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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2025 iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo per il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/08/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza 629 /2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 474/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n
5699/2024 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 474/2025 estensore Giudice Dr. Mariani discussa all'udienza collegiale del 3 luglio 2025 , promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DONZELLI MARCO , elettivamente domiciliato in MILANO VIALE ABRUZZI 83 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI CP_1 P.IVA_1
SILVANA domiciliato presso gli Uffici dell' in MILANO VIA SAVARE' CP_1
pagina 1 di 12 APPELLATO
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, previa Parte_1
ogni opportuna declaratoria, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: -previa sospensione del procedimento, sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 1, L. Cost.
1 del 1948; art. 23, L. 87 del 1953) della disposizione menzionata
(art. 14 co. 3 D.L. 4/2019, legge conv. 26/2019), nella parte in cui impone la restituzione di una intera annualità di pensione, anche quando il reddito da lavoro incompatibile percepito è di modestissimo importo e l'attività lavorativa si è concentrata in poche giornate
(petitum ordinanza di rimessione), in relazione ai parametri di cui agli artt. 2 (solidarietà sociale), 3 (ragionevolezza e proporzionalità), 4 (tutela del lavoro), 38 (diritto alla previdenza sociale), 97 co. 2 (legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa), 117 co. 1 (ragionevolezza e proporzionalità in relazione all'ordinamento dell'UE ed equo processo in relazione all'ordinamento CE) della Cost. in quanto rilevante e non manifestamente infondata. - previa sospensione del procedimento, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di ON ai sensi della novella di cui all'art. 363-bis c.p.c., in particolar modo sul profilo della qualificazione giuridica (natura sanzionatoria) dell'effetto giuridico azionato dall' , in ragione di tutti i CP_1
corollari che implicherebbe in concreto l'esercizio di un potere sanzionatorio non previsto dalla legge, in violazione del principio del contraddittorio e senza un'adeguata istruttoria e motivazione.
Nel merito in via principale: - riformare integralmente la sentenza del giudice di prime cure in quanto ingiusta (id est, affetta da svariati errores iuris in iudicando), in accoglimento dei due motivi d'appello formulati in narrativa;
- disapplicare la circolare n. pagina 2 di 12 117/2019, ove fosse da interpretare nel senso fatto proprio dall' CP_1
nei contestati provvedimenti, in quanto emanata praeter legem e contra constitutionem; - accertare e dichiarare inefficaci e/o illegittimi e annullare i provvedimenti dell' – sede territoriale CP_1
di Melzo, e dell' - sede territoriale di Milano Est, adottati nei CP_1
confronti del Sig. - accertare l'inesistenza del Parte_1
diritto dell' alla restituzione di tutti gli importi percepiti CP_1
dal Sig. a titolo di pensione e maturati dal 01 gennaio 2022 Pt_1
al 31 dicembre 2023 e dichiarare il diritto del Sig. a Pt_1
ricevere gli importi percepiti a titolo di pensione dal 1 gennaio
2022 al 31 dicembre 2023 e condannare l' a corrispondere al sig. CP_1
la somma indebitamente trattenuta dalla pensione nella Pt_1
misura che sarà determinata in corso di causa;
- dichiarare che il sig. nulla deve all' a titolo di somme indebitamente Pt_1 CP_1
percepite per l'attività lavorativa svolta nel periodo 15.12.2022 –
07.02.2024. In via subordinata: - riformare integralmente la sentenza del giudice di prime cure in quanto ingiusta (id est, affetta da svariati errores iuris in iudicando), in accoglimento dei due motivi d'appello formulati in narrativa;
- disapplicare la circolare n.
117/2019, ove fosse da interpretare nel senso fatto proprio dall' CP_1
nei contestati provvedimenti, in quanto emanata praeter legem e contra constitutionem; - accertare e dichiarare inefficaci e/o CP_1 illegittimi e annullare i provvedimenti dell' – sede territoriale di Melzo, e dell' - sede territoriale di Milano Est, adottati nei CP_1
confronti del Sig. - accertare l'inesistenza del Parte_1
diritto dell' alla restituzione di tutti gli importi percepiti CP_1
dal Sig. a titolo di pensione e maturati dal 01 gennaio 2022 Pt_1
Pt_1 al 31 dicembre 2023 e dichiarare il diritto del Sig. a ricevere gli importi percepiti a titolo di pensione dal 1 gennaio CP_1 2022 al 31 dicembre 2023 e condannare l' a corrispondere al sig.
la somma indebitamente trattenuta dalla pensione nella Pt_1
CP_1 misura che sarà determinata in corso di causa;
- condannare l' a pagina 3 di 12 rideterminare l'importo dovuto in restituzione dal ricorrente nella misura di € 907,39 o in altra misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, compensi, rivalutazione ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali ed interessi moratori speciali ex art. 1284 co. 4
c.c. su tutte le somme liquide ed esigibili dal giorno della domanda al giorno del pagamento del saldo risultante dal presente giudizio.
Si precisa che le spese dovranno essere liquidate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/2014, come esplicitato nella parte motiva.
Salvo ogni altro diritto.
CP_1 PER in via preliminare, rigettare la domanda dell'appellante di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa vigente in quanto manifestamente infondata;
in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 5699/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, rigettare le domande dell'appellante, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e/o anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio, mandando assolto l' da ogni avversa CP_1
pretesa. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso con cui Parte_1
chiedeva di disapplicare, o comunque di dichiarare illegittimi, i provvedimenti, inclusa circolare di Istituto, con cui aveva CP_1
richiesto la restituzione per intero del trattamento pensionistico erogato tra il 2022 ed il 2024. In subordine, aveva chiesto la rideterminazione dell'indebito pensionistico nella misura di euro
907,39, pari al totale dei compensi da lavoro corrisposti nel periodo sopra indicato.
pagina 4 di 12 era stato collocato in quiescenza usufruendo della c.d Pt_1
quota 100 ( L 26/2019 di conversione del DL 4/2019, art. 14 comma terzo), con decorrenza dal 1 7 2020. Il trattamento pensionistico mensile ammontava a euro 1.374,00. Nel mese di dicembre 2022 lo stesso aveva lavorato, nella forma del cd lavoro intermittente, per
22 ore , percependo importo stipendiale di euro 171,00. Nell'anno successivo, nei mesi di febbraio , marzo aprile maggio giugno e dicembre, aveva saltuariamente lavorato nella stessa modalità, percependo compenso totale per euro 907,23.
L' , ritenendo lo svolgimento di attività lavorativa, in CP_2
qualsiasi forma, incompatibile con il trattamento pensionistico in essere, aveva richiesto la restituzione di tutto quanto erogato nelle annualità suindicate.
Il primo Giudice , riportato il tenore letterale dell'art. 14 del DL
4 /2019, ha ritenuto che la fattispecie del lavoro intermittente fosse riconducibile comunque alla previsione di non cumulabilità con lo speciale trattamento pensionistico disciplinato dalla norma in esame. La non cumulabilità , anche secondo precedenti giurisprudenziali riportati in sentenza, rendeva indebita l' intera annualità pensionistica.
Ha rilevato come questione di legittimità costituzionale della norma in esame , relativa ad una ritenuta disparità di trattamento tra lavoro autonomo e lavoro dipendente – la disposizione consente infatti la prestazione di lavoro autonomo fino ad un tetto massimo di euro 5.000,00 - era stata respinta dal Giudice delle Leggi , che aveva valorizzato la differenza tra due riversi regimi lavorativi in riferimento all'aspetto contributivo. La norma contestata, ha affermato, introduce disciplina eccezionale ed anche sperimentale, ratio della quale era, tra le altre, incentivare il ricambio generazionale nel mondo del lavoro e sarebbe stata frustrata se si pagina 5 di 12 fosse consentito una percezione contemporanea di stipendio e pensione.
ha impugnato la sentenza per i motivi che di seguito si Pt_1
illustrano.
resiste difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto
L'appellante contesta, come primo motivo , la palese abnormità e sproporzione tra vantaggio conseguito dal pensionato e conseguenza subita, ricondotta ad una fattispecie di natura sanzionatoria , che, come tale, avrebbe dovuto scontare la procedura prevista dalla L
689/81.
Propone poi una lettura diversa della norma rispetto a quella seguita dal Tribunale, avallata anche da altri Corti di Appello. In sintesi, afferma che non cumulabilità non equivale a incompatibilità.
Osserva altresì che aveva disposto sostanzialmente la decadenza CP_1
dal beneficio pensionistico, travalicando con ciò la norma di legge.
Ribadisce che il diritto alla pensione fa parte dei diritti acquisiti , concretando restituzione di quanto versato in 38 anni di contribuzione
Prende infine posizione anche sulla sentenza della Corte
LE citata dal primo Giudice, la quale, afferma, non può essere ritenuta vincolante in quanto pronunciamento di rigetto, pagina 6 di 12 Taccia la giurisprudenza della ON, citata nella sentenza impugnata, di superficialità, sottolineando che non esiste pronuncia a Sezioni Unite;
infatti, tra le domande che propone in subordine, vi
è anche quella di remissione alle SS UU ex art. 363 cpc
Muove contestazioni sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento di recupero e propone, in subordine, nuova questione di legittimità costituzionale, stavolta non incentrata sull'art. 3 . della Costituzione, ma modellata su precedente specifico del
Tribunale di Ravenna del 2024. Il Tribunale ha infatti argomentato in merito alla violazione dell'art. 1 protocollo Addizionale CE , costituente parte del nostro apparato costituzionale per il tramite dell'art 117 della Costituzione.
Nessuna delle censure sopra riassunte, per quanto suggestive, può essere accolta.
Questa Corte ha assunto, sulla questione, un orientamento che non si ritiene di dover modificare, in quanto conforme sia a giurisprudenza di ON - restando irrilevante il fatto che ad oggi manchi una pronuncia delle Sezioni Unite - sia ai principi enucleabili comunque da pronunciamento della Corte LE .
Si riporta, sul punto, la motivazione della recente sentenza n.408 del 19 maggio 2025 , ( cfr altresì sentenza m. 356/2023) “in tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato .. comporta la perdita totale del trattamento pensionistico , non solo per i mesi per i quali è stata espletata attività lavorativa, ma per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica
( come affermato dalla sentenza della Corte LE n. 234 del
2022) ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice di
pagina 7 di 12 sostenibilità del sistema previdenziale , sicchè l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva”. Tali principi corrispondono appunto a quanto esplicitato dalla sentenza di Corte di ON n.
30944/2024, la quale è stata molto chiara sul punto “ La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. La Corte LE, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire ad alcuni lavoratori regole più favorevoli.. a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'uscita effettiva dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. La disposizione mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire del trattamento pensionistico, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio, viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere a sulla sussistenza di eventuali CP_1
redditi da lavoro , sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sulla incumulabilità della pensione. “
Dopo aver sottolineato la natura eccezionale della disposizione in esame , la Corte di ON ha affermato in conseguenza che la percezione di reddito da lavoro, di qualsiasi tipo, contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire del trattamento in questione ed ha concluso: “ Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019
pagina 8 di 12 risulta particolarmente vantaggioso .. il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico … il divieto comporta
l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico pe rtutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito trattamento retributivo . E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento .. ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale e temporanea … Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 della Costituzione, perché l'intervento solidaristico all'interno di un sistema previdenziale sostenibile è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. “.
Alla luce delle suesposte considerazioni, nessuno dei motivi di appello può essere accolto.
La decadenza dal beneficio pensionistico disposta dalla norma in esame non può, sotto alcun profilo, essere ricondotta nella categoria dei provvedimenti sanzionatori. La Corte di ON ha chiarito linearmente e limpidamente quale sia il fondamento della perdita del beneficio in discussione e, quindi, le ragioni per cui l'incumulabilità prevista dalla norma debba essere ritenuta equivalente a incompatibilità assoluta. E' l'eccezionalità del provvedimento legislativo a giustificare le conseguenze di cui il ricorrente si duole, che non possono quindi essere vagliate alla luce degli ordinari criteri di proporzionalità.
Sotto tale aspetto, quindi, la circolare contestata non “ CP_1
travalica” la norma, ma anzi la attua. pagina 9 di 12 E' appena il caso di precisare che la funzione nomofilattica della
Corte di ON si esprime anche attraverso sentenze delle sezioni ordinarie, per cui non è necessario al Giudice di merito un pronunciamento delle Sezioni Unite.
Tale ultima osservazione rende ragione della ritenuta infondatezza della richiesta di rimessione ex art. 363 bis cpc, di cui difettano i requisiti richiesti dalla norma stessa. Tale strumento, infatti, è stato concepito dal legislatore come una sorta di giurisdizione consultiva ( o, secondo parte della dottrina, oggettiva) finalizzata alla risoluzione immediata di questioni assolutamente nuove, in via “ preventiva”, cioè senza attendere il completamento dei due gradi di giudizio di merito. Tale necessità nel caso di specie non ricorre, posto che la questione è stata già risolta dalla ON ( cfr punto 1 della norma codicistica in esame) , e, comunque, non si presentano particolari difficoltà interpretative ( cfr punto 2) essendo la sua ratio e funzione state già oggetto anche di pronuncia da parte della Corte LE.
Quanto alla pretesa “ non efficacia” della sentenza della Corte
LE n. 234/2022, in quanto sentenza di rigetto. Intanto , ogni sentenza di rigetto individua, a motivazione appunto del pronunciamento negativo, la corretta lettura della norma di cui si assume la contrarietà alla Costituzione. Nel caso specifico, cioè nel rigettare appunto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 L 26/2019 , sollevata in ragione della disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, ma adombrante anche valutazioni circa la proporzionalità della conseguenza della violazione del divieto di cumulo, la Corte
LE ha precisamente stabilito “ 7.1.– Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.Il legislatore pagina 10 di 12 ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro…Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»).”…..7.5.– La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del
2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.”
pagina 11 di 12 019 Corte costituzionale. Tutti i diritti riserv Piazza del Quirinale, 41 00187 Roma tel. 0646981 - fax 064698916 - Email_1
Le motivazioni sopra riportate consentono al C re la richiesta di remissione alla Corte LE formulata in via preliminare da parte appellante in quanto non manifestamente fondata.
La sentenza va quindi confermata.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del grado, stante la novità della questione, e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci fino al recente intervento, sopra descritto, della Corte di ON.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano
5699/2024
Compensa le spese del grado .
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art 13
Milano 3 luglio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 12 di 12
N. R.G. registro generale appello lavoro 474/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n
5699/2024 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 474/2025 estensore Giudice Dr. Mariani discussa all'udienza collegiale del 3 luglio 2025 , promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DONZELLI MARCO , elettivamente domiciliato in MILANO VIALE ABRUZZI 83 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI CP_1 P.IVA_1
SILVANA domiciliato presso gli Uffici dell' in MILANO VIA SAVARE' CP_1
pagina 1 di 12 APPELLATO
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, previa Parte_1
ogni opportuna declaratoria, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: -previa sospensione del procedimento, sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 1, L. Cost.
1 del 1948; art. 23, L. 87 del 1953) della disposizione menzionata
(art. 14 co. 3 D.L. 4/2019, legge conv. 26/2019), nella parte in cui impone la restituzione di una intera annualità di pensione, anche quando il reddito da lavoro incompatibile percepito è di modestissimo importo e l'attività lavorativa si è concentrata in poche giornate
(petitum ordinanza di rimessione), in relazione ai parametri di cui agli artt. 2 (solidarietà sociale), 3 (ragionevolezza e proporzionalità), 4 (tutela del lavoro), 38 (diritto alla previdenza sociale), 97 co. 2 (legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa), 117 co. 1 (ragionevolezza e proporzionalità in relazione all'ordinamento dell'UE ed equo processo in relazione all'ordinamento CE) della Cost. in quanto rilevante e non manifestamente infondata. - previa sospensione del procedimento, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di ON ai sensi della novella di cui all'art. 363-bis c.p.c., in particolar modo sul profilo della qualificazione giuridica (natura sanzionatoria) dell'effetto giuridico azionato dall' , in ragione di tutti i CP_1
corollari che implicherebbe in concreto l'esercizio di un potere sanzionatorio non previsto dalla legge, in violazione del principio del contraddittorio e senza un'adeguata istruttoria e motivazione.
Nel merito in via principale: - riformare integralmente la sentenza del giudice di prime cure in quanto ingiusta (id est, affetta da svariati errores iuris in iudicando), in accoglimento dei due motivi d'appello formulati in narrativa;
- disapplicare la circolare n. pagina 2 di 12 117/2019, ove fosse da interpretare nel senso fatto proprio dall' CP_1
nei contestati provvedimenti, in quanto emanata praeter legem e contra constitutionem; - accertare e dichiarare inefficaci e/o illegittimi e annullare i provvedimenti dell' – sede territoriale CP_1
di Melzo, e dell' - sede territoriale di Milano Est, adottati nei CP_1
confronti del Sig. - accertare l'inesistenza del Parte_1
diritto dell' alla restituzione di tutti gli importi percepiti CP_1
dal Sig. a titolo di pensione e maturati dal 01 gennaio 2022 Pt_1
al 31 dicembre 2023 e dichiarare il diritto del Sig. a Pt_1
ricevere gli importi percepiti a titolo di pensione dal 1 gennaio
2022 al 31 dicembre 2023 e condannare l' a corrispondere al sig. CP_1
la somma indebitamente trattenuta dalla pensione nella Pt_1
misura che sarà determinata in corso di causa;
- dichiarare che il sig. nulla deve all' a titolo di somme indebitamente Pt_1 CP_1
percepite per l'attività lavorativa svolta nel periodo 15.12.2022 –
07.02.2024. In via subordinata: - riformare integralmente la sentenza del giudice di prime cure in quanto ingiusta (id est, affetta da svariati errores iuris in iudicando), in accoglimento dei due motivi d'appello formulati in narrativa;
- disapplicare la circolare n.
117/2019, ove fosse da interpretare nel senso fatto proprio dall' CP_1
nei contestati provvedimenti, in quanto emanata praeter legem e contra constitutionem; - accertare e dichiarare inefficaci e/o CP_1 illegittimi e annullare i provvedimenti dell' – sede territoriale di Melzo, e dell' - sede territoriale di Milano Est, adottati nei CP_1
confronti del Sig. - accertare l'inesistenza del Parte_1
diritto dell' alla restituzione di tutti gli importi percepiti CP_1
dal Sig. a titolo di pensione e maturati dal 01 gennaio 2022 Pt_1
Pt_1 al 31 dicembre 2023 e dichiarare il diritto del Sig. a ricevere gli importi percepiti a titolo di pensione dal 1 gennaio CP_1 2022 al 31 dicembre 2023 e condannare l' a corrispondere al sig.
la somma indebitamente trattenuta dalla pensione nella Pt_1
CP_1 misura che sarà determinata in corso di causa;
- condannare l' a pagina 3 di 12 rideterminare l'importo dovuto in restituzione dal ricorrente nella misura di € 907,39 o in altra misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, compensi, rivalutazione ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali ed interessi moratori speciali ex art. 1284 co. 4
c.c. su tutte le somme liquide ed esigibili dal giorno della domanda al giorno del pagamento del saldo risultante dal presente giudizio.
Si precisa che le spese dovranno essere liquidate ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.M. 55/2014, come esplicitato nella parte motiva.
Salvo ogni altro diritto.
CP_1 PER in via preliminare, rigettare la domanda dell'appellante di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa vigente in quanto manifestamente infondata;
in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 5699/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, rigettare le domande dell'appellante, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e/o anche per mancato assolvimento dell'onere probatorio, mandando assolto l' da ogni avversa CP_1
pretesa. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso con cui Parte_1
chiedeva di disapplicare, o comunque di dichiarare illegittimi, i provvedimenti, inclusa circolare di Istituto, con cui aveva CP_1
richiesto la restituzione per intero del trattamento pensionistico erogato tra il 2022 ed il 2024. In subordine, aveva chiesto la rideterminazione dell'indebito pensionistico nella misura di euro
907,39, pari al totale dei compensi da lavoro corrisposti nel periodo sopra indicato.
pagina 4 di 12 era stato collocato in quiescenza usufruendo della c.d Pt_1
quota 100 ( L 26/2019 di conversione del DL 4/2019, art. 14 comma terzo), con decorrenza dal 1 7 2020. Il trattamento pensionistico mensile ammontava a euro 1.374,00. Nel mese di dicembre 2022 lo stesso aveva lavorato, nella forma del cd lavoro intermittente, per
22 ore , percependo importo stipendiale di euro 171,00. Nell'anno successivo, nei mesi di febbraio , marzo aprile maggio giugno e dicembre, aveva saltuariamente lavorato nella stessa modalità, percependo compenso totale per euro 907,23.
L' , ritenendo lo svolgimento di attività lavorativa, in CP_2
qualsiasi forma, incompatibile con il trattamento pensionistico in essere, aveva richiesto la restituzione di tutto quanto erogato nelle annualità suindicate.
Il primo Giudice , riportato il tenore letterale dell'art. 14 del DL
4 /2019, ha ritenuto che la fattispecie del lavoro intermittente fosse riconducibile comunque alla previsione di non cumulabilità con lo speciale trattamento pensionistico disciplinato dalla norma in esame. La non cumulabilità , anche secondo precedenti giurisprudenziali riportati in sentenza, rendeva indebita l' intera annualità pensionistica.
Ha rilevato come questione di legittimità costituzionale della norma in esame , relativa ad una ritenuta disparità di trattamento tra lavoro autonomo e lavoro dipendente – la disposizione consente infatti la prestazione di lavoro autonomo fino ad un tetto massimo di euro 5.000,00 - era stata respinta dal Giudice delle Leggi , che aveva valorizzato la differenza tra due riversi regimi lavorativi in riferimento all'aspetto contributivo. La norma contestata, ha affermato, introduce disciplina eccezionale ed anche sperimentale, ratio della quale era, tra le altre, incentivare il ricambio generazionale nel mondo del lavoro e sarebbe stata frustrata se si pagina 5 di 12 fosse consentito una percezione contemporanea di stipendio e pensione.
ha impugnato la sentenza per i motivi che di seguito si Pt_1
illustrano.
resiste difendendo la sentenza. CP_1
All'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto
L'appellante contesta, come primo motivo , la palese abnormità e sproporzione tra vantaggio conseguito dal pensionato e conseguenza subita, ricondotta ad una fattispecie di natura sanzionatoria , che, come tale, avrebbe dovuto scontare la procedura prevista dalla L
689/81.
Propone poi una lettura diversa della norma rispetto a quella seguita dal Tribunale, avallata anche da altri Corti di Appello. In sintesi, afferma che non cumulabilità non equivale a incompatibilità.
Osserva altresì che aveva disposto sostanzialmente la decadenza CP_1
dal beneficio pensionistico, travalicando con ciò la norma di legge.
Ribadisce che il diritto alla pensione fa parte dei diritti acquisiti , concretando restituzione di quanto versato in 38 anni di contribuzione
Prende infine posizione anche sulla sentenza della Corte
LE citata dal primo Giudice, la quale, afferma, non può essere ritenuta vincolante in quanto pronunciamento di rigetto, pagina 6 di 12 Taccia la giurisprudenza della ON, citata nella sentenza impugnata, di superficialità, sottolineando che non esiste pronuncia a Sezioni Unite;
infatti, tra le domande che propone in subordine, vi
è anche quella di remissione alle SS UU ex art. 363 cpc
Muove contestazioni sotto il profilo della proporzionalità del provvedimento di recupero e propone, in subordine, nuova questione di legittimità costituzionale, stavolta non incentrata sull'art. 3 . della Costituzione, ma modellata su precedente specifico del
Tribunale di Ravenna del 2024. Il Tribunale ha infatti argomentato in merito alla violazione dell'art. 1 protocollo Addizionale CE , costituente parte del nostro apparato costituzionale per il tramite dell'art 117 della Costituzione.
Nessuna delle censure sopra riassunte, per quanto suggestive, può essere accolta.
Questa Corte ha assunto, sulla questione, un orientamento che non si ritiene di dover modificare, in quanto conforme sia a giurisprudenza di ON - restando irrilevante il fatto che ad oggi manchi una pronuncia delle Sezioni Unite - sia ai principi enucleabili comunque da pronunciamento della Corte LE .
Si riporta, sul punto, la motivazione della recente sentenza n.408 del 19 maggio 2025 , ( cfr altresì sentenza m. 356/2023) “in tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato .. comporta la perdita totale del trattamento pensionistico , non solo per i mesi per i quali è stata espletata attività lavorativa, ma per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica
( come affermato dalla sentenza della Corte LE n. 234 del
2022) ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice di
pagina 7 di 12 sostenibilità del sistema previdenziale , sicchè l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva”. Tali principi corrispondono appunto a quanto esplicitato dalla sentenza di Corte di ON n.
30944/2024, la quale è stata molto chiara sul punto “ La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. La Corte LE, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire ad alcuni lavoratori regole più favorevoli.. a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'uscita effettiva dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. La disposizione mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire del trattamento pensionistico, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio, viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere a sulla sussistenza di eventuali CP_1
redditi da lavoro , sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sulla incumulabilità della pensione. “
Dopo aver sottolineato la natura eccezionale della disposizione in esame , la Corte di ON ha affermato in conseguenza che la percezione di reddito da lavoro, di qualsiasi tipo, contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire del trattamento in questione ed ha concluso: “ Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019
pagina 8 di 12 risulta particolarmente vantaggioso .. il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico … il divieto comporta
l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico pe rtutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito trattamento retributivo . E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento .. ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale e temporanea … Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 della Costituzione, perché l'intervento solidaristico all'interno di un sistema previdenziale sostenibile è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. “.
Alla luce delle suesposte considerazioni, nessuno dei motivi di appello può essere accolto.
La decadenza dal beneficio pensionistico disposta dalla norma in esame non può, sotto alcun profilo, essere ricondotta nella categoria dei provvedimenti sanzionatori. La Corte di ON ha chiarito linearmente e limpidamente quale sia il fondamento della perdita del beneficio in discussione e, quindi, le ragioni per cui l'incumulabilità prevista dalla norma debba essere ritenuta equivalente a incompatibilità assoluta. E' l'eccezionalità del provvedimento legislativo a giustificare le conseguenze di cui il ricorrente si duole, che non possono quindi essere vagliate alla luce degli ordinari criteri di proporzionalità.
Sotto tale aspetto, quindi, la circolare contestata non “ CP_1
travalica” la norma, ma anzi la attua. pagina 9 di 12 E' appena il caso di precisare che la funzione nomofilattica della
Corte di ON si esprime anche attraverso sentenze delle sezioni ordinarie, per cui non è necessario al Giudice di merito un pronunciamento delle Sezioni Unite.
Tale ultima osservazione rende ragione della ritenuta infondatezza della richiesta di rimessione ex art. 363 bis cpc, di cui difettano i requisiti richiesti dalla norma stessa. Tale strumento, infatti, è stato concepito dal legislatore come una sorta di giurisdizione consultiva ( o, secondo parte della dottrina, oggettiva) finalizzata alla risoluzione immediata di questioni assolutamente nuove, in via “ preventiva”, cioè senza attendere il completamento dei due gradi di giudizio di merito. Tale necessità nel caso di specie non ricorre, posto che la questione è stata già risolta dalla ON ( cfr punto 1 della norma codicistica in esame) , e, comunque, non si presentano particolari difficoltà interpretative ( cfr punto 2) essendo la sua ratio e funzione state già oggetto anche di pronuncia da parte della Corte LE.
Quanto alla pretesa “ non efficacia” della sentenza della Corte
LE n. 234/2022, in quanto sentenza di rigetto. Intanto , ogni sentenza di rigetto individua, a motivazione appunto del pronunciamento negativo, la corretta lettura della norma di cui si assume la contrarietà alla Costituzione. Nel caso specifico, cioè nel rigettare appunto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 L 26/2019 , sollevata in ragione della disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, ma adombrante anche valutazioni circa la proporzionalità della conseguenza della violazione del divieto di cumulo, la Corte
LE ha precisamente stabilito “ 7.1.– Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.Il legislatore pagina 10 di 12 ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro…Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»).”…..7.5.– La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del
2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.”
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Le motivazioni sopra riportate consentono al C re la richiesta di remissione alla Corte LE formulata in via preliminare da parte appellante in quanto non manifestamente fondata.
La sentenza va quindi confermata.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del grado, stante la novità della questione, e la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci fino al recente intervento, sopra descritto, della Corte di ON.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano
5699/2024
Compensa le spese del grado .
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art 13
Milano 3 luglio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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