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6 aprile 1958
6 aprile 1958
Art. 18.
Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.
Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.