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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 564/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA XX SETTEMBRE 21 PORDENONE presso lo studio dell'avv.
Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di al fine di ottenere la CP_1 condanna all'importo dovuto per le prestazioni professionali svolte.
Ha dedotto, in fatto, di avere svolto attività professionale di avvocato a favore e su incarico dell'odierno resistente nel processo penale incardinato nei confronti dello stesso, in qualità di difensore d'ufficio.
Ha dedotto di avere inviato all'odierno resistente la richiesta di pagamento dei compensi professionali svolti per la suddetta controversia penale, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Ha pertanto, in diritto, ritenuto sussistente e dovuto il compenso maturato per l'attività professionale svolta
Non si è costituito in giudizio per che pertanto è CP_1 stato dichiarato contumace.
pagina 1 di 4 La domanda è fondata.
Preliminarmente si rileva che la pretesa creditoria avanzata dall'odierno ricorrente è giustificata dal rapporto professionale instaurato tra le parti in giudizio.
In tale ambito di inquadramento normativo, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente deve dimostrare, al fine di consentire la determinazione dell'an e del quantum del suo compenso, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'effettivo espletamento delle prestazioni.
Per quel che concerne il conferimento dell'incarico, deve ritenersi formata la prova dell'instaurazione del rapporto d'opera professionale tra le parti in giudizio.
Ciò emerge ictu oculi dall'esame dell'intera produzione documentale effettuata dal ricorrente, la quale dimostra che il sig. , nel CP_1 corso del procedimento penale a suo carico, si è utilmente avvalso dell'operato dell'odierno ricorrente, nella fase introduttiva (come da nomina a difensore d'ufficio), in quella istruttoria (come da verbali di udienza) fino alla fase decisionale, culminata con l'emissione della sentenza in atti.
Tutta la documentazione prodotta, pertanto, appare idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà del soggetto convenuto per il pagamento del compenso di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista (ex multis C. 2345/1995; C. 1244/2000; C. 7309/2000).
Sul piano del quantum spettante in conseguenza dell'attività professionale espletata, si rammenta che l'avvocato ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata.
Orbene, tanto premesso, dalla parcella notificata al resistente, unitamente a raccomandata di costituzione di messa in mora, risulta che l'odierno ricorrente ha curato, come sopra detto, nel procedimento incardinato avverso l'odierno resistente, la fase di studio e quella introduttiva, quella istruttoria nonché di partecipazione alla fase decisionale.
La parcella dell'avvocato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto le
<> o <> in essa elencate, in mancanza di specifiche pagina 2 di 4 contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (Cass. S.U., 14699/2000).
Nel caso di specie, tali voci trovano conferma nelle stesse produzioni documentali di parte ricorrente che attestano la redazione degli atti suddetti e la partecipazione in tutte le fasi processuali.
Deve pertanto ritenersi formata la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale corrispondente alle voci contenute in parcella inviata all'odierno resistente a mezzo pec in data 10.11.2023 ed invocate, nel presente giudizio, a fondamento della propria pretesa creditoria.
In merito alla quantificazione delle suddette voci, in ossequio a quanto previsto dall'art 2233 c.c., in assenza di un accordo tra il professionista e il cliente, la determinazione del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, tenendo conto, in maniera vincolante, degli importi previsti dalla tariffa professionale esistente all'epoca dell'espletamento dell'attività, della qualità e quantità delle prestazioni eseguite e del valore effettivo delle controversie in relazione agli interessi perseguiti.
Nella liquidazione del compenso professionale, pertanto, il parametro di riferimento del giudice deve essere quello della normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta e si è esaurita, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione onnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass. S.U., 17405 del 2012).
Nel caso di specie, appare evidente che l'attività difensiva svolta dall'odierno ricorrente ed oggetto del presente giudizio sia cessata nell'anno 2023. Ne consegue che deve ritenersi applicabile al caso di specie la normativa di cui al D.M. 55/2014.
Orbene, poiché l'azione difensiva espletata in giudizio ha riguardato l'intero processo penale deve ritenersi conforme al tariffario forense sopra indicato l'importo indicato in parcella pari a euro 4296,03, comprensivo degli esborsi sostenuti, del rimborso forfettario al 15% delle spese generali e di IVA e CPA come per legge.
Il credito del professionista per il compenso spettante in ragione dell'attività svolta in esecuzione di un contratto d'opera ex art 2230 c.c è di valuta e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente. Ne consegue che esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi al tasso di legge, indipendentemente da ogni prova di danno (ex multis Cass. 29.4.2002, n. 6224). pagina 3 di 4 Pertanto sulla somma indicata sono dovuti interessi al tasso di legge, dalla data di messa in mora (10.11.2023) al saldo effettivo.
La liquidazione delle spese del presente giudizio segue il principio di soccombenza e i valori medi andranno ridotti in conseguenza della non complessità della lite, dell'assenza dell'attività istruttoria e della ridotta fase decisionale in ragione della natura del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 4296,03, per l'attività professionale svolta, oltre interessi al tasso di legge dalla data di messa in mora (10.11.2023) fino al soddisfo
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1278,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 564/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA XX SETTEMBRE 21 PORDENONE presso lo studio dell'avv.
Parte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di al fine di ottenere la CP_1 condanna all'importo dovuto per le prestazioni professionali svolte.
Ha dedotto, in fatto, di avere svolto attività professionale di avvocato a favore e su incarico dell'odierno resistente nel processo penale incardinato nei confronti dello stesso, in qualità di difensore d'ufficio.
Ha dedotto di avere inviato all'odierno resistente la richiesta di pagamento dei compensi professionali svolti per la suddetta controversia penale, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Ha pertanto, in diritto, ritenuto sussistente e dovuto il compenso maturato per l'attività professionale svolta
Non si è costituito in giudizio per che pertanto è CP_1 stato dichiarato contumace.
pagina 1 di 4 La domanda è fondata.
Preliminarmente si rileva che la pretesa creditoria avanzata dall'odierno ricorrente è giustificata dal rapporto professionale instaurato tra le parti in giudizio.
In tale ambito di inquadramento normativo, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente deve dimostrare, al fine di consentire la determinazione dell'an e del quantum del suo compenso, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'effettivo espletamento delle prestazioni.
Per quel che concerne il conferimento dell'incarico, deve ritenersi formata la prova dell'instaurazione del rapporto d'opera professionale tra le parti in giudizio.
Ciò emerge ictu oculi dall'esame dell'intera produzione documentale effettuata dal ricorrente, la quale dimostra che il sig. , nel CP_1 corso del procedimento penale a suo carico, si è utilmente avvalso dell'operato dell'odierno ricorrente, nella fase introduttiva (come da nomina a difensore d'ufficio), in quella istruttoria (come da verbali di udienza) fino alla fase decisionale, culminata con l'emissione della sentenza in atti.
Tutta la documentazione prodotta, pertanto, appare idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà del soggetto convenuto per il pagamento del compenso di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista (ex multis C. 2345/1995; C. 1244/2000; C. 7309/2000).
Sul piano del quantum spettante in conseguenza dell'attività professionale espletata, si rammenta che l'avvocato ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata.
Orbene, tanto premesso, dalla parcella notificata al resistente, unitamente a raccomandata di costituzione di messa in mora, risulta che l'odierno ricorrente ha curato, come sopra detto, nel procedimento incardinato avverso l'odierno resistente, la fase di studio e quella introduttiva, quella istruttoria nonché di partecipazione alla fase decisionale.
La parcella dell'avvocato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto le
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Nel caso di specie, tali voci trovano conferma nelle stesse produzioni documentali di parte ricorrente che attestano la redazione degli atti suddetti e la partecipazione in tutte le fasi processuali.
Deve pertanto ritenersi formata la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale corrispondente alle voci contenute in parcella inviata all'odierno resistente a mezzo pec in data 10.11.2023 ed invocate, nel presente giudizio, a fondamento della propria pretesa creditoria.
In merito alla quantificazione delle suddette voci, in ossequio a quanto previsto dall'art 2233 c.c., in assenza di un accordo tra il professionista e il cliente, la determinazione del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, tenendo conto, in maniera vincolante, degli importi previsti dalla tariffa professionale esistente all'epoca dell'espletamento dell'attività, della qualità e quantità delle prestazioni eseguite e del valore effettivo delle controversie in relazione agli interessi perseguiti.
Nella liquidazione del compenso professionale, pertanto, il parametro di riferimento del giudice deve essere quello della normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta e si è esaurita, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione onnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass. S.U., 17405 del 2012).
Nel caso di specie, appare evidente che l'attività difensiva svolta dall'odierno ricorrente ed oggetto del presente giudizio sia cessata nell'anno 2023. Ne consegue che deve ritenersi applicabile al caso di specie la normativa di cui al D.M. 55/2014.
Orbene, poiché l'azione difensiva espletata in giudizio ha riguardato l'intero processo penale deve ritenersi conforme al tariffario forense sopra indicato l'importo indicato in parcella pari a euro 4296,03, comprensivo degli esborsi sostenuti, del rimborso forfettario al 15% delle spese generali e di IVA e CPA come per legge.
Il credito del professionista per il compenso spettante in ragione dell'attività svolta in esecuzione di un contratto d'opera ex art 2230 c.c è di valuta e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente. Ne consegue che esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi al tasso di legge, indipendentemente da ogni prova di danno (ex multis Cass. 29.4.2002, n. 6224). pagina 3 di 4 Pertanto sulla somma indicata sono dovuti interessi al tasso di legge, dalla data di messa in mora (10.11.2023) al saldo effettivo.
La liquidazione delle spese del presente giudizio segue il principio di soccombenza e i valori medi andranno ridotti in conseguenza della non complessità della lite, dell'assenza dell'attività istruttoria e della ridotta fase decisionale in ragione della natura del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 4296,03, per l'attività professionale svolta, oltre interessi al tasso di legge dalla data di messa in mora (10.11.2023) fino al soddisfo
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1278,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4