Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente
Alberto Binetti consigliere Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1151 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
tra
Parte 1 elettivamente domiciliato in Foggia, corso
Cairoli n. 37, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Magistro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti appellante e
'elettivamente domiciliato in Altamura, via V. Veneto n. CP_1
76, presso lo studio dell'avv. Marisa Clemente, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti appellato
Conclusioni: all' udienza del 10 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
CP_1 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità '
professionale, della somma di €11.361,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese giudiziali.
Parte 1Ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo dichiararsi l'inesistenza della notifica della citazione e conseguentemente la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc, con vittoria di spese.
Si è costituito CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di appello si censura la sentenza per inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
La censura è infondata e va respinta.
Per orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, suggellato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021,
"in tema di notifica di un atto processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2,
Cost.) dell'art. 8 della 1. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (cfr. anche Cass. 26957/24;
5077/19). Tuttavia, a tale onere ha pienamente assolto l'appellato, il quale ha fornito la prova della validità della notifica della citazione di primo grado, producendo:
- il plico relativo alla raccomandata n. 78764435313-2 contenente l'atto di citazione, spedita il 20 settembre 2018 all'indirizzo dell'avvocato via Gervasio n. 15 -San Severo, Parte 1 pacificamente corrispondente al suo domicilio, e segnatamente alla sede dello studio legale;
-l'avviso di ricevimento dell'atto, in cui l'agente postale attesta la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario e l'avvenuto compimento delle attività prescritte dalla legge, ovvero di aver immesso avviso nella cassetta della corrispondenza dello stabile in indirizzo (cioè via Gervasio 15 - San Severo) e di aver spedito al destinatario, presso il medesimo indirizzo, la comunicazione di avvenuto
*Parte deposito (cd. ) con raccomandata n. 668291030386 del 26.9.18;
Parte spedita con raccomandata n. l'avviso di ricevimento della
668291030386 del 26.9.18.
Pertanto, decorsi dieci giorni a far data dal 26.9.18 senza che l'interessato abbia provveduto al ritiro del piego, la notifica si è perfezionata, avendo raggiunto il suo scopo, per essere la raccomandata informativa pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario (Cass. 6853/24).
Parte siNé possono esservi dubbi che l'avviso di ricevimento della riferisca proprio alla raccomandata n. 78764435313-2 contenente l'atto di citazione di primo grado ed indirizzata a via Parte 1
,
Gervasio n. 15 -San Severo, secondo quanto si legge nelle due facciate della cartolina, nella prima delle quali è scritto “avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata n.
668291030386", ovvero quella indirizzata a Parte 1 via Gervasio n. 15 -San Severo (in base all'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78764435313-2, facente fede fino a querela di falso), e nella seconda “avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 78764435313-2", a nulla rilevando l'incompleta trascrizione del nome e dell'indirizzo del destinatario di tale raccomandata (avv. via G. De Cesare n. 15-San Severo, Parte_1 '
via Gervasio n. 15-San Severo),anziché avv. Parte 1 in quanto sufficientemente individuata attraverso gli altri elementi: numero identificativo P.IVA 1 data e luogo di spedizione
(20.9.18, ufficio postale di San Severo).
Ebbene, essendovi la prova del ricevimento della raccomandata informativa, contenente la comunicazione di avvenuto deposito, pacificamente spedita all'avv. all'indirizzo di Parte 1 via Gervasio n. 15-San Severo (in base all'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78764435313-2), risulta adempiuto l'onere di produzione di entrambi gli avvisi di ricevimento, sia quello della raccomandata contenente l'atto da notificare - in cui si dà conto dell'assenza del destinatario, dell'avvenuta immissione in cassetta e della spedizione dell'avviso di deposito all'indirizzo di via Gervasio n.
15-San Severo sia quello della raccomandata informativa, la notifica della citazione è valida e si intende perfezionata decorsi dieci dalla spedizione del detto avviso, non avendo il destinatario curato il ritiro del piego.
L'appello va, dunque, rigettato e l'appellante condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 1434/21 dell'8.6.21 emessa dal Tribunale di
Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente giudizio, liquidate in €5.809,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Filippo Labellarte Carmela Romano