TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1534/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINDI ELISA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BIONDI FERDINANDO ( ) ; , elettivamente domiciliato in PAZZA C.F._2
XX SETTEMBRE, N. 28 50054 FUCECCHIOpresso il difensore avv. BINDI ELISA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._3 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 maggio 2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 4 aprile 2024 con la quale l' gli aveva CP_1
intimato il pagamento della complessiva somma di € 11.920,00 a titolo di sanzioni amministrative e spese per aver violato l'art 2 comma 1-bis del DL 463/83 convertito con modificazioni dalla l. 638/1983 omettendo, nella sua qualità di legale rappresentante della società il versamento delle quote di Parte_3
contributi a carico dei lavoratori per relativamente alle mensilità di dicembre 2017 e da gennaio a giugno 2018 .
La ricorrente deduceva i seguenti vizi dell'ordinanza ingiunzione:
- difetto di motivazione circa le modalità di determinazione della misura della sanzione comminata,;
- insussistenza della violazione contestata poiché alla data della notifica dell'avviso di accertamento e anche a quella della notifica dell'ordinanza ingiunzione la società
[...]
era sottoposta alla disciplina concorsuale del fallimento, il Parte_3
1 che impediva il versamento delle somme richieste dall' in violazione della par condicio CP_1
creditorum;
- inesigibilità del credito per effetto di una transazione sottoscritta con la curatela fallimentare.
L' , ritualmente costituitosi, eccepiva l'improcedibilità del ricorso poiché tardivamente CP_1
depositato e contrastava nel merito la domanda di cui chiedeva 'integrale rigetto
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso che risulta depositato il 3 maggio 2024 e quindi nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica avvenuta il 4 aprile 2024.
Quanto al merito si osserva che la condotta relativa all'illecito sanzionato- e cioè l'omesso versamento delle quote dei contributi a carico dei lavoratori, trattenute dal datore per le mensilità di dicembre 2017 e da gennaio a giugno 2018- è pacifica.
L' , con l'ordinanza ingiunzione opposta, non richiede il pagamento delle somme CP_1
illegittimamente trattenute dalla società, ma il pagamento della sanzione irrogata all'odierno ricorrente in qualità di trasgressore, personalmente responsabile.
Il che vale a escludere la fondatezza delle doglianze connesse alla pendenza della procedura fallimentare (che pacificamente investe il solo patrimonio societario e non quello personale dell'odierno ricorrente, che è libero disporne), e a rendere priva di rilevanza l'esistenza di accordi transattivi con la curatela (non si comprende , né parte ricorrente lo spiega, poiché l'accordo con un soggetto terzo quale è la curatela dovrebbe essere opponibile all' ). CP_1
Insussistente appare anche l'allegato difetto di motivazione atteso che dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione emerge con chiarezza:
a) la condotta sanzionata ( individuata per relationem facendo riferimento ad atto di accertamento precedentemente notificato nonché alle norme violate);
b) il criterio di determinazione della sanzione, calcolata ai sensi dell'art 23 dl 48/23 convertito con modificazioni dalla l. 85/23 in un importo ( vicino al minimo edittale) pari a due volte l'importo omesso ( €5960).
Tali elementi rendono soddisfatto il requisito della motivazione alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr da ultimo Cass Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020 ).
2 In definitiva, dunque, i motivi di doglianza risultano infondati e l'opposizione deve essere rigettata
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1534/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINDI ELISA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BIONDI FERDINANDO ( ) ; , elettivamente domiciliato in PAZZA C.F._2
XX SETTEMBRE, N. 28 50054 FUCECCHIOpresso il difensore avv. BINDI ELISA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._3 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._4 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 maggio 2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione notificata in data 4 aprile 2024 con la quale l' gli aveva CP_1
intimato il pagamento della complessiva somma di € 11.920,00 a titolo di sanzioni amministrative e spese per aver violato l'art 2 comma 1-bis del DL 463/83 convertito con modificazioni dalla l. 638/1983 omettendo, nella sua qualità di legale rappresentante della società il versamento delle quote di Parte_3
contributi a carico dei lavoratori per relativamente alle mensilità di dicembre 2017 e da gennaio a giugno 2018 .
La ricorrente deduceva i seguenti vizi dell'ordinanza ingiunzione:
- difetto di motivazione circa le modalità di determinazione della misura della sanzione comminata,;
- insussistenza della violazione contestata poiché alla data della notifica dell'avviso di accertamento e anche a quella della notifica dell'ordinanza ingiunzione la società
[...]
era sottoposta alla disciplina concorsuale del fallimento, il Parte_3
1 che impediva il versamento delle somme richieste dall' in violazione della par condicio CP_1
creditorum;
- inesigibilità del credito per effetto di una transazione sottoscritta con la curatela fallimentare.
L' , ritualmente costituitosi, eccepiva l'improcedibilità del ricorso poiché tardivamente CP_1
depositato e contrastava nel merito la domanda di cui chiedeva 'integrale rigetto
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso che risulta depositato il 3 maggio 2024 e quindi nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica avvenuta il 4 aprile 2024.
Quanto al merito si osserva che la condotta relativa all'illecito sanzionato- e cioè l'omesso versamento delle quote dei contributi a carico dei lavoratori, trattenute dal datore per le mensilità di dicembre 2017 e da gennaio a giugno 2018- è pacifica.
L' , con l'ordinanza ingiunzione opposta, non richiede il pagamento delle somme CP_1
illegittimamente trattenute dalla società, ma il pagamento della sanzione irrogata all'odierno ricorrente in qualità di trasgressore, personalmente responsabile.
Il che vale a escludere la fondatezza delle doglianze connesse alla pendenza della procedura fallimentare (che pacificamente investe il solo patrimonio societario e non quello personale dell'odierno ricorrente, che è libero disporne), e a rendere priva di rilevanza l'esistenza di accordi transattivi con la curatela (non si comprende , né parte ricorrente lo spiega, poiché l'accordo con un soggetto terzo quale è la curatela dovrebbe essere opponibile all' ). CP_1
Insussistente appare anche l'allegato difetto di motivazione atteso che dalla lettura dell'ordinanza ingiunzione emerge con chiarezza:
a) la condotta sanzionata ( individuata per relationem facendo riferimento ad atto di accertamento precedentemente notificato nonché alle norme violate);
b) il criterio di determinazione della sanzione, calcolata ai sensi dell'art 23 dl 48/23 convertito con modificazioni dalla l. 85/23 in un importo ( vicino al minimo edittale) pari a due volte l'importo omesso ( €5960).
Tali elementi rendono soddisfatto il requisito della motivazione alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr da ultimo Cass Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020 ).
2 In definitiva, dunque, i motivi di doglianza risultano infondati e l'opposizione deve essere rigettata
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
.
3