Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4786/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4786 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cervinara, pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Caudina il 12.09.1946 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Fausta
De Dona (C.F. ) e dall'Avv. Orazio Manlio De Dona (C.F. CodiceFiscale_2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_3
Cervinara (AV), alla via Rettifilo n. 32;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Giuseppe
Grezar n. 24, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Serafina Vitale (C.F. ), CodiceFiscale_4 con la quale è elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato Vitale e
Donatiello, sito in Avellino, alla piazza D'Armi n. 1;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata in data 11 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 638/2020 emessa il 20.10.2020, depositata in pari data e notificata il 04 novembre 2020, con cui il Giudice di Pace di Cervinara ha parzialmente accolto la domanda attorea e, per l'effetto, ha condannato CP_2 al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato all'attore
[...] Parte_1 da un illegittimo fermo amministrativo apposto sull'autovettura in proprietà
[...] dell'attore da parte dell'ente riscossore.
2. L'appellante ha premesso in fatto:
a) di esser proprietario di un'autovettura Audi, modello A5 V6, tg. EC036SH e che, in data 08.01.2016, Equitalia Sud S.p.A. ha provveduto ad iscrivervi, presso il
Pubblico Registro Automobilistico, un fermo amministrativo;
b) di essere invalido al 100% e beneficiario delle agevolazioni previste dalla legge n.
104/1992;
c) che l'iscrizione del fermo amministrativo non è stata anticipata da alcun preavviso;
d) che non è stato emesso alcun provvedimento di revoca e/o cancellazione del suddetto fermo da parte di Equitalia sud S.p.A., nonostante le numerose sollecitazioni telefoniche nonché attraverso l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita a mezzo di posta elettronica certificata;
e) che, in ragione di tale fermo, è derivato all'appellante un grave danno per non aver potuto, con la propria unica autovettura, attendere a tutte le esigenze di vita quotidiana, molte delle quali legate al proprio stato di salute;
f) che, permanendo l'iscrizione del fermo nonostante le sollecitazioni trasmesse all' riscossore, ha citato in giudizio Equitalia sud S.p.A. innanzi CP_3 Parte_1 al Giudice di Pace di Cervinara per ottenere – previo accertamento dell'illegittimità del fermo in oggetto – la condanna della convenuta al risarcimento di “tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, di qualsivoglia natura e spese patiti”, il tutto nei limiti della competenza ratione valoris del Giudice di Pace;
g) che la parte convenuta non si è costituita, con conseguente declaratoria di contumacia e con successiva ammissione ed assunzione delle prove orali articolate dall'attore; R.G. n. 4786/2020
h) che il Giudice di Pace ha parzialmente accolto la domanda, condannando Equitalia
Sud S.p.A. al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva €
1.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla rifusione delle spese di lite.
3. Ciò posto, l'appellante ha censurato la decisione del primo Giudice Parte_1 per contraddittorietà della motivazione e per omessa pronuncia sulla domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali.
Ed, invero, in tesi di parte appellante, la contraddittorietà della sentenza di primo grado emerge chiaramente laddove il Giudice di prime cure, pur richiamando nella premessa della sua motivazione le argomentazioni formulate dall'attore e pur sostenendo l'illegittimità del fermo amministrativo iscritto da Equitalia S.p.a. sull'autovettura in oggetto e poi richiamando, ai fini della relativa quantificazione dei danni, la sentenza n. 03/2017 emessa dallo stesso ufficio (il quale ha riconosciuto e quantificato ad il danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale in altro procedimento incoato per un precedente fermo amministrativo iscritto sulla medesima autovettura), ha poi accolto la sola domanda di condanna dell'ente riscossore al risarcimento dei danni non patrimoniali (rectius, morali), liquidati equitativamente dal Giudice di prime cure.
In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, il Giudice di Pace di
Cervinara non ha tenuto conto della documentazione versata in atti dall'attore in primo grado e, segnatamente, dell'offerta di lavoro e del relativo ordine della
Funari S.p.a. del 15/16.03.2017, da cui risulta la debenza della somma di €
2.155,60 ed ha, altresì, omesso di considerare la prova per testi assunta in primo grado, da cui è emerso che il teste avesse varie volte Testimone_1 accompagnato l'attore con mezzi propri ad effettuare accertamenti Parte_1 sanitari connessi alle proprie patologie invalidanti, presso varie strutture sanitarie site in Salerno, Pozzilli di Venafro, Maddaloni, percependo un compenso a trasferta pari ad € 100,00, oltre al prezzo del pranzo sostenuto dall'attore e che l'attore si fosse, altresì, servito di altra persona, , per i predetti incombenti, Persona_1 sostenendo esborsi per oltre € 3.000,00.
L'appellante ha, altresì, censurato la sentenza resa dal Giudice di Pace per non aver riconosciuto e, conseguentemente, liquidato il danno derivante dalle spese per il ripristino dell'autoveicolo, pari ad oltre € 5.000,00 ed il danno da deprezzamento dell'automobile, causato dall'impossibilità di vendere l'autovettura per circa due anni e mezzo (all'epoca), perché indisponibile per legge. R.G. n. 4786/2020
Infine, l'appellante ha censurato la statuizione di condanna emessa dal primo
Giudice in via equitativa, non avendo proposto una domanda di Parte_1 pronuncia secondo equità.
L'appellante ha, dunque, concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di condannare l (già Equitalia sud Controparte_1
S.p.A.) al pagamento della residua somma pari ad € 4.000,00, a titolo di danno patrimoniale. Il tutto con vittoria di spese e competenze per il giudizio di appello, con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.12.2020, , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata, pronunciata secondo equità, è inappellabile e può formare oggetto del solo ricorso per Cassazione nonché l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per non esser stato indicato il violato principio regolatore della materia e la regola equitativa individuata dal Giudice di Pace che si pone in contrato con esso.
L'appellata, dunque, ha concluso chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'atto di appello e nel merito di rigettare lo stesso perché infondato in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione.
5. Ciò posto, acquisito il fascicolo d'Ufficio di primo grado, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11 marzo
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
6. In via preliminare, deve darsi atto che la scrivente è subentrata nella trattazione del presente giudizio in forza della variazione tabellare n. 7/2023 (contenuta nel decreto presidenziale n. 95/2023), disposta dal Presidente del Tribunale di Avellino in data 05 giugno 2023.
7. Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 339 Controparte_1 comma 3 c.p.c., per essere la sentenza impugnata pronunciata secondo equità.
Invero, come è desumibile dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il R.G. n. 4786/2020
valore della controversia è maggiore del limite previsto dall'art. 113 comma 2
c.p.c., pari ad € 1.100,00.
Tanto emerge chiaramente dalle conclusioni rassegnate dall'attore innanzi al
Giudice di Pace, avendo richiesto la condanna dell'ente riscossore al Parte_1 risarcimento “di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, di qualsivoglia natura e/o spese patiti dall ”, senza specificare l'esatta quantificazione dei danni Pt_1 asseritamente subiti e dichiarando di voler contenere il petitum “nei limiti della competenza ratione valoris del Giudice di pace adito”.
Ne consegue che la domanda risarcitoria deve presumersi di valore indeterminato e, dunque, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., di valore uguale al limite massimo della competenza del giudice adito, pari ad € 5.000,00, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, alcun rilievo assumendo a tali fine il contenuto della decisione emessa dal Giudice di Pace.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, sent. n. 9432 del 11/06/2012).
8. Infondata è, altresì, l'ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame pure formulata da per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza sia le contestazioni alla pronuncia di primo grado mosse dall'appellante sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. L'atto di appello R.G. n. 4786/2020
risulta, dunque, esser stato formulato in maniera tale da consentire di individuare, non solo le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
9. Passando ad esaminare il merito della res controversa, va premesso che è passata in giudicato, per mancata impugnazione (incidentale), la statuizione del primo
Giudice in relazione alla sussistenza in capo ad del diritto ad Parte_1 ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito per illegittimità dell'eseguito fermo amministrativo della propria autovettura.
Ciò posto, quanto al risarcimento del danno patrimoniale, non riconosciuto dal primo Giudice e costituente l'oggetto del presente gravame, ritiene il Tribunale che la (sia pure) implicita statuizione di rigetto emessa dal Giudice di Pace sia corretta e che la sentenza emessa dal primo Giudice, sia pure con un'integrazione della motivazione (cfr. Cass., sent. n. 26083/2010), debba esser confermata.
Infatti, se, da un lato, è certamente vero che il primo Giudice ha richiamato in parte motiva la sentenza n. 3/2017 con cui il medesimo Ufficio ha riconosciuto ad con riguardo ad altro precedente fermo illegittimo, il risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali e, tuttavia, ha poi accolto la sola domanda attorea relativa al danno non patrimoniale, è altrettanto vero che il risarcimento del danno patrimoniale impone che l'attore fornisca la prova della concreta esistenza del pregiudizio risarcibile e della sua riconducibilità eziologica alla condotta illecita.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Occorre […] che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità” (cfr., Cass. sent. n. 23304 dell'08.11.2007).
Nel caso di specie, siffatto onere probatorio non è stato assolto da Parte_1 il quale ha prodotto in primo grado (oltre al certificato del Pubblico Registro
Automobilistico comprovante l'iscrizione del fermo amministrativo sull'autoveicolo ed il certificato dell'Azienda Sanitaria Locale di Cervinara attestante il proprio stato di invalidità) il cd. “ordine di Lavoro d'Officina” sottoscritto da in Parte_1 R.G. n. 4786/2020
data 15 marzo 2017 con la Funari S.p.A. per la manutenzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo ed il relativo preventivo, per un importo pari ad
€ 1.690,07.
Tuttavia, tale documentazione nulla prova in ordine alla riconducibilità eziologica degli interventi manutentivi preventivati ed affidati alla Funari S.p.A. rispetto al fermo amministrativo dell'autovettura e neppure in ordine all'entità degli esborsi effettivamente sostenuti in conseguenza di tale intervento commissionato da
. Pt_1
Sul punto, alcun rilievo assume la deposizione resa dal teste attoreo,
[...]
, escusso all'udienza del 03 luglio 2018, il quale ha genericamente riferito Tes_1 che “per effetto del fermo amministrativo sull'auto dell' , questa è rimasta Pt_1 ferma ed è ancora ferma per quanto mi consta, subendo danni per questo motivo”.
Del pari, quanto agli esborsi asseritamente sostenuti dall'attore per effetto del fermo amministrativo, è sì vero che il predetto teste ha confermato di aver accompagnato “più volte, nel periodo 20/6 fino alla fine del 2017” Parte_1 con mezzi propri presso varie strutture sanitarie in Salerno, Pozzilli di Venafro (IS)
e Maddaloni, ove l'attore doveva recarsi periodicamente per sottoporsi ad accertamenti sanitari legati alle sue patologie invalidanti, percependo un compenso a trasferta pari ad € 100,00, oltre al prezzo del pranzo pagato da e, tuttavia, la prova del pagamento non può esser fornita a mezzo Parte_1 testimoni, ostandovi il disposto di cui all'art. 2721 c.c..
Quanto, poi, al danno da deprezzamento dell'autovettura derivante dal fermo illegittimo, questo Tribunale non può che prestare adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale a mente del quale tale pregiudizio deve essere concretamente allegato e dimostrato e l'assenza di prova specifica non può che condurre al rigetto di tale domanda risarcitoria.
Neppure può ritenersi avere efficacia di giudicato esterno (rilevabile d'ufficio, ove risultante ex actis – Cass. Sez. Un. Sent. n. 9050/2001) la sentenza n. 07/2013 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara e richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto, da un lato, non ne è stata provata la definitività e, dall'altro, trattasi di sentenza avente ad oggetto altra domanda di risarcimento formulata da con riguardo ad un precedente fermo (illegittimo) Parte_1 disposto sulla medesima autovettura. R.G. n. 4786/2020
10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Parte_1 va rigettato e, per l'effetto, deve esser confermata la sentenza n. 638/2020,
[...] emessa dal Giudice di Pace di Cervinara il 20.10.2020 e depositata in pari data.
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (fino a € 5.200,00), valori medi, avuto riguardo alle fasi (di studio, introduttiva e decisoria) effettivamente espletate.
12. Infine, deve darsi atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale,
è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrato in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 638/2020, emessa dal Giudice di Pace di
Cervinara il 20.10.2020 e depositata in pari data, proposto da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
n. 638/2020, emessa dal Giudice di Pace di Cervinara il 20.10.2020 e depositata in pari data;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di Controparte_4 giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- in applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte R.G. n. 4786/2020
dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto a mente del comma 1 bis del medesimo articolo.
Così deciso in data 04 giugno 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani