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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 618/2024, assunta in decisione all'udienza cartolare del 20/12/2024, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F.: , nato a [...], il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente, in Piazza di Mario n. 9, elettivamente domiciliato in Colleferro (RM), Via E.
Ferri n. 6 presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Colabucci, che lo rappresenta e difende in giudizio, in forza di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE – OPPONENTE
Contro la società con sede legale in Roma (RM), Via della Frezza n. 70, codice fiscale CP_1
, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. quale P.IVA_1 Controparte_2
mandataria - giusta procura speciale del 24/01/2020 autenticata per atto del notaio Dott.
, Repertorio 44339, raccolta 13982 registrata in data 28/01/2020 al N.ro 6160 Persona_1
Serie 1T presso A.D.E. di D.P. II Milano- della società con Controparte_3
sede legale in Milano (MI), Via San Prospero n. 4, codice fiscale e n. iscrizione al Reg.
Imprese , nella persona dell'amministratore unico 130 P.IVA_2 Controparte_4
con sede legale in Milano (MI), Via di San Prospero, n. 4, codice fiscale e del P.IVA_3
1 procuratore speciale , nato a [...], il [...], CF , CP_5 C.F._2
in virtù di procura speciale autenticata in data 14/10/2019- Notaio Dott. Persona_2
Rep. 20866/11336– rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti,
[...] autenticata in data 30/05/2019, Notaio Dott. , Rep.671/513 e registrata presso Persona_3
l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 6/06/2019, al n.16025, serie 1T, dall'Avv. Anita Di
Francesco, con studio in Roma, Via della Frezza n. 70 ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
- Per l'attrice-opponente:
“Piaccia al Tribunale adito, adversis reiectis, e previe le declaratorie juris et facti, voler:
a) In Via Preliminare ed in Rito: Sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva del precetto impugnato.
b) Nel Merito:
a) Dichiarare la inammissibilità dell'azione e del diritto a procedere ad esecuzione, per carenza di legittimazione attiva della creditrice, soddisfatta dall'adempimento della prestazione iniziale;
b) Condannare la convenuta a rifondere al , gli esborsi di lite, comprensivi di spese, Parte_1 competenze ed onorari oltre oneri, maggiorati degli importi dei costi generali secondo criteri normativi, ovvero con liquidazione a spese dello Stato, giusta ammissione al gratuito patrocinio;
c) Emettere ogni ulteriore statuizione di legge.
I) Inesistenza del credito
1) nel MERITO per:
a) mancata rinnovazione del pignoramento con perenzione di ogni diritto;
b) totale assenza di credito per versamento con la estinzione del debito del pignoramento
18.10.1999;
2) nel RITO per: 2 a) applicazione dell'art. 480 co. 2 c.p.c. a tutela della difesa dell'intimato tra credito e tenore del titolo su cui fonda, confermato dalla Cassazione con Ordinanza della Sezione VI 21.01.2022 n.
1096;
b) assenza di legittimazione attiva della Soc. AKADI a.rl.
II) Salvaguardia del diritto di difesa. Si ribadisce la totale nullità della esecuzione avanzata oggi dalla società opposta, perché fondata su credito inesistente, atteso il decorso trentennale dal suo insorgere, che ne decreta la prescrizione.
III) Inibitoria della efficacia dell'Atto di Precetto opposto. Il Fumus boni juris et periculum in mora costituisce palese ingiustizia per l'opponente, attesa la nullità e la inesistenza del debito, assolto per adempimento ed illegittimamente rivendicato, previa sospensione della esecutorietà del precetto impugnato. S.J.
Nel contempo, si chiede il rigetto di ogni contraria istanza e pretesa, censurabile sotto il duplice profilo di rito e di merito.”
- Per la convenuta opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- confermare l'importo precettato nella somma di Euro 17.283,81
(diciasettemiladuecentoottantre/81), ogni altra successiva somma per interessi legali e spese occorrende ivi comprese le ulteriori spese di notifica.
- Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto per i motivi sopra indicati nonché rigettare la domanda di sospensione dell'atto di precetto, in quanto insussistenti i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per i motivi sopra indicati
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha opposto il precetto Parte_1
notificatogli in data 18/01/2024, a seguito della sentenza n. 613/2023, emessa dal Tribunale di Velletri, II Sezione Civile, nella data del 28/03/2023, nell'ambito del procedimento n.
3 1665/17 R.G.A.C., e ha citato l'odierna convenuta a comparire, muovendo le seguenti contestazioni:
1) Carenza di legittimazione attiva del creditore procedente stante l'omessa CP_1 notifica della cessione della posizione creditoria a suo favore;
2) Inesistenza del diritto di credito, per sopravvenuto adempimento dell'obbligazione, nonché per intervenuta prescrizione;
3) Inefficacia del pignoramento, stante il mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento decorso il ventennio;
Differita l'udienza ex art. 171 bis c.p.c. e rigettata l'istanza sospensiva avanzata, in data
16/05/2024, si costituiva la parte convenuta, che replicava all'atto CP_1
introduttivo eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle contestazioni mosse, in quanto concernenti questioni già oggetto della pronuncia n. 613/2023, emessa nell'ambito della causa di merito n. RG 1665/2017, avverso la quale pende giudizio di impugnazione innanzi la Corte di Appello di Roma;
nel merito, rilevava la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 58 TUB, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio circa la propria legittimazione attiva;
confermava, inoltre, la sussistenza del credito precettato, in quanto concernente esclusivamente le spese legali liquidate dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 613/2023, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e, dunque, pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
All'udienza del 05/06/2024, ravvisato il carattere documentale della trattazione, il Giudice concedeva i termini ex art. 189 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione.
Depositate memorie ex art. 189 c.p.c., si perveniva all'odierna udienza, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., in cui il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione oggetto del presente giudizio non può essere accolta.
Con riferimento alla contestazione della legittimazione attiva della società eve CP_1
rilevarsi, preliminarmente, che tale società è intervenuta ex art. 111 c.p.c. nell'ambito del giudizio di merito n. 1665/2017 e che la sentenza n. 613/2023 ha espressamente chiarito che la statuizione assunta in quella sede farà stato anche nei confronti dell'intervenuta CP_6
[..
[...] pertanto, eventuali contestazioni concernenti la legittimazione attiva dell'indicata
[...]
società dovranno essere fatte valere con lo specifico rimedio dell'impugnazione avverso la sentenza citata nell'ambito del giudizio di appello promosso innanzi alla Corte d'Appello di Roma.
In ogni caso, e al fine di fugare ogni dubbio, è appena il caso di osservare, che l'odierna opposta ha depositato tutta la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria avente ad oggetto la pubblicazione in Controparte_3
G.U. n. 7 del 16/01/2020 dalla quale risultano le caratteristiche dei crediti ceduti, rispetto alle quali nessuna specifica contestazione è stata mossa (in particolare: “Crediti che abbiano formato oggetto di cessione a e individuati Controparte_7 in base ai criteri pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana, Parte Seconda, numero
147 del 22/12/2011, che alla data del 30/06/2019) (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con
[...] per effetto dei quali e' intervenuta la cancellazione, la Controparte_7 rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del
30/06/2019 erano ancora di titolarita' di ); Controparte_7 inoltre – e risolutivamente – è depositato il contratto di cessione del 19/12/2019 con il quale
è divenuta cessionaria dei crediti azionati (cfr. doc. 7 allegato alla Controparte_3
comparsa di costituzione).
Ancora, è in atti procura con la quale è delegata all'odierna opposta l'attività CP_1
di recupero crediti per conto della cessionaria (cfr. doc. 1 allegato Controparte_3
alla comparsa di costituzione).
A fronte di ciò, devono ritenersi infondate le censure concernenti la contestata carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta sulla base dei consolidati canoni ermeneutici tali per cui “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
***
5 Venendo alle contestazioni concernenti la presunta inesistenza del credito oggetto della sentenza n. 613/2023, trattasi di questioni non ammissibili nella presente sede.
Difatti, alla luce delle censure mosse dall'attore, sopra sommariamente riportate, si ritiene che la sede opportuna per la disamina delle relative questioni coincida con il giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma, sorto a seguito dell'impugnazione della sentenza n. 613/2023, emessa dal Tribunale di Velletri, II Sezione
Civile, il 28/03/2023, nell'ambito del procedimento n. 1665/17 R.G.A.C., trattandosi di contestazioni che involgono il merito della pretesa azionata, già oggetto di giudizio di opposizione all'esecuzione, definito con la sentenza azionata nell'odierno precetto.
Ed invero, il credito oggetto del precetto oggi opposto, concerne la condanna alle spese di lite disposta con sentenza del Tribunale di Velletri n. 613/2023, per un importo complessivo di euro 17.283,81: con riferimento a tale importo, nessuna contestazione è stata mossa da parte opponente.
Al contrario, le contestazioni svolte nella presente sede – aventi ad oggetto la dedotta carenza di legittimazione attiva del creditore procedente;
l'inesistenza del diritto di credito, per sopravvenuto adempimento dell'obbligazione, nonché per intervenuta prescrizione;
l'inefficacia del pignoramento, per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento decorso il ventennio – concernono il merito del giudizio già svolto in sede di opposizione all'esecuzione, definita con la sentenza n. 613/2023 che ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto.
In particolare, il credito per le spese di lite, vantato con il precetto azionato nella presente sede, scaturisce da altro credito vantato dalla Banca Popolare del Lazio, per complessive
Lire 488.916.363 (ora euro 252.504,23), sorto sia per contratto di mutuo ipotecario (notaio di Velletri del 5.7.1995 rep. 41793 per Lire 340.000.000), che per rapporto di conto Persona_4 corrente n. 3509, il cui saldo, al 31/12/1997, era risultato negativo per euro 68.504,11.
Suddetto diritto di credito era stato azionato dal titolare, originando la procedura esecutiva n. 371/1999 R.G.E., nell'ambito della quale l'opponente aveva avanzato relativa richiesta sospensiva. Quest'ultima era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione e, su impulso della parte, era iniziata la fase di merito, nel procedimento n. R.G. 1665/2017.
6 Tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 613/2023, datata 28/03/2023 e pubblicata in data 30/03/2020, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in euro
11.229,00 per compensi, in euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge.
La sentenza n. 613/2023, immediatamente esecutiva, è stata notificata dall' CP_1 all'attore in data 18/01/2024, unitariamente al precetto opposto in tale sede, il quale intima l'opponente al pagamento delle spese legali di cui sopra, per una somma complessiva pari ad euro 17.283,81.
***
Ebbene, in virtù dei fatti sopra esposti, appare evidente che le rimostranze avanzate dalla parte attrice vertano sull' an del credito già oggetto del giudizio di opposizione nella causa n. RG. 1665/2017. Al contrario, l'opponente non muove alcuna contestazione in ordine alla condanna alle spese vantata con il precetto azionato, rispetto alla quale, dunque, alcuna censura può essere ravvisata.
Ancora, con l'odierna opposizione non vengono promosse neppure questioni concernenti la validità del titolo azionato, essendo riproposti i medesimi motivi di opposizione attinenti all'originario credito, frutto dell'inadempimento del contratto di mutuo ipotecario, nonché del rapporto di conto corrente in negativo.
Ebbene, con le contestazioni mosse nel presente giudizio l'opponente lamenta l'erroneità dell'accertamento contenuto nella sentenza azionata il cui vaglio deve ritenersi del tutto precluso nella presente sede di opposizione all'esecuzione, essendo già rimesso per il suo scrutinio innanzi alla Corte d'Appello di Roma.
Al riguardo, corre l'obbligo di richiamare il consolidato orientamento interpretativo della
Suprema Corte, secondo cui, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione -
e dell'opposizione ad esecuzione - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero con il mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a
7 controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono - di vera e propria inesistenza della pronunzia) ( vd. Cass. 25 febbraio 1994 n.
1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio
2015 n. 9247).
Nel caso di specie, pertanto, richiamati i principi su esposti, non può essere effettuato alcun vaglio intrinseco in ordine al thema decidendum già oggetto della sentenza n. 613/2023, dovendo rilevarsi, peraltro, che le somme vantate nel precetto qui azionato concernono esclusivamente le spese di lite disposte in sentenza e non anche l'intero credito originariamente vantato, rispetto al quale, dunque, alcun vaglio può essere effettuato.
La domanda proposta deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione promossa da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione in favore di quale Parte_1 CP_1
mandataria di delle spese di lite che liquida in euro Controparte_3
3.397,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuti.
Così deciso in Velletri, il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Luisa Di Serafino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 618/2024, assunta in decisione all'udienza cartolare del 20/12/2024, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F.: , nato a [...], il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente, in Piazza di Mario n. 9, elettivamente domiciliato in Colleferro (RM), Via E.
Ferri n. 6 presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Colabucci, che lo rappresenta e difende in giudizio, in forza di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE – OPPONENTE
Contro la società con sede legale in Roma (RM), Via della Frezza n. 70, codice fiscale CP_1
, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. quale P.IVA_1 Controparte_2
mandataria - giusta procura speciale del 24/01/2020 autenticata per atto del notaio Dott.
, Repertorio 44339, raccolta 13982 registrata in data 28/01/2020 al N.ro 6160 Persona_1
Serie 1T presso A.D.E. di D.P. II Milano- della società con Controparte_3
sede legale in Milano (MI), Via San Prospero n. 4, codice fiscale e n. iscrizione al Reg.
Imprese , nella persona dell'amministratore unico 130 P.IVA_2 Controparte_4
con sede legale in Milano (MI), Via di San Prospero, n. 4, codice fiscale e del P.IVA_3
1 procuratore speciale , nato a [...], il [...], CF , CP_5 C.F._2
in virtù di procura speciale autenticata in data 14/10/2019- Notaio Dott. Persona_2
Rep. 20866/11336– rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti,
[...] autenticata in data 30/05/2019, Notaio Dott. , Rep.671/513 e registrata presso Persona_3
l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 6/06/2019, al n.16025, serie 1T, dall'Avv. Anita Di
Francesco, con studio in Roma, Via della Frezza n. 70 ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Conclusioni:
- Per l'attrice-opponente:
“Piaccia al Tribunale adito, adversis reiectis, e previe le declaratorie juris et facti, voler:
a) In Via Preliminare ed in Rito: Sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva del precetto impugnato.
b) Nel Merito:
a) Dichiarare la inammissibilità dell'azione e del diritto a procedere ad esecuzione, per carenza di legittimazione attiva della creditrice, soddisfatta dall'adempimento della prestazione iniziale;
b) Condannare la convenuta a rifondere al , gli esborsi di lite, comprensivi di spese, Parte_1 competenze ed onorari oltre oneri, maggiorati degli importi dei costi generali secondo criteri normativi, ovvero con liquidazione a spese dello Stato, giusta ammissione al gratuito patrocinio;
c) Emettere ogni ulteriore statuizione di legge.
I) Inesistenza del credito
1) nel MERITO per:
a) mancata rinnovazione del pignoramento con perenzione di ogni diritto;
b) totale assenza di credito per versamento con la estinzione del debito del pignoramento
18.10.1999;
2) nel RITO per: 2 a) applicazione dell'art. 480 co. 2 c.p.c. a tutela della difesa dell'intimato tra credito e tenore del titolo su cui fonda, confermato dalla Cassazione con Ordinanza della Sezione VI 21.01.2022 n.
1096;
b) assenza di legittimazione attiva della Soc. AKADI a.rl.
II) Salvaguardia del diritto di difesa. Si ribadisce la totale nullità della esecuzione avanzata oggi dalla società opposta, perché fondata su credito inesistente, atteso il decorso trentennale dal suo insorgere, che ne decreta la prescrizione.
III) Inibitoria della efficacia dell'Atto di Precetto opposto. Il Fumus boni juris et periculum in mora costituisce palese ingiustizia per l'opponente, attesa la nullità e la inesistenza del debito, assolto per adempimento ed illegittimamente rivendicato, previa sospensione della esecutorietà del precetto impugnato. S.J.
Nel contempo, si chiede il rigetto di ogni contraria istanza e pretesa, censurabile sotto il duplice profilo di rito e di merito.”
- Per la convenuta opposta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- confermare l'importo precettato nella somma di Euro 17.283,81
(diciasettemiladuecentoottantre/81), ogni altra successiva somma per interessi legali e spese occorrende ivi comprese le ulteriori spese di notifica.
- Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto per i motivi sopra indicati nonché rigettare la domanda di sospensione dell'atto di precetto, in quanto insussistenti i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per i motivi sopra indicati
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha opposto il precetto Parte_1
notificatogli in data 18/01/2024, a seguito della sentenza n. 613/2023, emessa dal Tribunale di Velletri, II Sezione Civile, nella data del 28/03/2023, nell'ambito del procedimento n.
3 1665/17 R.G.A.C., e ha citato l'odierna convenuta a comparire, muovendo le seguenti contestazioni:
1) Carenza di legittimazione attiva del creditore procedente stante l'omessa CP_1 notifica della cessione della posizione creditoria a suo favore;
2) Inesistenza del diritto di credito, per sopravvenuto adempimento dell'obbligazione, nonché per intervenuta prescrizione;
3) Inefficacia del pignoramento, stante il mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento decorso il ventennio;
Differita l'udienza ex art. 171 bis c.p.c. e rigettata l'istanza sospensiva avanzata, in data
16/05/2024, si costituiva la parte convenuta, che replicava all'atto CP_1
introduttivo eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle contestazioni mosse, in quanto concernenti questioni già oggetto della pronuncia n. 613/2023, emessa nell'ambito della causa di merito n. RG 1665/2017, avverso la quale pende giudizio di impugnazione innanzi la Corte di Appello di Roma;
nel merito, rilevava la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 58 TUB, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio circa la propria legittimazione attiva;
confermava, inoltre, la sussistenza del credito precettato, in quanto concernente esclusivamente le spese legali liquidate dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 613/2023, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e, dunque, pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
All'udienza del 05/06/2024, ravvisato il carattere documentale della trattazione, il Giudice concedeva i termini ex art. 189 c.p.c. e rinviava la causa per la decisione.
Depositate memorie ex art. 189 c.p.c., si perveniva all'odierna udienza, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., in cui il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione oggetto del presente giudizio non può essere accolta.
Con riferimento alla contestazione della legittimazione attiva della società eve CP_1
rilevarsi, preliminarmente, che tale società è intervenuta ex art. 111 c.p.c. nell'ambito del giudizio di merito n. 1665/2017 e che la sentenza n. 613/2023 ha espressamente chiarito che la statuizione assunta in quella sede farà stato anche nei confronti dell'intervenuta CP_6
[..
[...] pertanto, eventuali contestazioni concernenti la legittimazione attiva dell'indicata
[...]
società dovranno essere fatte valere con lo specifico rimedio dell'impugnazione avverso la sentenza citata nell'ambito del giudizio di appello promosso innanzi alla Corte d'Appello di Roma.
In ogni caso, e al fine di fugare ogni dubbio, è appena il caso di osservare, che l'odierna opposta ha depositato tutta la documentazione comprovante l'avvenuta cessione del credito in favore della cessionaria avente ad oggetto la pubblicazione in Controparte_3
G.U. n. 7 del 16/01/2020 dalla quale risultano le caratteristiche dei crediti ceduti, rispetto alle quali nessuna specifica contestazione è stata mossa (in particolare: “Crediti che abbiano formato oggetto di cessione a e individuati Controparte_7 in base ai criteri pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana, Parte Seconda, numero
147 del 22/12/2011, che alla data del 30/06/2019) (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con
[...] per effetto dei quali e' intervenuta la cancellazione, la Controparte_7 rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del
30/06/2019 erano ancora di titolarita' di ); Controparte_7 inoltre – e risolutivamente – è depositato il contratto di cessione del 19/12/2019 con il quale
è divenuta cessionaria dei crediti azionati (cfr. doc. 7 allegato alla Controparte_3
comparsa di costituzione).
Ancora, è in atti procura con la quale è delegata all'odierna opposta l'attività CP_1
di recupero crediti per conto della cessionaria (cfr. doc. 1 allegato Controparte_3
alla comparsa di costituzione).
A fronte di ciò, devono ritenersi infondate le censure concernenti la contestata carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta sulla base dei consolidati canoni ermeneutici tali per cui “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cfr. ex multis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
***
5 Venendo alle contestazioni concernenti la presunta inesistenza del credito oggetto della sentenza n. 613/2023, trattasi di questioni non ammissibili nella presente sede.
Difatti, alla luce delle censure mosse dall'attore, sopra sommariamente riportate, si ritiene che la sede opportuna per la disamina delle relative questioni coincida con il giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma, sorto a seguito dell'impugnazione della sentenza n. 613/2023, emessa dal Tribunale di Velletri, II Sezione
Civile, il 28/03/2023, nell'ambito del procedimento n. 1665/17 R.G.A.C., trattandosi di contestazioni che involgono il merito della pretesa azionata, già oggetto di giudizio di opposizione all'esecuzione, definito con la sentenza azionata nell'odierno precetto.
Ed invero, il credito oggetto del precetto oggi opposto, concerne la condanna alle spese di lite disposta con sentenza del Tribunale di Velletri n. 613/2023, per un importo complessivo di euro 17.283,81: con riferimento a tale importo, nessuna contestazione è stata mossa da parte opponente.
Al contrario, le contestazioni svolte nella presente sede – aventi ad oggetto la dedotta carenza di legittimazione attiva del creditore procedente;
l'inesistenza del diritto di credito, per sopravvenuto adempimento dell'obbligazione, nonché per intervenuta prescrizione;
l'inefficacia del pignoramento, per mancato rinnovo della trascrizione del pignoramento decorso il ventennio – concernono il merito del giudizio già svolto in sede di opposizione all'esecuzione, definita con la sentenza n. 613/2023 che ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto.
In particolare, il credito per le spese di lite, vantato con il precetto azionato nella presente sede, scaturisce da altro credito vantato dalla Banca Popolare del Lazio, per complessive
Lire 488.916.363 (ora euro 252.504,23), sorto sia per contratto di mutuo ipotecario (notaio di Velletri del 5.7.1995 rep. 41793 per Lire 340.000.000), che per rapporto di conto Persona_4 corrente n. 3509, il cui saldo, al 31/12/1997, era risultato negativo per euro 68.504,11.
Suddetto diritto di credito era stato azionato dal titolare, originando la procedura esecutiva n. 371/1999 R.G.E., nell'ambito della quale l'opponente aveva avanzato relativa richiesta sospensiva. Quest'ultima era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione e, su impulso della parte, era iniziata la fase di merito, nel procedimento n. R.G. 1665/2017.
6 Tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 613/2023, datata 28/03/2023 e pubblicata in data 30/03/2020, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in euro
11.229,00 per compensi, in euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge.
La sentenza n. 613/2023, immediatamente esecutiva, è stata notificata dall' CP_1 all'attore in data 18/01/2024, unitariamente al precetto opposto in tale sede, il quale intima l'opponente al pagamento delle spese legali di cui sopra, per una somma complessiva pari ad euro 17.283,81.
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Ebbene, in virtù dei fatti sopra esposti, appare evidente che le rimostranze avanzate dalla parte attrice vertano sull' an del credito già oggetto del giudizio di opposizione nella causa n. RG. 1665/2017. Al contrario, l'opponente non muove alcuna contestazione in ordine alla condanna alle spese vantata con il precetto azionato, rispetto alla quale, dunque, alcuna censura può essere ravvisata.
Ancora, con l'odierna opposizione non vengono promosse neppure questioni concernenti la validità del titolo azionato, essendo riproposti i medesimi motivi di opposizione attinenti all'originario credito, frutto dell'inadempimento del contratto di mutuo ipotecario, nonché del rapporto di conto corrente in negativo.
Ebbene, con le contestazioni mosse nel presente giudizio l'opponente lamenta l'erroneità dell'accertamento contenuto nella sentenza azionata il cui vaglio deve ritenersi del tutto precluso nella presente sede di opposizione all'esecuzione, essendo già rimesso per il suo scrutinio innanzi alla Corte d'Appello di Roma.
Al riguardo, corre l'obbligo di richiamare il consolidato orientamento interpretativo della
Suprema Corte, secondo cui, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione -
e dell'opposizione ad esecuzione - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero con il mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a
7 controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono - di vera e propria inesistenza della pronunzia) ( vd. Cass. 25 febbraio 1994 n.
1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio
2015 n. 9247).
Nel caso di specie, pertanto, richiamati i principi su esposti, non può essere effettuato alcun vaglio intrinseco in ordine al thema decidendum già oggetto della sentenza n. 613/2023, dovendo rilevarsi, peraltro, che le somme vantate nel precetto qui azionato concernono esclusivamente le spese di lite disposte in sentenza e non anche l'intero credito originariamente vantato, rispetto al quale, dunque, alcun vaglio può essere effettuato.
La domanda proposta deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione promossa da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione in favore di quale Parte_1 CP_1
mandataria di delle spese di lite che liquida in euro Controparte_3
3.397,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuti.
Così deciso in Velletri, il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Luisa Di Serafino
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