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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2024, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 541/2019 R.G.
TRA
N. 4/1996 in Parte_1 Pt_2 persona del Curatore avv. Francesco Marchese, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Parte_3
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (artt. 2393 e 2394 cod. civ.) e risarcimento del danno.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con citazione del 26 marzo 2019 la curatela del fallimento Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Cono ,
[...] Controparte_1 premettendo che con decreto del 17 aprile 2008 questi e altri erano stati tratti in giudizio per rispondere di diversi reati punibili a norma di legge;
che agli imputati erano state contestate – in concorso e con il vincolo della continuazione – distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta;
che la curatela attrice si era costituita parte civile nel giudizio penale;
che il procedimento si era concluso con sentenza n. 248/2013 del 28 giugno 2013, con cui il convenuto e gli altri imputati erano stati condannati per i reati loro ascritti al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da
1 liquidare in separata sede, nonché al pagamento delle spese processuali;
che la Corte
d'appello, con sentenza depositata in data 18 novembre 2016, aveva modificato in melius le pene applicate al convenuto altresì condannato in solido al pagamento in favore della parte civile delle spese di costituzione nel giudizio di gravame;
che il ricorso per cassazione proposto era stato dichiarato inammissibile e, pertanto, la decisione di condanna era divenuta definitiva.
Sulla scorta delle citate sentenze chiedeva l'accertamento dei danni patrimoniali causati – nella veste di amministratore di fatto e dominus della
[...]
a seguito della commissione del reato ex art. 216, comma Parte_1
1, nn. 1 e 2, L. Fall., consistenti nel valore dei beni societari distratti, nonché nella misura delle passività non giustificate e dell'ingiustificato arricchimento derivatogli.
Con riferimento ai reati di cui agli artt. 219 e 223 L. Fall., poi, sollecitava l'accertamento dei danni cagionati dal convenuto, quantificabili nell'ammontare di tutto il disavanzo fallimentare e nella diminuzione della massa attiva disponibile per il riparto.
Domandava, pertanto, la condanna di al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali (da quantificare tramite C.T.U.) e non patrimoniali (da liquidare in via equitativa), nonché la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., con vittoria di spese e compensi.
Nella contumacia del convenuto, dichiarata dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 30 marzo 2021, venivano ammessi i mezzi istruttori articolati nell'unica memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. depositata dalla LA, ma la prova non veniva concretamente assunta vuoi per la necessità di valutare la riunione della causa con altre connesse, vuoi perché il fascicolo era assegnato ai giudici onorari di Tribunale nelle more dell'insediamento del nuovo giudice titolare.
Pervenuto il giudizio per la prima volta dinnanzi al nuovo relatore – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 21 settembre 2023, con ordinanza del 14 ottobre
2023 veniva revocata l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori in ragione della definitività della sentenza di condanna e, dichiarati inammissibili l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e la consulenza tecnica d'ufficio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 dicembre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.) e assunta in
2 decisione previa assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
2. – L'azione di responsabilità esperita dalla LA va qualificata alla stregua dell'art. 146, comma 2, L. Fall.
Stando alle allegazioni di parte, la condotta del convenuto rientra nell'ambito delle responsabilità per la negligente ed illecita gestione della società in qualità di amministratore di fatto ovvero di concorrente che abbia inciso in maniera invadente e determinante nella direzione dell'azienda al punto da condurre la persona giuridica al dissesto.
È infatti ben possibile che – in luogo oppure al fianco degli amministratori “di diritto” – la funzione gestoria sia effettivamente realizzata da un altro soggetto che, pur privo di un'investitura formale, eserciti sotto il profilo sostanziale un'influenza che va oltre la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori in carica (e.g. impartendo direttive, condizionando le scelte operative, partecipando sistematicamente alle riunioni del consiglio di amministrazione).
È pertanto assoggettabile all'azione di responsabilità anche l'amministratore di fatto, identificabile in colui che abbia effettivamente gestito la società in assenza di una nomina in forma legale oppure quando l'investitura sia ricollegabile al contegno dei soci, in modo da determinare l'inserimento di tale organo amministrativo nella funzione, con conseguente assunzione degli obblighi connessi all'ufficio assunto
(Cass., n. 21567/2017).
Peraltro, facendo leva su un'interpretazione di tipo “qualitativo”, si può identificare come gestore di una società colui che, sebbene formalmente estraneo al ruolo dirigenziale, divenga in concreto “centro di potere decisionale”, in quanto capace di compiere anche un solo atto che, per sua natura e consistenza economica, risulti in grado di soddisfare, da solo, gli estremi di un'amministrazione di fatto (Cass., n.
2952/2015).
Una pluralità di elementi consente di ritenere che il Curatore abbia effettivamente esperito un'azione di responsabilità e non già un'azione meramente risarcitoria: a) prima dell'introduzione del presente giudizio, il Giudice delegato ha autorizzato la
LA all'esercizio di un'azione di responsabilità (cfr. doc. 6 atto di citazione); b) sul piano civilistico-societario, l'attribuzione al convenuto delle condotte illecite
3 indicate in citazione è incompatibile con la negazione della attribuzione della qualità di “amministrazione di fatto” al medesimo soggetto;
c) la domanda di risarcimento del danno “causato alla LA a causa e per effetto della predisposizione delle scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione degli affari ed il patrimonio della
Società (…)” promossa nei confronti di un soggetto presuppone necessariamente il riconoscimento di un ruolo gestorio e/o direzionale all'interno della società; d) la formulazione di una richiesta di liquidazione del danno calcolato “nell'ammontare di tutto il disavanzo fallimentare” ovvero “nell'ingente diminuzione non percentuale ma globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto” presuppone necessariamente il coinvolgimento nella Società di chi ha avuto poteri gestori.
È vero che alla luce di tali principi, anche qualificando la responsabilità del convenuto alla stregua di una compartecipazione nei reati di bancarotta di cui alla sentenza penale di condanna, la competenza sarebbe spettata al Tribunale di
Palermo – sez. specializzata in materia di imprese, rientrando la mala gestio addebitata al convenuto nell'ambito degli illeciti di natura e rilevanza societaria (v., ancora,
Cass., n. 19340/2016 prima citata).
Nondimeno la relativa eccezione non è stata sollevata dalla parte né rilevata ex officio tempestivamente, risultando invero proposta ben oltre la prima udienza a ciò deputata ex art. 38 cod. proc. civ.
La competenza rimane dunque radicata dinnanzi a questo Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis, n. 5 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile.
3. – È pacifico che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 (azione sociale di responsabilità) e
2394 (azione di responsabilità verso i creditori sociali) cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 L. Fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una
4 modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne modifica i presupposti (v. Cass., n. 19340/2016).
È allora evidente che la rappresentazione in domanda di una molteplicità di addebiti riconducibili al paradigma dell'una ovvero dell'altra azione distingue le azioni dal momento che l'individuazione dei fatti costitutivi della domanda di danno identifica specificamente quella in concreto esercitata dal curatore e comporta la diversificazione della regolamentazione della fattispecie individuata dal giudice per la natura contrattuale dell'azione sociale e quella extracontrattuale dell'altra azione
(Cass., n. 10488/1998).
L'azione sociale di responsabilità dell'amministratore ex art. 2393 cod. civ. intercetta una serie di condotte non tipizzate ma elaborate in via pretoria a partire dall'art. 2392 cod. civ., alla cui stregua gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza (specifica) richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Si tratta di una responsabilità verso la società che trae fondamento dal rapporto contrattuale che si instaura, all'atto della nomina dell'amministratore, tra quest'ultimo e la persona giuridica e si ricollega quindi alla violazione di specifici obblighi di natura legale o pattizia (e.g. tenuta irregolare e sommaria dei libri e delle scritture contabili, inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, sottrazione di valori sociali, omissione di tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per la scelta di una certa operazione economica).
A carico dell'attore grava l'onere di allegare non solo l'inadempimento (e, quindi,
l'illiceità dei comportamenti degli amministratori medesimi, cfr. Cass., n.
28718/2020) ma anche di provare il danno patrimoniale – conseguenza immediata e diretta della violazione amministrativa – arrecato alla società stessa.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 cod. civ. tende a tutelare questi ultimi a fronte di dedotte inosservanze degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti in quanto causalmente connessa all'inosservanza, da parte degli amministratori, degli obblighi inerenti la sua conservazione. Tale azione presuppone il pregiudizio patrimoniale per i creditori, la condotta illegittima degli amministratori ed il rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta.
5 4. – Ciò premesso, evidenzia il Collegio che – ferma l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna ex art. 651 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso – non è stato dimostrato alcun pregiudizio risarcibile.
Il compendio probatorio offerto dalla LA consiste nella copia delle trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese in dibattimento, nelle notizie fornite dal precedente curatore al Giudice delegato, in un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e nella relazione ex art. 33 L. Fall.
Eppure tali documenti non permettono affatto la ricostruzione delle poste di danno lamentate da parte attrice, non essendo idonei a quantificare il valore dei beni societari distratti, nonché le passività non giustificate o l'ingiustificato arricchimento derivato né tantomeno l'ammontare di tutto il disavanzo fallimentare oppure la diminuzione della massa attiva disponibile per il riparto.
In particolare l'omessa produzione di bilanci e, più in generale, di qualsivoglia documentazione contabile ha privato ab initio di efficacia dimostrativa la produzione documentale allegata (in sé ricollegabile a quella delle prove atipiche), impedendo la ricostruzione del pregiudizio.
Nel contesto istruttorio appena delineato, infatti, la richiesta di ordinare ex art. 210
c.p.c. alla dott.ssa di esibire la relazione di consulenza acquisita Persona_1 agli atti del proc. pen. n. 212/08 R.G. e n. 1230/96 R.G.N.R. era inammissibile giacché “(l)'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cass., ord. n. 31251/2021).
Nella specie la LA ha dichiarato che «nonostante le ripetute ricerche effettuate
(...) presso le competenti Cancellerie del Tribunale di Patti e della Corte d'Appello di
Messina e, da ultimo, malgrado l'istanza inviata via fax dallo stesso Curatore alla
Cancelleria della Corte d'Appello di Messina, Sezione penale, ove il fascicolo del proc. pen. de quo risulta trovarsi, non è stata a tutt'oggi rinvenuta la consulenza
6 redatta dalla Dr.ssa ed acquisita agli atti del medesimo Persona_1 procedimento», ma non ha mai fornito la prova di essersi in tal senso attivata (e.g. allegando il summenzionato fax).
Né avrebbe potuto disporsi consulenza tecnica d'ufficio, giacché la stessa serve a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze mentre, nella specie e secondo la prospettazione di parte, la stessa avrebbe dovuto essere compiuta in difetto di documentazione contabile e esclusivamente sulla base di valutazioni altrui.
È evidente allora che un accertamento di tal fatta, anche ove fruttuosamente esperibile, avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti principali della domanda inerenti (beninteso, non alla condotta, ma) al pregiudizio lamentato (cfr. Cass., S.U., n. 3086/2022).
E ciò varrebbe sia che, in merito alla quantificazione del danno, si aderisca alla tesi del deficit fallimentare (i.e. la differenza tra attivo e passivo fallimentare), sia che si segua quella del differenziale dei netti patrimoniali (sul punto v. Cass., S.U.,
9100/2015 e, nello stesso senso, Cass., n. 15245/2022, nonché la nuova formulazione dell'art. 2486 cod. civ., contenente una presunzione di liquidazione del danno pari al deficit fallimentare nel caso in cui “è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati”).
Le domande – ivi inclusa quella volta al ristoro di un danno non patrimoniale del pari indimostrato – vanno dunque respinte, ma nulla deve disporsi sulle spese di lite stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.
541/2019 R.G. rigetta tutte le domande promesse dalla Parte_4 nei confronti di , nulla
[...] Controparte_1 disponendo sulle spese di lite stante la già dichiarata contumacia della parte vittoriosa.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
7
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 541/2019 R.G.
TRA
N. 4/1996 in Parte_1 Pt_2 persona del Curatore avv. Francesco Marchese, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Parte_3
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L.F. (artt. 2393 e 2394 cod. civ.) e risarcimento del danno.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con citazione del 26 marzo 2019 la curatela del fallimento Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Cono ,
[...] Controparte_1 premettendo che con decreto del 17 aprile 2008 questi e altri erano stati tratti in giudizio per rispondere di diversi reati punibili a norma di legge;
che agli imputati erano state contestate – in concorso e con il vincolo della continuazione – distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta;
che la curatela attrice si era costituita parte civile nel giudizio penale;
che il procedimento si era concluso con sentenza n. 248/2013 del 28 giugno 2013, con cui il convenuto e gli altri imputati erano stati condannati per i reati loro ascritti al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da
1 liquidare in separata sede, nonché al pagamento delle spese processuali;
che la Corte
d'appello, con sentenza depositata in data 18 novembre 2016, aveva modificato in melius le pene applicate al convenuto altresì condannato in solido al pagamento in favore della parte civile delle spese di costituzione nel giudizio di gravame;
che il ricorso per cassazione proposto era stato dichiarato inammissibile e, pertanto, la decisione di condanna era divenuta definitiva.
Sulla scorta delle citate sentenze chiedeva l'accertamento dei danni patrimoniali causati – nella veste di amministratore di fatto e dominus della
[...]
a seguito della commissione del reato ex art. 216, comma Parte_1
1, nn. 1 e 2, L. Fall., consistenti nel valore dei beni societari distratti, nonché nella misura delle passività non giustificate e dell'ingiustificato arricchimento derivatogli.
Con riferimento ai reati di cui agli artt. 219 e 223 L. Fall., poi, sollecitava l'accertamento dei danni cagionati dal convenuto, quantificabili nell'ammontare di tutto il disavanzo fallimentare e nella diminuzione della massa attiva disponibile per il riparto.
Domandava, pertanto, la condanna di al risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali (da quantificare tramite C.T.U.) e non patrimoniali (da liquidare in via equitativa), nonché la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., con vittoria di spese e compensi.
Nella contumacia del convenuto, dichiarata dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 30 marzo 2021, venivano ammessi i mezzi istruttori articolati nell'unica memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. depositata dalla LA, ma la prova non veniva concretamente assunta vuoi per la necessità di valutare la riunione della causa con altre connesse, vuoi perché il fascicolo era assegnato ai giudici onorari di Tribunale nelle more dell'insediamento del nuovo giudice titolare.
Pervenuto il giudizio per la prima volta dinnanzi al nuovo relatore – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 21 settembre 2023, con ordinanza del 14 ottobre
2023 veniva revocata l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori in ragione della definitività della sentenza di condanna e, dichiarati inammissibili l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e la consulenza tecnica d'ufficio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 dicembre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.) e assunta in
2 decisione previa assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
2. – L'azione di responsabilità esperita dalla LA va qualificata alla stregua dell'art. 146, comma 2, L. Fall.
Stando alle allegazioni di parte, la condotta del convenuto rientra nell'ambito delle responsabilità per la negligente ed illecita gestione della società in qualità di amministratore di fatto ovvero di concorrente che abbia inciso in maniera invadente e determinante nella direzione dell'azienda al punto da condurre la persona giuridica al dissesto.
È infatti ben possibile che – in luogo oppure al fianco degli amministratori “di diritto” – la funzione gestoria sia effettivamente realizzata da un altro soggetto che, pur privo di un'investitura formale, eserciti sotto il profilo sostanziale un'influenza che va oltre la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori in carica (e.g. impartendo direttive, condizionando le scelte operative, partecipando sistematicamente alle riunioni del consiglio di amministrazione).
È pertanto assoggettabile all'azione di responsabilità anche l'amministratore di fatto, identificabile in colui che abbia effettivamente gestito la società in assenza di una nomina in forma legale oppure quando l'investitura sia ricollegabile al contegno dei soci, in modo da determinare l'inserimento di tale organo amministrativo nella funzione, con conseguente assunzione degli obblighi connessi all'ufficio assunto
(Cass., n. 21567/2017).
Peraltro, facendo leva su un'interpretazione di tipo “qualitativo”, si può identificare come gestore di una società colui che, sebbene formalmente estraneo al ruolo dirigenziale, divenga in concreto “centro di potere decisionale”, in quanto capace di compiere anche un solo atto che, per sua natura e consistenza economica, risulti in grado di soddisfare, da solo, gli estremi di un'amministrazione di fatto (Cass., n.
2952/2015).
Una pluralità di elementi consente di ritenere che il Curatore abbia effettivamente esperito un'azione di responsabilità e non già un'azione meramente risarcitoria: a) prima dell'introduzione del presente giudizio, il Giudice delegato ha autorizzato la
LA all'esercizio di un'azione di responsabilità (cfr. doc. 6 atto di citazione); b) sul piano civilistico-societario, l'attribuzione al convenuto delle condotte illecite
3 indicate in citazione è incompatibile con la negazione della attribuzione della qualità di “amministrazione di fatto” al medesimo soggetto;
c) la domanda di risarcimento del danno “causato alla LA a causa e per effetto della predisposizione delle scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione degli affari ed il patrimonio della
Società (…)” promossa nei confronti di un soggetto presuppone necessariamente il riconoscimento di un ruolo gestorio e/o direzionale all'interno della società; d) la formulazione di una richiesta di liquidazione del danno calcolato “nell'ammontare di tutto il disavanzo fallimentare” ovvero “nell'ingente diminuzione non percentuale ma globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto” presuppone necessariamente il coinvolgimento nella Società di chi ha avuto poteri gestori.
È vero che alla luce di tali principi, anche qualificando la responsabilità del convenuto alla stregua di una compartecipazione nei reati di bancarotta di cui alla sentenza penale di condanna, la competenza sarebbe spettata al Tribunale di
Palermo – sez. specializzata in materia di imprese, rientrando la mala gestio addebitata al convenuto nell'ambito degli illeciti di natura e rilevanza societaria (v., ancora,
Cass., n. 19340/2016 prima citata).
Nondimeno la relativa eccezione non è stata sollevata dalla parte né rilevata ex officio tempestivamente, risultando invero proposta ben oltre la prima udienza a ciò deputata ex art. 38 cod. proc. civ.
La competenza rimane dunque radicata dinnanzi a questo Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis, n. 5 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile.
3. – È pacifico che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 (azione sociale di responsabilità) e
2394 (azione di responsabilità verso i creditori sociali) cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 L. Fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime – attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implica una
4 modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne modifica i presupposti (v. Cass., n. 19340/2016).
È allora evidente che la rappresentazione in domanda di una molteplicità di addebiti riconducibili al paradigma dell'una ovvero dell'altra azione distingue le azioni dal momento che l'individuazione dei fatti costitutivi della domanda di danno identifica specificamente quella in concreto esercitata dal curatore e comporta la diversificazione della regolamentazione della fattispecie individuata dal giudice per la natura contrattuale dell'azione sociale e quella extracontrattuale dell'altra azione
(Cass., n. 10488/1998).
L'azione sociale di responsabilità dell'amministratore ex art. 2393 cod. civ. intercetta una serie di condotte non tipizzate ma elaborate in via pretoria a partire dall'art. 2392 cod. civ., alla cui stregua gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza (specifica) richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Si tratta di una responsabilità verso la società che trae fondamento dal rapporto contrattuale che si instaura, all'atto della nomina dell'amministratore, tra quest'ultimo e la persona giuridica e si ricollega quindi alla violazione di specifici obblighi di natura legale o pattizia (e.g. tenuta irregolare e sommaria dei libri e delle scritture contabili, inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, sottrazione di valori sociali, omissione di tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per la scelta di una certa operazione economica).
A carico dell'attore grava l'onere di allegare non solo l'inadempimento (e, quindi,
l'illiceità dei comportamenti degli amministratori medesimi, cfr. Cass., n.
28718/2020) ma anche di provare il danno patrimoniale – conseguenza immediata e diretta della violazione amministrativa – arrecato alla società stessa.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 cod. civ. tende a tutelare questi ultimi a fronte di dedotte inosservanze degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti in quanto causalmente connessa all'inosservanza, da parte degli amministratori, degli obblighi inerenti la sua conservazione. Tale azione presuppone il pregiudizio patrimoniale per i creditori, la condotta illegittima degli amministratori ed il rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta.
5 4. – Ciò premesso, evidenzia il Collegio che – ferma l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna ex art. 651 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso – non è stato dimostrato alcun pregiudizio risarcibile.
Il compendio probatorio offerto dalla LA consiste nella copia delle trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese in dibattimento, nelle notizie fornite dal precedente curatore al Giudice delegato, in un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e nella relazione ex art. 33 L. Fall.
Eppure tali documenti non permettono affatto la ricostruzione delle poste di danno lamentate da parte attrice, non essendo idonei a quantificare il valore dei beni societari distratti, nonché le passività non giustificate o l'ingiustificato arricchimento derivato né tantomeno l'ammontare di tutto il disavanzo fallimentare oppure la diminuzione della massa attiva disponibile per il riparto.
In particolare l'omessa produzione di bilanci e, più in generale, di qualsivoglia documentazione contabile ha privato ab initio di efficacia dimostrativa la produzione documentale allegata (in sé ricollegabile a quella delle prove atipiche), impedendo la ricostruzione del pregiudizio.
Nel contesto istruttorio appena delineato, infatti, la richiesta di ordinare ex art. 210
c.p.c. alla dott.ssa di esibire la relazione di consulenza acquisita Persona_1 agli atti del proc. pen. n. 212/08 R.G. e n. 1230/96 R.G.N.R. era inammissibile giacché “(l)'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cass., ord. n. 31251/2021).
Nella specie la LA ha dichiarato che «nonostante le ripetute ricerche effettuate
(...) presso le competenti Cancellerie del Tribunale di Patti e della Corte d'Appello di
Messina e, da ultimo, malgrado l'istanza inviata via fax dallo stesso Curatore alla
Cancelleria della Corte d'Appello di Messina, Sezione penale, ove il fascicolo del proc. pen. de quo risulta trovarsi, non è stata a tutt'oggi rinvenuta la consulenza
6 redatta dalla Dr.ssa ed acquisita agli atti del medesimo Persona_1 procedimento», ma non ha mai fornito la prova di essersi in tal senso attivata (e.g. allegando il summenzionato fax).
Né avrebbe potuto disporsi consulenza tecnica d'ufficio, giacché la stessa serve a coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze mentre, nella specie e secondo la prospettazione di parte, la stessa avrebbe dovuto essere compiuta in difetto di documentazione contabile e esclusivamente sulla base di valutazioni altrui.
È evidente allora che un accertamento di tal fatta, anche ove fruttuosamente esperibile, avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti principali della domanda inerenti (beninteso, non alla condotta, ma) al pregiudizio lamentato (cfr. Cass., S.U., n. 3086/2022).
E ciò varrebbe sia che, in merito alla quantificazione del danno, si aderisca alla tesi del deficit fallimentare (i.e. la differenza tra attivo e passivo fallimentare), sia che si segua quella del differenziale dei netti patrimoniali (sul punto v. Cass., S.U.,
9100/2015 e, nello stesso senso, Cass., n. 15245/2022, nonché la nuova formulazione dell'art. 2486 cod. civ., contenente una presunzione di liquidazione del danno pari al deficit fallimentare nel caso in cui “è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati”).
Le domande – ivi inclusa quella volta al ristoro di un danno non patrimoniale del pari indimostrato – vanno dunque respinte, ma nulla deve disporsi sulle spese di lite stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.
541/2019 R.G. rigetta tutte le domande promesse dalla Parte_4 nei confronti di , nulla
[...] Controparte_1 disponendo sulle spese di lite stante la già dichiarata contumacia della parte vittoriosa.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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