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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 20478/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente dott. Pierluigi Perrotti Giudice dott. Alessandro Petrucci Giudice Relatore all'esito dell'udienza del 14 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20478/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACHENZA Parte_1 C.F._1
SALVATORE e CE LA TA ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SAN BARNABA, 39 20122 MILANO presso il difensore avv. ACHENZA
SALVATORE
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
VENERUSO MARCO ed elettivamente domiciliati in VIA COSIMO DEL FANTE 3 MILANO presso il difensore avv. VENERUSO MARCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'intestato Tribunale, in composizione collegiale, ha così statuito in via non definitiva tra le parti della causa in epigrafe con sentenza del 27 dicembre 2023, n. 10773:
pagina 1 di 17 • rigetta le domande di nullità del testamento olografo del 30 dicembre 2009 e del testamento pubblico ricevuto il 25 maggio 2010 proposte da;
Parte_1
• rigetta la domanda di indegnità a succedere a in capo a e Persona_1 Controparte_1
proposta da;
Controparte_2 Parte_1
• rigetta la domanda riconvenzionale di indegnità a succedere a in capo a Persona_1 [...]
proposta da e;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
• rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione sollevata da Controparte_1
e ; Controparte_2
• accerta i crediti verso costituenti il reclitum ai fini della riunione fittizia Parte_1 ex art. 556 c.c. di cui alla parte motiva;
• rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza affinchè il g.i. svolga l'attività istruttoria necessaria ai fini della decisione delle domande residue;
• spese col definitivo.
Con successiva ordinanza il g.i. ha disposto l'espletamento di una C.T.U. atta a far acquisire al
Collegio elementi di natura tecnico – estimativa ed edilizia necessari al fine di individuare, descrivere e stimare i cespiti (o la loro quota) caduti in successione ai fini della riunione fittizia e della successiva eventuale divisione nominando quale ausiliario del Tribunale l'Arch. . Per_2 Accettato l'incarico nelle forme cartolari degli artt. 127 -ter e 193 c.p.c. è stato somministrato il seguente quesito:
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitati gli immobili siti in Milano, Piazza Monte
Falterona n. 15, Via Antonio Mosca n. 32 (appartamento al PT e I, laboratorio e terreno), EN
LO (AL) (abitazione e terreni) cui alle pp. 3- 6 della citazione nonché quello dell'atto di donazione del 22 aprile 1982 (doc. 43 fasc. , compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente CP_1 anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione,
1. descriva gli immobili in oggetto indicando i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dagli acquisti di ciascun cespite;
3. fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967;
4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 dei fabbricati (con esclusione di quello sito in Milano Via Antonio Mosca n. 32, piano primo);
5. determini in ogni caso il valore di mercato dei beni in oggetto (o della loro quota caduta in successione) sia al 6 marzo 2015 che all'attualità esponendo i criteri della stima;
6. dica se siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
pagina 2 di 17
7. in caso affermativo, e sentite le parti, ipotizzi uno o più progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con
i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche;
8. determini il valore locativo di ogni cespite a far data dall'aperta successione;
9. indichi eventuali spese compiute dai comunisti nell'interesse della comunione se risultino da documenti giustificativi già ritualmente acquisiti agli atti e le ripartisca pro quota;
10. indichi eventuali frutti percepiti dai comunisti se risultino da documenti”. Espletate le oo.pp., l'elaborato è stato depositato il 29 maggio 2024. All'esito della discussione sulla consulenza il g.i. ha rilevato la:
− la tardività delle osservazioni svolte dall'Arch. C.T.P. attoreo;
Persona_3
− l'omessa risposta dell'ausiliario del Tribunale ai quesiti 3 e 4 somministrati con l'ordinanza del 27 dicembre 2023;
− ha fissato nuovi termini per il contraddittorio tecnico cartolare tra C.T.U. e cc.tt.pp. e ha rinviato la causa all'udienza del 21 novembre 2024. Con successiva ordinanza ha:
• ritenuto l'esaustività della risposta ai quesiti per come integrata dal C.T.U. nell'elaborato depositato il 14 ottobre u.s.;
• l'assenza della dichiarazione di conformità catastale ex art. 29 – bis comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 dei fabbricati;
che come già divisato nell'ordinanza dell'11 luglio 2024 da parte delle parti e la conferma della difformità dello stato di fatto a fini emergente dalla C.T.U.;
• ritenuto di sollevare la questione d'ufficio della possibilità giuridica dello scioglimento della comunione ereditaria e successiva divisione degli immobili rispetto ai quali né le parti né il
C.T.U. abbiano attestato positivamente la citata conformità catastale oggettiva (Milano, P.zza
Monte Flaterona n°15, Via Mosca n°32 Laboratorio e Abitazione PT;
EN LO , abitazione);
• assegnato alle parti termine per eventuali memorie fino al 9 gennaio 2025 ex art. 101 comma secondo c.p.c.;
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 16 gennaio 2025.
ha così precisato: Parte_1
“ I procuratori dell'attore, richiamate espressamente in questa sede le conclusioni precisate con foglio separato depositato il 28 giugno 2023, rilevano come tra i quesiti posti al CTU da parte di Codesto
Tribunale non fosse ricompreso un accertamento essenziale al fine della divisione (cui le operazioni peritali erano tese) quale l'accertamento della conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali. Trattasi di accertamento essenziale per la vendita/divisione degli immobili siti a Milano.
Informato inoltre il Giudice con le presenti note del fatto che il CTU durante le operazioni ha recuperato presso gli Uffici la scheda catastale di tutti gli immobili e nei sopralluoghi ha accertato lo stato di fatto degli stessi con la conseguenza che il Consulente dell'Ufficio è pertanto, in grado, già allo stato, di procedere al rilascio della dichiarazione di conformità per consentire al Tribunale di procedere alla divisione quanto meno della parte preponderante del compendio immobiliare, la difesa di Parte_1
CHIEDE che il Giudice disponga l'integrazione della consulenza ai fini sopra indicati disponendo altresì che il CTU, accertata la conformità dei singoli immobili, certifichi per ognuno di essi ove lo stato di fatto sia conforme, la predetta conformità, al fine di poter procedere nella successiva divisione”.
pagina 3 di 17 Il procuratore dei convenuti ha concluso:
“Preliminarmente: accertare e dichiarare che il comportamento dell'Attore, che ha dolosamente accusato i Convenuti di aver pubblicato un testamento falso, e pertanto
commettendo il reato previsto e punito dall'art. 491 c.p., è astrattamente configurabile come calunnioso ex art. 368 c.p., e pertanto condannare l'Attore a risarcire ai Convenuti il danno non patrimoniale per l'effetto cagionato loro, ex art. 185 c.p., con la somma di € 20.000,00, o quella diversa e anche maggior somma ritenuta di giustizia;
rigettare le domande di cancellazione ex art. 89 c.p.c. e del conseguente risarcimento poiché infondate, essendo le espressioni sgradite all'Attore fondate su quanto emerso nel procedimento penale aperto in seguito alla presentazione della denuncia-querela del de cuius
nei suoi confronti, e comunque coerenti con le esigenze difensive e del tutto Persona_1 continenti;
rigettare la domanda di condanna dei Convenuti ex art. 96 c.p.c. perché infondata;
Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la preclusione giuridica a procedere con la divisione di ciascuno dei beni oggetto della domanda di divisione formulata dall'Attore, disporre l'acquisizione dei certificati di conformità catastale e urbanistica dei suddetti beni a cura e spese dell'Attore entro il prefiggendo termine. All'esito della suddetta acquisizione, ancora nel merito: accertato e dichiarato
A) che le Parti sono comproprietarie a diverso titolo dei beni così come descritti nella relazione del
Ctu e sinteticamente individuati
- nell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15;
- nelle unità in Milano via Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno);
- nell'unità in EN LO (edificio e terreni circostanti);
B) che in conseguenza delle statuizioni contenute nella Sentenza non definitiva del Tribunale di Milano
n. 10509/2023 i beni sui quali sussiste la comunione ereditaria sui beni relitti dal de cuius Persona_1 fra l'Attore e i Convenuti sono:
- 5/6 dell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15;
- ¾ delle unità in via Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno);
- ¾ dei beni in EN LO (edificio e terreni circostanti);
C) che in conseguenza delle statuizioni contenute nella Sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 10509/2023 l'Attore è erede per ½ dei suddetti beni;
D) che in conseguenza delle statuizioni contenute nella Sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 10509/2023 l'Attore dovrà imputare alla quota spettantegli sui beni relitti dal de cuius : Persona_1
a) il valore – alla data dell'apertura della successione - della donazione ricevuta dal padre in data 22 aprile 1982, stimata dal Ctu in € 146.853,00 e non contestata;
b) la somma non contestata di € 57.283,82 a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Convenuti per la ristrutturazione dell'unità in Milano, via Mosca n. 32; dallo stesso danneggiata, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
c) la somma non contestata di € 29.622,60, pari all'importo liquidato dal Tribunale a titolo risarcitorio per il danno morale da lui cagionato al de cuius, dichiarare che l'Attore è stato leso nella legittima per la sola differenza fra i valori dei suddetti beni indicati al punto B) cosi come accertati dal Ctu arch. e i suddetti debiti. Per_2
E) rilevato che il solo Attore è proprietario, per successione legittima della madre, delle restanti quote dei suddetti beni ovvero
- 1/6 dell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15, pagina 4 di 17 - ¼ delle unità in via Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno)
- ¼ delle unità in EN LO (edificio e terreni circostanti)
e che le Parti nulla hanno opposto a che la divisione dei beni indicati al punto A) avvenga nella medesima operazione divisionale;
F) accertata e dichiarata l'indivisibilità in natura dei suddetti beni, redigere un correlativo progetto divisionale e formare due lotti, assegnando in piena proprietà ai Convenuti quello contenente i seguenti beni, tutti in Milano, via Mosca n. 32, così censiti:
- CF, Foglio 414, mappale 65, Piano T-2, sub 1, cat. A/2, z.c. 3, Classe 8, consistenza 6,5 vani;
- CF, Foglio 414, mappale 65, Piano S1, sub 3, cat. C/3, z.c. 3, Classe 6, 103 mq.;
- Terreno in Milano, CF, Foglio 414, mappale 67, piano S 1, z.c. 3, Consistenza 2 are, con terreno attiguo, ben potendo realizzarsi un'equa divisione assegnando all'Attore la piena proprietà dell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15 e di EN LO, residuando cosi anche un conguaglio a favore dei Convenuti;
G) condannare l'Attore a pagare ai Convenuti le seguenti somme: i) € 185.457,60 (€ 27.475,20 x 75%
x 9 anni) a titolo di rimborso del canone di locazione realizzabile dall'unità di EN LO (AL) data in godimento dall'Attore a CE OU RL , dalla data di apertura della Controparte_3 successione fino all'accertamento della lesione della legittima;
ii) € 10.508,93 a titolo di rimborso della gestione della proprietà comune in Milano, via Mosca n. 32;
iii) € 735,92 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la liberazione dell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15, per complessivi € 196.702,45 o quella diversa e anche maggior somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ferme le ulteriori statuizioni di condanna contenute nella Sentenza parziale In via istruttoria:
H) ammettere la prova per interpello formale dell'Attore e per testi sulle seguenti circostanze: 16) Vero che nell'estate dell'anno 2016 ai sigg.ri e veniva Controparte_1 Controparte_2 impedito l'accesso nell'unità immobiliare in EN LO, via Pessine n. 2, da incaricati di
[...]
e del Sig. , nonché da un lucchetto da loro apposto;
Si indica quale teste la Parte_1 CP_3
Sig.ra di Milano, viale Monte Ceneri n. 29. Testimone_1
17) Vero che nel mese di giugno 2016 il dott. immetteva nel possesso esclusivo Parte_1 dell'intera unità abitativa in EN LO, alla via Pessine n. 2 il Sig. , Amministratore CP_3
Unico della società Progetto Impresa RL, e della società C.E.I. OU RL, entrambe con sede in
AN AG (VA), via XXV Aprile n. 11, che forzava l'accesso all'unità immobiliare autorizzando l'operatore da lui incaricato di tranciare il lucchetto che chiudeva il cancello all'ingresso; 18) Vero che il Sig. personalmente con alcuni operatori da lui incaricati eseguiva lavori di CP_3 manutenzione non autorizzati, distraendo i beni mobili che l'arredavano e traslocandovi i propri, e chiudeva l'accesso alla proprietà con un lucchetto;
Si indica quale teste il Sig. di Milano, Piazza Anita Garibaldi Testimone_2
In ogni caso: condannare l'Attore alla complessiva rifusione in favore dei Convenuti delle spese di lite, liquidate come da separata nota. Con la più ampia riserva, sia istruttoria che di merito”.
In via pregiudiziale di rito il Collegio deve rammentare che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa (infra Cass. VI-II, Ord. 28 maggio 2020, n. 10067). Il giudice resta pagina 5 di 17 vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata (infra III, Ord. 11 luglio 2024, n. 19145). Logico corollario di ciò è l'irrilevanza delle diverse questioni riproposte, anche come vere e proprie conclusioni, dalla difesa dei convenuti sia in sede di precisazione delle conclusioni che nella
“prospettata” ricostruzione degli elementi patrimoniali attivi della successione (serventi quanto alla riunione fittizia che ai fini divisori) in sede di comparsa conclusionale. Ciò che è stato oggetto della pronuncia non definitiva risulta inattaccabile nella presente sede (giova segnalare, peraltro, che lo stesso difensore convenuto abbia affermato che nessuna impugnazione immediata o riserva d'appello è stata proposta contro la sentenza che sarebbe anche passata in giudicato).
La domanda di riduzione delle disposizioni a titolo universale del testamento pubblico del 25 maggio
2020 è fondata e va accolta nei limiti di cui appreso.
Il Collegio si riporta alla cornice di diritto e al regime giuridico della citata azione esposti alle pp.
8-11 selle sentenza del 27 dicembre 2023. Nel merito si può accertare la lesione della quota di riserva in capo all'attore (come riconosciuto anche in sede stragiudiziale dai convenuti) ex art. 537 c.c. dovendosi precisare, tuttavia, l'entità della lesione alla luce tanto della quota di riserva accertata dal Tribunale quanto dell'imputazione ex se del valore della donazione ricevuta in vita dal de cuius a cui è obbligato l'attore. Ai sensi dell'art. 537 c.c. “Salvo quanto disposto dall'articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio”. La disposizione testamentaria regolante la successione di :” CONFERMA DEL MIO Persona_1
PRECEDENTE OLOGRAFO IN DATA 30 DICEMBRE 2009, NOMINO MIEI EREDI UNIVERSALI IN
PARTI UGUALI FRA LORO I SIGNORI NATA A MILANO IL 27 GENNAIO Controparte_1
1957 E , NATO A SOVICO IL 5 NOVEMBRE 1956”. Appare Controparte_2 evidente che sul piano del solo relictum – debitum l'attore legittimario sia stato totalmente pretermesso.
Fatto incontestato in causa.
Purtuttavia deve imputare alla sua quota di riserva il valore della donazione Parte_1 ricevuta il 22 aprile 1982 (rectius.: metà del valore oggetto dell'atto dispositivo imputabile a Per_1
). Valore da calcolarsi alla data di apertura della successione ex art. 749 c.c.. (il cespite nel 1991 è
[...] stato venduto proprio agli odierni convenuti).
Va, pertanto, ricostruito il relictum ereditario che in questo caso si compone tanto di quote di diritti di comproprietà sui beni immobili quanto di crediti vantati dal de cuius (peraltro verso l'odierno attore) Il relictum immobiliare. L'esame dell'elaborato peritale (e degli allegati ivi dimessi) rendono possibile l'accertamento dei cespiti immobiliari caduti in successione attraverso l'esame dei titoli di provenienza e degli accertamenti eseguiti presso la Conservatoria dei RR.II. dal C.T.U.. Ai fini estimativi occorre rifarsi ai criteri esposti dall'ausiliario del Tribunale sia per quanto concerne il calcolo delle superfici (e consistenze - pp. 30 – 35 elaborato) sia per la valutazione offerta (pp. 41-42 e 54-55 relazione – valutazione virtuale su base O.M.I.). Orbene di seguito le componenti patrimoniali immobiliari con annessa valutazione:
pagina 6 di 17 A. diritto di comproprietà nella misura di 3/4 dell'unità immobiliare in Milano, Piazza Monte
Falterona n. 15 (giusto atto del 23 novembre 1989 in comunione legale con la coniuge premorta all.
4.2.3. C.T.U.). Va appurata una discrasia tra quanto indicato in Controparte_4 citazione ( e non opposto dalla difesa convenuta) e quanto risultante dai titoli di provenienza conseguiti in sede di C.T.U.. La difesa attorea si è limitata a riproporre pedissequamente (senza alcun supporto petitorio) il “risultato” della propria perizia di parte (doc. 4 fasc. ) nella Per_1 quale era indicata la quota di 5/6 caduti in successione ed un sesto a favore dell'attore iure hereditario ex matre. Tale perizia “ricopia” la voltura catastale svolta in sede di successione materna
A seguito delle ispezioni ipo- catastali eseguite dal C.T.U. si è potuto appurare che al Catasto è stata eseguita una rettifica delle “quote” di oscura natura ed effetti petitori
Rettifica priva di un riscontro petitorio nei RR.II.; da qui la caduta in successone materna della quota di un mezzo (2/4) che sono, a loro volta, stati devoluti per un quarto ciascuno all'attore e al, poi, defunto padre.
Da qui l'astratta titolarità di tre quarti in capo a al momento del decesso. A tale Persona_1 diritto per quota può essere attribuito il valore di € 104.865,00; B. diritto di comproprietà nella misura di tre quarti delle unità immobiliari site in Milano, via
Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno gisti atti di compravendita del 30 agosto 1961 e del 12 gennaio 1968 – infra p. 20 e 21 relazione – al netto della donazione del piano secondo del compendio all.
4.1.1 C.T.U. e doc. 12 fasc. . A tale quota CP_1 del diritto sul compendio può essere attribuito il valore di € 279.751,50; C. diritto di comproprietà nella misura di tre quarti delle unità immobiliari site EN LO
(edificio e terreni circostanti giusto atto del 17 dicembre 1976 e del 26 gennaio 2004 infra all.
C.TU.
2.3.3.1 e 2.3.3.2). Il valore della quota dell'intero compendio può essere individuato nella somma di € 187.004,25
I crediti a favore del de cuius accertati con la sentenza del 27 dicembre 2023 (pp. 14 e 15):
1) danno morale soggettivo da reato ex art. 185 c.p.c. € 23.875,52;
2) danno da rimborso delle spese legali sostenute a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale di fronte al Tribunale di Vercelli € 5.747,08
Il valore della metà della donazione del diritto di proprietà dell'immobile sito in via Mosca n. 32, piano secondo (giusto atto del 22 aprile 1982 – doc. 12 fasc. da liquidarsi al momento CP_1 dell'aperta successone in € 146.853,00.
pagina 7 di 17
In definitiva la massa ereditaria utile ai fini dell'art. 556 c.c. è pari ad € 748.096,35.
La quota di riserva nominale che spetterebbe a ammonterebbe ad € 374.048,17. Parte_1
Dovendo imputare il valore nominale della donazione ricevuta in vita dal de cuius ex art. 564 c.c. egli ha diritto di conseguire in termini reali beni per € 227.195,17 dal relictum ereditario. Il rapporto tra tale quota nominale ed il complessivo valore del solo relitto ereditario è pari 37,78 % cosicchè l'azione di riduzione deve essere accolta entro tali limiti ovvero rendendo inefficace in via costitutiva e relativa soggettiva nei confronti dell'attore, l'istituzione ereditaria a titolo universale a favore dei convenuti. In questo modo la soddisfazione della quota di riserva avviene mediante l'acquisto della qualità di erede in capo all'attore nella misura del 37,78 % e nella corrispondente formazione di una comunione ereditaria con i convenuti, pro indiviso, nella quota del 62,22%.
Va da sé che devono essere esclusi dalle citate operazioni matematiche a monte:
- il c.d. credito per il danno da ristrutturazione edilizia che avrebbe subito il de cuius in quanto già reietto in sede di sentenza non definitiva (p. 14 punto I);
- l'imposta di successione corrisposta dal convenuto sia in quanto passività ereditaria insorgente post mortem (e non costituente debito del de cuius) sia, perché esclusa tout court dall'odierna causa per il sistema di rimborso previsto dal legislatore tributario (v. p. 15 citata sentenza).
La domanda di divisione deve essere rigettata per ragioni di impossibilità giuridica. L'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 , prescrive che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Si tratta di una disposizione dettata per gli atti di matrice negoziale. Condizionando la loro validità, la stessa dichiarazione non può che essere resa anche nel processo che le parti utilizzano per surrogare l'atto negoziale che non riescono a concludere. Attraverso il processo non si può ottenere una pronuncia che abbia effetti maggiori o diversi da quelli conseguibili nella vita di relazione. Con l'atto di citazione e con gli atti successivi le parti (o anche una sola) avrebbero dovuto:
− rilasciare tale dichiarazione in proprio;
oppure
− produrre un'attestazione di un tecnico abilitato. Avrebbero potuto provvedervi, anche in corso di causa, e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni e ciò a prescindere o meno dal rilievo d'ufficio. La presenza delle menzioni catastali (come per l'affine questione delle menzioni urbanistiche v. Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021) costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione e che la produzione delle suddette menzioni catastale può intervenire anche in corso di causa (v. infra Cass. II;
29 settembre 2020, n. 20526 in tema di 2932 c.c.)
pagina 8 di 17 Si tratta di una questione dichiarativa avente incidenza diretta sulla possibilità per il giudice di esercitare il potere di scioglimento della comunione per quanto concerne i diritti reali su beni immobili esistenti. Tale approdo non risulta scalfito da:
I. la modalità divisoria prescelta ovvero divisione in natura, attribuzione o vendita giudiziale atteso, peraltro, che la disposizione osta allo scioglimento della comunione prima ancora della divisione. Lo scioglimento consta di una trasformazione giuridica del diritto indiviso in una astratta quota giuridica su uno o più specifici beni mentre la divisione stricto sensu attiene alla concreta individuazione della pars quota con la pars tanta;
II. la astratta sanabilità amministrativa della difformità catastale rilevata. Il vero punctum dolens della vicenda è unicamente quello dichiarativo ovvero la mancanza in atti della dichiarazione di conformità al momento della decisione della causa. In questo caso la situazione è aggravata da una vera e propria attestazione di segno contrario dimessa nella C.T.U. dall'ausiliario del Tribunale rispetto ai beni meglio individuati nelle tabelle 2 e 3 della relazione integrativa del
C.T.U. del 14 ottobre 2024
L'interlocuzione officiosa sollevata dal Tribunale ex art. 101 comma secondo c.c. (ord. 6 dicembre 2024) non ha condotto ad alcuna elisione delle ragioni giuridiche sottostanti la questione sollevata. Le parti, anzi, hanno riconosciuto in fatto ciò che è stato dichiarato dal C.T.U. in loro surroga chiedendo soltanto “l'opportunità di un rinvio dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni per il 16
pagina 9 di 17 gennaio 2025, per consentire alle Parti di incaricare, auspicabilmente di comune accordo, un tecnico per l'espletamento delle relative pratiche catastali (e nell'interesse delle Parti anche urbanistiche – i convenuti). L'attore aveva richiesto una “integrazione della consulenza ai fini sopra indicati disponendo altresì che il CTU, accertata la conformità dei singoli immobili, certifichi per ognuno di essi ove lo stato di fatto sia conforme, la predetta conformità, al fine di poter procedere nella successiva divisione”. Si tratta, pertanto, di istanze processualmente non accoglibili atteso che la condizione di possibilità giuridica catastale sottostante doveva essere presente già all'inizio della causa. In secondo luogo, il processo non è certo il luogo (né il C.T.U. ha tale incarico) di propulsare o, addirittura, confezionare certificazioni catastali in luogo delle parti. Il Tribunale, infatti, ha somministrato il quesito n. 4 “per venire incontro” alle parti ed evitare una pronuncia in mero rito, e de plano, vista la plastica assenza delle dichiarazioni di una delle parti sulla conformità dello stato di fatto allo stato di diritto.
In termini processuali, poi, il Tribunale non può neanche far ricorso al principio di diritto espresso dalle citate SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021 in materia di mancanza delle menzioni urbanistiche e divisione parziale. Nel caso in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti (infra SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021 dove la Corte chiarisce che quando si discorre “di edifici "abusivi", con ciò intendendo nondimeno riferirsi (in conformità alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi” - p. 9 cit.). Principio applicabile mutatis mutandis anche al caso di immobili che non necessitino della dichiarazione di conformità catastale, come i terreni, oppure per i beni che hanno tale dichiarazione, come il box sito in Milano in via Mosca n. 32 (ancorché pertinenza dell'unità abitativa). Orbene difetta una simile istanza di scioglimento della comunione ereditaria in via parziale nelle conclusioni rassegnate dalle parti e su riportate.
In questo contesto processuale il Tribunale non può certo agire ex officio ad uno “stralcio” divisionale dei soli terreni e del citato box.
Tale pronuncia non osta, tuttavia, alla necessità di dover regolare i conti tra i condividenti nell'ambito delle operazioni “pre -divisionali” costituite appunto dal rendimento del conto tanto dei debiti che essi avevano nei confronti del de cuius tanto di quelli che sono sorti in virtù o dipendenza della comunione e che sono stati estinti in maniera eccedentaria alla quota dal singolo erede. Si tratta di un'attività che presuppone una serie di accertamenti di carattere fattuale e giuridico necessari per liquidare tali poste creditorie e che, a differenza di quanto perorato in comparsa conclusionale dai convenuti, non trovano in questa sede uno “sfogo” condannatorio al pagamento di somme di denaro ma, come si vedrà, all'incremento della quota a cui concorreranno i coeredi convenuti quando si addiverrà alla divisione (negoziale o contenziosa che sia). Va prima affrontata la questione sotto un profilo fattuale.
Il c.d. risarcimento del danno per i frutti percepiti e percipiendi dal possesso esclusivo dell'unità immobiliare in EN LO (AL) lamentato dai convenuti pari ad almeno € 57.000,00. Orbene i convenuti si dolgono che il citato compendio sarebbe stato messo a reddito dall'attore e ne esigono i frutti in virtù del principio generale della fruttificazione della cosa e del rendimento del conto che ciascuno dei comproprietari ne debba fare agli altri. L'assunto principale, tuttavia, non è sorretto da una prova diretta, soprattutto in termini di quantificazione dell'asserito canone di locazione, che l'attore avrebbe conseguito senza nulla pagina 10 di 17 retrocedere ai convenuti quali coeredi (peraltro al tempo l'attore non aveva alcun titolo di delazione legittima in proprio favore).
Orbene non può condividersi quanto affermato dalla difesa convenuta circa la non contestazione attorea ex art. 115 comma secondo c.p.c. della sussistenza di un contratto di locazione con la CE OU RL o, comunque, del suo amministratore atteso che ha sostenuto il CP_3 Parte_1 contrario ovvero l'accesso al compendio per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione. Ciò, pertanto, non solleva i convenuti dal dimostrare i propri assunti. Prova non conseguita attraverso la produzione offerta in comparsa di costituzione e risposta (pp. 17 e 18 – doc. 16 fasc. Si tratta, CP_1 infatti, non di un contratto di locazione o una scrittura ricognitiva dello stesso, ma di richieste di allaccio ad un'utenza che potrebbero essere anche compatibili con l'attività di cantiere. A prescindere da ciò, tuttavia, per dimostrare il conseguimento di un frutto va dimostrata la sua entità non potendo certo esservi un contratto di locazione privo di un canone determinato o determinabile. Las difesa convenuta, su questo, si cimenta in una vera e propria congettura secondo l'id quod plerumque accidit ovvero almeno circa € 1.000,00 mensili. L'assenza di un quantum elide in radice anche la prova presuntiva che sarebbe ritraibile dal possesso delle chiavi che tale terzo avrebbe avuto anche al tempo delle oo.pp.. In virtù dell'art. 2697 c.c. l'assunto va respinto. Ad una diversa sorte non si sottrae, tuttavia, neanche la richiesta subordinata di fruttificazione virtuale del bene perorata dai convenuti sulla scorta dell'art. 1102 c.c. L'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012). Ciò legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016). Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. II, 14 aprile 2015,
n. 7466; Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Tuttavia se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. II, 20 gennaio 2022, n. 1738).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. pagina 11 di 17 Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (infra
Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423).
Occorre valutare unicamente se le parti non posseditrici della cosa siano state lese nella volontà ed interesse di farne uso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 c.c. In questo caso i conventi non hanno mai esternato in via stragiudiziale (docc. 14 e 17 fasc. la volontà di utilizzare alcuno dei cespiti siti EN LO (AL) per esercitarvi il CP_1 compossesso. A fortiori, nella presente causa divisionaria non hanno mai richiesto l'assegnazione di tale compendio proponendo, di contro, che lo stesso fosse assegnato all'attore. Da qui l'insussistenza alla base di una volontà di possedere il bene e, quindi, di doverne surrogare l'esercizio impedito attraverso la corresponsione di frutti figurativi.
Il rimborso delle spese di ristrutturazione delle porzioni di immobili del compendio di via Mosca n. 32
(D b delle conclusioni dei convenuti) L'assunto è fondato in parte. E' portato normativo che le spese per la conservazione della cosa comune costituiscano un'obbligazione inerente la cosa comune che deve esse oggetto di rimborso, nei limiti della quota eccedentaria sostenuta dal comunista. In questo caso, trattandosi di comunione ereditaria, si intreccia con la regula iuris della parziarietà dei debiti ereditari e del diritto del coerede al rimborso ex art. 752 e
754 c.c.
I convenuti hanno esplicato soltanto in corso di causa ciò che era stato oggetto di una sorta di allegazione implicita con la produzione di una scheda (doc. 27 fasc. recante un elenco CP_1 di lavori di ristrutturazione che avrebbero eseguito sul compendio e che sarebbero dimostrati da ulteriori fatture e quietanze (docc. 27- 37 fasc. In via fattuale va accertato che l'attore CP_1 non ha contestato in alcun modo la circostanza di fatto inerente alla ristrutturazione occorsa
(confermata anche in sede di oo.pp); altra questione concerne il quantum e l'inerenza dei pagamenti eseguiti al sostenimento di spese effettivamente riconducibili al concetto di conservazione della cosa e come tali “rimborsabili”. A questi devono aggiungersi le migliorie apportate in termini strutturali in quanto hanno condotto ad un obbiettivo aumento del valore complessivo del cespite (quello al piano rialzato) caduto in successione (come “attestato” dall'ausiliario del Tribunale). Da un esame dei documenti prodotti può riconoscersi tale “dignità” alle spese sostenute per:
- la ristrutturazione bagno (docc. 27- 34 fasc. nella misura di € 3.940,00 ovvero CP_1 metà di quanto esposto visto il beneficio della detrazione fiscale al 50% conseguito dai convenuti;
- l'acquisto e il montaggio dei serramenti per € 25.564,00 (docc. 31 e 3435 fasc. CP_1
- l'acquisto e l'installazione dei cancelli ed inferriate di sicurezza per € 8.580,00 (doc. 35 fasc.
CP_1
- la sostituzione dei portoni nell'appartamento e nel magazzino per € 4.587,00 (docc. 36 e 37 fasc. CP_1 per complessivi € 42.676,00. L'entità del rimborso deve essere determinata sulla scorta della quota di successione ereditaria dell'attore (quale misura dell'importo sostenuto in eccedenza) pari al 37,78 % calcolato, tuttavia, sulla quota di tre quarti del diritto caduto in successione (€ 32.007,00). In questa sede, infatti, non può procedersi a liquidare importi estranei alla successione paterna. In sintesi € 12.092,24.
pagina 12 di 17 Il rimborso delle spese di gestione della proprietà comune in Milano, via Mosca n. 32 Si tratta di un'affermazione errata in diritto poiché riferita a spese sostenute per il godimento diretto o indiretto (visto il comodato concesso sull'appartamento al piano rialzato) della cosa comune, come tali di carattere non strutturale o conservativo, Esse sono legate al possesso poiché ritenute foriere di godimento diretto o di fruttificazione della cosa a vantaggio di chi le sostiene non avendo un'incidenza duratura sulla stessa.
Il rimborso delle spese di liberazione dell'immobile in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15. Si tratta di una spesa sostenuta per recuperare alla massa (seppur in virtù dell'effetto retroattivo dell'acquisto dell'eredità in capo all'attore) il possesso di un bene ereditario detenuto da terzi (p. 25 comparsa di risposta). Orbene il patrono dei convenuti ha allegato e dimostrato un esborso per spese legali pari ad € 4.415,53 (docc. 40 e 41 fasc. chiedendo, tuttavia, il rimborso, tuttavia, di CP_1
€ 735,92 ovvero parametrato alla quota di un sesto del cespite di cui l'attore sarebbe titolare giusta successione materna. In disparte l'erroneità della quota (v. ut supra). I convenuti non hanno precisato le loro conclusioni, neppure all'esito della prima sentenza, parametrando la spesa alla quota di successione paterna alla quale sarebbe dovuto succedere l'attore a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione. In astratto avrebbero avuto diritto al rimborso (nell'ambito della successione per cui è causa) di € 1.251,14 ma il principio della domanda (precisata in modo netto) impedisce al Tribunale di riconoscere oltre la somma richiesta di € 735,92.
Le conseguenze di tali accertamenti
Si è chiarito che la divisione non sia possibile in termini universali o parziali. In questi casi, pertanto, non può procedersi all'ordinaria operazione di resa del conto fra gli eredi e all'esecuzione delle operazioni di imputazione a debito della quota del coerede debitore e al prelievo in natura di beni
(anche non omogenei) da parte degli altri coeredi in proporzione alla loro.
In sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n. 366/1985). Lo scopo della resa dei conti è quello di rendere definitivi e, quindi, liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di godimento separato di beni comuni o da eventuali atti di amministrazione compiuti nell'interesse comune. La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delle operazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividenti avvenga prima della «formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità» risulta chiara da quanto dispone il secondo comma dell'art. 724 c.c.: ciascun coerede deve «imputare alla sua quota» non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche «quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione. Sono esclusi dall'imputazione i debiti che hanno una genesi diversa (Cass. n.
975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977). I prelevamenti, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano, tolti cioè i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori (Cass. n. 1481/1979; n. 398/1985).
Sulla scorta dell'art. 1115 c.c., se un partecipante, tenuto in solido, ha pagato un debito comune prima dello scioglimento, egli ha diritto di regresso verso gli altri;
diritto che, se può esercitare anche prima della divisione a norma degli artt. 1101 e 1298 c.c., a fortiori potrà esercitare all'atto dello scioglimento. In questo caso, come dispone il terzo comma della norma, tuttavia, il diritto si fa valere con l'assegnazione di una porzione maggiore a chi lo vanta;
la norma realizza in favore del compartecipe che abbia pagato per intero il debito solidale, un risultato simile a quello che si realizza pagina 13 di 17 con il sistema dei prelevamenti, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c. per il regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione nella divisione ereditaria. Nell'uno e nell'altro caso, facendosi valere il credito nella divisione, questa si conclude con l'assegnare al partecipante, debitore degli altri, una porzione minore di quella che egli avrebbe dovuto avere in base alla sua quota. Con il sistema dei prelevamenti, previsto per la liquidazione dei debiti dipendenti dalla comunione, il sacrificio divisorio del partecipante creditore si attua, in via preventiva, mediante la riduzione della massa comune. Egli concorre nella divisione in ragione della sua quota originaria, ma concreta tale quota su una massa più ristretta, perché non ne fanno più parte i beni prelevati dai creditori. Con l'incremento di quota la massa è la stessa, ma il debitore subisce il maggiore concorso del creditore, con speculare diminuzione della propria partecipazione.
Ex art. 725 c.c., infatti, i prelevamenti si effettuano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura, solo per quanto è possibile. La mancanza di tali beni non esclude il diritto al prelevamento da parte dei coeredi (Cass. n. 17022/2017; n. 2184/1961). Il fatto che, in linea di principio, il metodo dei prelevamenti non operi sulle quote, ma sulla massa, non vuol dire che nella divisione ereditaria non si possa avere una modifica delle quote secondo la logica dell'art. 1115, comma 3, c.c. Intanto è intuitivo che il sistema dei prelevamenti può funzionare a condizione che la massa comprenda una pluralità di cose;
inoltre occorre che le cose «prelevabili», seppure di natura diversa rispetto a quelle non conferite in natura, siano idonee quanto meno a eguagliare il valore che deve costituire oggetto di prelevamento. Infatti, mentre è concepibile che il creditore prelevi di più rispetto al proprio diritto, versando alla massa l'eccedenza, non può avvenire il contrario, e ciò per una ragione immediatamente percepibile: un prelevamento inferiore lascerebbe sopravvivere una parte del debito, che andrebbe regolata con un prelevamento supplementare, non potendosi costringere il debitore, il quale si trova in questa fase in posizione di soggezione e non di obbligo, a versare la differenza (cfr. Cass. n. 5092/2006).
D'altra parte, se la massa non permette la applicazione del metodo dei prelevamenti non per questo si può dire che, nella divisione ereditaria, non essendo prevista una norma analoga a quella dell'art. 1115
c.c., il compartecipe, il quale sia creditore degli altri per titolo dipendente dalla comunione, non possa aspirare a realizzare il credito sulla massa tramite un incremento di quota. La eventualità che il metodo dei prelevamenti non sia percorribile non può risolversi nel sacrificio del compartecipe creditore, perché l'esigenza che è alla base della disciplina dettata dagli artt. 724 e 725 c.c. si pone sempre allo stesso modo, qualunque sia la composizione della massa. Quando il metodo non può funzionare, è giocoforza che il regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione sia attuato tramite la modifica delle quote di riparto, nella stessa logica del terzo comma dell'art. 1115 c.c. Nella divisione dei beni ereditari, l'erede, che sia debitore di altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, può evitare l'imputazione e il prelevamento estinguendo in moneta corrente il suo debito. Il pagamento, però, deve essere effettuato prima delle operazioni di prelevamento, non potendosi ammettere che sia disatteso a posteriori un atto compiuto nel rispetto delle regole che stabiliscono i modi di graduazione delle operazioni divisionali (Cass. n. 569/1979; n. 1921/1969). Fatto che occorre nella fattispecie de qua.
In definitiva è gioco forza concludere che, tanto nella divisione ereditaria, quanto nella divisione di cose comuni, il regolamento sulla massa dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, previsto dagli artt. art. 724 e 725 c.c., quando non sia avvenuto (o non possa avvenire) mediante il preventivo prelievo dalla massa di beni da parte dei creditori in proporzione delle rispettive quote, si attui, in favore dei compartecipi creditori, mediante un incremento delle quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione.
pagina 14 di 17 Appare quindi evidente che nell'attuale situazione di “stallo divisorio” non possa pregiudicarsi il diritto dei compartecipi a conseguire, tramite maggiori beni, il “credito” vantato direttamente o per successione ereditaria in confronto dell'altro erede – comunista. L'unica soluzione giuridicamente percorribile è quella di incrementare la quota nominale astratta in capo ai convenuti, riducendo proporzionalmente quella dell'attore così da cristallizzare in via definitiva la compartecipazione all'eredità del de cuius A tal fine, tuttavia, occorre “attualizzare” il valore dell'asse ereditario (non della massa quale concetto riferito alla riunione fittizia) poiché complesso di beni rilevante ai fini della divisione che, come noto, deve essere valutata al momento della stessa e non all'apertura della successione. In questi termini soccorre l'elaborato peritale nel quale il C.T.U. ha proceduto ad una analitica e duplice valutazione estimativa fondata su due tipologie di criteri (v. amplius pp. 35-39 e 43-47 relazione peritale;
all. 5.3.1.). Ad avviso del Collegio appare maggiormente rispondente a ragioni oggettivi e verificabili il c.d. criterio 2 (pp. 38 e 39 relazione) in quanto riferito ai dati estratti dall'Osservatorio sul mercato immobiliare che riporta i prezzi reali delle compravendite e non i meri annunci (tipici dei siti specializzati) che costituiscono la base della trattativa e non il valore venale negoziato.
In sintesi:
− diritto di comproprietà nella misura di 3/4 dell'unità immobiliare in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15 pari a € 130.647;
− diritto di comproprietà nella misura di ¾ del compendio caduto in successione in via Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno) pari ad € 548.258,00;
− diritto di comproprietà nella misura di tre quarti delle unità immobiliari site EN LO (edificio e terreni circostanti) pari ad € 121.799,25.
L'asse ereditario così valutato all'attualità ammonta ad € 800.704,25 cosìcchè in termini “reali- divisori”: I. all'attore spetterebbero beni per € 302.506,06 (il 37,78 %); II. ai convenuti spetterebbero beni per € 498.198,18 (il 62,22%.).
Ebbene l'attore deve imputare alla sua quota i seguenti debiti a vario genere maturati (v. ut supra per la loro liquidazione):
- risarcimento del danno morale verso il de cuius;
- spese costituzione parte civile;
- rimborso (pro quota) spese ristrutturazione;
- rimborso (pro quota) spese liberazione immobile.
I convenuti coeredi avrebbero diritto a prelevare beni pari all'entità della quota di successione del credito del de cuisu (complessivi € 18.431,18) e all'importo eccedentario delle spese sostenute per la cosa comune (complessivi € 12.828,16). In finali € 31.259,34. Tale entità nominale, tuttavia, non potrà essere soddisfatta in questo processo ex art. 725 c.c. in quanto non ci sono beni da prelevare e, quindi, attribuire dall'asse ereditario visto l'impedimento giuridico di cui sopra (e l'assenza di qualsivoglia richiesta sul punto da parte dei convenuti). Ne segue che la loro “soddisfazione” avverrà mediante l'incremento nominale della quota di partecipazione alla comunione ereditaria e la correlativa diminuzione di quella dell'attore. In questo modo nella futura divisione (un altro giudizio oppure in via negoziale) si terrà conto di tali “nuove” quote.
pagina 15 di 17 Ai convenuti spetteranno beni per il valore di € 529.457,52 (€ 498.198,18 + € 31.259,34). All'attore spetteranno beni residui per € 271.246,73 (€ 302.506,06 - € 31.259,34). Da qui la nuova proporzione quotistica finale ovvero:
- il 66,12% in capo a e;
Controparte_1 Controparte_2
- il 33,88% in capo a . Parte_1
La domanda di risarcimento del danno morale soggettivo richiesto dai convenuti in proprio è infondata e va respinta. La prospettazione attorea si fonda sull'astratta commissione di un fatto – reato in cui sarebbe incorso l'attore nel perorare la domanda di indegnità a succedere dei convenuti nel presente processo incentrato sul fatto che “hanno pubblicato un testamento falso, e pertanto commettendo il reato previsto e punito dall'art. 491 c.p., è astrattamente configurabile come calunnioso ex art. 368 c.p.” Ad avviso della difesa convenuta:” L'Attore, in un crescendo rossiniano, non si è però formato qui, accusando in un atto giudiziario i Convenuti di aver fatto scientemente uso di un testamento olografo della cui falsità erano consapevoli, al fine di giovarsene, con ciò sottintendendo che avessero concorso a tale falsità o ne fossero quantomeno consapevoli” Orbene l'assunto non può essere condiviso nella sua globalità o meglio sotto il profilo di reità che i convenuti intravedono nella condotta assertiva portata avanti dall'attore (tramite il proprio patrono). Non discorrono di diffamazione lato sensu (quale lesione dell'onore e reputazione verso l'esterno) quanto di un comportamento calunnioso. L'attribuzione di un comportamento (l'uso di un testamento di cui si aveva la consapevolezza della falsità) che avrebbe dovuto generare l'avvio di un procedimento penale, quantomeno. In ciò starebbe il c.d. fatto - reato che il Tribunale dovrebbe accertare in via incidentale in quanto la calunnia è una fattispecie plurioffensiva nella quale è tutelata, pima ancora della reputazione, l'amministrazione della giustizia. La circostanza che non vi sia stata alcuna denuncia oppure inizio ex officioso di un procedimento penale deprime l'allegazione dei convenuti ad una
“mera” questione di reputazione come tale da non integrante il fatto reato indicato neanche ai soli fini odierni. L'infondatezza delle domande attorea in materia di impugnativa della scheda, ed anche il suo contengo ante causam, pur censurabili sotto diversi profili, non hanno neanche travalicato i limiti della continenza espressiva ai fini dell'integrazione di fatti di reato quali l'ingiuria o la diffamazione. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la citazione non contiene espressioni o frasi esorbitanti rispetto alla prospettazione (pur infondata) di una causa petendi "sgradita" ai convenuti.
Null'altro vi è da aggiungere.
Le spese di lite seguono la soccombenza che deve predicarsi parzialmente reciproca in termini sia qualitativi (tipologia di domande vicendevolmente accolte o rigettate rispetto allo sforzo defensionale profuso: impugnativa testamentaria ed azione di riduzione) che quantitativi (numero di domande ed eccezioni accolte o respinte, inclusa quella divisoria). Nello specifico l'attore deve essere condannato alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dai convenuti e liquidate in € 777,00 per anticipazioni non imponibili, € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta,
e C.P.A., compensando fra le parti la residua metà.
Le spese di C.T.U., di contro, vengono poste definitivamente a carico delle parti secondo le quote accertate a fini divisori visto il comune interesse all'espletamento dell'incombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa pagina 16 di 17 − riduce del 37,78 % in favore di l'istituzione di e Parte_1 Controparte_1
quali eredi universali di giusto testamento pubblico Controparte_2 Persona_1 ricevuto il 25 maggio 2010;
− dichiara inammissibile la domanda di divisione per impossibilità giuridica;
− imputati i debiti dell'attore verso il de cuius e verso gli altri coeredi nonchè incrementata la quota spettante ai convenuti, accerta la quota di eredità del 66,12% in capo a
[...]
e del 33,88% in capo a;
CP_1 Controparte_2 Parte_1
− rigetta ogni altra domanda o eccezione svolta dalle parti;
− condanna alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e liquidate in € 777,00 per anticipazioni non CP_1 Controparte_2 imponibili, € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando fra le parti la residua metà;
− pone definitivamente a carico delle parti, secondo le rispettive quote ereditarie, spese di C.T.U..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE Alessandro Petrucci Antonella Cozzi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente dott. Pierluigi Perrotti Giudice dott. Alessandro Petrucci Giudice Relatore all'esito dell'udienza del 14 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20478/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACHENZA Parte_1 C.F._1
SALVATORE e CE LA TA ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SAN BARNABA, 39 20122 MILANO presso il difensore avv. ACHENZA
SALVATORE
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
VENERUSO MARCO ed elettivamente domiciliati in VIA COSIMO DEL FANTE 3 MILANO presso il difensore avv. VENERUSO MARCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'intestato Tribunale, in composizione collegiale, ha così statuito in via non definitiva tra le parti della causa in epigrafe con sentenza del 27 dicembre 2023, n. 10773:
pagina 1 di 17 • rigetta le domande di nullità del testamento olografo del 30 dicembre 2009 e del testamento pubblico ricevuto il 25 maggio 2010 proposte da;
Parte_1
• rigetta la domanda di indegnità a succedere a in capo a e Persona_1 Controparte_1
proposta da;
Controparte_2 Parte_1
• rigetta la domanda riconvenzionale di indegnità a succedere a in capo a Persona_1 [...]
proposta da e;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
• rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione sollevata da Controparte_1
e ; Controparte_2
• accerta i crediti verso costituenti il reclitum ai fini della riunione fittizia Parte_1 ex art. 556 c.c. di cui alla parte motiva;
• rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza affinchè il g.i. svolga l'attività istruttoria necessaria ai fini della decisione delle domande residue;
• spese col definitivo.
Con successiva ordinanza il g.i. ha disposto l'espletamento di una C.T.U. atta a far acquisire al
Collegio elementi di natura tecnico – estimativa ed edilizia necessari al fine di individuare, descrivere e stimare i cespiti (o la loro quota) caduti in successione ai fini della riunione fittizia e della successiva eventuale divisione nominando quale ausiliario del Tribunale l'Arch. . Per_2 Accettato l'incarico nelle forme cartolari degli artt. 127 -ter e 193 c.p.c. è stato somministrato il seguente quesito:
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitati gli immobili siti in Milano, Piazza Monte
Falterona n. 15, Via Antonio Mosca n. 32 (appartamento al PT e I, laboratorio e terreno), EN
LO (AL) (abitazione e terreni) cui alle pp. 3- 6 della citazione nonché quello dell'atto di donazione del 22 aprile 1982 (doc. 43 fasc. , compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente CP_1 anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione,
1. descriva gli immobili in oggetto indicando i confini, i dati catastali e le coerenze a lotto;
2. verifichi l'esistenza di formalità, vincoli attraverso le opportune ispezioni ipo-catatstali a far data dagli acquisti di ciascun cespite;
3. fornisca le notizie di cui all'art. 40 l. 47/85 ed all'art. 46 D.P.R. 380/2001 ed indichi in particolare gli estremi della concessione o licenza ad edificare o del permesso di costruire e dell'eventuale concessione o permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), ovvero dichiari che la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967;
4. attesti la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ex art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 dei fabbricati (con esclusione di quello sito in Milano Via Antonio Mosca n. 32, piano primo);
5. determini in ogni caso il valore di mercato dei beni in oggetto (o della loro quota caduta in successione) sia al 6 marzo 2015 che all'attualità esponendo i criteri della stima;
6. dica se siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
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7. in caso affermativo, e sentite le parti, ipotizzi uno o più progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con
i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche;
8. determini il valore locativo di ogni cespite a far data dall'aperta successione;
9. indichi eventuali spese compiute dai comunisti nell'interesse della comunione se risultino da documenti giustificativi già ritualmente acquisiti agli atti e le ripartisca pro quota;
10. indichi eventuali frutti percepiti dai comunisti se risultino da documenti”. Espletate le oo.pp., l'elaborato è stato depositato il 29 maggio 2024. All'esito della discussione sulla consulenza il g.i. ha rilevato la:
− la tardività delle osservazioni svolte dall'Arch. C.T.P. attoreo;
Persona_3
− l'omessa risposta dell'ausiliario del Tribunale ai quesiti 3 e 4 somministrati con l'ordinanza del 27 dicembre 2023;
− ha fissato nuovi termini per il contraddittorio tecnico cartolare tra C.T.U. e cc.tt.pp. e ha rinviato la causa all'udienza del 21 novembre 2024. Con successiva ordinanza ha:
• ritenuto l'esaustività della risposta ai quesiti per come integrata dal C.T.U. nell'elaborato depositato il 14 ottobre u.s.;
• l'assenza della dichiarazione di conformità catastale ex art. 29 – bis comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52 dei fabbricati;
che come già divisato nell'ordinanza dell'11 luglio 2024 da parte delle parti e la conferma della difformità dello stato di fatto a fini emergente dalla C.T.U.;
• ritenuto di sollevare la questione d'ufficio della possibilità giuridica dello scioglimento della comunione ereditaria e successiva divisione degli immobili rispetto ai quali né le parti né il
C.T.U. abbiano attestato positivamente la citata conformità catastale oggettiva (Milano, P.zza
Monte Flaterona n°15, Via Mosca n°32 Laboratorio e Abitazione PT;
EN LO , abitazione);
• assegnato alle parti termine per eventuali memorie fino al 9 gennaio 2025 ex art. 101 comma secondo c.p.c.;
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 16 gennaio 2025.
ha così precisato: Parte_1
“ I procuratori dell'attore, richiamate espressamente in questa sede le conclusioni precisate con foglio separato depositato il 28 giugno 2023, rilevano come tra i quesiti posti al CTU da parte di Codesto
Tribunale non fosse ricompreso un accertamento essenziale al fine della divisione (cui le operazioni peritali erano tese) quale l'accertamento della conformità dello stato di fatto alle risultanze catastali. Trattasi di accertamento essenziale per la vendita/divisione degli immobili siti a Milano.
Informato inoltre il Giudice con le presenti note del fatto che il CTU durante le operazioni ha recuperato presso gli Uffici la scheda catastale di tutti gli immobili e nei sopralluoghi ha accertato lo stato di fatto degli stessi con la conseguenza che il Consulente dell'Ufficio è pertanto, in grado, già allo stato, di procedere al rilascio della dichiarazione di conformità per consentire al Tribunale di procedere alla divisione quanto meno della parte preponderante del compendio immobiliare, la difesa di Parte_1
CHIEDE che il Giudice disponga l'integrazione della consulenza ai fini sopra indicati disponendo altresì che il CTU, accertata la conformità dei singoli immobili, certifichi per ognuno di essi ove lo stato di fatto sia conforme, la predetta conformità, al fine di poter procedere nella successiva divisione”.
pagina 3 di 17 Il procuratore dei convenuti ha concluso:
“Preliminarmente: accertare e dichiarare che il comportamento dell'Attore, che ha dolosamente accusato i Convenuti di aver pubblicato un testamento falso, e pertanto
commettendo il reato previsto e punito dall'art. 491 c.p., è astrattamente configurabile come calunnioso ex art. 368 c.p., e pertanto condannare l'Attore a risarcire ai Convenuti il danno non patrimoniale per l'effetto cagionato loro, ex art. 185 c.p., con la somma di € 20.000,00, o quella diversa e anche maggior somma ritenuta di giustizia;
rigettare le domande di cancellazione ex art. 89 c.p.c. e del conseguente risarcimento poiché infondate, essendo le espressioni sgradite all'Attore fondate su quanto emerso nel procedimento penale aperto in seguito alla presentazione della denuncia-querela del de cuius
nei suoi confronti, e comunque coerenti con le esigenze difensive e del tutto Persona_1 continenti;
rigettare la domanda di condanna dei Convenuti ex art. 96 c.p.c. perché infondata;
Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la preclusione giuridica a procedere con la divisione di ciascuno dei beni oggetto della domanda di divisione formulata dall'Attore, disporre l'acquisizione dei certificati di conformità catastale e urbanistica dei suddetti beni a cura e spese dell'Attore entro il prefiggendo termine. All'esito della suddetta acquisizione, ancora nel merito: accertato e dichiarato
A) che le Parti sono comproprietarie a diverso titolo dei beni così come descritti nella relazione del
Ctu e sinteticamente individuati
- nell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15;
- nelle unità in Milano via Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno);
- nell'unità in EN LO (edificio e terreni circostanti);
B) che in conseguenza delle statuizioni contenute nella Sentenza non definitiva del Tribunale di Milano
n. 10509/2023 i beni sui quali sussiste la comunione ereditaria sui beni relitti dal de cuius Persona_1 fra l'Attore e i Convenuti sono:
- 5/6 dell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15;
- ¾ delle unità in via Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno);
- ¾ dei beni in EN LO (edificio e terreni circostanti);
C) che in conseguenza delle statuizioni contenute nella Sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 10509/2023 l'Attore è erede per ½ dei suddetti beni;
D) che in conseguenza delle statuizioni contenute nella Sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 10509/2023 l'Attore dovrà imputare alla quota spettantegli sui beni relitti dal de cuius : Persona_1
a) il valore – alla data dell'apertura della successione - della donazione ricevuta dal padre in data 22 aprile 1982, stimata dal Ctu in € 146.853,00 e non contestata;
b) la somma non contestata di € 57.283,82 a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Convenuti per la ristrutturazione dell'unità in Milano, via Mosca n. 32; dallo stesso danneggiata, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
c) la somma non contestata di € 29.622,60, pari all'importo liquidato dal Tribunale a titolo risarcitorio per il danno morale da lui cagionato al de cuius, dichiarare che l'Attore è stato leso nella legittima per la sola differenza fra i valori dei suddetti beni indicati al punto B) cosi come accertati dal Ctu arch. e i suddetti debiti. Per_2
E) rilevato che il solo Attore è proprietario, per successione legittima della madre, delle restanti quote dei suddetti beni ovvero
- 1/6 dell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15, pagina 4 di 17 - ¼ delle unità in via Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno)
- ¼ delle unità in EN LO (edificio e terreni circostanti)
e che le Parti nulla hanno opposto a che la divisione dei beni indicati al punto A) avvenga nella medesima operazione divisionale;
F) accertata e dichiarata l'indivisibilità in natura dei suddetti beni, redigere un correlativo progetto divisionale e formare due lotti, assegnando in piena proprietà ai Convenuti quello contenente i seguenti beni, tutti in Milano, via Mosca n. 32, così censiti:
- CF, Foglio 414, mappale 65, Piano T-2, sub 1, cat. A/2, z.c. 3, Classe 8, consistenza 6,5 vani;
- CF, Foglio 414, mappale 65, Piano S1, sub 3, cat. C/3, z.c. 3, Classe 6, 103 mq.;
- Terreno in Milano, CF, Foglio 414, mappale 67, piano S 1, z.c. 3, Consistenza 2 are, con terreno attiguo, ben potendo realizzarsi un'equa divisione assegnando all'Attore la piena proprietà dell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15 e di EN LO, residuando cosi anche un conguaglio a favore dei Convenuti;
G) condannare l'Attore a pagare ai Convenuti le seguenti somme: i) € 185.457,60 (€ 27.475,20 x 75%
x 9 anni) a titolo di rimborso del canone di locazione realizzabile dall'unità di EN LO (AL) data in godimento dall'Attore a CE OU RL , dalla data di apertura della Controparte_3 successione fino all'accertamento della lesione della legittima;
ii) € 10.508,93 a titolo di rimborso della gestione della proprietà comune in Milano, via Mosca n. 32;
iii) € 735,92 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la liberazione dell'unità in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15, per complessivi € 196.702,45 o quella diversa e anche maggior somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ferme le ulteriori statuizioni di condanna contenute nella Sentenza parziale In via istruttoria:
H) ammettere la prova per interpello formale dell'Attore e per testi sulle seguenti circostanze: 16) Vero che nell'estate dell'anno 2016 ai sigg.ri e veniva Controparte_1 Controparte_2 impedito l'accesso nell'unità immobiliare in EN LO, via Pessine n. 2, da incaricati di
[...]
e del Sig. , nonché da un lucchetto da loro apposto;
Si indica quale teste la Parte_1 CP_3
Sig.ra di Milano, viale Monte Ceneri n. 29. Testimone_1
17) Vero che nel mese di giugno 2016 il dott. immetteva nel possesso esclusivo Parte_1 dell'intera unità abitativa in EN LO, alla via Pessine n. 2 il Sig. , Amministratore CP_3
Unico della società Progetto Impresa RL, e della società C.E.I. OU RL, entrambe con sede in
AN AG (VA), via XXV Aprile n. 11, che forzava l'accesso all'unità immobiliare autorizzando l'operatore da lui incaricato di tranciare il lucchetto che chiudeva il cancello all'ingresso; 18) Vero che il Sig. personalmente con alcuni operatori da lui incaricati eseguiva lavori di CP_3 manutenzione non autorizzati, distraendo i beni mobili che l'arredavano e traslocandovi i propri, e chiudeva l'accesso alla proprietà con un lucchetto;
Si indica quale teste il Sig. di Milano, Piazza Anita Garibaldi Testimone_2
In ogni caso: condannare l'Attore alla complessiva rifusione in favore dei Convenuti delle spese di lite, liquidate come da separata nota. Con la più ampia riserva, sia istruttoria che di merito”.
In via pregiudiziale di rito il Collegio deve rammentare che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa (infra Cass. VI-II, Ord. 28 maggio 2020, n. 10067). Il giudice resta pagina 5 di 17 vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata (infra III, Ord. 11 luglio 2024, n. 19145). Logico corollario di ciò è l'irrilevanza delle diverse questioni riproposte, anche come vere e proprie conclusioni, dalla difesa dei convenuti sia in sede di precisazione delle conclusioni che nella
“prospettata” ricostruzione degli elementi patrimoniali attivi della successione (serventi quanto alla riunione fittizia che ai fini divisori) in sede di comparsa conclusionale. Ciò che è stato oggetto della pronuncia non definitiva risulta inattaccabile nella presente sede (giova segnalare, peraltro, che lo stesso difensore convenuto abbia affermato che nessuna impugnazione immediata o riserva d'appello è stata proposta contro la sentenza che sarebbe anche passata in giudicato).
La domanda di riduzione delle disposizioni a titolo universale del testamento pubblico del 25 maggio
2020 è fondata e va accolta nei limiti di cui appreso.
Il Collegio si riporta alla cornice di diritto e al regime giuridico della citata azione esposti alle pp.
8-11 selle sentenza del 27 dicembre 2023. Nel merito si può accertare la lesione della quota di riserva in capo all'attore (come riconosciuto anche in sede stragiudiziale dai convenuti) ex art. 537 c.c. dovendosi precisare, tuttavia, l'entità della lesione alla luce tanto della quota di riserva accertata dal Tribunale quanto dell'imputazione ex se del valore della donazione ricevuta in vita dal de cuius a cui è obbligato l'attore. Ai sensi dell'art. 537 c.c. “Salvo quanto disposto dall'articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio”. La disposizione testamentaria regolante la successione di :” CONFERMA DEL MIO Persona_1
PRECEDENTE OLOGRAFO IN DATA 30 DICEMBRE 2009, NOMINO MIEI EREDI UNIVERSALI IN
PARTI UGUALI FRA LORO I SIGNORI NATA A MILANO IL 27 GENNAIO Controparte_1
1957 E , NATO A SOVICO IL 5 NOVEMBRE 1956”. Appare Controparte_2 evidente che sul piano del solo relictum – debitum l'attore legittimario sia stato totalmente pretermesso.
Fatto incontestato in causa.
Purtuttavia deve imputare alla sua quota di riserva il valore della donazione Parte_1 ricevuta il 22 aprile 1982 (rectius.: metà del valore oggetto dell'atto dispositivo imputabile a Per_1
). Valore da calcolarsi alla data di apertura della successione ex art. 749 c.c.. (il cespite nel 1991 è
[...] stato venduto proprio agli odierni convenuti).
Va, pertanto, ricostruito il relictum ereditario che in questo caso si compone tanto di quote di diritti di comproprietà sui beni immobili quanto di crediti vantati dal de cuius (peraltro verso l'odierno attore) Il relictum immobiliare. L'esame dell'elaborato peritale (e degli allegati ivi dimessi) rendono possibile l'accertamento dei cespiti immobiliari caduti in successione attraverso l'esame dei titoli di provenienza e degli accertamenti eseguiti presso la Conservatoria dei RR.II. dal C.T.U.. Ai fini estimativi occorre rifarsi ai criteri esposti dall'ausiliario del Tribunale sia per quanto concerne il calcolo delle superfici (e consistenze - pp. 30 – 35 elaborato) sia per la valutazione offerta (pp. 41-42 e 54-55 relazione – valutazione virtuale su base O.M.I.). Orbene di seguito le componenti patrimoniali immobiliari con annessa valutazione:
pagina 6 di 17 A. diritto di comproprietà nella misura di 3/4 dell'unità immobiliare in Milano, Piazza Monte
Falterona n. 15 (giusto atto del 23 novembre 1989 in comunione legale con la coniuge premorta all.
4.2.3. C.T.U.). Va appurata una discrasia tra quanto indicato in Controparte_4 citazione ( e non opposto dalla difesa convenuta) e quanto risultante dai titoli di provenienza conseguiti in sede di C.T.U.. La difesa attorea si è limitata a riproporre pedissequamente (senza alcun supporto petitorio) il “risultato” della propria perizia di parte (doc. 4 fasc. ) nella Per_1 quale era indicata la quota di 5/6 caduti in successione ed un sesto a favore dell'attore iure hereditario ex matre. Tale perizia “ricopia” la voltura catastale svolta in sede di successione materna
A seguito delle ispezioni ipo- catastali eseguite dal C.T.U. si è potuto appurare che al Catasto è stata eseguita una rettifica delle “quote” di oscura natura ed effetti petitori
Rettifica priva di un riscontro petitorio nei RR.II.; da qui la caduta in successone materna della quota di un mezzo (2/4) che sono, a loro volta, stati devoluti per un quarto ciascuno all'attore e al, poi, defunto padre.
Da qui l'astratta titolarità di tre quarti in capo a al momento del decesso. A tale Persona_1 diritto per quota può essere attribuito il valore di € 104.865,00; B. diritto di comproprietà nella misura di tre quarti delle unità immobiliari site in Milano, via
Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno gisti atti di compravendita del 30 agosto 1961 e del 12 gennaio 1968 – infra p. 20 e 21 relazione – al netto della donazione del piano secondo del compendio all.
4.1.1 C.T.U. e doc. 12 fasc. . A tale quota CP_1 del diritto sul compendio può essere attribuito il valore di € 279.751,50; C. diritto di comproprietà nella misura di tre quarti delle unità immobiliari site EN LO
(edificio e terreni circostanti giusto atto del 17 dicembre 1976 e del 26 gennaio 2004 infra all.
C.TU.
2.3.3.1 e 2.3.3.2). Il valore della quota dell'intero compendio può essere individuato nella somma di € 187.004,25
I crediti a favore del de cuius accertati con la sentenza del 27 dicembre 2023 (pp. 14 e 15):
1) danno morale soggettivo da reato ex art. 185 c.p.c. € 23.875,52;
2) danno da rimborso delle spese legali sostenute a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale di fronte al Tribunale di Vercelli € 5.747,08
Il valore della metà della donazione del diritto di proprietà dell'immobile sito in via Mosca n. 32, piano secondo (giusto atto del 22 aprile 1982 – doc. 12 fasc. da liquidarsi al momento CP_1 dell'aperta successone in € 146.853,00.
pagina 7 di 17
In definitiva la massa ereditaria utile ai fini dell'art. 556 c.c. è pari ad € 748.096,35.
La quota di riserva nominale che spetterebbe a ammonterebbe ad € 374.048,17. Parte_1
Dovendo imputare il valore nominale della donazione ricevuta in vita dal de cuius ex art. 564 c.c. egli ha diritto di conseguire in termini reali beni per € 227.195,17 dal relictum ereditario. Il rapporto tra tale quota nominale ed il complessivo valore del solo relitto ereditario è pari 37,78 % cosicchè l'azione di riduzione deve essere accolta entro tali limiti ovvero rendendo inefficace in via costitutiva e relativa soggettiva nei confronti dell'attore, l'istituzione ereditaria a titolo universale a favore dei convenuti. In questo modo la soddisfazione della quota di riserva avviene mediante l'acquisto della qualità di erede in capo all'attore nella misura del 37,78 % e nella corrispondente formazione di una comunione ereditaria con i convenuti, pro indiviso, nella quota del 62,22%.
Va da sé che devono essere esclusi dalle citate operazioni matematiche a monte:
- il c.d. credito per il danno da ristrutturazione edilizia che avrebbe subito il de cuius in quanto già reietto in sede di sentenza non definitiva (p. 14 punto I);
- l'imposta di successione corrisposta dal convenuto sia in quanto passività ereditaria insorgente post mortem (e non costituente debito del de cuius) sia, perché esclusa tout court dall'odierna causa per il sistema di rimborso previsto dal legislatore tributario (v. p. 15 citata sentenza).
La domanda di divisione deve essere rigettata per ragioni di impossibilità giuridica. L'art. 29, comma 1 bis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 , prescrive che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Si tratta di una disposizione dettata per gli atti di matrice negoziale. Condizionando la loro validità, la stessa dichiarazione non può che essere resa anche nel processo che le parti utilizzano per surrogare l'atto negoziale che non riescono a concludere. Attraverso il processo non si può ottenere una pronuncia che abbia effetti maggiori o diversi da quelli conseguibili nella vita di relazione. Con l'atto di citazione e con gli atti successivi le parti (o anche una sola) avrebbero dovuto:
− rilasciare tale dichiarazione in proprio;
oppure
− produrre un'attestazione di un tecnico abilitato. Avrebbero potuto provvedervi, anche in corso di causa, e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni e ciò a prescindere o meno dal rilievo d'ufficio. La presenza delle menzioni catastali (come per l'affine questione delle menzioni urbanistiche v. Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021) costituisce condizione dell'azione e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione e che la produzione delle suddette menzioni catastale può intervenire anche in corso di causa (v. infra Cass. II;
29 settembre 2020, n. 20526 in tema di 2932 c.c.)
pagina 8 di 17 Si tratta di una questione dichiarativa avente incidenza diretta sulla possibilità per il giudice di esercitare il potere di scioglimento della comunione per quanto concerne i diritti reali su beni immobili esistenti. Tale approdo non risulta scalfito da:
I. la modalità divisoria prescelta ovvero divisione in natura, attribuzione o vendita giudiziale atteso, peraltro, che la disposizione osta allo scioglimento della comunione prima ancora della divisione. Lo scioglimento consta di una trasformazione giuridica del diritto indiviso in una astratta quota giuridica su uno o più specifici beni mentre la divisione stricto sensu attiene alla concreta individuazione della pars quota con la pars tanta;
II. la astratta sanabilità amministrativa della difformità catastale rilevata. Il vero punctum dolens della vicenda è unicamente quello dichiarativo ovvero la mancanza in atti della dichiarazione di conformità al momento della decisione della causa. In questo caso la situazione è aggravata da una vera e propria attestazione di segno contrario dimessa nella C.T.U. dall'ausiliario del Tribunale rispetto ai beni meglio individuati nelle tabelle 2 e 3 della relazione integrativa del
C.T.U. del 14 ottobre 2024
L'interlocuzione officiosa sollevata dal Tribunale ex art. 101 comma secondo c.c. (ord. 6 dicembre 2024) non ha condotto ad alcuna elisione delle ragioni giuridiche sottostanti la questione sollevata. Le parti, anzi, hanno riconosciuto in fatto ciò che è stato dichiarato dal C.T.U. in loro surroga chiedendo soltanto “l'opportunità di un rinvio dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni per il 16
pagina 9 di 17 gennaio 2025, per consentire alle Parti di incaricare, auspicabilmente di comune accordo, un tecnico per l'espletamento delle relative pratiche catastali (e nell'interesse delle Parti anche urbanistiche – i convenuti). L'attore aveva richiesto una “integrazione della consulenza ai fini sopra indicati disponendo altresì che il CTU, accertata la conformità dei singoli immobili, certifichi per ognuno di essi ove lo stato di fatto sia conforme, la predetta conformità, al fine di poter procedere nella successiva divisione”. Si tratta, pertanto, di istanze processualmente non accoglibili atteso che la condizione di possibilità giuridica catastale sottostante doveva essere presente già all'inizio della causa. In secondo luogo, il processo non è certo il luogo (né il C.T.U. ha tale incarico) di propulsare o, addirittura, confezionare certificazioni catastali in luogo delle parti. Il Tribunale, infatti, ha somministrato il quesito n. 4 “per venire incontro” alle parti ed evitare una pronuncia in mero rito, e de plano, vista la plastica assenza delle dichiarazioni di una delle parti sulla conformità dello stato di fatto allo stato di diritto.
In termini processuali, poi, il Tribunale non può neanche far ricorso al principio di diritto espresso dalle citate SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021 in materia di mancanza delle menzioni urbanistiche e divisione parziale. Nel caso in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti (infra SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021 dove la Corte chiarisce che quando si discorre “di edifici "abusivi", con ciò intendendo nondimeno riferirsi (in conformità alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi” - p. 9 cit.). Principio applicabile mutatis mutandis anche al caso di immobili che non necessitino della dichiarazione di conformità catastale, come i terreni, oppure per i beni che hanno tale dichiarazione, come il box sito in Milano in via Mosca n. 32 (ancorché pertinenza dell'unità abitativa). Orbene difetta una simile istanza di scioglimento della comunione ereditaria in via parziale nelle conclusioni rassegnate dalle parti e su riportate.
In questo contesto processuale il Tribunale non può certo agire ex officio ad uno “stralcio” divisionale dei soli terreni e del citato box.
Tale pronuncia non osta, tuttavia, alla necessità di dover regolare i conti tra i condividenti nell'ambito delle operazioni “pre -divisionali” costituite appunto dal rendimento del conto tanto dei debiti che essi avevano nei confronti del de cuius tanto di quelli che sono sorti in virtù o dipendenza della comunione e che sono stati estinti in maniera eccedentaria alla quota dal singolo erede. Si tratta di un'attività che presuppone una serie di accertamenti di carattere fattuale e giuridico necessari per liquidare tali poste creditorie e che, a differenza di quanto perorato in comparsa conclusionale dai convenuti, non trovano in questa sede uno “sfogo” condannatorio al pagamento di somme di denaro ma, come si vedrà, all'incremento della quota a cui concorreranno i coeredi convenuti quando si addiverrà alla divisione (negoziale o contenziosa che sia). Va prima affrontata la questione sotto un profilo fattuale.
Il c.d. risarcimento del danno per i frutti percepiti e percipiendi dal possesso esclusivo dell'unità immobiliare in EN LO (AL) lamentato dai convenuti pari ad almeno € 57.000,00. Orbene i convenuti si dolgono che il citato compendio sarebbe stato messo a reddito dall'attore e ne esigono i frutti in virtù del principio generale della fruttificazione della cosa e del rendimento del conto che ciascuno dei comproprietari ne debba fare agli altri. L'assunto principale, tuttavia, non è sorretto da una prova diretta, soprattutto in termini di quantificazione dell'asserito canone di locazione, che l'attore avrebbe conseguito senza nulla pagina 10 di 17 retrocedere ai convenuti quali coeredi (peraltro al tempo l'attore non aveva alcun titolo di delazione legittima in proprio favore).
Orbene non può condividersi quanto affermato dalla difesa convenuta circa la non contestazione attorea ex art. 115 comma secondo c.p.c. della sussistenza di un contratto di locazione con la CE OU RL o, comunque, del suo amministratore atteso che ha sostenuto il CP_3 Parte_1 contrario ovvero l'accesso al compendio per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione. Ciò, pertanto, non solleva i convenuti dal dimostrare i propri assunti. Prova non conseguita attraverso la produzione offerta in comparsa di costituzione e risposta (pp. 17 e 18 – doc. 16 fasc. Si tratta, CP_1 infatti, non di un contratto di locazione o una scrittura ricognitiva dello stesso, ma di richieste di allaccio ad un'utenza che potrebbero essere anche compatibili con l'attività di cantiere. A prescindere da ciò, tuttavia, per dimostrare il conseguimento di un frutto va dimostrata la sua entità non potendo certo esservi un contratto di locazione privo di un canone determinato o determinabile. Las difesa convenuta, su questo, si cimenta in una vera e propria congettura secondo l'id quod plerumque accidit ovvero almeno circa € 1.000,00 mensili. L'assenza di un quantum elide in radice anche la prova presuntiva che sarebbe ritraibile dal possesso delle chiavi che tale terzo avrebbe avuto anche al tempo delle oo.pp.. In virtù dell'art. 2697 c.c. l'assunto va respinto. Ad una diversa sorte non si sottrae, tuttavia, neanche la richiesta subordinata di fruttificazione virtuale del bene perorata dai convenuti sulla scorta dell'art. 1102 c.c. L'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
E' stato altresì chiarito, e ciò in risposta alla deduzione circa la violazione della previsione di cui all'art. 820 c.c., che i frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell'art. 820, terzo comma, cod. civ., la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass. n. 5504/2012). Ciò legittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro del mancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramite la concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché la fruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcuni dei comunisti (conf. Cass. n. 19215/2016). Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cass. II, 14 aprile 2015,
n. 7466; Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Tuttavia se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. II, 20 gennaio 2022, n. 1738).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. pagina 11 di 17 Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (infra
Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423).
Occorre valutare unicamente se le parti non posseditrici della cosa siano state lese nella volontà ed interesse di farne uso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 c.c. In questo caso i conventi non hanno mai esternato in via stragiudiziale (docc. 14 e 17 fasc. la volontà di utilizzare alcuno dei cespiti siti EN LO (AL) per esercitarvi il CP_1 compossesso. A fortiori, nella presente causa divisionaria non hanno mai richiesto l'assegnazione di tale compendio proponendo, di contro, che lo stesso fosse assegnato all'attore. Da qui l'insussistenza alla base di una volontà di possedere il bene e, quindi, di doverne surrogare l'esercizio impedito attraverso la corresponsione di frutti figurativi.
Il rimborso delle spese di ristrutturazione delle porzioni di immobili del compendio di via Mosca n. 32
(D b delle conclusioni dei convenuti) L'assunto è fondato in parte. E' portato normativo che le spese per la conservazione della cosa comune costituiscano un'obbligazione inerente la cosa comune che deve esse oggetto di rimborso, nei limiti della quota eccedentaria sostenuta dal comunista. In questo caso, trattandosi di comunione ereditaria, si intreccia con la regula iuris della parziarietà dei debiti ereditari e del diritto del coerede al rimborso ex art. 752 e
754 c.c.
I convenuti hanno esplicato soltanto in corso di causa ciò che era stato oggetto di una sorta di allegazione implicita con la produzione di una scheda (doc. 27 fasc. recante un elenco CP_1 di lavori di ristrutturazione che avrebbero eseguito sul compendio e che sarebbero dimostrati da ulteriori fatture e quietanze (docc. 27- 37 fasc. In via fattuale va accertato che l'attore CP_1 non ha contestato in alcun modo la circostanza di fatto inerente alla ristrutturazione occorsa
(confermata anche in sede di oo.pp); altra questione concerne il quantum e l'inerenza dei pagamenti eseguiti al sostenimento di spese effettivamente riconducibili al concetto di conservazione della cosa e come tali “rimborsabili”. A questi devono aggiungersi le migliorie apportate in termini strutturali in quanto hanno condotto ad un obbiettivo aumento del valore complessivo del cespite (quello al piano rialzato) caduto in successione (come “attestato” dall'ausiliario del Tribunale). Da un esame dei documenti prodotti può riconoscersi tale “dignità” alle spese sostenute per:
- la ristrutturazione bagno (docc. 27- 34 fasc. nella misura di € 3.940,00 ovvero CP_1 metà di quanto esposto visto il beneficio della detrazione fiscale al 50% conseguito dai convenuti;
- l'acquisto e il montaggio dei serramenti per € 25.564,00 (docc. 31 e 3435 fasc. CP_1
- l'acquisto e l'installazione dei cancelli ed inferriate di sicurezza per € 8.580,00 (doc. 35 fasc.
CP_1
- la sostituzione dei portoni nell'appartamento e nel magazzino per € 4.587,00 (docc. 36 e 37 fasc. CP_1 per complessivi € 42.676,00. L'entità del rimborso deve essere determinata sulla scorta della quota di successione ereditaria dell'attore (quale misura dell'importo sostenuto in eccedenza) pari al 37,78 % calcolato, tuttavia, sulla quota di tre quarti del diritto caduto in successione (€ 32.007,00). In questa sede, infatti, non può procedersi a liquidare importi estranei alla successione paterna. In sintesi € 12.092,24.
pagina 12 di 17 Il rimborso delle spese di gestione della proprietà comune in Milano, via Mosca n. 32 Si tratta di un'affermazione errata in diritto poiché riferita a spese sostenute per il godimento diretto o indiretto (visto il comodato concesso sull'appartamento al piano rialzato) della cosa comune, come tali di carattere non strutturale o conservativo, Esse sono legate al possesso poiché ritenute foriere di godimento diretto o di fruttificazione della cosa a vantaggio di chi le sostiene non avendo un'incidenza duratura sulla stessa.
Il rimborso delle spese di liberazione dell'immobile in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15. Si tratta di una spesa sostenuta per recuperare alla massa (seppur in virtù dell'effetto retroattivo dell'acquisto dell'eredità in capo all'attore) il possesso di un bene ereditario detenuto da terzi (p. 25 comparsa di risposta). Orbene il patrono dei convenuti ha allegato e dimostrato un esborso per spese legali pari ad € 4.415,53 (docc. 40 e 41 fasc. chiedendo, tuttavia, il rimborso, tuttavia, di CP_1
€ 735,92 ovvero parametrato alla quota di un sesto del cespite di cui l'attore sarebbe titolare giusta successione materna. In disparte l'erroneità della quota (v. ut supra). I convenuti non hanno precisato le loro conclusioni, neppure all'esito della prima sentenza, parametrando la spesa alla quota di successione paterna alla quale sarebbe dovuto succedere l'attore a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione. In astratto avrebbero avuto diritto al rimborso (nell'ambito della successione per cui è causa) di € 1.251,14 ma il principio della domanda (precisata in modo netto) impedisce al Tribunale di riconoscere oltre la somma richiesta di € 735,92.
Le conseguenze di tali accertamenti
Si è chiarito che la divisione non sia possibile in termini universali o parziali. In questi casi, pertanto, non può procedersi all'ordinaria operazione di resa del conto fra gli eredi e all'esecuzione delle operazioni di imputazione a debito della quota del coerede debitore e al prelievo in natura di beni
(anche non omogenei) da parte degli altri coeredi in proporzione alla loro.
In sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n. 366/1985). Lo scopo della resa dei conti è quello di rendere definitivi e, quindi, liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di godimento separato di beni comuni o da eventuali atti di amministrazione compiuti nell'interesse comune. La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delle operazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividenti avvenga prima della «formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità» risulta chiara da quanto dispone il secondo comma dell'art. 724 c.c.: ciascun coerede deve «imputare alla sua quota» non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche «quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione», cioè per debiti relativi alla gestione della comunione. Sono esclusi dall'imputazione i debiti che hanno una genesi diversa (Cass. n.
975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977). I prelevamenti, pur costituendo una delle fasi del procedimento divisorio, sono fatti prima della divisione vera e propria, che si svolge con riferimento ai beni che residuano, tolti cioè i beni prelevati dai coeredi non donatari o creditori (Cass. n. 1481/1979; n. 398/1985).
Sulla scorta dell'art. 1115 c.c., se un partecipante, tenuto in solido, ha pagato un debito comune prima dello scioglimento, egli ha diritto di regresso verso gli altri;
diritto che, se può esercitare anche prima della divisione a norma degli artt. 1101 e 1298 c.c., a fortiori potrà esercitare all'atto dello scioglimento. In questo caso, come dispone il terzo comma della norma, tuttavia, il diritto si fa valere con l'assegnazione di una porzione maggiore a chi lo vanta;
la norma realizza in favore del compartecipe che abbia pagato per intero il debito solidale, un risultato simile a quello che si realizza pagina 13 di 17 con il sistema dei prelevamenti, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c. per il regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione nella divisione ereditaria. Nell'uno e nell'altro caso, facendosi valere il credito nella divisione, questa si conclude con l'assegnare al partecipante, debitore degli altri, una porzione minore di quella che egli avrebbe dovuto avere in base alla sua quota. Con il sistema dei prelevamenti, previsto per la liquidazione dei debiti dipendenti dalla comunione, il sacrificio divisorio del partecipante creditore si attua, in via preventiva, mediante la riduzione della massa comune. Egli concorre nella divisione in ragione della sua quota originaria, ma concreta tale quota su una massa più ristretta, perché non ne fanno più parte i beni prelevati dai creditori. Con l'incremento di quota la massa è la stessa, ma il debitore subisce il maggiore concorso del creditore, con speculare diminuzione della propria partecipazione.
Ex art. 725 c.c., infatti, i prelevamenti si effettuano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura, solo per quanto è possibile. La mancanza di tali beni non esclude il diritto al prelevamento da parte dei coeredi (Cass. n. 17022/2017; n. 2184/1961). Il fatto che, in linea di principio, il metodo dei prelevamenti non operi sulle quote, ma sulla massa, non vuol dire che nella divisione ereditaria non si possa avere una modifica delle quote secondo la logica dell'art. 1115, comma 3, c.c. Intanto è intuitivo che il sistema dei prelevamenti può funzionare a condizione che la massa comprenda una pluralità di cose;
inoltre occorre che le cose «prelevabili», seppure di natura diversa rispetto a quelle non conferite in natura, siano idonee quanto meno a eguagliare il valore che deve costituire oggetto di prelevamento. Infatti, mentre è concepibile che il creditore prelevi di più rispetto al proprio diritto, versando alla massa l'eccedenza, non può avvenire il contrario, e ciò per una ragione immediatamente percepibile: un prelevamento inferiore lascerebbe sopravvivere una parte del debito, che andrebbe regolata con un prelevamento supplementare, non potendosi costringere il debitore, il quale si trova in questa fase in posizione di soggezione e non di obbligo, a versare la differenza (cfr. Cass. n. 5092/2006).
D'altra parte, se la massa non permette la applicazione del metodo dei prelevamenti non per questo si può dire che, nella divisione ereditaria, non essendo prevista una norma analoga a quella dell'art. 1115
c.c., il compartecipe, il quale sia creditore degli altri per titolo dipendente dalla comunione, non possa aspirare a realizzare il credito sulla massa tramite un incremento di quota. La eventualità che il metodo dei prelevamenti non sia percorribile non può risolversi nel sacrificio del compartecipe creditore, perché l'esigenza che è alla base della disciplina dettata dagli artt. 724 e 725 c.c. si pone sempre allo stesso modo, qualunque sia la composizione della massa. Quando il metodo non può funzionare, è giocoforza che il regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione sia attuato tramite la modifica delle quote di riparto, nella stessa logica del terzo comma dell'art. 1115 c.c. Nella divisione dei beni ereditari, l'erede, che sia debitore di altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, può evitare l'imputazione e il prelevamento estinguendo in moneta corrente il suo debito. Il pagamento, però, deve essere effettuato prima delle operazioni di prelevamento, non potendosi ammettere che sia disatteso a posteriori un atto compiuto nel rispetto delle regole che stabiliscono i modi di graduazione delle operazioni divisionali (Cass. n. 569/1979; n. 1921/1969). Fatto che occorre nella fattispecie de qua.
In definitiva è gioco forza concludere che, tanto nella divisione ereditaria, quanto nella divisione di cose comuni, il regolamento sulla massa dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, previsto dagli artt. art. 724 e 725 c.c., quando non sia avvenuto (o non possa avvenire) mediante il preventivo prelievo dalla massa di beni da parte dei creditori in proporzione delle rispettive quote, si attui, in favore dei compartecipi creditori, mediante un incremento delle quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione.
pagina 14 di 17 Appare quindi evidente che nell'attuale situazione di “stallo divisorio” non possa pregiudicarsi il diritto dei compartecipi a conseguire, tramite maggiori beni, il “credito” vantato direttamente o per successione ereditaria in confronto dell'altro erede – comunista. L'unica soluzione giuridicamente percorribile è quella di incrementare la quota nominale astratta in capo ai convenuti, riducendo proporzionalmente quella dell'attore così da cristallizzare in via definitiva la compartecipazione all'eredità del de cuius A tal fine, tuttavia, occorre “attualizzare” il valore dell'asse ereditario (non della massa quale concetto riferito alla riunione fittizia) poiché complesso di beni rilevante ai fini della divisione che, come noto, deve essere valutata al momento della stessa e non all'apertura della successione. In questi termini soccorre l'elaborato peritale nel quale il C.T.U. ha proceduto ad una analitica e duplice valutazione estimativa fondata su due tipologie di criteri (v. amplius pp. 35-39 e 43-47 relazione peritale;
all. 5.3.1.). Ad avviso del Collegio appare maggiormente rispondente a ragioni oggettivi e verificabili il c.d. criterio 2 (pp. 38 e 39 relazione) in quanto riferito ai dati estratti dall'Osservatorio sul mercato immobiliare che riporta i prezzi reali delle compravendite e non i meri annunci (tipici dei siti specializzati) che costituiscono la base della trattativa e non il valore venale negoziato.
In sintesi:
− diritto di comproprietà nella misura di 3/4 dell'unità immobiliare in Milano, Piazza Monte Falterona n. 15 pari a € 130.647;
− diritto di comproprietà nella misura di ¾ del compendio caduto in successione in via Mosca n. 32 (appartamento al piano terra, laboratorio, box e terreno) pari ad € 548.258,00;
− diritto di comproprietà nella misura di tre quarti delle unità immobiliari site EN LO (edificio e terreni circostanti) pari ad € 121.799,25.
L'asse ereditario così valutato all'attualità ammonta ad € 800.704,25 cosìcchè in termini “reali- divisori”: I. all'attore spetterebbero beni per € 302.506,06 (il 37,78 %); II. ai convenuti spetterebbero beni per € 498.198,18 (il 62,22%.).
Ebbene l'attore deve imputare alla sua quota i seguenti debiti a vario genere maturati (v. ut supra per la loro liquidazione):
- risarcimento del danno morale verso il de cuius;
- spese costituzione parte civile;
- rimborso (pro quota) spese ristrutturazione;
- rimborso (pro quota) spese liberazione immobile.
I convenuti coeredi avrebbero diritto a prelevare beni pari all'entità della quota di successione del credito del de cuisu (complessivi € 18.431,18) e all'importo eccedentario delle spese sostenute per la cosa comune (complessivi € 12.828,16). In finali € 31.259,34. Tale entità nominale, tuttavia, non potrà essere soddisfatta in questo processo ex art. 725 c.c. in quanto non ci sono beni da prelevare e, quindi, attribuire dall'asse ereditario visto l'impedimento giuridico di cui sopra (e l'assenza di qualsivoglia richiesta sul punto da parte dei convenuti). Ne segue che la loro “soddisfazione” avverrà mediante l'incremento nominale della quota di partecipazione alla comunione ereditaria e la correlativa diminuzione di quella dell'attore. In questo modo nella futura divisione (un altro giudizio oppure in via negoziale) si terrà conto di tali “nuove” quote.
pagina 15 di 17 Ai convenuti spetteranno beni per il valore di € 529.457,52 (€ 498.198,18 + € 31.259,34). All'attore spetteranno beni residui per € 271.246,73 (€ 302.506,06 - € 31.259,34). Da qui la nuova proporzione quotistica finale ovvero:
- il 66,12% in capo a e;
Controparte_1 Controparte_2
- il 33,88% in capo a . Parte_1
La domanda di risarcimento del danno morale soggettivo richiesto dai convenuti in proprio è infondata e va respinta. La prospettazione attorea si fonda sull'astratta commissione di un fatto – reato in cui sarebbe incorso l'attore nel perorare la domanda di indegnità a succedere dei convenuti nel presente processo incentrato sul fatto che “hanno pubblicato un testamento falso, e pertanto commettendo il reato previsto e punito dall'art. 491 c.p., è astrattamente configurabile come calunnioso ex art. 368 c.p.” Ad avviso della difesa convenuta:” L'Attore, in un crescendo rossiniano, non si è però formato qui, accusando in un atto giudiziario i Convenuti di aver fatto scientemente uso di un testamento olografo della cui falsità erano consapevoli, al fine di giovarsene, con ciò sottintendendo che avessero concorso a tale falsità o ne fossero quantomeno consapevoli” Orbene l'assunto non può essere condiviso nella sua globalità o meglio sotto il profilo di reità che i convenuti intravedono nella condotta assertiva portata avanti dall'attore (tramite il proprio patrono). Non discorrono di diffamazione lato sensu (quale lesione dell'onore e reputazione verso l'esterno) quanto di un comportamento calunnioso. L'attribuzione di un comportamento (l'uso di un testamento di cui si aveva la consapevolezza della falsità) che avrebbe dovuto generare l'avvio di un procedimento penale, quantomeno. In ciò starebbe il c.d. fatto - reato che il Tribunale dovrebbe accertare in via incidentale in quanto la calunnia è una fattispecie plurioffensiva nella quale è tutelata, pima ancora della reputazione, l'amministrazione della giustizia. La circostanza che non vi sia stata alcuna denuncia oppure inizio ex officioso di un procedimento penale deprime l'allegazione dei convenuti ad una
“mera” questione di reputazione come tale da non integrante il fatto reato indicato neanche ai soli fini odierni. L'infondatezza delle domande attorea in materia di impugnativa della scheda, ed anche il suo contengo ante causam, pur censurabili sotto diversi profili, non hanno neanche travalicato i limiti della continenza espressiva ai fini dell'integrazione di fatti di reato quali l'ingiuria o la diffamazione. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la citazione non contiene espressioni o frasi esorbitanti rispetto alla prospettazione (pur infondata) di una causa petendi "sgradita" ai convenuti.
Null'altro vi è da aggiungere.
Le spese di lite seguono la soccombenza che deve predicarsi parzialmente reciproca in termini sia qualitativi (tipologia di domande vicendevolmente accolte o rigettate rispetto allo sforzo defensionale profuso: impugnativa testamentaria ed azione di riduzione) che quantitativi (numero di domande ed eccezioni accolte o respinte, inclusa quella divisoria). Nello specifico l'attore deve essere condannato alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dai convenuti e liquidate in € 777,00 per anticipazioni non imponibili, € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta,
e C.P.A., compensando fra le parti la residua metà.
Le spese di C.T.U., di contro, vengono poste definitivamente a carico delle parti secondo le quote accertate a fini divisori visto il comune interesse all'espletamento dell'incombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa pagina 16 di 17 − riduce del 37,78 % in favore di l'istituzione di e Parte_1 Controparte_1
quali eredi universali di giusto testamento pubblico Controparte_2 Persona_1 ricevuto il 25 maggio 2010;
− dichiara inammissibile la domanda di divisione per impossibilità giuridica;
− imputati i debiti dell'attore verso il de cuius e verso gli altri coeredi nonchè incrementata la quota spettante ai convenuti, accerta la quota di eredità del 66,12% in capo a
[...]
e del 33,88% in capo a;
CP_1 Controparte_2 Parte_1
− rigetta ogni altra domanda o eccezione svolta dalle parti;
− condanna alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
e liquidate in € 777,00 per anticipazioni non CP_1 Controparte_2 imponibili, € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando fra le parti la residua metà;
− pone definitivamente a carico delle parti, secondo le rispettive quote ereditarie, spese di C.T.U..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE Alessandro Petrucci Antonella Cozzi
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