con i due figli, recandosi nella casa dei suoi genitori a;
che successivamente, aveva preso una casa in locazione Parte_2
a dove aveva vissuto con i figli;
che il ricorrente, nonostante si fosse impegnato a Pt_2
pagare il canone di locazione, non aveva versato alcuna somma, motivo per cui era stata sfrattata;
che dopo lo sfratto, aveva trovato lavoro a Bocchigliero, ma a causa degli orari da rispettare non aveva potuto portare i figli con sé; che d'accordo con il marito avevano deciso che rimanesse con lui, mentre fosse collocata dalla nonna in Per_2 Per_1
Mirto-Crosia, con facoltà per entrambi di visitare e tenere i figli quanto lo avrebbero voluto;
che nonostante il rappresentato accordo, il marito non le consentiva di vedere e portare con sè il figlio mentre le veniva consentito di portare con sé . Aggiungeva di essere Per_1 stata l'unica a provvedere al mantenimento della figlia , la quale viveva Per_1
alternativamente con lei o con la nonna, a seconda delle sue preferenze;
che Per_2
nonostante desiderasse abitare con lei, continuava a rimanere con il padre per timore delle possibili ripercussioni derivanti da tale scelta;
di sentire telefonicamente il figlio ma di non riuscire a vederlo a causa degli impedimenti del;
di seguire, nonostante ciò, Pt_1
l'andamento scolastico del figlio.
Ciò posto, , chiedeva al Presidente del Tribunale di: “statuire che i Controparte_1
coniugi possono vivere separati, come ormai da anni, affidare in via esclusiva i figli minori alla madre, con facoltà del padre di poterli tenere con sé una volta la settimana, coincidente con la domenica, mettendo a carico del padre il loro mantenimento da statuirsi nella somma di almeno € 500,00 mensili da pagarsi nei primi 5 giorni di ciascun mese.
Subordinatamente, operare l'affido congiunto e con collocazione di entrambi i figli minori in casa della madre, onerando il padre a corrispondere il cinque di ciascun mese la somma di € 500,00 per il loro mantenimento”.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentite le parti e fallito tentativo di conciliazione, con ordinanza del 26.10.2023, il Presidente si pronunciava nei seguenti termini: “1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno. 2) dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre o la nonna materna per la figlia minore e con abitazione presso il padre del figlio minore;
3) dispone in ordine al diritto di vista del padre e della madre che la figlia minore incontri il padre ed il figlio minore incontri la madre presso il consultorio familiare
Jonio sud secondo il calendario che sarà predisposto dall'organo delegato e che terrà conto delle esigenze scolastiche dei minori favorendo un incontro dei genitori almeno bisettimanale;
4) dispone che il padre corrisponda un assegno mensile complessivo di €
250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia e che la madre corrisponda un assegno mensile di € 250 per il mantenimento del figlio da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie”.
Il giudizio proseguiva nel merito davanti al Giudice Istruttore.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 05.06.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sul merito del giudizio
2.1 La domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata.
Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l'impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass.Civ.30 gennaio 1998 n.961).
Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. 16698/20).
Nel caso di specie deve ritenersi ormai venuta meno l'affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2.2. Sull'affidamento dei figli.
Per quanto attiene all'affidamento dei figli minori, a livello generale, vanno premessi i seguenti principi.
L'art. art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass. Civ.
977/17; Cass Civ. 6535/19).
Si condivide, inoltre, il principio secondo cui in tema di affidamento dei minori, la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio che si accompagna al regime dell'affidamento condiviso ha natura tendenziale, ben potendo, il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso, la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr.
Cass. 4790/22).La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. 977/17).
Ed invero, in materia di affidamento dei figli minori, l'individuazione del genitore più idoneo va effettuata sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Tale giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti ed alle rispettive capacità di relazione affettiva (cfr. Cass. Civ. 16738/18) Si evidenzia che nelle more è divenuta maggiorenne, dovendosi pertanto, Per_1 discutere solo dell'affidamento del minore . Per_2
Quanto al figlio minore va osservato che lo stesso sentito all'udienza del Per_2
05.06.25 ha riferito:
vivo con mio padre e la sua compagna con cui sto bene e si prendono cura di me.
Mia madre è sempre stata assente e una volta mi ha rubato anche il telefono. Non mi ha picchiato, però non mi cercava ed ora non vorrei vederla perché sto bene così. Al mio compleanno non mi ha mai chiamato. Sono molto deluso. A scuola verro' promosso.
Il sostanziale disinteresse della madre nei confronti dei figli è stata confermata anche dall'altra figlia maggiorenne la quale ha riferito: Per_1
Non ho mai avuto rapporti con mamma, e sono stata cresciuta dalla nonna materna.
Nel 2024 per un periodo ho vissuto con mamma e sono stata malissimo perché lei aveva problemi con il compagno e spesso ho chiesto aiuto ai Carabinieri, perché il compagno era violento con mamma.
Mamma non è mai stata attenta a me e ne' a mio fratello. Si era avvicinata a me perché avevo ottenuto un risarcimento danni. Mio padre si è sempre occupato di mio fratello.
L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012) e degli artt. 336- bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155- sexies c.c.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 12018/19)
Anche nelle relazioni dei servizi Sociali in atti (cfr. Relazione ASP del 19.10.23 e dei
Servizi Sociali del 14.03.25) si da atto dei rapporti conflittuali e difficili tra la madre ed entrambi i figli. Ritiene questo Collegio pertanto di dover disporre, allo stato, l'affido super esclusivo del figlio minore al padre, anche in ragione del consapevole rifiuto manifestato da Per_2 quest'ultimo nei confronti della figura materna, delle obiettive difficoltà relazionali madre/figlio, del fatto che da tempo ormai il minore vive nel nucleo familiare del padre, il quale si occupa in via esclusiva delle sue esigenze.
Sul punto, si condivide il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui:
…quando un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice –può adottare i provvedimenti convenienti
e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero
l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa il minore…”.
Tali previsioni sono peraltro meramente esemplificative ed il giudice può adottare “…la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione … all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato…”, (cfr. Cass. civ 29999/20).
Appare tuttavia, opportuno prevedere, in conformità al principio della bigenitorialità , che non va inteso, come detto in maniera apodittica, dovendosi comunque declinare nel caso concreto con riferimento all'interesse del minore, che il Servizio Sociale continui un'attività di monitoraggio/supporto al nucleo familiare, al fine di favorire il recupero della relazione madre/figlio, allo stato sostanzialmente inesistente, organizzando, a tal fine incontri madre/figlio, con cadenza bisettimanale ( due volte al mese), salva la possibilità del minore di incontrare/sentire la madre ogniqualvolta lo desideri. Cio' anche in considerazione della volontà della madre di recuperare il rapporto con il figlio, quale si evince dalla relazioni dei servizi sociali
2.3 Sul mantenimento dei figli.
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi.
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ.
n. 25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014).
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento dei figli da porre a carico della madre, appare equo disporre che la madre versi un contributo di € 100,00 in favore del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione della precarietà Per_2
della situazione economica della stessa, non contestata nello specifico dalla controparte, dovendo, peraltro, la provvedere al mantenimento di altri tre figli nati da una CP_1
successiva unione.
Deve, invece dichiararsi il difetto di legittimazione attiva a richiedere il contributo per la figlia maggiorenne, la quale ha dichiarato di non convivere più con i genitori.
Invero, essendo venuto meno il rapporto di convivenza con entrambi i genitori, la legittimazione ad agire per l'assegno di mantenimento e per il contributo alle spese straordinarie compete esclusivamente ai figli (cfr Cass. Civ. 26503/24 Corte Cass. nn.
25300/013, Cass. ord. n. 12972/17)
Appare tuttavia opportuno disporre che il padre trattenga l'intero importo dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario, che si occupa in via esclusiva delle esigenze dei figli (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l'assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l'attribuzione dell'assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo).
2.4 Sulla domanda di ripetizione delle somme dovute pro quota a titolo di arretrati del mantenimento.
In sede di separazione, la richiesta di restituzione degli arretrati dell'assegno di mantenimento non è ammissibile dovendo piuttosto tali somme essere richieste con un'azione separata, tramite un procedimento ordinario di cognizione.
Invero, per orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima;
(cfr. Cass. Civ. 6424/17). La trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse - che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica
3.Sulle spese di lite
Appare equo, in relazione alla natura del giudizio ed alle posizioni delle parti, compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali in data 31.03.07 hanno contratto matrimonio trascritto nei Controparte_1 registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Calopezzati con atto n.3 , parte II, serie A, anno 2007;
- DISPONE l'affidamento superesclusivo del figlio minore al padre, con Per_2
collocazione presso il padre, e con possibilità per lo stesso di incontrare la madre ogni qualvolta lo voglia,
- DISPONE che il Servizio Sociale del Comune di Corigliano-Rossano, continui un'attività di monitoraggio/supporto al nucleo familiare al fine di favorire il recupero della relazione madre/figlio e che lo stesso organizzi incontri madre/figlio, con cadenza bisettimanale ( due volte al mese);
- DISPONE l'obbligo per di versare l'importo di € 100,00 Controparte_1
mensili quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie, mentre l'assegno unico sarà percepito interamente da Parte_1
[...]
- DICHIARA il difetto di legittimazione attiva del ricorrente quanto alla domanda di previsione di un contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
- DICHIARA inammissibile la domanda di ripetizione delle somme dovute pro quota a titolo di arretrati del mantenimento.
- DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari il 17.07.25
Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò