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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11120 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39267/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 23 luglio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. TO CH, sono comparsi:
Per , l'avv. RUFINI RL ( ); Parte_1 C.F._1
Per l'avv. TOLOMEI RI e l'avv. Controparte_1 Controparte_1
( ) VIA POMPEO MAGNO 1 00192 ROMA;
C.F._2
Per l'avv. TOLOMEI RI e l'avv. Controparte_1 Controparte_1
( ) VIA POMPEO MAGNO 1 00192 ROMA;
C.F._2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori si riportano ai propri scritti ed insistono per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
TO CH
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TO CH ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39267/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFINI Parte_1 C.F._3
RL ( ) , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOLOMEI Controparte_1 C.F._2
RI e dell'avv. ) VIA POMPEO MAGNO 1 Controparte_1 C.F._2
00192 ROMA;
elettivamente domiciliato in via Pompeo Magno 1 00192 ROMA [RM]presso il difensore avv. TOLOMEI RI
AN AM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOLOMEI C.F._4
RI e dell'avv. ) VIA POMPEO MAGNO 1 Controparte_1 C.F._2
00192 ROMA;
elettivamente domiciliato in via Pompeo Magno 1 00192 ROMA [RM]presso il difensore avv. TOLOMEI RI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato da L. 2009 7 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa, lette le richieste delle parti;
considerato che
le parti hanno pagina 2 di 3 reiterato in modo congiunto la richiesta di intervenuta cessazione della materia del contendere avendo le stesse raggiunto ed adempiuto agli obblighi scaturiti dalla stipula di un accordo conciliativo;
considerato che
concordemente le parti hanno richiesto che le spese di lite venissero compensate integralmente;
considerato, infine, che nulla osta all'accoglimento delle richieste così formulate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 CPC;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14.00 in assenza delle parti e dei rispettivi difensori ed allegazione al verbale.
ROMA, 23 luglio 2025
Il Giudice
TO CH
pagina 3 di 3
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39267/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 23 luglio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. TO CH, sono comparsi:
Per , l'avv. RUFINI RL ( ); Parte_1 C.F._1
Per l'avv. TOLOMEI RI e l'avv. Controparte_1 Controparte_1
( ) VIA POMPEO MAGNO 1 00192 ROMA;
C.F._2
Per l'avv. TOLOMEI RI e l'avv. Controparte_1 Controparte_1
( ) VIA POMPEO MAGNO 1 00192 ROMA;
C.F._2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori si riportano ai propri scritti ed insistono per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
TO CH
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TO CH ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39267/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFINI Parte_1 C.F._3
RL ( ) , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOLOMEI Controparte_1 C.F._2
RI e dell'avv. ) VIA POMPEO MAGNO 1 Controparte_1 C.F._2
00192 ROMA;
elettivamente domiciliato in via Pompeo Magno 1 00192 ROMA [RM]presso il difensore avv. TOLOMEI RI
AN AM (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOLOMEI C.F._4
RI e dell'avv. ) VIA POMPEO MAGNO 1 Controparte_1 C.F._2
00192 ROMA;
elettivamente domiciliato in via Pompeo Magno 1 00192 ROMA [RM]presso il difensore avv. TOLOMEI RI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato da L. 2009 7 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa, lette le richieste delle parti;
considerato che
le parti hanno pagina 2 di 3 reiterato in modo congiunto la richiesta di intervenuta cessazione della materia del contendere avendo le stesse raggiunto ed adempiuto agli obblighi scaturiti dalla stipula di un accordo conciliativo;
considerato che
concordemente le parti hanno richiesto che le spese di lite venissero compensate integralmente;
considerato, infine, che nulla osta all'accoglimento delle richieste così formulate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) Dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 CPC;
b) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14.00 in assenza delle parti e dei rispettivi difensori ed allegazione al verbale.
ROMA, 23 luglio 2025
Il Giudice
TO CH
pagina 3 di 3