CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3430/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12785/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30CMD00058-2025 IRAP 2020
- sul ricorso n. 14521/2025 depositato il 30/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Fin Società_1 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD00169-2025 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 16083/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Fin Società_1 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30EMD00896-2025 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1260/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'avviso di accertamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, la società "Ricorrente_1", assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso gli avvisi di accertamento originati dalla medesima verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza ed aventi ad oggetto i costi sostenuti dalla ricorrente nei confronti di altra società, la "Società_2", società collegata alla prima in qunato controllata al 100% dalla comune controllante. L'Ufficio aveva ritenuto i costi sostenuti generici e affetti da antieconomicità, procedendo al conseguente recupero sia ai fini IVA, che IRAP, che IRES pe rl'annualità 2020.
Si costituiva l'Ufficio che insisteva nell'evidenziare la genericità delle fatture in contestazione, rappresentando, altresì, che la società ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione a sostegno nè propsettato chiarimenti ulteriori.
All'udienza di discussione si procedeva, su conforme richiesta delle parti, a riunire al presente giudizio, quelli instaurati con riferimento a quanto dovuto a titolo di IVA e di IRES, poichè relativi alla stessa annualità.
Il ricorrente faceva, inoltre, presente che la Corte Tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza con cui la CGT aveva accolto il ricorso della società con riferimento ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questo giudice ritiene, infatti, di dover aderire al percorso argomentativo compiuto dal giudice di appello che si è pronunciato sulla medesima vicenda, sia pure in relazione alle precedenti annualità di imposta.
Ed invero, la società ha fornito la documentazione relativa al contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla società infragruppo con la connessa fatturazione dei corrispettivi, producendo, altresì, specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla società destinataria dei servizi medesimi.
Una volta dimostrata l'inerenza dei costi e l'effettiva utilità, al fine di stabilire l'elusività dell'operazione incombeva sull'Ufficio dimostrare che i costi indicati erano significativamente difformi da quelli di mercato, cosa che non è avvenuta.
La natura delle questioni impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12785/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30CMD00058-2025 IRAP 2020
- sul ricorso n. 14521/2025 depositato il 30/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Fin Società_1 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD00169-2025 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 16083/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Fin Società_1 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30EMD00896-2025 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1260/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'avviso di accertamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, la società "Ricorrente_1", assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso gli avvisi di accertamento originati dalla medesima verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza ed aventi ad oggetto i costi sostenuti dalla ricorrente nei confronti di altra società, la "Società_2", società collegata alla prima in qunato controllata al 100% dalla comune controllante. L'Ufficio aveva ritenuto i costi sostenuti generici e affetti da antieconomicità, procedendo al conseguente recupero sia ai fini IVA, che IRAP, che IRES pe rl'annualità 2020.
Si costituiva l'Ufficio che insisteva nell'evidenziare la genericità delle fatture in contestazione, rappresentando, altresì, che la società ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione a sostegno nè propsettato chiarimenti ulteriori.
All'udienza di discussione si procedeva, su conforme richiesta delle parti, a riunire al presente giudizio, quelli instaurati con riferimento a quanto dovuto a titolo di IVA e di IRES, poichè relativi alla stessa annualità.
Il ricorrente faceva, inoltre, presente che la Corte Tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza con cui la CGT aveva accolto il ricorso della società con riferimento ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Questo giudice ritiene, infatti, di dover aderire al percorso argomentativo compiuto dal giudice di appello che si è pronunciato sulla medesima vicenda, sia pure in relazione alle precedenti annualità di imposta.
Ed invero, la società ha fornito la documentazione relativa al contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla società infragruppo con la connessa fatturazione dei corrispettivi, producendo, altresì, specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla società destinataria dei servizi medesimi.
Una volta dimostrata l'inerenza dei costi e l'effettiva utilità, al fine di stabilire l'elusività dell'operazione incombeva sull'Ufficio dimostrare che i costi indicati erano significativamente difformi da quelli di mercato, cosa che non è avvenuta.
La natura delle questioni impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese