Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2019, n. 26287
CASS
Sentenza 17 ottobre 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2019, n. 26287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26287
Data del deposito : 17 ottobre 2019

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