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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/07/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. 496/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 496 del Reg. Gen. dell'anno 2020, vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Zurzolo del Foro di Locri), e (C.F.: Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa dall'avvocata Ines Simona Candido del Foro di Locri). C.F._2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 209/2020 del 5 marzo 2020, il Tribunale di Locri ha rigettato la domanda proposta da , volta a ottenere l'accertamento Parte_1 dell'intervenuta usucapione in proprio favore dei seguenti immobili siti nel Comune di Riace:
a) abitazione in Via Alfieri n. 2, piano primo, foglio 2, particella 540, sub 2, cat. A/3; b) magazzino in Via Alfieri n. 4, piano terra, foglio 2, particella 540, sub 1, cat. C/2; c) abitazione in Via Cortese n. 1, piano terra, foglio 2, particella 540, sub 3, cat. A/5.
2.1. non si è opposta alla domanda attorea, piuttosto Controparte_1 aderendo alla stessa e chiedendo – a propria volta – fosse riconosciuto l'acquisto per usucapione in favore dell'attore.
2.2. Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto non correttamente individuato il soggetto passivamente legittimato a subire l'azione, mentre – nel merito – ha rigettato la domanda, ritenendo come le prove testimoniali e documentali offerte non fossero idonee a dimostrare il possesso continuato, pacifico e ininterrotto da parte dell'attore, per il periodo richiesto ai fini dell'usucapione.
2.3. propone appello avverso detta pronuncia, deducendo I) Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, e la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il primo giudice omesso di considerare un certificato ipotecario integrativo, ritualmente prodotto in udienza in forma cartacea, estensivo dell'indagine temporale a oltre cinquant'anni,
e dimostrativo dell'assenza di trascrizioni pregiudizievoli, nonché II) l'erronea esclusione della legittimazione passiva della convenuta, risultandone provata per documenti e non contestata la qualità di erede, e III) l'ingiustificata esclusione della prova del possesso utile ai fini dell'usucapione, nonostante le dichiarazioni testimoniali, la documentazione prodotta e la stessa adesione della convenuta alla domanda.
3. Parte appellata aderisce integralmente alle conclusioni dell'appellante e chiede l'accoglimento dell'appello, con conseguente riconoscimento in capo a Parte_1
della proprietà per usucapione ultraventennale dei beni oggetto di causa
[...]
4. All'esito della camera di consiglio del 18 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Da e nascevano e unica dei Parte_2 CP_2 Persona_1 Per_2 CP_1
tre a contrarre il matrimonio, ed erede dei due fratelli ( e , intestatari Per_1 Per_2
catastali del fondo in discussione), a lei premorti.
2 6.1. Dall'unione di con nascevano , Per_3 Persona_4 Persona_5
Ilario, e , unica dei quattro figli a sposarsi, e coniugata con Pt_1 Per_6 Persona_7
padre dell'odierna appellata ( ). Controparte_1
7. Così ricostruita l'evoluzione della genealogia della convenuta, la domanda introdotta nei confronti di lei non è comunque accoglibile nel merito.
8. I testi hanno riferito d'un impiego prolungato dell'immobile usucapendo quale residenza estiva dell'attore e appellante ( ), e di lavori di ristrutturazione da lui compiuti sul Pt_1
manufatto.
9. La narrazione testimoniale è – però – insufficiente a consolidare in capo a un Pt_1
possesso utile ai fini dell'usucapione.
10. Innanzitutto lo stesso attore dichiara la propria protratta lontananza geografica dal cespite.
11. In secondo luogo, consta – dall'istruttoria orale – l'uso dell'immobile per una circoscritta porzione dell'anno.
12. I dedotti lavori edili non sono stati provati altrimenti (ad esempio, mediante la produzione di commesse, fatture, elaborati progettuali, contratti d'appalto).
13. Il pagamento delle utenze – comunque non valorizzabile ai fini qui d'interesse, come chiarito (fra le altre) da Cass., Sez. II Civ., ord. n. 21726/2019, secondo cui «Il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem, soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile
o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res»: principio estensibile all'ipotesi in cui il rapporto con le utenze domestiche sia consistito nel pagamento dei relativi importi – è stato sostenuto dall'attore – a ogni modo – con riferimento a un periodo ampiamente infra-ventennale.
14. Per tutte le ragioni anzidette – e anche a voler assumere (per ipotesi argomentativa, e fermo restando il rigetto della domanda nel merito, sulla base delle osservazioni appena esposte, e in forza del principio della ragione più liquida) l'effettiva legittimazione passiva della convenuta – non è stata dimostrata una relazione di con la cosa, avente le Pt_1
caratteristiche d'una signoria esclusiva e piena nei confronti del bene.
15. Giova – peraltro – rammentare come la circostanza dell'adesione della convenuta e appellata alla prospettazione e rivendicazione dell'attore non basti (né comunque autorizzi)
3 all'accoglimento della domanda, i cui elementi costitutivi siano risultati indimostrati, anche alla luce dell'attività istruttoria pure condotta.
15.1. La durata, intensità e consistenza del rapporto fattuale tra cosa e possessore – infatti – integrano rispettivi elementi imprescindibilmente costitutivi della rivendicazione articolata, di talché l'acquiescenza della controparte alla domanda giudiziale, se può valere a corroborare gli elementi probatori offerti dall'aspirante usucapente, non può supplire alla loro deficienza, né rimediare all'intrinseca inidoneità e persuasività dell'acquisizione probatoria compiuta nel processo.
15.2. Non a caso, «Il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche
d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda,
a prescindere dal fatto che il convenuto – il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto – abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna» (si consideri – tra le altre –
Cass., Sez. II Civ., ord. n. 17322/2010).
16. La domanda – pertanto – va respinta integralmente.
17. L'inesistenza d'un contenzioso tra le parti (collocatesi su posizioni convergenti, sia in primo grado sia in grado di appello) consiglia la compensazione integrale fra le stesse delle spese giudiziali di ambo i gradi.
18. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato, posto a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni Parte_1 Controparte_1
altra istanza ed eccezione, così provvede:
4 - rigetta l'appello integralmente;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- alla luce dell'esito dell'appello – infine – dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni – di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato posto a carico dell'appellante.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 496 del Reg. Gen. dell'anno 2020, vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Zurzolo del Foro di Locri), e (C.F.: Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa dall'avvocata Ines Simona Candido del Foro di Locri). C.F._2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 209/2020 del 5 marzo 2020, il Tribunale di Locri ha rigettato la domanda proposta da , volta a ottenere l'accertamento Parte_1 dell'intervenuta usucapione in proprio favore dei seguenti immobili siti nel Comune di Riace:
a) abitazione in Via Alfieri n. 2, piano primo, foglio 2, particella 540, sub 2, cat. A/3; b) magazzino in Via Alfieri n. 4, piano terra, foglio 2, particella 540, sub 1, cat. C/2; c) abitazione in Via Cortese n. 1, piano terra, foglio 2, particella 540, sub 3, cat. A/5.
2.1. non si è opposta alla domanda attorea, piuttosto Controparte_1 aderendo alla stessa e chiedendo – a propria volta – fosse riconosciuto l'acquisto per usucapione in favore dell'attore.
2.2. Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto non correttamente individuato il soggetto passivamente legittimato a subire l'azione, mentre – nel merito – ha rigettato la domanda, ritenendo come le prove testimoniali e documentali offerte non fossero idonee a dimostrare il possesso continuato, pacifico e ininterrotto da parte dell'attore, per il periodo richiesto ai fini dell'usucapione.
2.3. propone appello avverso detta pronuncia, deducendo I) Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, e la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il primo giudice omesso di considerare un certificato ipotecario integrativo, ritualmente prodotto in udienza in forma cartacea, estensivo dell'indagine temporale a oltre cinquant'anni,
e dimostrativo dell'assenza di trascrizioni pregiudizievoli, nonché II) l'erronea esclusione della legittimazione passiva della convenuta, risultandone provata per documenti e non contestata la qualità di erede, e III) l'ingiustificata esclusione della prova del possesso utile ai fini dell'usucapione, nonostante le dichiarazioni testimoniali, la documentazione prodotta e la stessa adesione della convenuta alla domanda.
3. Parte appellata aderisce integralmente alle conclusioni dell'appellante e chiede l'accoglimento dell'appello, con conseguente riconoscimento in capo a Parte_1
della proprietà per usucapione ultraventennale dei beni oggetto di causa
[...]
4. All'esito della camera di consiglio del 18 luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Da e nascevano e unica dei Parte_2 CP_2 Persona_1 Per_2 CP_1
tre a contrarre il matrimonio, ed erede dei due fratelli ( e , intestatari Per_1 Per_2
catastali del fondo in discussione), a lei premorti.
2 6.1. Dall'unione di con nascevano , Per_3 Persona_4 Persona_5
Ilario, e , unica dei quattro figli a sposarsi, e coniugata con Pt_1 Per_6 Persona_7
padre dell'odierna appellata ( ). Controparte_1
7. Così ricostruita l'evoluzione della genealogia della convenuta, la domanda introdotta nei confronti di lei non è comunque accoglibile nel merito.
8. I testi hanno riferito d'un impiego prolungato dell'immobile usucapendo quale residenza estiva dell'attore e appellante ( ), e di lavori di ristrutturazione da lui compiuti sul Pt_1
manufatto.
9. La narrazione testimoniale è – però – insufficiente a consolidare in capo a un Pt_1
possesso utile ai fini dell'usucapione.
10. Innanzitutto lo stesso attore dichiara la propria protratta lontananza geografica dal cespite.
11. In secondo luogo, consta – dall'istruttoria orale – l'uso dell'immobile per una circoscritta porzione dell'anno.
12. I dedotti lavori edili non sono stati provati altrimenti (ad esempio, mediante la produzione di commesse, fatture, elaborati progettuali, contratti d'appalto).
13. Il pagamento delle utenze – comunque non valorizzabile ai fini qui d'interesse, come chiarito (fra le altre) da Cass., Sez. II Civ., ord. n. 21726/2019, secondo cui «Il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem, soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile
o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res»: principio estensibile all'ipotesi in cui il rapporto con le utenze domestiche sia consistito nel pagamento dei relativi importi – è stato sostenuto dall'attore – a ogni modo – con riferimento a un periodo ampiamente infra-ventennale.
14. Per tutte le ragioni anzidette – e anche a voler assumere (per ipotesi argomentativa, e fermo restando il rigetto della domanda nel merito, sulla base delle osservazioni appena esposte, e in forza del principio della ragione più liquida) l'effettiva legittimazione passiva della convenuta – non è stata dimostrata una relazione di con la cosa, avente le Pt_1
caratteristiche d'una signoria esclusiva e piena nei confronti del bene.
15. Giova – peraltro – rammentare come la circostanza dell'adesione della convenuta e appellata alla prospettazione e rivendicazione dell'attore non basti (né comunque autorizzi)
3 all'accoglimento della domanda, i cui elementi costitutivi siano risultati indimostrati, anche alla luce dell'attività istruttoria pure condotta.
15.1. La durata, intensità e consistenza del rapporto fattuale tra cosa e possessore – infatti – integrano rispettivi elementi imprescindibilmente costitutivi della rivendicazione articolata, di talché l'acquiescenza della controparte alla domanda giudiziale, se può valere a corroborare gli elementi probatori offerti dall'aspirante usucapente, non può supplire alla loro deficienza, né rimediare all'intrinseca inidoneità e persuasività dell'acquisizione probatoria compiuta nel processo.
15.2. Non a caso, «Il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche
d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda,
a prescindere dal fatto che il convenuto – il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto – abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna» (si consideri – tra le altre –
Cass., Sez. II Civ., ord. n. 17322/2010).
16. La domanda – pertanto – va respinta integralmente.
17. L'inesistenza d'un contenzioso tra le parti (collocatesi su posizioni convergenti, sia in primo grado sia in grado di appello) consiglia la compensazione integrale fra le stesse delle spese giudiziali di ambo i gradi.
18. Alla luce dell'esito dell'appello – infine – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato, posto a carico dell'appellante.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni Parte_1 Controparte_1
altra istanza ed eccezione, così provvede:
4 - rigetta l'appello integralmente;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- alla luce dell'esito dell'appello – infine – dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni – di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato posto a carico dell'appellante.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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