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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7500 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12541/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott.ssa Olivia Condino Giudice dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da nato a [...] – MO TE (Nigeria) il 05.05.1992, cod. fisc. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Daniela Sacchi C.F._1
), presso il cui studio in Lecco, via Carlo Cattaneo n.42/H, è elettivamente C.F._2 domiciliato come da procura agli atti
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore – , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Lecco con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
pagina 1 di 6 Conclusioni per il ricorrente:
“In via preliminare: che l'Ill.mo Tribunale di Milano voglia disporre, l'emissione inaudita altera parte della misura cautelare provvisoria della sospensione del provvedimento amministrativo impugnato e, per l'effetto, autorizzare il ricorrente al soggiorno sul territorio dello Stato nelle more del presente procedimento;
In via principale: accertata e dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di inespellibilità di cui all'art. 19, commi 1.1. e 1.2. D. Lgs. 286/98, per l'effetto annullare il decreto del Questore della – Cat. A.12/Immig.Cont.Nr 71/2023 del 20.11.2023, notificato il Controparte_3 19.03.2024 con il quale il predetto Questore rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno inoltrata da nato a ER (MO TE) in [...] e dichiarare la sussistenza Parte_1 dell'obbligo della convenuta di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura CP_2 protezione speciale previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs 25/2008 in relazione all'art. 19, comma 1.1. Cont convertibile in motivi di lavoro, nonché del titolo di viaggio suo favore. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - Rigettare la domanda cautelare avversaria.
- Respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
In fatto
Con decreto del 20.11.2023 notificato in data 19.03.2024, il Questore di Lecco ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dal ricorrente in data 16.01.2023, rilevando:
► che con nota del 29.03.2023 è stato richiesto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano/Monza, il parere così come previsto dalla normativa vigente;
► che, nella specie, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, sezione di Monza e Brianza, ha espresso in data 09.06.2023 parere negativo in merito al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché non sussistono i presupposti Contr previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1. “in particolare in assenza di stabilità lavorativa e abitativa”.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato il 30/03/2024 la difesa del ricorrente ha domandato:
“In via preliminare: che l'Ill.mo Tribunale di Milano voglia disporre, l'emissione inaudita altera parte della misura cautelare provvisoria della sospensione del provvedimento amministrativo impugnato e, per l'effetto, autorizzare il ricorrente al soggiorno sul territorio dello Stato nelle more del presente procedimento;
In via principale: accertata e dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di inespellibilità di cui all'art. 19, commi 1.1. e 1.2. D. Lgs. 286/98, per l'effetto annullare il decreto del pagina 2 di 6 Questore della Lecco – Cat. A.12/Immig.Cont.Nr 71/2023 del 20.11.2023, notificato il CP_3 19.03.2024 con il quale il predetto Questore rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno inoltrata da nato a ER (MO TE) in [...] e dichiarare la sussistenza Parte_1 dell'obbligo della convenuta di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura CP_2 protezione speciale previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs 25/2008 in relazione all'art. 19, comma 1.1. Cont convertibile in motivi di lavoro, nonché del titolo di viaggio suo favore”.
Con provvedimento del 24.06.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia.
In data 20.05.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda cautelare Controparte_1 e del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione del ricorrente nel nostro Paese.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 24.09.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
pagina 3 di 6 La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co.
1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. pagina 4 di 6 della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr. Cassazione Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n. 34095 del 2021).
In un'altra recente pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022, Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che il ricorrente si sia radicato in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
A supporto delle allegazioni relative al percorso di integrazione sul territorio italiano avviato dal ricorrente, sotto il profilo linguistico, la difesa ha prodotto un attestato di conoscenza della lingua italiana Liv. A2 e una autocertificazione di iscrizione e frequenza per l'anno 2024/25 di un percorso di primo livello presso il Centro Provinciale Istruzione adulti di Sondrio1.
Per quanto attiene al profilo lavorativo, dall'estratto conto previdenziale aggiornato al CP_5
30.04.2025, risulta che il ricorrente ha lavorato dapprima come agricolo giornaliero nel 2021 e poi, come dipendente part-time per tre diverse società da novembre 2021 fino ad aprile 2022; da aprile 2022 e fino al 30.04.2025 ha, invece, cominciato a lavorare a tempo pieno e, in particolare a far data dal 3 novembre 2022 è stato assunto presso la dove tuttora lavora, come risulta peraltro Controparte_6 dai Modelli UniLav, dalla proroga del contratto di lavoro fino al 31.12.2025, dalle buste paga documentate in atti 2024 e 2025, nonché dalle CCUU 2023, 2024 e 2025 che attestano un reddito di circa 2.000 euro nel 2021, di oltre 10.000 euro nel 2022, di oltre 22.000,00 euro nel 2023, di oltre 23.000,00 euro nel 2024 e di circa 7.000,00 euro nei primi quattro mesi del 20252.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente vive nel comune di Valmadrera, alla via Romano, come comprovato dalla dichiarazione di ospitalità del 19.04.2024 da ultimo prodotta dalla difesa3.
Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, che trovano conferma nello svolgimento, da diversi anni, di regolare e continuativa attività lavorativa. Egli si trova da oltre quattro anni nel nostro Paese, dove ha studiato la lingua italiana e ha reperito un'occupazione dalla quale trae un reddito che è nel tempo aumentato e che gli consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in piena autonomia. L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che il ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati nel corso del procedimento, ove si è potuta apprezzare la protratta continuatività lavorativa del ricorrente e anche la sua autonomia abitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nato a [...] – MO TE (Nigeria) il Parte_1
05.05.1992, cod. fisc. e, per l'effetto, riconosce il diritto al rilascio di un C.F._1 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Giudice estensore Dott.ssa Francesca Laura Stoppa Il Presidente Dott.ssa Manuela Comodi
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. docc. 25 e 26 allegati in data 11.07.2025. CP_ 2 Cfr. Contratti di lavoro, buste paga, CC.UU. ed estratto conto allegati in data 04.04.2024, 11.03.2025, nonché in data 11.07.2025. 3 Cfr. Dichiarazione di ospitalità allegata in data 11.07.2025. pagina 5 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott.ssa Olivia Condino Giudice dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da nato a [...] – MO TE (Nigeria) il 05.05.1992, cod. fisc. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Daniela Sacchi C.F._1
), presso il cui studio in Lecco, via Carlo Cattaneo n.42/H, è elettivamente C.F._2 domiciliato come da procura agli atti
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore – , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Lecco con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
pagina 1 di 6 Conclusioni per il ricorrente:
“In via preliminare: che l'Ill.mo Tribunale di Milano voglia disporre, l'emissione inaudita altera parte della misura cautelare provvisoria della sospensione del provvedimento amministrativo impugnato e, per l'effetto, autorizzare il ricorrente al soggiorno sul territorio dello Stato nelle more del presente procedimento;
In via principale: accertata e dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di inespellibilità di cui all'art. 19, commi 1.1. e 1.2. D. Lgs. 286/98, per l'effetto annullare il decreto del Questore della – Cat. A.12/Immig.Cont.Nr 71/2023 del 20.11.2023, notificato il Controparte_3 19.03.2024 con il quale il predetto Questore rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno inoltrata da nato a ER (MO TE) in [...] e dichiarare la sussistenza Parte_1 dell'obbligo della convenuta di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura CP_2 protezione speciale previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs 25/2008 in relazione all'art. 19, comma 1.1. Cont convertibile in motivi di lavoro, nonché del titolo di viaggio suo favore. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: - Rigettare la domanda cautelare avversaria.
- Respingere il ricorso avversario, siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
In fatto
Con decreto del 20.11.2023 notificato in data 19.03.2024, il Questore di Lecco ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dal ricorrente in data 16.01.2023, rilevando:
► che con nota del 29.03.2023 è stato richiesto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano/Monza, il parere così come previsto dalla normativa vigente;
► che, nella specie, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, sezione di Monza e Brianza, ha espresso in data 09.06.2023 parere negativo in merito al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché non sussistono i presupposti Contr previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1. “in particolare in assenza di stabilità lavorativa e abitativa”.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato il 30/03/2024 la difesa del ricorrente ha domandato:
“In via preliminare: che l'Ill.mo Tribunale di Milano voglia disporre, l'emissione inaudita altera parte della misura cautelare provvisoria della sospensione del provvedimento amministrativo impugnato e, per l'effetto, autorizzare il ricorrente al soggiorno sul territorio dello Stato nelle more del presente procedimento;
In via principale: accertata e dichiarata la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti di inespellibilità di cui all'art. 19, commi 1.1. e 1.2. D. Lgs. 286/98, per l'effetto annullare il decreto del pagina 2 di 6 Questore della Lecco – Cat. A.12/Immig.Cont.Nr 71/2023 del 20.11.2023, notificato il CP_3 19.03.2024 con il quale il predetto Questore rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno inoltrata da nato a ER (MO TE) in [...] e dichiarare la sussistenza Parte_1 dell'obbligo della convenuta di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura CP_2 protezione speciale previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs 25/2008 in relazione all'art. 19, comma 1.1. Cont convertibile in motivi di lavoro, nonché del titolo di viaggio suo favore”.
Con provvedimento del 24.06.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia.
In data 20.05.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda cautelare Controparte_1 e del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione del ricorrente nel nostro Paese.
Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 24.09.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
pagina 3 di 6 La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co.
1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. pagina 4 di 6 della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr. Cassazione Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n. 34095 del 2021).
In un'altra recente pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022, Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che il ricorrente si sia radicato in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
A supporto delle allegazioni relative al percorso di integrazione sul territorio italiano avviato dal ricorrente, sotto il profilo linguistico, la difesa ha prodotto un attestato di conoscenza della lingua italiana Liv. A2 e una autocertificazione di iscrizione e frequenza per l'anno 2024/25 di un percorso di primo livello presso il Centro Provinciale Istruzione adulti di Sondrio1.
Per quanto attiene al profilo lavorativo, dall'estratto conto previdenziale aggiornato al CP_5
30.04.2025, risulta che il ricorrente ha lavorato dapprima come agricolo giornaliero nel 2021 e poi, come dipendente part-time per tre diverse società da novembre 2021 fino ad aprile 2022; da aprile 2022 e fino al 30.04.2025 ha, invece, cominciato a lavorare a tempo pieno e, in particolare a far data dal 3 novembre 2022 è stato assunto presso la dove tuttora lavora, come risulta peraltro Controparte_6 dai Modelli UniLav, dalla proroga del contratto di lavoro fino al 31.12.2025, dalle buste paga documentate in atti 2024 e 2025, nonché dalle CCUU 2023, 2024 e 2025 che attestano un reddito di circa 2.000 euro nel 2021, di oltre 10.000 euro nel 2022, di oltre 22.000,00 euro nel 2023, di oltre 23.000,00 euro nel 2024 e di circa 7.000,00 euro nei primi quattro mesi del 20252.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente vive nel comune di Valmadrera, alla via Romano, come comprovato dalla dichiarazione di ospitalità del 19.04.2024 da ultimo prodotta dalla difesa3.
Ritiene dunque il Collegio che il ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, che trovano conferma nello svolgimento, da diversi anni, di regolare e continuativa attività lavorativa. Egli si trova da oltre quattro anni nel nostro Paese, dove ha studiato la lingua italiana e ha reperito un'occupazione dalla quale trae un reddito che è nel tempo aumentato e che gli consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in piena autonomia. L'allontanamento del ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che il ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati nel corso del procedimento, ove si è potuta apprezzare la protratta continuatività lavorativa del ricorrente e anche la sua autonomia abitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nato a [...] – MO TE (Nigeria) il Parte_1
05.05.1992, cod. fisc. e, per l'effetto, riconosce il diritto al rilascio di un C.F._1 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Il Giudice estensore Dott.ssa Francesca Laura Stoppa Il Presidente Dott.ssa Manuela Comodi
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. docc. 25 e 26 allegati in data 11.07.2025. CP_ 2 Cfr. Contratti di lavoro, buste paga, CC.UU. ed estratto conto allegati in data 04.04.2024, 11.03.2025, nonché in data 11.07.2025. 3 Cfr. Dichiarazione di ospitalità allegata in data 11.07.2025. pagina 5 di 6