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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis. 49 c.p.c. da
TE RI (C.F. ), con il patrocinio C.F._1
dell'Avv. MONDINI SIMONE, come da mandato difensivo in atti e
CA DE (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
BIMBATTI BEATRICE, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato conclusioni congiunte per la definizione della causa di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo congiuntamente presentato, qui richiamate integralmente per relationem:
Il PM nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni di cui ricorso congiunto;
dato atto che le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni per la regolamentazione del divorzio, come formulate nel ricorso congiunto;
rilevato che i coniugi non hanno formulato domande per il proprio mantenimento;
dato atto che, nel merito, le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano eque e non contrastano con norme imperative;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art. 3 legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 03/09/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva (cfr. nota di cancelleria di passaggio in giudicato dep.
12/03/2025);
ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di pagina 2 di 3 separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
RI TE, n. a LEGNAGO (VR), il 20/08/1977, CF.
e DE CA, n. a LEGNAGO (VR), il C.F._1
14/03/1977, CF. , celebrato il 31/05/2003 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLA BARTOLOMEA
(VR) al Num.
7 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2003;
2) omologa le condizioni di divorzio come indicate nel ricorso introduttivo congiunto, qui richiamato per relationem;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VILLA BARTOLOMEA
(VR).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis. 49 c.p.c. da
TE RI (C.F. ), con il patrocinio C.F._1
dell'Avv. MONDINI SIMONE, come da mandato difensivo in atti e
CA DE (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
BIMBATTI BEATRICE, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Con note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato conclusioni congiunte per la definizione della causa di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo congiuntamente presentato, qui richiamate integralmente per relationem:
Il PM nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi,
alle condizioni di cui ricorso congiunto;
dato atto che le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni per la regolamentazione del divorzio, come formulate nel ricorso congiunto;
rilevato che i coniugi non hanno formulato domande per il proprio mantenimento;
dato atto che, nel merito, le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano eque e non contrastano con norme imperative;
rilevato che è decorso il termine di legge per la pronuncia di divorzio (cfr. art. 3 legge n. 898/70), tenuto conto che, come risulta dagli atti di causa:
i) la separazione è stata omologata in data 03/09/2024 (cfr. sentenza in atti)
ed è definitiva (cfr. nota di cancelleria di passaggio in giudicato dep.
12/03/2025);
ii) dalla data della trattazione cartolare sostitutiva della prima comparizione nella fase di separazione sono decorsi i termini di legge (sei mesi in caso di pagina 2 di 3 separazione consensuale) e le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta;
iii) come allegato dalle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
dato atto che il PM nulla ha opposto;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
RI TE, n. a LEGNAGO (VR), il 20/08/1977, CF.
e DE CA, n. a LEGNAGO (VR), il C.F._1
14/03/1977, CF. , celebrato il 31/05/2003 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLA BARTOLOMEA
(VR) al Num.
7 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2003;
2) omologa le condizioni di divorzio come indicate nel ricorso introduttivo congiunto, qui richiamato per relationem;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VILLA BARTOLOMEA
(VR).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15/04/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3