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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 725 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 725 / 2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Paolo Basile e Giuseppe Ierisi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Perugia, Via Campo di Marte, 6/D
APPELLANTE
Contro
(P. IVA ), in persona del Sindaco p.t., con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Alessandra Paoletti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea di Massa, in Perugia, Corso Cavour, 85
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza ex art. 281-sexies
[...]
c.p.c., n. 705/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 02.11.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1194/2021, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. dalla medesima avanzata avverso il in ragione della caduta sofferta in data 22.05.2019, CP_1 mentre si trovava in attesa alla fermata dell'autobus adiacente all di , in ragione Controparte_2 CP_1 della mancanza di sostegni in vetro e/o plexiglass nella parte posteriore della pensilina. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, ha pagina 1 di 12 così statuito: “– Rigetta la domanda svolta da - Parte_1
Condanna a rifondere al Convenuto le Parte_1 CP_1 spese processuali liquidate in complessivi euro 4.925,00, il tutto oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra l'assenza di protezioni nella parete posteriore della pensilina e la caduta sofferta da in data 02.11.2022, Parte_1 dell'erroneo rigetto delle istanze istruttorie dirette a comprovare la dinamica del sinistro ed il danno sofferto, dell'omessa pronuncia circa la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., altresì domandando la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nonché reiterando istanza di ammissione delle prove orali articolate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e di consulenza tecnica medico-legale.
In data 13.03.2023 si è costituito l'appellato mediante CP_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando integralmente le doglianze dell'appellante nonché opponendosi alle istanze inibitoria e istruttoria.
3. Con ordinanza del 13.04.2023 la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria e le ulteriori richieste istruttorie e con ordinanza del 25.01.2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 27.06.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo disponendo l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona di
Espletata la consulenza, con ordinanza del 13.02.2025 Parte_1 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190
c.p.c.
4. L'appello consente di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo d'impugnazione, erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato il nesso di causalità materiale fra la res in custodia e l'evento di danno. Occorre a tal proposito premettere che, in materia di risarcimento del danno da cose in custodia, la pagina 2 di 12 responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la res
e del nesso di causalità materiale che avvince la res all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943). La presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la res in custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Qualora siffatto onere sia assolto dal danneggiato,
l'art 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato. Pertanto, l'esistenza del rapporto di custodia nel senso sopra indicato non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, vale a dire di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, spettando poi al custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. 29/07/2016, n.
15761). Peculiarmente, l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità, per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra pagina 3 di 12 la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, ord. 03.02.2021 n. 2525). Il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - configurare un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero assurgere a caso fortuito ed escludere del tutto la responsabilità del custode, allorquando presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la res in custodia e il danno. La concorrente condotta colposa del danneggiato potrà, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ovvero un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla res (Cassazione civile sez.
III, 23/05/2023, n. 14228). Non risulta, dunque, predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell' art. 1227, commi 1 o 2, c.c. ), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cassazione civile , sez. III , 24/01/2024 , n. 2376).
4.1 Nel caso di specie, la dinamica del sinistro, il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno e le lesioni sofferte dalla danneggiata risultano ampiamente comprovate dalle concordi risultanze istruttorie: segnatamente, dal verbale di intervento del servizio di Pronto
Soccorso, dal verbale di Pronto Soccorso dell Controparte_3
, dalle cartelle cliniche relative al successivo intervento di
[...] riduzione cruenta della frattura dell'omero sinistro, dalla documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi e, nello specifico, lo stato manutentivo della pensilina per l'attesa dell'autobus all'epoca del sinistro e successivamente allo stesso (documentazione integralmente allegata all'atto di citazione nel primo grado di giudizio). In particolare, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado – concordemente a quanto affermato in sede stragiudiziale – l'attrice ha allegato che “in data 22 maggio 2019, all'imbrunire, mentre si trovava in attesa presso la fermata dell'autobus adiacente l Controparte_2 pagina 4 di 12 di a causa della mancanza di protezione Controparte_2 CP_1 all'interno della sopra descritta fermata perdeva l'equilibrio andando a rovinare a terra. Nello specifico, l'impercettibile assenza dei sostegni in vetro e/o plexiglass nella parete di fondo della fermata ha fatto si che
l'attrice andasse a finire a terra riportando notevoli danni fisici”, affermando di essere caduta all'indietro nel dislivello retrostante la pensilina ed imputando l'evento di danno alle carenze manutentive della res, quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Il verbale di intervento del servizio di
Pronto Soccorso comprova che la centrale operativa del servizio di 118 è stata allertata il giorno 22.05.2019 alle ore 20.01, e segnala esplicitamente “ fra le annotazioni utili agli operatori Parte_2 dell'autoambulanza, i quali, giunti sul luogo del sinistro alle ore 20:19, hanno refertato che la danneggiata aveva sofferto “ . Parte_3
Il verbale di Pronto Soccorso dell comprova Controparte_3 che la danneggiata è stata ammessa alle ore 21.22 del medesimo giorno e ricoverata presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia d'Urgenza in ragione della “frattura pluriframmentaria scomposta complessa dell'epifisi distale dell'omero di sinistra a decorso completo dall'epitroclea all'epicondilo, con lussazione trocleo-ulnare e dislocazione radiale dell'asse omerale e con angolazione sagittale”. Le successive cartelle cliniche comprovano che la paziente è stata sottoposta ad intervento di riduzione cruenta della frattura dell'omero sinistro con fissazione interna ed applicazione di tutore gessato. La summenzionata documentazione sanitaria comprova, dunque, chiaramente le circostanze di tempo e di luogo del sinistro allegate da parte attrice nonché l'assoluta congruità delle lesioni sofferte rispetto alla descritta dinamica del sinistro.
La documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi al momento del sinistro comprova, infine, la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla res e l'assoluta congruità della descritta dinamica del sinistro rispetto allo stato dei luoghi. Dalla documentazione fotografica è, infatti, possibile evincere che: il piano stradale in cui è sita la pensilina de quo risulta moderatamente rialzato rispetto all'area retrostante, risultandone, dunque, un modesto dislivello;
al momento del sinistro, uno dei tre pannelli che componevano la parete posteriore della pensilina – segnatamente, quello centrale - era mancante;
nondimeno, era presente struttura in alluminio in senso longitudinale e trasversale pagina 5 di 12 rispetto al piano stradale, ordinariamente preposta al sostegno dei pannelli trasparenti. Le descritte caratteristiche della pensilina costituivano una certa insidia per gli utenti in quanto idonee ad ingenerare un indebito affidamento nei medesimi circa la presenza di pannelli trasparenti di sostegno posteriore ovvero a determinarne autonomamente la caduta in ragione della presenza della struttura di alluminio trasversale, posta proprio all'altezza delle ginocchia di una persona di statura media (come si evince chiaramente dalle fotografie allegate agli atti). A tal proposito, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, il convenuto ha sostenuto che la pensilina non sarebbe CP_1 preposta a scongiurare le cadute degli utenti quanto, unicamente, a proteggerli dalle intemperie. La documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi successivamente al sinistro smentisce, tuttavia, le doglianze del convenuto. Dalla medesima è possibile, infatti, evincere che la descritta parete posteriore della pensilina è stata successivamente sostituita con una griglia metallica, con tutta evidenza inidonea a riparare gli utenti dalle intemperie e, per converso, preposta al contenimento del rischio di cadute. Peraltro, indipendentemente dalle funzioni cui la pensilina è ordinariamente preposta, le descritte caratteristiche della parete di fondo al momento del sinistro erano contraddistinte da oggettiva pericolosità intrinseca in quanto idonee a trarre in inganno gli utenti, inducendoli a confidare nella presenza dei pannelli trasparenti di sostegno, ed a determinarne la caduta, in ragione della presenza di una sezione trasversale del telaio in alluminio proprio all'altezza delle ginocchia degli utenti, di per sé facilmente idonea a determinare la caduta all'indietro di qualsiasi utente che, indietreggiando, vi avesse urtato contro. Conclusivamente, dunque, il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno risulta positivamente accertato. Né risulta comprovata alcuna ulteriore circostanza idonea a recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno.
Non risulta, infatti, allegato né provato che la mancanza del pannello posteriore della pensilina debba essere imputata a circostanza assolutamente inevitabile e imprevedibile per il custode. Né la negligente condotta della danneggiata – pur comprovata per le ragioni che si diranno - risulta idonea ad assurgere a caso fortuito ed interrompere il nesso di causalità fra la res e l'evento di danno, in quando priva dei necessari caratteri dell'assoluta abnormità, imprevedibilità ed eccezionalità, pagina 6 di 12 risultando, al contrario, ampiamente prevedibile – e, dunque, evitabile – per il custode che taluno perdesse l'equilibrio e rovinasse a terra in ragione dello stato manutentivo della pensilina.
4.2 Nondimeno, risulta accertato il pari concorso causale della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella causazione dell'evento di danno. La circostanza che l'attrice abitasse nel medesimo
Comune, fosse iscritta all di Controparte_2 CP_1 adiacente alla fermata dell'autobus e frequentasse, dunque, abitualmente la fermata dell'autobus, comprova la negligente condotta della danneggiata, la quale, pur necessariamente edotta dello stato dei luoghi, ha omesso di prestare le cautele necessarie ad evitare la caduta. Né il sinistro si è verificato in peculiari condizioni di tempo, idonee a rendere assolutamente inevitabile l'insidia. Come allegato dal convenuto, infatti, il CP_1 giorno 22.05.2019 il sole è tramontato alle ore 20:34: al momento della verificazione del sinistro, dunque, il sole non era ancora tramontato e la danneggiata, già ampiamente edotta dello stato dei luoghi, avrebbe ben potuto avvedersi dell'insidia e prestare la dovuta cautela, certamente scongiurando la verificazione del sinistro. Risulta, dunque, accertato che la danneggiata ha omesso di prestare la cautela imposta dal, pur ampiamente conosciuto, stato dei luoghi, concorrendo a cagionare la propria caduta.
L'accertato concorso causale della danneggiata giustifica una riduzione del
50% delle somme astrattamente liquidabili a ristoro del danno sofferto.
4.3 Tanto premesso in punto di an, occorre aderire alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico nominato nel presente grado di giudizio, dott.ssa medico specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni circa l'entità dell'invalidità transitoria e permanente complessivamente sofferta dalla danneggiata, in ragione della correttezza logico-giuridica della dissertazione, dell'aderenza alle risultanze istruttorie delle conclusioni complessivamente rassegnate, peraltro integralmente condivise dal Consulente tecnico di parte convenuta, dott.
. Il C.T.U. ha peculiarmente accertato che “dall'esame della Per_2 documentazione sanitaria esibita emerge che la Signora Parte_1 nell'evento traumatico del 19 maggio 2019 riportò lesioni espresse da frattura pluriframmentaria scomposta, complessa, intercondiloidea dell'epifisi distale dell'omero di sinistra con distacco dell'epitroclea e lussazione trocleo-ulnare anteriore che ha richiesto il trattamento chirurgico. A tali lesioni esitano postumi da ritenersi permanenti e pagina 7 di 12 compatibili con il trauma subito, in relazione alla sua natura ed entità, rappresentati da sindrome algo-disfunzionale dei movimenti dell'articolazione del gomito sinistro in esito a frattura complessa dell'epifisi distale dell'omero trattata chirurgicamente;
tali menomazioni sono valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai riferimenti valutativi di cui alle Linee Guida SIMLA, nella misura del 9% (nove per cento). La temporanea inabilità ipotizzabile, considerando l'assenza di certificazione specialistica e considerando quanto ipotizzabile in fattispecie similiari, è di giorni 120 (centoventi) potendola intendere come inabilità temporanea totale per giorni 30 (trenta), parziale al 75% per giorni 30 (trenta), parziale al 50% per giorni 30 (trenta) e parziale al 25% per ulteriori giorni 30 (trenta). Le spese mediche che parte attrice ha dimostrato di aver sostenuto sono da intendersi necessarie e congrue e non si ravvisa la necessità di sostenere ulteriori spese mediche in futuro”. In risposta alle osservazioni del C.T. di parte attrice circa l'opportunità di riconoscere una percentuale maggiore in ragione della valutazione del pregiudizio estetico sofferto dalla danneggiata, il
Consulente nominato ha, inoltre, precisato che “allo stato attuale è rilevabile un modestissimo deficit funzionale all'articolazione del gomito in esito a frattura complessa dell'epifisi distale dell'omero trattata chirurgicamente associata ad un residuo cicatriziale, come sopra descritto.
[…] In estrema sintesi, considerando il modestissimo deficit funzionale dell'articolazione del gomito ed il buon esito anatomico, la disfunzionalità dell'articolazione del gomito è valutabile nella misura del
5% (cinque per cento) mentre l'esito cicatriziale residuo è valutabile, alla luce di quanto rilevato, nella misura del 5% (cinque per cento); le menomazioni sono pertanto valutabili globalmente nella misura del 9% (nove per cento), in termini di danno biologico. Si precisa, inoltre, che il residuo cicatriziale attualmente rilevabile possiede delle caratteristiche differenti rispetto a quanto ebbe a descrivere il Dott. nella Pt_4 relazione medico legale di parte allegata agli atti e pertanto è evidente che, compatibilmente il lungo lasso di tempo intercorso dal trauma, un miglioramento del pregiudizio estetico”. Complessivamente, dunque, in conseguenza del sinistro de quo, ha sofferto Parte_1 un'invalidità permanente pari a 9 punti percentuali ed un'invalidità transitoria di 120 giorni, di cui 30 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%. pagina 8 di 12 4.4 Tanto premesso, è opportuno operare una liquidazione del danno non patrimoniale, assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato
(Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/ 2011), fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime (come recentemente ribadito da Corte Cass., sent. N. 22859/
2020), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. La liquidazione deve, inoltre, debitamente tenere conto della componente morale del danno non patrimoniale, da ritenersi provata in forza del pregiudizio morale allegato da parte attrice, del criterio logico- presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (Cassazione civile sez.
III - 12/07/2023, n. 19922) e, conseguentemente, del pregiudizio morale ordinariamente correlato alla parziale limitazione funzionale dell'articolazione dell'arto sinistro nonché all'accertata cicatrice, che
“si estende fino al terzo prossimale dell'avambraccio sinistro della lunghezza di 14 cm, lievemente ipertrofica in alcuni tratti, biancastra, non adesa ai piani sottostanti e disestetica alla palpazione”. Al contrario, non sono state allegate né provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli dinamico-esistenziali idonee a fondare una personalizzazione in aumento dei suddetti valori tabellari. Il giudice, infatti, può operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, solo qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico- relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare pagina 9 di 12 del danno (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020). Nel caso di specie, il pregiudizio estetico correlato alla lesione invalidante ed invocato dall'attrice a fondamento della richiesta personalizzazione è stato già considerato dal C.T.U. in sede di quantificazione dell'invalidità permanente e dalla Corte, nei risvolti psichici ad esso ordinariamente correlati, e non può, dunque, giustificare una personalizzazione in aumento dei valori standard tabellari.
La somma astrattamente liquidabile a ristoro dell'invalidità permanente, pari a 9 punti percentuali, subita dalla danneggiata, Parte_1 all'epoca del sinistro 18enne, sarebbe pertanto pari ad € 25.099,00, mentre la somma astrattamente liquidabile a ristoro del danno non patrimoniale transitorio sarebbe pari ad € 8.625,00 (di cui € 3.450,00 a ristoro dell'invalidità transitoria totale, € 2.587,50 a ristoro dell'invalidità transitoria parziale al 75%, € 1.725,00 a ristoro dell'invalidità transitoria parziale al 50%, € 862,50 a ristoro dell'invalidità transitoria parziale al 25%). Nondimeno, tale somma, astrattamente liquidabile a ristoro del danno non patrimoniale subito da in Parte_1 conseguenza del sinistro, quantificabile in complessivi € 33.724,00, deve essere debitamente ridotta della misura di 1/2, ai sensi dell'art. 1227
c.c., in complessivi € 16.862,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
4.5 Il risarcimento del danno patrimoniale deve essere, invece, limitato, alle sole spese mediche effettivamente sostenute dalla danneggiata. A tal proposito, seppur l'importo indicato sia stato ritenuto congruo dal C.T.U., la notula rilasciata dal Consulente tecnico di parte attrice, dott.
non è idonea a comprovare l'effettivo esborso economico Persona_3
e, conseguentemente, il danno emergente asseritamente sofferto dalla danneggiata. La somma così liquidabile a ristoro delle spese mediche effettivamente sostenute dalla danneggiata, pari ad € 170,50 deve essere parimenti ridotta della metà, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione del pari concorso causale della danneggiata, in complessivi € 85,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'esborso al saldo.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è assorbito dall'espletamento di
Consulenza tecnica medico-legale nel presente grado di giudizio nonché dall'accoglimento del primo motivo d'impugnazione. Pur dovendosi disattendere la valutazione di genericità e valutatività delle prove orali richieste espressa dal Giudice di prime cure, i capitoli di prova pagina 10 di 12 articolati risultano, infatti, superflui, in quanto diretti a comprovare il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno e involgenti circostanze già documentalmente provate.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo.
7. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto.
8. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico del convenuto CP_1
in ossequio al principio della soccombenza, liquidate come da
[...] dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, e compensate per la metà, in ragione dell'accertato concorso causale della danneggiata.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, con compensazione per la metà, in ragione dell'accertato concorso causale della danneggiata.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., n. 705/2022, emessa dal Tribunale di
Spoleto, in composizione monocratica, in data 02.11.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1194/2021;
1. Condanna il al pagamento di € 16.862,00, già CP_1 considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, a ristoro del danno non patrimoniale da invalidità transitoria e permanente, in favore di;
Parte_1
2. Condanna il al pagamento di € 85,25, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, a ristoro del danno patrimoniale, in favore di Parte_1
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite del primo CP_1 grado di giudizio, liquidate in € 5.077,00 oltre accessori di legge, da compensarsi per la metà, in favore degli avv.ti Paolo Basile e
Giuseppe Ierisi, dichiaratisi antistatari;
4. Condanna il alla refusione delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 oltre accessori di pagina 11 di 12 legge, da compensarsi per la metà, in favore degli avv.ti Paolo Basile
e Giuseppe Ierisi, dichiaratisi antistatari.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 725 / 2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Paolo Basile e Giuseppe Ierisi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Perugia, Via Campo di Marte, 6/D
APPELLANTE
Contro
(P. IVA ), in persona del Sindaco p.t., con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Alessandra Paoletti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea di Massa, in Perugia, Corso Cavour, 85
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza ex art. 281-sexies
[...]
c.p.c., n. 705/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 02.11.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1194/2021, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. dalla medesima avanzata avverso il in ragione della caduta sofferta in data 22.05.2019, CP_1 mentre si trovava in attesa alla fermata dell'autobus adiacente all di , in ragione Controparte_2 CP_1 della mancanza di sostegni in vetro e/o plexiglass nella parte posteriore della pensilina. Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, ha pagina 1 di 12 così statuito: “– Rigetta la domanda svolta da - Parte_1
Condanna a rifondere al Convenuto le Parte_1 CP_1 spese processuali liquidate in complessivi euro 4.925,00, il tutto oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra l'assenza di protezioni nella parete posteriore della pensilina e la caduta sofferta da in data 02.11.2022, Parte_1 dell'erroneo rigetto delle istanze istruttorie dirette a comprovare la dinamica del sinistro ed il danno sofferto, dell'omessa pronuncia circa la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., altresì domandando la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nonché reiterando istanza di ammissione delle prove orali articolate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e di consulenza tecnica medico-legale.
In data 13.03.2023 si è costituito l'appellato mediante CP_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando integralmente le doglianze dell'appellante nonché opponendosi alle istanze inibitoria e istruttoria.
3. Con ordinanza del 13.04.2023 la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria e le ulteriori richieste istruttorie e con ordinanza del 25.01.2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 27.06.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo disponendo l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona di
Espletata la consulenza, con ordinanza del 13.02.2025 Parte_1 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190
c.p.c.
4. L'appello consente di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo d'impugnazione, erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato il nesso di causalità materiale fra la res in custodia e l'evento di danno. Occorre a tal proposito premettere che, in materia di risarcimento del danno da cose in custodia, la pagina 2 di 12 responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la res
e del nesso di causalità materiale che avvince la res all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943). La presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la res in custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Qualora siffatto onere sia assolto dal danneggiato,
l'art 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato. Pertanto, l'esistenza del rapporto di custodia nel senso sopra indicato non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, vale a dire di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, spettando poi al custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. 29/07/2016, n.
15761). Peculiarmente, l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità, per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra pagina 3 di 12 la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (ex multis, Cass. civ., Sez. VI, ord. 03.02.2021 n. 2525). Il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - configurare un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero assurgere a caso fortuito ed escludere del tutto la responsabilità del custode, allorquando presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la res in custodia e il danno. La concorrente condotta colposa del danneggiato potrà, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ovvero un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla res (Cassazione civile sez.
III, 23/05/2023, n. 14228). Non risulta, dunque, predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell' art. 1227, commi 1 o 2, c.c. ), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cassazione civile , sez. III , 24/01/2024 , n. 2376).
4.1 Nel caso di specie, la dinamica del sinistro, il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno e le lesioni sofferte dalla danneggiata risultano ampiamente comprovate dalle concordi risultanze istruttorie: segnatamente, dal verbale di intervento del servizio di Pronto
Soccorso, dal verbale di Pronto Soccorso dell Controparte_3
, dalle cartelle cliniche relative al successivo intervento di
[...] riduzione cruenta della frattura dell'omero sinistro, dalla documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi e, nello specifico, lo stato manutentivo della pensilina per l'attesa dell'autobus all'epoca del sinistro e successivamente allo stesso (documentazione integralmente allegata all'atto di citazione nel primo grado di giudizio). In particolare, sin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado – concordemente a quanto affermato in sede stragiudiziale – l'attrice ha allegato che “in data 22 maggio 2019, all'imbrunire, mentre si trovava in attesa presso la fermata dell'autobus adiacente l Controparte_2 pagina 4 di 12 di a causa della mancanza di protezione Controparte_2 CP_1 all'interno della sopra descritta fermata perdeva l'equilibrio andando a rovinare a terra. Nello specifico, l'impercettibile assenza dei sostegni in vetro e/o plexiglass nella parete di fondo della fermata ha fatto si che
l'attrice andasse a finire a terra riportando notevoli danni fisici”, affermando di essere caduta all'indietro nel dislivello retrostante la pensilina ed imputando l'evento di danno alle carenze manutentive della res, quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Il verbale di intervento del servizio di
Pronto Soccorso comprova che la centrale operativa del servizio di 118 è stata allertata il giorno 22.05.2019 alle ore 20.01, e segnala esplicitamente “ fra le annotazioni utili agli operatori Parte_2 dell'autoambulanza, i quali, giunti sul luogo del sinistro alle ore 20:19, hanno refertato che la danneggiata aveva sofferto “ . Parte_3
Il verbale di Pronto Soccorso dell comprova Controparte_3 che la danneggiata è stata ammessa alle ore 21.22 del medesimo giorno e ricoverata presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia d'Urgenza in ragione della “frattura pluriframmentaria scomposta complessa dell'epifisi distale dell'omero di sinistra a decorso completo dall'epitroclea all'epicondilo, con lussazione trocleo-ulnare e dislocazione radiale dell'asse omerale e con angolazione sagittale”. Le successive cartelle cliniche comprovano che la paziente è stata sottoposta ad intervento di riduzione cruenta della frattura dell'omero sinistro con fissazione interna ed applicazione di tutore gessato. La summenzionata documentazione sanitaria comprova, dunque, chiaramente le circostanze di tempo e di luogo del sinistro allegate da parte attrice nonché l'assoluta congruità delle lesioni sofferte rispetto alla descritta dinamica del sinistro.
La documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi al momento del sinistro comprova, infine, la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla res e l'assoluta congruità della descritta dinamica del sinistro rispetto allo stato dei luoghi. Dalla documentazione fotografica è, infatti, possibile evincere che: il piano stradale in cui è sita la pensilina de quo risulta moderatamente rialzato rispetto all'area retrostante, risultandone, dunque, un modesto dislivello;
al momento del sinistro, uno dei tre pannelli che componevano la parete posteriore della pensilina – segnatamente, quello centrale - era mancante;
nondimeno, era presente struttura in alluminio in senso longitudinale e trasversale pagina 5 di 12 rispetto al piano stradale, ordinariamente preposta al sostegno dei pannelli trasparenti. Le descritte caratteristiche della pensilina costituivano una certa insidia per gli utenti in quanto idonee ad ingenerare un indebito affidamento nei medesimi circa la presenza di pannelli trasparenti di sostegno posteriore ovvero a determinarne autonomamente la caduta in ragione della presenza della struttura di alluminio trasversale, posta proprio all'altezza delle ginocchia di una persona di statura media (come si evince chiaramente dalle fotografie allegate agli atti). A tal proposito, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, il convenuto ha sostenuto che la pensilina non sarebbe CP_1 preposta a scongiurare le cadute degli utenti quanto, unicamente, a proteggerli dalle intemperie. La documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi successivamente al sinistro smentisce, tuttavia, le doglianze del convenuto. Dalla medesima è possibile, infatti, evincere che la descritta parete posteriore della pensilina è stata successivamente sostituita con una griglia metallica, con tutta evidenza inidonea a riparare gli utenti dalle intemperie e, per converso, preposta al contenimento del rischio di cadute. Peraltro, indipendentemente dalle funzioni cui la pensilina è ordinariamente preposta, le descritte caratteristiche della parete di fondo al momento del sinistro erano contraddistinte da oggettiva pericolosità intrinseca in quanto idonee a trarre in inganno gli utenti, inducendoli a confidare nella presenza dei pannelli trasparenti di sostegno, ed a determinarne la caduta, in ragione della presenza di una sezione trasversale del telaio in alluminio proprio all'altezza delle ginocchia degli utenti, di per sé facilmente idonea a determinare la caduta all'indietro di qualsiasi utente che, indietreggiando, vi avesse urtato contro. Conclusivamente, dunque, il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno risulta positivamente accertato. Né risulta comprovata alcuna ulteriore circostanza idonea a recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno.
Non risulta, infatti, allegato né provato che la mancanza del pannello posteriore della pensilina debba essere imputata a circostanza assolutamente inevitabile e imprevedibile per il custode. Né la negligente condotta della danneggiata – pur comprovata per le ragioni che si diranno - risulta idonea ad assurgere a caso fortuito ed interrompere il nesso di causalità fra la res e l'evento di danno, in quando priva dei necessari caratteri dell'assoluta abnormità, imprevedibilità ed eccezionalità, pagina 6 di 12 risultando, al contrario, ampiamente prevedibile – e, dunque, evitabile – per il custode che taluno perdesse l'equilibrio e rovinasse a terra in ragione dello stato manutentivo della pensilina.
4.2 Nondimeno, risulta accertato il pari concorso causale della danneggiata, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella causazione dell'evento di danno. La circostanza che l'attrice abitasse nel medesimo
Comune, fosse iscritta all di Controparte_2 CP_1 adiacente alla fermata dell'autobus e frequentasse, dunque, abitualmente la fermata dell'autobus, comprova la negligente condotta della danneggiata, la quale, pur necessariamente edotta dello stato dei luoghi, ha omesso di prestare le cautele necessarie ad evitare la caduta. Né il sinistro si è verificato in peculiari condizioni di tempo, idonee a rendere assolutamente inevitabile l'insidia. Come allegato dal convenuto, infatti, il CP_1 giorno 22.05.2019 il sole è tramontato alle ore 20:34: al momento della verificazione del sinistro, dunque, il sole non era ancora tramontato e la danneggiata, già ampiamente edotta dello stato dei luoghi, avrebbe ben potuto avvedersi dell'insidia e prestare la dovuta cautela, certamente scongiurando la verificazione del sinistro. Risulta, dunque, accertato che la danneggiata ha omesso di prestare la cautela imposta dal, pur ampiamente conosciuto, stato dei luoghi, concorrendo a cagionare la propria caduta.
L'accertato concorso causale della danneggiata giustifica una riduzione del
50% delle somme astrattamente liquidabili a ristoro del danno sofferto.
4.3 Tanto premesso in punto di an, occorre aderire alle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico nominato nel presente grado di giudizio, dott.ssa medico specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni circa l'entità dell'invalidità transitoria e permanente complessivamente sofferta dalla danneggiata, in ragione della correttezza logico-giuridica della dissertazione, dell'aderenza alle risultanze istruttorie delle conclusioni complessivamente rassegnate, peraltro integralmente condivise dal Consulente tecnico di parte convenuta, dott.
. Il C.T.U. ha peculiarmente accertato che “dall'esame della Per_2 documentazione sanitaria esibita emerge che la Signora Parte_1 nell'evento traumatico del 19 maggio 2019 riportò lesioni espresse da frattura pluriframmentaria scomposta, complessa, intercondiloidea dell'epifisi distale dell'omero di sinistra con distacco dell'epitroclea e lussazione trocleo-ulnare anteriore che ha richiesto il trattamento chirurgico. A tali lesioni esitano postumi da ritenersi permanenti e pagina 7 di 12 compatibili con il trauma subito, in relazione alla sua natura ed entità, rappresentati da sindrome algo-disfunzionale dei movimenti dell'articolazione del gomito sinistro in esito a frattura complessa dell'epifisi distale dell'omero trattata chirurgicamente;
tali menomazioni sono valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai riferimenti valutativi di cui alle Linee Guida SIMLA, nella misura del 9% (nove per cento). La temporanea inabilità ipotizzabile, considerando l'assenza di certificazione specialistica e considerando quanto ipotizzabile in fattispecie similiari, è di giorni 120 (centoventi) potendola intendere come inabilità temporanea totale per giorni 30 (trenta), parziale al 75% per giorni 30 (trenta), parziale al 50% per giorni 30 (trenta) e parziale al 25% per ulteriori giorni 30 (trenta). Le spese mediche che parte attrice ha dimostrato di aver sostenuto sono da intendersi necessarie e congrue e non si ravvisa la necessità di sostenere ulteriori spese mediche in futuro”. In risposta alle osservazioni del C.T. di parte attrice circa l'opportunità di riconoscere una percentuale maggiore in ragione della valutazione del pregiudizio estetico sofferto dalla danneggiata, il
Consulente nominato ha, inoltre, precisato che “allo stato attuale è rilevabile un modestissimo deficit funzionale all'articolazione del gomito in esito a frattura complessa dell'epifisi distale dell'omero trattata chirurgicamente associata ad un residuo cicatriziale, come sopra descritto.
[…] In estrema sintesi, considerando il modestissimo deficit funzionale dell'articolazione del gomito ed il buon esito anatomico, la disfunzionalità dell'articolazione del gomito è valutabile nella misura del
5% (cinque per cento) mentre l'esito cicatriziale residuo è valutabile, alla luce di quanto rilevato, nella misura del 5% (cinque per cento); le menomazioni sono pertanto valutabili globalmente nella misura del 9% (nove per cento), in termini di danno biologico. Si precisa, inoltre, che il residuo cicatriziale attualmente rilevabile possiede delle caratteristiche differenti rispetto a quanto ebbe a descrivere il Dott. nella Pt_4 relazione medico legale di parte allegata agli atti e pertanto è evidente che, compatibilmente il lungo lasso di tempo intercorso dal trauma, un miglioramento del pregiudizio estetico”. Complessivamente, dunque, in conseguenza del sinistro de quo, ha sofferto Parte_1 un'invalidità permanente pari a 9 punti percentuali ed un'invalidità transitoria di 120 giorni, di cui 30 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%. pagina 8 di 12 4.4 Tanto premesso, è opportuno operare una liquidazione del danno non patrimoniale, assumendo a parametro di riferimento i valori standard previsti dalle Tabelle di Milano in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, in quanto considerate dalla giurisprudenza di legittimità come parametro unico di riferimento nella valutazione equitativa del danno, a garanzia di uniforme applicazione del diritto sul territorio dello Stato
(Corte Cass., sez. III, sent. N. 12408/ 2011), fermo restandone il carattere solo para-normativo e non vincolante per il giudice di merito delle medesime (come recentemente ribadito da Corte Cass., sent. N. 22859/
2020), e fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. La liquidazione deve, inoltre, debitamente tenere conto della componente morale del danno non patrimoniale, da ritenersi provata in forza del pregiudizio morale allegato da parte attrice, del criterio logico- presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (Cassazione civile sez.
III - 12/07/2023, n. 19922) e, conseguentemente, del pregiudizio morale ordinariamente correlato alla parziale limitazione funzionale dell'articolazione dell'arto sinistro nonché all'accertata cicatrice, che
“si estende fino al terzo prossimale dell'avambraccio sinistro della lunghezza di 14 cm, lievemente ipertrofica in alcuni tratti, biancastra, non adesa ai piani sottostanti e disestetica alla palpazione”. Al contrario, non sono state allegate né provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli dinamico-esistenziali idonee a fondare una personalizzazione in aumento dei suddetti valori tabellari. Il giudice, infatti, può operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, solo qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico- relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare pagina 9 di 12 del danno (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020). Nel caso di specie, il pregiudizio estetico correlato alla lesione invalidante ed invocato dall'attrice a fondamento della richiesta personalizzazione è stato già considerato dal C.T.U. in sede di quantificazione dell'invalidità permanente e dalla Corte, nei risvolti psichici ad esso ordinariamente correlati, e non può, dunque, giustificare una personalizzazione in aumento dei valori standard tabellari.
La somma astrattamente liquidabile a ristoro dell'invalidità permanente, pari a 9 punti percentuali, subita dalla danneggiata, Parte_1 all'epoca del sinistro 18enne, sarebbe pertanto pari ad € 25.099,00, mentre la somma astrattamente liquidabile a ristoro del danno non patrimoniale transitorio sarebbe pari ad € 8.625,00 (di cui € 3.450,00 a ristoro dell'invalidità transitoria totale, € 2.587,50 a ristoro dell'invalidità transitoria parziale al 75%, € 1.725,00 a ristoro dell'invalidità transitoria parziale al 50%, € 862,50 a ristoro dell'invalidità transitoria parziale al 25%). Nondimeno, tale somma, astrattamente liquidabile a ristoro del danno non patrimoniale subito da in Parte_1 conseguenza del sinistro, quantificabile in complessivi € 33.724,00, deve essere debitamente ridotta della misura di 1/2, ai sensi dell'art. 1227
c.c., in complessivi € 16.862,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
4.5 Il risarcimento del danno patrimoniale deve essere, invece, limitato, alle sole spese mediche effettivamente sostenute dalla danneggiata. A tal proposito, seppur l'importo indicato sia stato ritenuto congruo dal C.T.U., la notula rilasciata dal Consulente tecnico di parte attrice, dott.
non è idonea a comprovare l'effettivo esborso economico Persona_3
e, conseguentemente, il danno emergente asseritamente sofferto dalla danneggiata. La somma così liquidabile a ristoro delle spese mediche effettivamente sostenute dalla danneggiata, pari ad € 170,50 deve essere parimenti ridotta della metà, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione del pari concorso causale della danneggiata, in complessivi € 85,25, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'esborso al saldo.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è assorbito dall'espletamento di
Consulenza tecnica medico-legale nel presente grado di giudizio nonché dall'accoglimento del primo motivo d'impugnazione. Pur dovendosi disattendere la valutazione di genericità e valutatività delle prove orali richieste espressa dal Giudice di prime cure, i capitoli di prova pagina 10 di 12 articolati risultano, infatti, superflui, in quanto diretti a comprovare il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno e involgenti circostanze già documentalmente provate.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo.
7. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto.
8. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico del convenuto CP_1
in ossequio al principio della soccombenza, liquidate come da
[...] dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, e compensate per la metà, in ragione dell'accertato concorso causale della danneggiata.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, con compensazione per la metà, in ragione dell'accertato concorso causale della danneggiata.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., n. 705/2022, emessa dal Tribunale di
Spoleto, in composizione monocratica, in data 02.11.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1194/2021;
1. Condanna il al pagamento di € 16.862,00, già CP_1 considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, a ristoro del danno non patrimoniale da invalidità transitoria e permanente, in favore di;
Parte_1
2. Condanna il al pagamento di € 85,25, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, a ristoro del danno patrimoniale, in favore di Parte_1
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite del primo CP_1 grado di giudizio, liquidate in € 5.077,00 oltre accessori di legge, da compensarsi per la metà, in favore degli avv.ti Paolo Basile e
Giuseppe Ierisi, dichiaratisi antistatari;
4. Condanna il alla refusione delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00 oltre accessori di pagina 11 di 12 legge, da compensarsi per la metà, in favore degli avv.ti Paolo Basile
e Giuseppe Ierisi, dichiaratisi antistatari.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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