Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 2/04/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione, decide la controversia pronunciando la NOTIF. SENTENZA sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3814/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente TRA in persona del legale rappresentante p.t., Sig. , con Parte_1 Parte_2
a Ingegno snc, P. IVA , difesa e r 'Avv. P.IVA_1 Walter Mauriello, del Foro di Avellino, C.F. , con cui elettivamente C.F._1 domicilia in Avellino, alla Via F. Iannaccone 7, giusta procura in calce fornita su foglio separato;
ATTRICE/OPPONENTE E
, (P.IVA: cfr doc. 1), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Termoli (CB) alla via Zona ind.le B, loc.tà Greppe di Pantano, in persona del suo amministratore e legale rappresentante Sig. (cf ) Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mandara (C.F.: giusta C.F._3 procura in atti ed elett. domiciliata presso il suo studio in Sant'Antonio Abate alla Via Stabia nr 57; CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 2/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, la , conveniva in giudizio la Parte_1 società premettendo quanto Controparte_3 segue: con contratto sottoscritto in data 11/04/2014, la società
[...]
si impegnava a fornire alla Controparte_3 Parte_1
13.000.000,00 di scatole di pomodori pelati tipo “Roma”, di cui 10.000.000,00 da 500 grammi e 3.000.000,00 da 1000 grammi;
il prezzo della fornitura veniva concordemente
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nel contratto le parti concordavano che la fornitura doveva essere completata entro il termine perentorio del 30/09/2014; eseguita la fornitura, la Parte_1
provvedeva al pagamento del corrispettivo pattuito;
per buona parte della merce
[...] segnata si era verificato un fenomeno di rigonfiamento dei barattoli e addirittura di esplosione che aveva determinato la fuoriuscita del succo di pomodoro e la conseguente corrosione formazione di ruggine della banda stagnata di numerosissimi prodotti;
più volte l'attrice denunciava la non conformità della merce invitando la fornitrice a sostituire il prodotto danneggiato ma, stante l'omissione della convenuta, si vedeva costretta a risolvere parzialmente il contratto di fornitura in forza della clausola numero 12 dello stesso;
ai sensi dell'articolo 11 del contratto le parti hanno previsto una clausola penale;
con ricorso ex articolo 696 bis cpc la richiedeva una consulenza tecnica Parte_1 preventiva, che quantificava il danno su 0,00; il danno subito era certamente superiore avendo la dovuto smaltire numerosi barattoli per un danno Parte_1 complessivo di € 928.487,37. Ciò premesso agiva in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità della Controparte_3
per i fatti di cui in premessa e, per l'effetto, risolvere parzialmente il
[...] contratto sottoscritto in data 11/04/2014 limitatamente alle scatole di pomodori risultate non idonee all'uso o, comunque, difformi o viziate rispetto a quanto pattuito, con conseguente condanna della convenuta, ha la restituzione del relativo prezzo, oltre interessi e maggior danno;
condannare la convenuta al pagamento della penale prevista in contratto oltre al risarcimento del maggior danno nella misura che sarà accertata dal giudice con interessi e rivalutazione;
con vittoria delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo. In data 30/9/2017 si costituiva la Controparte_3 che evidenziava come, in sede di ATP, il nominato ctu aveva precisato nella propria relazione l'assenza di responsabilità dell'odierna convenuta ed aveva quantificato, su Cont richiesta della , l'ammontare dell'ipotetico danno, senza però indicare la Parte_1 quale responsabile ed anzi specificando che tale danno era stato causato probabilmente da vizi dei contenitori (non forniti dalla odierna convenuta, che li aveva ricevuti dall'acquirente al fine di riempirli di pomodoro pelato e venderli). Premetteva che l'odierna convenuta è una società specializzata nella produzione e trasformazione del pomodoro pelato e cubettato in scatola;
che in data 11 aprile 2014, la stessa ebbe a concludere un contratto di vendita, per la fornitura di 13.000.000,00 (tredici milioni) di scatole di pomodoro di cui 3 milioni in formato da 1000 gr e le restanti dieci milioni in formato da 500 gr, con la che la suddetta merce veniva prodotta Parte_1 nel rispetto delle tempistiche contrattuali e delle caratteristiche qualitative ivi previste con la clausola franco stabilimento, ragion per cui era onere del committente, così come è avvenuto, apprendere la merce direttamente dal sito di produzione;
che, come da contratto, i contenitori ed i coperchi ad uso alimentare venivano forniti direttamente dalla committente , ed immessi nel ciclo di lavorazione dalla odierna fornitrice Parte_1 cosicché la merce così prodotta veniva venduta alla che la ritirava tramite Parte_1 propri trasportatori;
che le pedane su cui erano caricati i barattoli di conserve di pomodoro, venivano approntati e consegnati direttamente dalla , che ne curava poi il carico e Pt_1 lo scarico nei propri magazzini;
che in data 8.09.2014 la inviava alla odierna Parte_1 convenuta una missiva riportando la presenza di alcuni prodotti ammaccati e “rotti”; che la Cont
sca riscontrava immediatamente le pretestuose lamentele della propria committente
N.R.G. 3814/2017 - G.M. DOTT. SSA IA ESPOSITO 2 rammentandole di averle invano più volte richiesto la consegna di pedane per il trasporto e lo stoccaggio della merce idonee alla stessa e disconoscendo qualsiasi vizio imputatole;
che, tuttavia, a distanza di quasi due anni, e precisamente in data 21.04.2016, la Parte_1
invitava l'odierna convenuta a partecipare alle operazioni di scarto della suddetta
[...] itura di scatole di pomodoro;
che, dopo due anni l'attrice si ricordava di avere dello scatolame colante nei suoi magazzini, oppure, forse, più verosimilmente, la stessa se ne ricordava solo dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento del saldo ancora dovuto;
che, falsamente la dichiarava nel proprio atto di citazione di aver corrisposto quanto Pt_1 dovuto alla vendo invece la stessa ancora corrispondere ancora il saldo;
che CP_1 la società nel pieno rispetto della correttezza contrattuale e della trasparenza, CP_1 aderiva all'invito così come proposto dalla committente, con inizio delle operazioni di verifica in data 10.5.2016, purtuttavia sin dalla data del 17.5.2016, la poneva Parte_1 in essere comportamenti scorretti tesi ad impedire la partecipazi ici della cooperativa al controllo di scarto e verifica di qualità, costringendo gli stessi ad allontanarsi dal sito di valutazione;
che addirittura, la Committente, a mezzo suoi dipendenti, provvedeva a cancellare le sigle di identificazione dai barattoli di conserve di pomodoro, Cont imputando alla scarti per interi bancali di prodotto dalla provenienza sconosciuta nonché artificiosamente aumentando con esponenziale malizia i costi delle operazioni (numero di ore di lavoro, unità impiegate, materiale scartato); che, pertanto, la CP_1 avendo compreso la strumentalità dei comportamenti della , diretti a Parte_1 modificare la realtà fattuale, e per nulla finalizzati alla verif e fornita, richiedeva il pagamento del saldo ancora dovuto;
che, in data 27.5.2016, la Parte_1 artatamente inviava all'odierna convenuta una missiva pec con cui informava la CP_1 della sua volontà di distruzione della merce restante nei suoi magazzini;
che tale comportamento era unicamente finalizzato a distruggere gli elementi di prova diretti a comprovare la sua responsabilità nella causazione dei danni lamentati nonché ad impedire una eventuale quantificazione degli effettivi ed ipotetici costi;
che, pertanto, provvedeva immediatamente a riscontrare la surriferita missiva, invitando la ad adire Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di accertare preventivamente le caus ssibili vizi lamentati;
che, in realtà, le residue scatole di conserve di pomodoro non presentavano alcuna anomalia, tranne alcune, segni di annerimento della parte interna (causata dalla inidoneità della copertura di stagno dello scatolame vuoto), ed in particolare colature e perdita della saldatura con conseguente fuoriuscita del prodotto da ascriversi esclusivamente a difetti di produzione e realizzazione dello scatolame vuoto, a causa della errata ed inidonea fabbricazione dello scatolame non conforme a quella prevista dalla legge ai fini alimentari ed al cattivo stato di conservazione, in quanto, come accertato anche dal ctu, il deposito non era idoneo alla conservazione di prodotti per uso alimentare;
che, infatti, da contratto, e precisamente all'art. 1 comma 7, la si impegnava Parte_1
a fornire alla al fine di riempimento, un quantitativo di scatole idonee alla CP_1 lavorazione degli alimenti, che, quindi gli ipotetici danni lamentati sono direttamente ricollegabili ad una scarsa ed inidonea qualità delle scatole fornite, in quanto le saldature non sono state realizzate a regola d'arte e non riescono a mantenere la tenuta stagna ivi necessaria causando gravi danni e rendendo inidonea all'alimentazione l'intero prodotto conserviero in esse contenuto;
che la distruggeva la merce in via arbitraria e Pt_1 senza tutelare il contraddittorio tecnico iscapito della convenuta, sebbene fosse stata invitata alla verifica nel contraddittorio tra le parti;
che dalle schede di smaltimento si evince che la merce distrutta dalla portava il codice di produzione del 2013 Parte_1
(LH) e non quello del 2014 (T); che, pertanto essa attrice ha distrutto merce diversa da
N.R.G. 3814/2017 - G.M. DOTT. SSA IA ESPOSITO 3 quella di cui si lamenta. Con riguardo alle risultanze del giudizio di ATP RG 4145/2016, evidenziava che il CTU Prof. con chiarezza espositiva e rispondendo al quesito sulla imputazione di Per_1 responsabilità dei danni lamentati così relazionava: “A distanza di due anni dalla produzione non risulta possibile risalire alla causa primaria microbiologica che ha generato il gonfiaggio ed esplosione delle scatole all'inizio del periodo di stoccaggio (bombaggio precoce). La carica batterica rilevata può essere conseguenza di una contaminazione secondaria. Come rilevato nelle conclusioni del rapporto di prova n. 140/16 (All.3) per campioni nei quali i microrganismi non erano più vitali non risulta possibile riuscire a determinare la causa dell'alterazione (casi di autosterilizzazione)” (cfr CTU pag. 61). Aggiungeva che lo stesso precisava che “Dalla documentazione acquisita emerge che non sono stati effettuati test di stabilità microbiologica per la merce oggetto di contestazione né Cont da parte di né da parte di in uscita e in ingresso dalle rispettive aziende. Pt_1
Anche se nell'ottobre del 2014 la rilevava con un rapporto di non conformità n. Pt_1
160/14 del 17-10-14 (All.2) scatole colanti presso il sito nello stesso rapporto si CP_4 evidenzia che il lotto di produzione oggetto della non conformità (formato 1000g) risulta codice AOM LH 236/235 che corrisponde all'anno di produzione 2013. Inoltre le conclusioni del rapporto di prova n. 140/16 (All.3) riguardano campioni nei quali i microrganismi non erano più vitali e di conseguenza non è possibile riuscire a determinare la causa dell'alterazione (casi di autosterilizzazione). Alla luce delle considerazioni esposte il CTU non è in grado di identificare le responsabilità della situazione riscontrata” (cfr CTU pag. 62). Eccepiva, pertanto, che il danno per il quale veniva richiesto il risarcimento non era Cont imputabile alla , e come precisato dal consulente d'ufficio, molto probabilmente causate da vizi eticità dei barattoli di latta da lei stessa fornita (cfr ctu pag. 29/30 “E' scientificamente e statisticamente provato che la presenza di spore di BA e TR nel prodotto finito è indice di inefficiente trattamento termico di pastorizzazione, mentre la presenza di Batteri Lattici ed Enterobatteriacee è dovuta a insufficiente ermeticità del contenitore o a difetto di tenuta (ricontaminazione del prodotto) Aggiungeva che tale ultima affermazione era comprovata e corroborata dalla stessa condotta tenuta dall'attrice, la quale, una volta venuta a conoscenza di detta circostanza, depositava nell'ambito del procedimento di atp un ricorso ex art. 92 disp att. cpc, con il quale chiedeva al Tribunale adito di essere autorizzata ad estendere il contraddittorio tecnico anche agli scatolifici che gli avevano venduto i barattoli in latta, autorizzazione che fu negata. Evidenziava che anche l'affermazione della distruzione delle scatole era un tentativo di nascondere un palese raggiro della verità con distruzione di eventuali “prove”, avendo il ctu dichiarato di non aver rinvenuto nei depositi della le scatole da 500 grammi della Pt_1 fornitura in questione di cui si lamenta l'attore, Aggiungeva che, sempre il consulente tecnico d'ufficio asseriva che “E' plausibile che le non idonee condizioni di stoccaggio abbiano potuto determinare corrosioni e bombaggio. Lo scoppio di alcune scatole ha costituito la fonte (focolaio di infezione) per successive corrosioni e contaminazioni” (cfr ctu pag. 76). Eccepiva che, pertanto, non solo la aveva fornito dei barattoli in latta con difetti di Pt_1 ermeticità ma aveva stoccato i p me venduti (conserve alimentari) in luoghi inidonei e in contrasto con le normative sanitarie vigenti, con conseguente temerarietà del giudizio instaurato. Eccepiva poi in diritto l'infondatezza della domanda principale, nonché l'inammissibilità ed
N.R.G. 3814/2017 - G.M. DOTT. SSA IA ESPOSITO 4 improcedibilità della stessa per mancanza dei requisiti e delle condizioni espressamente previsti dall'art. 163 e segg. cpc e per difetti delle condizioni e dei presupposti voluti dalla legge per la prosecuzione della stessa: infatti, la genericità e indeterminatezza dell'avversa domanda della domanda così come formulata senza la indicazione delle condizioni o dei presupposti per l'ammissibilità della domanda pone il convenuto nella impossibilità di esercitare una adeguata difesa. Evidenziava che l'attore non aveva neppure allegato l'inadempimento lamentato e non era stata indicata la causa del danno. Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'azione per decadenza della attrice dalla proposizione di qualsiasi azione per vizi nonche' per avvenuta prescrizione della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c. e 1511 c.c., dal momento che, solo a distanza di quasi due anni, e precisamente in data 21.04.2016, la invitava la a partecipare alle Parte_1 CP_1 operazioni di scarto della suddetta catole di p con conseguente decorrenza dell'anno previsto dall'art. 1495 c.c., avendo, secondo quanto asserito da controparte scoperto dei presunti vizi in data 08.09.2014, e non avendo poi provveduto ad interrompere il decorso della prescrizione. Aggiungeva che, come risulta dalla stessa documentazione prodotta da controparte la riceveva la merce nel 2014 nel mentre provvedeva a contestare Parte_1 genericamente i vizi lamentati solo nel 2016, ragion per cui l'azione proposta è ampiamente prescritta. Eccepiva poi che l'attrice era decaduta dall'azione per vizi non avendo provveduto a denunziarne la presenza nei termini previsti dalla legge. Nel merito contestava qualsiasi presenza di vizi della merce consegnata, che veniva accettata senza alcuna riserva dalla , contestava tutti gli addebiti in merito a Parte_1 generici e non meglio identificati inad ibuibili alla convenuta Eccepiva che i vizi lamentati non erano addebitabili in alcun modo alla , ma alle CP_1 negligenti condotte poste in essere dalla . Parte_1
Chiedeva dunque il rigetto della domanda avversa in quanto totalmente infondata oltre che inammissibile. In via subordinata, e gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, chiedeva di ridurre ad equità la clausola penale azionata ex art. 1384 c.c. sia perché' la fornitura era avvenuta interamente e la aveva venduto la Parte_1 stragrande maggioranza del prodotto consegnato senz agato il saldo e sia perché' eccessivamente onerosa. Eccepiva l'inammissibilità della richiesta del maggior danno in mancanza di pattuizione ex art. 1382 c.c. Concludeva dunque chiedendo: - in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda così come proposto per avvenuta decadenza e prescrizione dell'azione e comunque per genericità dell'atto introduttivo;
- in via principale rigettarsi la domanda avversa in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi suesposti;
- In via del tutto subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa ridursi ad equità le penale pattuita con inammissibilità della richiesta del maggior danno per sua mancata previsione ex art. 1382 c.c.; - condannarsi la al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi in via Parte_1 tutto con vittoria di spese diritti ed onorari anche del procedimento di atp. Veniva riunito al presente giudizio il procedimento RG 6102/2017, con cui la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1668/2017 del 28/9/207, notificato il 30/9/2017, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_3
N.R.G. 3814/2017 - G.M. DOTT. SSA IA ESPOSITO 5 , della somma di € 50.000.00, oltre interessi e Controparte_3 spese, eccependo l'esistenza dei vizi della merce come descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio. In data 23/8/2021 il Giudice disponeva che il Consulente d'Ufficio Prof. Persona_2 fosse chiamato a rendere chiarimenti in merito alla ritenuta impossibilit causa dei fenomeni lesivi di cui è lite, anche tenendo conto della perizia di parte depositata dalla . Parte_1
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Sul merito. La domanda attorea e l'opposizione al decreto ingiuntivo sono infondate e vanno rigettate. Parte convenuta ha provato la conclusione del contratto e la consegna della merce, eccependo altresì il parziale inadempimento della , della somma richiesta con Parte_1 il decreto ingiuntivo. Parte attrice ha eccepito l'esistenza di vizi della merce acquistata, deducendo che per buona parte della merce consegnata si era verificato un fenomeno di rigonfiamento dei barattoli e addirittura di esplosione che aveva determinato la fuoriuscita del succo di pomodoro e la conseguente corrosione formazione di ruggine della banda stagnata di numerosissimi prodotti. Parte convenuta ha, in primo luogo, eccepito la tardività della denuncia e le conseguenti decadenza e prescrizione dell'azione. Con riguardo alla garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c. (Corte di cassazione ordinanza del 9 maggio 2023 n. 12337.) L'articolo 1495 c.c. stabilisce che il compratore decade dal diritto di garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, ma la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. Inoltre, l'azione di garanzia ha un termine di prescrizione di un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. Effettuata la consegna, in data 8/09/2014 la inviava alla odierna convenuta Parte_1 una missiva riportando la presenza di alcuni prodotti ammaccati e “rotti”. In data 21/04/2016, la invitava l'odierna convenuta a partecipare alle Parte_1 operazioni di scarto della fornitura di scatole di pomodoro. Pur volendo ritenere tempestiva la denuncia dell'8/4/2014, va rilevato che non risulta provata l'imputabilità alla convenuta dei vizi denunciati. Va a questo punto precisato chi debba provare l'esistenza dei vizi, il compratore (chiamato a dimostrare che preesistevano alla consegna) oppure il venditore (chiamato a provare di aver consegnato la cosa senza vizi). In generale, stando all'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre l'altra parte è tenuta a provare che quel diritto si è modificato o estinto. Applicando tale principio alle azioni del compratore che fa valere la garanzia per vizi, si sono susseguiti nel tempo due diversi orientamenti. Secondo un orientamento più “tradizionale”, l'onere della prova ricadrebbe sull'acquirente, quale soggetto che coltiva l'azione giudiziale per vedersi garantito dal compratore rispetto
N.R.G. 3814/2017 - G.M. DOTT. SSA IA ESPOSITO 6 ai vizi della cosa acquistata. Tale indirizzo è stato confermato fino al 2013, quando una pronuncia a Sezioni Unite ha ribaltato la ripartizione dell'onere probatorio, stabilendo invece che: al compratore basta denunciare la mera presenza di difetti o vizi, mentre ricade sul venditore l'onere di provare, anche tramite presunzioni, di aver consegnato un bene conforme alle caratteristiche volute. La Cassazione è nuovamente intervenuta a Sezioni Unite, per porre fine a tale contrasto con la Sentenza n. 11748/2019, precisando che il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato. Pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto adempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo- garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi. Traslato tale principio nella compravendita, ne deriva che è il compratore (intenzionato a domandare la risoluzione o la riduzione del prezzo) a dover dimostrare il presupposto che giustifica l'azione esperita, ovverosia proprio l'esistenza dei vizi. Un orientamento che soddisfa anche il principio di cosiddetta “vicinanza della prova”, che ritiene l'acquirente nelle migliori condizioni di offrire la prova dei vizi, avendo la materiale disponibilità del bene che si assume imperfetto. Nel caso di specie va rilevato che, in primo luogo, risulta documentalmente provato e non contestato che i contenitori ed i coperchi ad uso alimentare venivano forniti direttamente dalla committente , ed immessi nel ciclo di lavorazione dalla fornitrice, che la Parte_1 merce prodotta veniva venduta alla che la ritirava tramite propri trasportatori Parte_1
e che le pedane su cui erano caricati i barattoli di conserve di pomodoro, venivano approntati e consegnati direttamente dalla , che ne curava poi il carico e lo Pt_1 scarico nei propri magazzini. Ciò posto, ed in riscontro alla missiva dell'8.09.2014 che denunciava, come detto, la Cont presenza di alcuni prodotti ammaccati e “rotti”; sca rammentava alla di Pt_1 averle invano più volte richiesto la consegna di pe per il trasporto e lo sto lla merce idonee alla stessa e disconoscendo qualsiasi vizio imputatole. Con riguardo agli ulteriori vizi di cui alla missiva del 21/4/2016, non risulta possibile accertare che gli stessi siano imputabili all'odierna convenuta. Venendo infatti alla Consulenza Tecnica espletata in sede di ATP ed ai chiarimenti resi nel presente giudizio, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Pertanto va rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU, avendo questi risposto esaustivamente alle osservazioni presentate. Come affermato dal Ctu, le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche effettuate su un numero di campioni statisticamente significativo, concordato con le parti, condotte nel 2016 e a distanza di due anni di tempo dalla produzione 2014 hanno rilevato che la causa accertata del bombaggio è risultata il reinquinamento post trattamento termico. Secondo il CTU le lacune di ermeticità rilevate sui barattoli possono essere dovute al fenomeno corrosivo (venutosi a creare nel corso del tempo) passante dall'esterno verso l'interno via aggraffatura coperchio o fondello (secondo la regola della mano sinistra),
N.R.G. 3814/2017 - G.M. DOTT. SSA IA ESPOSITO 7 corpo scatola e in alcuni casi via punto triplo a livello del coperchio o fondello (secondo la regola della mano sinistra). Lo stesso ha però affermato che nulla si può dire sulle eventuali lacune di ermeticità originarie pregresse dopo due anni dalla produzione. Come affermato dal CTU, stabilire ora per allora la causa primaria che ha generato l'esplosione dei primi barattoli e che nel corso del tempo -non operando una tempestiva selezione del prodotto non conforme in fase di stoccaggio - ha provocato un rapido incremento del fenomeno corrosivo in fase di magazzinaggio non risulta di individuazione certa. Lo stesso ha precisato che dalla documentazione acquisita emerge che non sono stati effettuati test di stabilità microbiologica per la merce oggetto di contestazione né da parte Cont di né da parte di in uscita e in ingresso dalle rispettive aziende. Anche Pt_1 se nell'ottobre del 2014 la rilevava con un rapporto di non conformità n. 160/14 Pt_1 del 17-10-14 scatole colan l sito nello stesso rapporto si evidenzia che il CP_4 lotto di produzione oggetto della non conformità (formato 1000g) risulta codice AOM LH 236/235 che corrisponde all'anno di produzione 2013. Inoltre, le conclusioni del rapporto di prova n. 140/16 riguardavano campioni nei quali i microrganismi non erano più vitali e di conseguenza non è possibile riuscire a determinare la causa dell'alterazione (casi di autosterilizzazione)”. Aggiungeva che dal manuale di autocontrollo (HACCP) non risultava nessuna indicazione circa: i dati di temperatura e umidità rilevati durante la conservazione della merce oggetto di contestazione nei siti di stoccaggio e che possono aver condizionato lo stato stesso di conservazione della merce;
le operazioni di pulizia ed ispezione mensile dei siti di stoccaggio come da manuale HACCP;
gestione del magazzino per la merce non conforme come da manuale HACCP, ritenendo plausibile che le non idonee condizioni di stoccaggio abbiano potuto determinare corrosioni e bombaggio. Secondo il Ctu lo scoppio di alcune scatole avrebbe costituito la fonte (focolaio di infezione) per successive corrosioni e contaminazioni. Cont Pertanto, le domande attoree vanno rigettate non essendo provata l'imputabilità all dei vizi riscontrati e dei conseguenti danni per i quali viene chiesto il risarcimento. Va altresì, per le medesime motivazioni, rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il residuo pagamento della fornitura. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023) -, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza dei convenuti nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 3814 /2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra ed Parte_1 Controparte_3
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
N.R.G. 3814/2017 - G.M. DOTT. SSA IA ESPOSITO 8 1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande attoree;
2. rigetta, per le causali in motivazione, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 1668/2017 del 28/9/207, che va dichiarato esecutivo;
3.condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3
lle spese del giudizio di AT
[...] per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge;
4. condanna , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_3 [...]
lle spese dei presenti giu Controparte_3
25.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge;
5. pone definitivamente a carico di , le spese di Ctu, liquidate in sede di ATP. Parte_1
Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/04/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3814/2017 - G.M. DOTT. SSA IA ESPOSITO 9