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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/10/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 V.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PORCU DANIEL e avv. SCANO DIONIGI come da Parte_1 procura in atti RECLAMANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. GALATI GIULIA, avv. SCHIAVONE ANTONIO, avv. CP_1
RAZIA come da procura in atti.
RECLAMATO
Controparte_2
RECLAMATO CONTUMACE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia, previa convocazione delle Parte_1
parti, revocare la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 23/2025 di apertura della liquidazione giudiziale di Con vittoria di onorari e spese Parte_1
Per Voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in CP_1
narrativa: - rigettare il reclamo proposto da poiché infondato sia in fatto che in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
pagina 1 di 5 emessa dal Tribunale di Tempo Pausania (n. 23/2025 del 9/5/2025); - in ogni caso, valutare la condotta di parte reclamante e del legale rappresentante della stessa e, sussistendo i requisiti ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, condannarlo, in solido con la Società, al pagamento del pagamento delle spese dell'intero processo e di una somma pari al doppio del contributo unificato (ovvero dell'ulteriore importo previsto dall'articolo 13, comma 1-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo depositato in data 5 giugno 2025, in persona del suo ex amministratore Parte_1
unico ha impugnato la sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, con cui- in suo contumacia- era stata disposta la apertura della liquidazione giudiziale, deducendo plurimi profili di illegittimità e chiedendo la revoca del provvedimento.
Quanto alla contumacia, ha preliminarmente evidenziato di non aver avuto sostanziale conoscenza del procedimento di primo grado, poiché la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza erano state eseguite mediante inserimento nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII, circostanza che, di fatto, non le aveva consentito di acquisire tempestiva conoscenza della pendenza del giudizio, svoltosi quindi in sua contumacia.
Con il primo motivo di doglianza, ha lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente contestando la titolarità dei crediti posti a fondamento CP_1
dell'istanza di liquidazione giudiziale. In particolare, ha sostenuto che la cessione “in blocco” dei crediti fatta dalla banca IN AO Spa alla avvenuta ai sensi della L. 130/1999, non CP_1
era provata. Sul punto ha evidenziato l'insufficienza della pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale e la mancanza di prova dell'inclusione dei singoli crediti all'interno del portafoglio ceduto.
Con il secondo motivo di censura, ha lamentato il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla mandataria , per nullità della procura speciale conferita Controparte_3
da soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB, come richiesto dalla CP_1
normativa di settore per l'affidamento dell'incarico di riscossione dei crediti.
pagina 2 di 5 Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti della evidenziando che rapporti di CP_1
finanziamento e i relativi crediti erano, a suo dire, scaduti da oltre dieci anni, in difetto di atti interruttivi idonei ad impedire il maturare della prescrizione.
Si è costituita la società reclamata che ha eccepito preliminarmente la tardività delle CP_1
eccezioni e, nel merito, ha domandato il rigetto del reclamo.
Nessuno si è costituito per la . Controparte_2
Alla udienza del 12 settembre 2025 questa Corte si è riservata la decisione, concedendo alle parti termine per eventuali note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Sulla legittimazione attiva della ricorrente Controparte_1
In primo lugo deve essere respinta la eccezione di tardività relativa alla contestazione di difetto di legittimazione attiva della stante l'effetto pienamente devolutivo del presente giudizio di CP_1
reclamo (cfr Cass 27670/22 e 8360/25)
Essa appare però priva di fondamento avendo la creditrice dimostrato la cessione del credito vantato. Risultano infatti prodotti agli atti:
1. la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione dei criteri identificativi dei rapporti ceduti;
2. la dichiarazione rilasciata da IN AO S.p.A. attestante l'avvenuto trasferimento dei crediti contro la;
Pt_1
3. la documentazione contrattuale relativa ai contratti di mutuo e di finanziamento;
4. la comunicazione della cessione inviata dalla alla debitrice in data 10 giugno 2021 ; CP_1
5.la lettera di messa in mora del 27 giugno 20242024, con intimazione di pagamento delle somme dovute, senza alcun successivo riscontro.
Alla luce di tali elementi risulta quindi provata l'avvenuta cessione dei crediti vantati.
Sulla inefficacia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Infondata anche la doglianza relativa alla insufficienza della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, effettuata ai sensi dell'art.
7.1 della L. 130/1999, in materia di cartolarizzazione dei crediti deteriorati. In tale atto risultano infatti indicati il cedente, il cessionario, la data di cessione, la tipologia dei rapporti ceduti nonché il sito web ove sono consultabili i dati identificativi dei crediti. pagina 3 di 5 L'inclusione dei crediti vantati risulta inoltre confermata dall'elenco allegato all'avviso, consultabile online, ove il nominativo della debitrice è chiaramente individuato tramite codice
NDG e numero di rapporto.
Trattandosi di operazione di cartolarizzazione soggetta alla speciale normativa di cui alla legge
130/99, dalla data di pubblicazione dell'avviso, risultano prodotti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.,
e tale cessione è opponibile al debitore.
Sullo stato di insolvenza della società reclamante
La documentazione acquisita nel giudizio di primo grado evidenziava una condizione di insolvenza strutturale e non transitoria della società conforme alla definizione di cui Parte_1
all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII non smentita, viceversa, da alcuna contestazione del credito, o dal deposito dei bilanci successivi al 2007( non effettuato).
Le ulteriori eccezioni id prescrizione e difetto di rappresentanza, da valutarsi davanti al tribunale fallimentare, appaiono invece superate dalla prova di un'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'erario ed enti previdenziali pari a circa € 595.000,00, ampiamente superiore alla soglia di fallibilità prevista dalla legge.
Non avendo, per contro, la reclamante fornito alcuna documentazione contabile idonea a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, né avendo essa contestato in modo specifico gli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, con condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, secondo lo scaglione di riferimento con i valori minimi stante la semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. Parte_1
23/2025, pubblicata in data 9 maggio 2025,
Rigetta il reclamo, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Condanna la reclamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della che liquida in complessivi € Controparte_1
4996,00 oltre accessori di legge;
pagina 4 di 5 Dispone, ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, il versamento, da parte della reclamante, di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Sassari il13.10.2025
Il Presidente relatore Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 V.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PORCU DANIEL e avv. SCANO DIONIGI come da Parte_1 procura in atti RECLAMANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. GALATI GIULIA, avv. SCHIAVONE ANTONIO, avv. CP_1
RAZIA come da procura in atti.
RECLAMATO
Controparte_2
RECLAMATO CONTUMACE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia, previa convocazione delle Parte_1
parti, revocare la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 23/2025 di apertura della liquidazione giudiziale di Con vittoria di onorari e spese Parte_1
Per Voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in CP_1
narrativa: - rigettare il reclamo proposto da poiché infondato sia in fatto che in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
pagina 1 di 5 emessa dal Tribunale di Tempo Pausania (n. 23/2025 del 9/5/2025); - in ogni caso, valutare la condotta di parte reclamante e del legale rappresentante della stessa e, sussistendo i requisiti ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, condannarlo, in solido con la Società, al pagamento del pagamento delle spese dell'intero processo e di una somma pari al doppio del contributo unificato (ovvero dell'ulteriore importo previsto dall'articolo 13, comma 1-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo depositato in data 5 giugno 2025, in persona del suo ex amministratore Parte_1
unico ha impugnato la sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, con cui- in suo contumacia- era stata disposta la apertura della liquidazione giudiziale, deducendo plurimi profili di illegittimità e chiedendo la revoca del provvedimento.
Quanto alla contumacia, ha preliminarmente evidenziato di non aver avuto sostanziale conoscenza del procedimento di primo grado, poiché la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza erano state eseguite mediante inserimento nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII, circostanza che, di fatto, non le aveva consentito di acquisire tempestiva conoscenza della pendenza del giudizio, svoltosi quindi in sua contumacia.
Con il primo motivo di doglianza, ha lamentato la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente contestando la titolarità dei crediti posti a fondamento CP_1
dell'istanza di liquidazione giudiziale. In particolare, ha sostenuto che la cessione “in blocco” dei crediti fatta dalla banca IN AO Spa alla avvenuta ai sensi della L. 130/1999, non CP_1
era provata. Sul punto ha evidenziato l'insufficienza della pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale e la mancanza di prova dell'inclusione dei singoli crediti all'interno del portafoglio ceduto.
Con il secondo motivo di censura, ha lamentato il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla mandataria , per nullità della procura speciale conferita Controparte_3
da soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB, come richiesto dalla CP_1
normativa di settore per l'affidamento dell'incarico di riscossione dei crediti.
pagina 2 di 5 Infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti della evidenziando che rapporti di CP_1
finanziamento e i relativi crediti erano, a suo dire, scaduti da oltre dieci anni, in difetto di atti interruttivi idonei ad impedire il maturare della prescrizione.
Si è costituita la società reclamata che ha eccepito preliminarmente la tardività delle CP_1
eccezioni e, nel merito, ha domandato il rigetto del reclamo.
Nessuno si è costituito per la . Controparte_2
Alla udienza del 12 settembre 2025 questa Corte si è riservata la decisione, concedendo alle parti termine per eventuali note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Sulla legittimazione attiva della ricorrente Controparte_1
In primo lugo deve essere respinta la eccezione di tardività relativa alla contestazione di difetto di legittimazione attiva della stante l'effetto pienamente devolutivo del presente giudizio di CP_1
reclamo (cfr Cass 27670/22 e 8360/25)
Essa appare però priva di fondamento avendo la creditrice dimostrato la cessione del credito vantato. Risultano infatti prodotti agli atti:
1. la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione dei criteri identificativi dei rapporti ceduti;
2. la dichiarazione rilasciata da IN AO S.p.A. attestante l'avvenuto trasferimento dei crediti contro la;
Pt_1
3. la documentazione contrattuale relativa ai contratti di mutuo e di finanziamento;
4. la comunicazione della cessione inviata dalla alla debitrice in data 10 giugno 2021 ; CP_1
5.la lettera di messa in mora del 27 giugno 20242024, con intimazione di pagamento delle somme dovute, senza alcun successivo riscontro.
Alla luce di tali elementi risulta quindi provata l'avvenuta cessione dei crediti vantati.
Sulla inefficacia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Infondata anche la doglianza relativa alla insufficienza della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, effettuata ai sensi dell'art.
7.1 della L. 130/1999, in materia di cartolarizzazione dei crediti deteriorati. In tale atto risultano infatti indicati il cedente, il cessionario, la data di cessione, la tipologia dei rapporti ceduti nonché il sito web ove sono consultabili i dati identificativi dei crediti. pagina 3 di 5 L'inclusione dei crediti vantati risulta inoltre confermata dall'elenco allegato all'avviso, consultabile online, ove il nominativo della debitrice è chiaramente individuato tramite codice
NDG e numero di rapporto.
Trattandosi di operazione di cartolarizzazione soggetta alla speciale normativa di cui alla legge
130/99, dalla data di pubblicazione dell'avviso, risultano prodotti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.,
e tale cessione è opponibile al debitore.
Sullo stato di insolvenza della società reclamante
La documentazione acquisita nel giudizio di primo grado evidenziava una condizione di insolvenza strutturale e non transitoria della società conforme alla definizione di cui Parte_1
all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII non smentita, viceversa, da alcuna contestazione del credito, o dal deposito dei bilanci successivi al 2007( non effettuato).
Le ulteriori eccezioni id prescrizione e difetto di rappresentanza, da valutarsi davanti al tribunale fallimentare, appaiono invece superate dalla prova di un'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'erario ed enti previdenziali pari a circa € 595.000,00, ampiamente superiore alla soglia di fallibilità prevista dalla legge.
Non avendo, per contro, la reclamante fornito alcuna documentazione contabile idonea a dimostrare l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, né avendo essa contestato in modo specifico gli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, con condanna della reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, secondo lo scaglione di riferimento con i valori minimi stante la semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. Parte_1
23/2025, pubblicata in data 9 maggio 2025,
Rigetta il reclamo, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Condanna la reclamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della che liquida in complessivi € Controparte_1
4996,00 oltre accessori di legge;
pagina 4 di 5 Dispone, ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, il versamento, da parte della reclamante, di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Sassari il13.10.2025
Il Presidente relatore Dott.ssa Maria Grixoni
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